Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2012, n. 136
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Ritenuta la necessita' di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante l'introduzione della Carta dei diritti e dei doveri;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento :

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,
n. 230

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23 il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorita' giudiziaria competente.»;
b) all'articolo 69 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e' consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 362



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 reca: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
«Art. 17.Regolamenti. - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) abrogato.
2. - 3. (omissis).
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo degli artt. 23 e 69 del citato
d.P.R. n. 230 del 2000, come modificati dal presente
regolamento:
«Art. 23. Modalita' dell'ingresso in istituto. - 1. La
direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del
suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione
personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in
grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma
dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui
all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e'
sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 24, qualora dagli accertamenti sanitari o
altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in
una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147,
primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, la
direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i
provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione
provvede analogamente, quando la persona interessata si
trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla
autorita' giudiziaria procedente.
3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua
un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo
ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente
con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato
di restrizione. Il risultato di tali accertamenti e'
comunicato agli operatori incaricati per gli interventi
opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e
trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti
di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari
indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di
tossicodipendenza, e' segnalata anche al Servizio
tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.
4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi
precedenti e nel piu' breve tempo possibile, la direzione
dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni,
al fine di acquisire la preesistente cartella personale.
5. Il direttore dell'istituto, o un operatore
penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il
soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le
iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del
regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e
per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste
dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di
consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti
e degli internati prevista dal comma 2 dell'articolo 69 del
presente regolamento. In particolare, vengono forniti
chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle misure
alternative alla detenzione e agli altri benefici
penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto
il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura
penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del
detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorita'
giudiziaria competente.
6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di
fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi
per ritenere che le generalita' fornite siano false, e
sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte
generalita', il soggetto e' identificato sotto la
provvisoria denominazione di «sconosciuto» a mezzo di
fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni
fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria.
7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a
segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che
richiedono interventi immediati. Di tali problemi la
direzione informa il centro di servizio sociale.
8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o
dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona
e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono
ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che
non possono essere conservati sono venduti a beneficio del
soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui
designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.
9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti
sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria
che procede.
10. I contatti e gli interventi degli operatori
penitenziari, degli assistenti volontari di cui
all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della
comunita' esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17
della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e
sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali
territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi
terapeutici o di trattamento educativo-sociale,
istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e
gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si
applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo
18 della legge e nell'articolo 37 del presente
regolamento.»
«Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni
che regolano la vita penitenziaria. - 1. In ogni istituto
penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o
altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi
della legge, del presente regolamento, del regolamento
interno nonche' delle altre disposizioni attinenti ai
diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla
disciplina e al trattamento.
2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o
internato e' consegnata la carta dei diritti e dei doveri
dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione
dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati,
delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il
contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro
della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con
le quali la carta dei diritti deve essere portata a
conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La
carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse tra
i detenuti e internati stranieri.
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie
indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli
internati.
4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli
internati delle norme e delle disposizioni che regolano la
vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso
il chiarimento delle ragioni delle medesime.»


 
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