Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
bond

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 (( del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )), anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto.
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di
progetto di cui all'art. 156 nonche' le societa' titolari
di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi
dell'art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli
articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinati
alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione
ai titoli emessi ai sensi del presente art. non si
applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio
associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e
delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica,
nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni di cui
all'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma,
il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo del comma 115, dell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dalla
presente legge:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
e dalle societa' di cui all'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di
rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi
sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei
tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei
titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata
del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
- Il testo decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 recante: Approvazione del Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, recante: Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, supplemento ordinario.



 
Art. 2

Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione.
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, previste in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di
partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto
conto delle condizioni di mercato, possono essere previste,
per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'art.
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a
seconda delle diverse tipologie di contratto, per il
soggetto interessato, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e'
determinato per ciascun anno di esercizio
dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari
alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni
conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. (Soppresso).
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione
dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di
corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui al
predetto comma 2-bis.
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto
gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato
comma 991.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'
subordinata all'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 104, comma
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo.».



 
Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione
degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. (( Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ))».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 153. Finanza di progetto.
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di
gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di
un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di
gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione dello studio di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'art. 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi
pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
nonche' la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel
progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.
2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso
di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto
preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve
contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i
dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno
2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'art. 97, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale
fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di
cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'art. 75, corredata dalla documentazione
dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso
in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un
avviso con le modalita' di cui all'art. 66 ovvero di cui
all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate
alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano
dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e
non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto
termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la
proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in
via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma
2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il
progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'art. 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui
all'art. 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo'
invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare
le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella
programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate all'art.
97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara
per l'affidamento di una concessione, alla quale e'
invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo'
chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto
preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non
risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo
delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti
di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'art. 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi dell'art. 4 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.».



 
Art. 4

(( Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle
concessioni

1. All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi
nelle concessioni.
1. All'art. 253, comma 25, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2014.».



 
(( Art. 4 bis
Contratto di disponibilita'

1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 160-ter del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
«Art.160-ter Contratto di disponibilita'.
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle
terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o
ritardata approvazione da parte di terze autorita'
competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione
aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di
autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa
secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo
IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.».



 
Art. 5
Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di
contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (( introdotto dal comma 1 del presente articolo )), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate.
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 6

Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere
infrastrutturali

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».



Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 52, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«52. Ai fini del comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e' istituito per
l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero
dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali
delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito
d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione
del fondo.».



 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e
di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (( Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
(( 2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il numero 80 della tabella dell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151:
«Allegato I (di cui all'art. 2, comma 2)
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
ferroviarie superiori a 2.000 m - Tutte.».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
«1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80
dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
termini degli adempimenti restano rispettivamente
disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27:
«Art. 53. Allineamento alle norme europee della
regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e
stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture
ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo le relative
specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per
l'alta capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove
cio' risulti necessario sulla base delle stime delle
caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,
parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti
rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
3. Soppresso
4. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali
nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e
standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione
Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'art. 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".
5-bis. All'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore
semplificazione delle procedure relative alla realizzazione
di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'
tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle
risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica
l'art. 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
«Art. 19 (Vigilanza)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza
sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in
relazione alle attivita', costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La
vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche
e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,
anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo'
avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili
delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i
propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in
sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei
rispettivi ambiti di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, come modificato dalla presente legge.
«4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i
prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (Soppressa)
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.».



 
Art. 8
Grande evento EXPO 2015
e Fondazione La Grande Brera

1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.
(( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. ))
2. All'articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le seguenti: «. (( Il Commissario straordinario )), con proprio provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni.».
(( 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al periodo precedente. ))
(( 2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare». ))
3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto, nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della Fondazione.
5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita' stabilite dallo statuto.
6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e' assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.
7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita' di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14. Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Il
Commissario straordinario, con proprio provvedimento, puo'
nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e
sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 127, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
(omissis)
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'art.
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche' all'art. 28 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la
societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad
apposita valutazione tecnica, sono individuati
specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in
relazione ad essi, le distanze minime da osservare.».
- Il testo del decreto ministeriale 27 novembre 2001,
n. 491: Regolamento recante disposizioni concernenti la
costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2002, n. 95.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
«1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
(omissis)
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente art. non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».



 
Art. 9
Ripristino IVA per cessioni
e locazioni nuove costruzioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e' sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
[1] Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi
comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione (( , e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; ))

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (soppresso)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad
assicurarne l'esecuzione;
17) (abrogato)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso)
26) (abrogato)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) (abrogato)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS.;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
[2] Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per
effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non
superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e
societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse.».
- La tabella A, parte terza, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato
dalla presente legge, reca:
«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta].».



 
Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei
territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato (( da essa previste, i Commissari delegati )) danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da questa interamente controllata assicura (( alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto )) il supporto necessario (( unicamente )) per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
(( 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici medesimi».
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
(Omissis)
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
(Omissis)».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° giugno 2012 (Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012,
verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2012, n. 130.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 9. (Rimessione in termini)
(Omissis)
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento
dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2011, n. 113, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.):
«Art 7. (Comunicazione di avvio del procedimento).
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerita' del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le
modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
8. (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento).
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A):
«Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati.)
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato
l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'art. 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici. (L)».
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico).
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non
retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento
del valore venale del bene.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art.57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara).
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n.
358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n.
109/1994; art. 7, D.Lgs. n. 157/1995)
(Omissis)
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 118 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 118. (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro).
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva
2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo
1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art.
21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'art. 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente art. e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro):
«Art. 11. (Attivita' promozionali)
(Omissis)
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate)
(Omissis)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto. Sulle
contabilita' speciali confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse
regioni ai fini della realizzazione di interventi per la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del gia'
indicato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate)
(Omissis)
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del gia' indicato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza. A tal fine,
i Presidenti delle regioni possono costituire apposita
struttura commissariale, composta di personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2, con esclusione
dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale)
1. I Presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma
2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri
provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse
all'uopo individuate:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici,
compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture
edilizie universitarie, nonche' le caserme in uso
all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o
di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'art. 1, comma 2, avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei
competenti uffici scolastici provinciali, che operano
nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera
a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle
esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza
degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei
beni culturali e archivistici mobili, di rimozione
controllata e ricovero delle macerie selezionate del
patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli
interventi di ricostruzione, di ripristino, di
conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale
del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita'
stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, d'intesa con il presidente della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi
urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di
ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, puo'
essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio statale ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.».



 
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione
e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
seguente:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(Omissis)
48. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
il 30 giugno 2013. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le
detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento
delle spese stesse. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente
comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(Omissis)».
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
«Art.52 (Interventi vari)
(Omissis)
18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione,
di efficientamento energetico e per spese conseguenti a
calamita' naturali)
4. Nell'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al
citato comma 347 si applicano anche alle spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58
milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».



 
Art. 12
Piano nazionale per le citta'

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento della Cabina di regia. (( Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza. ))

2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed ambientale (( e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. ))
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 33 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' il seguente:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno
2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento
al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari
chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni
anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono, anche, direttamente al fine di acquisire
immobili in locazione passiva alle pubbliche
amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le
modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su beni
indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di
locare in tutto o in parte il bene oggetto della
concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75%
del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente art. si applicano le agevolazioni di
cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente art. dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
capoverso del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
comma.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi'
essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni
valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio
e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione
con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
Governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione
agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto
della ripartizione e per le finalita' previste dall'art. 9
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente
ai beni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) sopra
richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono
conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le
modalita' ivi previste, ovvero con apposita deliberazione
adottata secondo le procedure di cui all'art. 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in
deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve
indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non
compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La
totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed
alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e
degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni
di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non
utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali.
L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile
dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del
demanio avvia le procedure di regolarizzazione e
valorizzazione previste dal presente art. ovvero dall'art.
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al
predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti
dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento,
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del
settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle
stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure
di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla
cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del
debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque
per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a
tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati
al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero
possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia
del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le
norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente art. e del
successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le
parti interessate».
- Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e' il seguente:
«Art.18 1. Per favorire la mobilita' del personale e'
avviato un programma straordinario di edilizia residenziale
da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti
delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente
necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con
priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di
servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e' il seguente:
«Art. 13 (Edilizia residenziale pubblica)
1. All'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni le parole: «ai sensi
dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da
ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007»
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31
dicembre 2005 dall'art. 19-quinquies del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2007.».
- Il testo dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«Art. 11. (Piano Casa)
(omissis)
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente art. e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui
all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui
al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per
ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
(omissis)».
- Il testo dell'art. 2, comma 63, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
«63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 60 , per gli anni 1993 e 1994,
quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi,
sono cosi' utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di
riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 del
Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con
decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di
cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2,
primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457
, con le modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE
10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 13 marzo 1995 (210);
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali quali nuclei di nuova
formazione, nuclei familiari con portatori di handicap,
nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o gia'
eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle
aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai
sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare
per le finalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per la
realizzazione, con le modalita' previste dall'art. 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' dei
lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le regioni
destinano una quota non superiore al 25 per cento dei
suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78
e 79.
(omissis)».
- Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
«8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).».
- Il testo dell'art. 61, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
«Art.61 (Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo
disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera
a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per
l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti,
fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi
e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione
dei programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di
gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del
25 maggio 1998.».
- Il testo dell'art. 145, comma 33, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
«Art.145 (Altri interventi)
(Omissis)
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il
finanziamento di interventi a favore di categorie sociali
svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80
miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un
limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per
l'anno 2002.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n.
21, e' il seguente:
«Art.4 Programma innovativo in ambito urbano.
1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove,
coordinandolo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
programmi di altre amministrazioni dello Stato gia' dotati
di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in
ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,
con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta'
a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che
preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare
l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e
l'adeguamento dell'offerta abitativa.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al
Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al
programma di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono
definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli
indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e
le modalita' di attribuzione ed erogazione dei
finanziamenti.».
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
«Art.34 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
-si riporta il testo dell'art. 2 della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dalla presente legge:
«Art.2 (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e
disposizioni in materia di edilizia agevolata)
1.(omissis)
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle
opere di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui
all'art. 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sulla base di autocertificazione della
rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo
deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non
superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le
modalita' di formazione del campione di progetti non
inferiore al 20 per cento delle opere definite, da
sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in
corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi
dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e
gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei
rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai
soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle
risorse al completamento dei progetti originariamente
approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio
dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei
rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai
sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente
articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere
che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del
commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza,
efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto
delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti
definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto
per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'art. 9 del
medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato
di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali,
agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati,
o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di
cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori
pubblici. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato
dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con
esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno.
Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella
disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un
periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le
modalita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici
impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11,
comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001
dall'art. 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (5). Il
finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque
subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di
ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del
programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'art. 22, comma 3, della legge
11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli
interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in
locazione o in godimento ai dipendenti delle
amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalita' ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le
seguenti finalita' connesse all'attuazione del citato
programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti
nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata,
fino ad un massimo del 10 per cento del costo di
costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente
collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto
indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo
quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali
di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, individuati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ivi previsti, la cui esecuzione non
sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o
proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
dei Ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme
non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del
medesimo art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997,
revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la
nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui
spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di
carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque
utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei
lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai
commissari straordinari sono vincolanti per le
amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi
da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a
carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater
dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la emissione dei decreti definitivi, recanti la
determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di
cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'art. 6
del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli
articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e'
dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la
presentazione della relativa autocertificazione
all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a
campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle
autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni
contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto
dall'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,
n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad
acta che opera con i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, e che, con propria
determinazione, affida entro sei mesi dalla data del
decreto di nomina».
12. Per il completamento delle procedure di spesa
avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e
dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia,
oltre che per la realizzazione di interventi idraulici
rimasti di competenza statale, ai sensi dell'art. 54, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio
2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio assegna, con propri decreti, ai competenti
provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai
magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i
fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento
degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto
1960, n. 908.».



 
(( Art. 12 bis
Istituzione del Comitato interministeriale
per le politiche urbane

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
«Art.8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e' il seguente:
«Art.7 (Autonomia organizzativa)
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso
la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».



 
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri
per l'esercizio dell'attivita' edilizia

(( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria». ))
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.».
2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio»;
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»;
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.»;
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente art. possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito
il potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi
ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo
del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
- Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.
241, come modificato dalla presente legge:
«Art.19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente art. non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. (abrogato)
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 Sportello unico per l'edilizia
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di denuncia di inizio attivita'.
1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce
l'unico punto di accesso per il privato interessato in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il
titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello
stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
gli atti di assenso, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza
dello sportello unico per le attivita' produttive definita
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli
altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento,
non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori,
nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le
denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone
comunicazione al richiedente;
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai
sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte II del
testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art.
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi', gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'art. 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art. 5
della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna
veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema
di aree naturali protette.
4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente con modalita' telematica e
provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche
individuate ai sensi dell'art. 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riportano gli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi:
«Art.14 Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art.14-bis Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni
Art.14-ter Lavori della conferenza di servizi.
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.(omissis)
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art.14-quater Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi.
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (abrogato)
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.
3-bis. 3-ter. 3-quater. (omissis)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (abrogato)
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art.14-quinquies Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto.
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della
legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di
cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art.20 Silenzio assenso.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2,
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2.».
- Si riporta l'art. 333 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 che reca Codice dell'ordinamento militare :
«Art. 333 Autorizzazioni dell'autorita' militare per
talune opere e uso di beni nei comuni militarmente
importanti, nelle zone costiere e nelle isole
1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti
indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo
superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e
cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo
effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono
avere luogo senza autorizzazione del Comandante
territoriale.
2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente
importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori
afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere
marittime in genere non possono aver luogo senza la
preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma
9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee,
entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal
ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo
senza autorizzazione del Comandante territoriale.
4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5,
per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai
porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non
e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici
approvati nel loro complesso su conforme parere del
Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita'
dei piani stessi.
5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e'
sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere
nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la
mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il
Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non
soggette in tutto o in parte al regime previsto dal
presente art. nell'ambito dei territori e delle zone
costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono
direttamente o indirettamente interessate a opere o
installazioni di difesa.
7. Sono comuni militarmente importanti:
a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba -
Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -
Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis -
Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone -
Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio -
Monfalcone;
c) provincia di Trieste: Trieste.
8. Sono comuni costieri militarmente importanti:
a) provincia di Venezia: Venezia;
b) provincia di Ancona: Ancona;
c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere -
Lerici - Ameglia;
d) provincia di Livorno: Portoferraio;
e) provincia di Latina: Gaeta;
f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
g) provincia di Taranto: Taranto;
h) provincia di Brindisi: Brindisi;
i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m) provincia di Messina: Messina;
n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi -
Pantelleria;
p) provincia di Cagliari: Cagliari;
q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo
isola Tavolara).
9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle
seguenti zone costiere e isole:
a) da San Remo ad Alassio;
b) da Punta Mesco alla foce del Magra;
c) da Sperlonga a Gaeta;
d) da Capo Miseno a Punta Campanella;
e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
g) da Punta Penne a Punta della Contessa;
h) da Numana a Falconara;
i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m) da Capo Ferro a Capo Testa;
n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o) isole Palmaria e Tino;
p) arcipelago Toscano;
q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s) isole Tavolara e Asinara;
t) arcipelago de La Maddalena.».
-si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374: Riordinamento degli istituti
doganali e revisione delle procedure di accertamento e
controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del
24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.
82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di
esportazione delle merci comunitarie:
«Art.19. Edifici in prossimita' della linea doganale e
nel mare territoriale.
1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di
ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire
manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale
e nel mare territoriale, nonche' spostare o modificare le
opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della
circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione
condiziona il rilascio di ogni eventuale altra
autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta
comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1
comporta l'applicazione, da parte del direttore della
circoscrizione doganale competente per territorio, di una
sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero
valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale,
accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli
interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e
spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio
tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, competente per territorio, la
demolizione del manufatto in danno ed a spese del
trasgressore. Avverso tale provvedimento e' ammesso il
ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla
data di notificazione al trasgressore del provvedimento
stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato.».
- Si riporta l'art. 55 del codice della Navigazione:
«Art. 55 - Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo
L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta
metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni
elevati sul mare e' sottoposta all' autorizzazione del capo
del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove
opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo'
essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del
Consiglio di Stato.
L' autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell'
interessato.
L' autorizzazione non e' richiesta quando le
costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in
piani regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'
autorita' marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'
autorita' marittima provvede ai sensi dell' art.
precedente.».
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recita
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
- Si riportano gli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni: Interventi per la
salvaguardia di Venezia:
«Art.5. E' istituita la Commissione per la salvaguardia
di Venezia composta da:
il Presidente della Regione che la presiede;
il presidente del Magistrato alle acque;
un rappresentante dell'UNESCO;
il soprintendente ai monumenti di Venezia;
il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di
Venezia;
l'ingegnere capo del genio civile per le opere
marittime di Venezia;
il medico provinciale di Venezia;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero della marina
mercantile;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a due;
un rappresentante della provincia di Venezia, eletto
dal Consiglio provinciale;
tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal
consiglio comunale con voto limitato a due;
due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo
comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
I componenti della commissione possono essere
sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino
uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati
con le stesse modalita' dei componenti.
Le adunanze della commissione sono valide con la
presenza di almeno tre quinti dei componenti, le
determinazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parita' e'
determinante il voto del presidente.
Qualora il parere della commissione sia preso con il
voto contrario del presidente del Magistrato alle acque,
per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o
del medico provinciale, per motivi attinenti
all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del
soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla
salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico,
archeologico ed artistico, le determinazioni della
commissione sono sospese ed il Presidente della Regione,
entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli
atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio
superiore alle antichita' e belle arti, secondo la
rispettiva competenza.
Il relativo parere dovra' essere espresso entro trenta
giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri
trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno
assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente,
da emanarsi entro trenta giorni.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della
presente legge le designazioni dei rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente
della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede
alla costituzione della commissione.
La commissione di cui al presente art. esplica le sue
funzioni per il territorio di ciascun comune fino
all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
redatto o modificato secondo le direttive del piano
comprensoriale.
La commissione si avvale per la sua attivita' del
personale e degli uffici da essa richiesti alla regione
Veneto».
«Art.6. 1. La Commissione per la salvaguardia di
Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi
di trasformazione e di modifica del territorio per la
realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da
eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel
territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina
e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono
esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi
edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c),
della L. 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino
modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile, nonche' le opere di arredo urbano e le
concessioni di plateatico, ferme restando le competenze
della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti
complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni
altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o
assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai
sensi delle vigenti disposizioni normative statali e
regionali, ivi compresi il parere delle commissioni
edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il
parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
2. Solo per le finalita' di cui al comma 1, le
richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal
sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia
corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro
trenta giorni dal ricevimento.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia
esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma
1 entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per
chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere
non venga espresso entro tale termine, si intende reso in
senso favorevole.
4. Qualora il parere della Commissione per la
salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario
del presidente del Magistrato alle acque, per motivi
attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del
sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di
Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia
dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed
artistico, o del comandante provinciale dei vigili del
fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle
costruzioni e degli impianti, le determinazioni della
Commissione sono sospese ed il presidente della giunta
regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione,
rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori
pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e
del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere
le relative determinazioni, con provvedimento motivato,
entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo
preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione
per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale
di proprio personale.
5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia
esprime parere sui progetti delle opere dello Stato
nell'ambito territoriale di propria competenza.».
- Si riporta l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, LEGGE Quadro sulle aree protette:
«Art.13. Nulla osta.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e'
sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il
nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del
piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e'
affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato
e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le
medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli
determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso
ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni
di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8
luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere
affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un
apposito comitato la cui composizione e la cui attivita'
sono disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo'
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
termini di espressione del nulla osta.».
- Si riporta l'art. 13 del citato d.P.R. n. 380 del
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente
o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'art. 21, comma 2, per il caso di
mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini
stabiliti.».
- Si riporta L'ART. 20 del citato d. P.R. n. 380 del
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'art. 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, i
prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
necessari e, valutata la conformita' del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli
assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni
pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non
risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico
indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere
positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'art. 14-ter, comma
6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni;
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio;
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9
e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, il competente ufficio
comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della
conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di
esito non favorevole, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto;
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7,
e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
- Si riporta l'art. 23 del citato d.P.R. n. 380 del
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7)
Disciplina della denuncia di inizio attivita' (legge 24
dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati
relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti
previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati
o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo
della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, si procede alla individuazione
dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo
degli strumenti telematici, ai fini della presentazione
della denuncia.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».



 
(( Art. 13 bis
Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Attivita' edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di
porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e
non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa;
3. (abrogato)
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa
e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma
di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente
di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con
il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli
interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono
trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al presente comma.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all'art.
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
art. a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto
obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la
relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. (abrogato)».



 
(( Art. 13 ter

Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
«Art.35. Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale.
1. All'art. 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o
di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma
sono desunte sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente
decreto.».
3. Nel primo comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917» (.
4. L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e' abrogato.
5. All'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.»
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'art. 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
6-bis. All'art. 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
sesto»
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si
applica l'art. 17, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la
possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni. Qualora il volume di
affari registrato dai predetti soggetti nell'anno
precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto,
il limite di cui all'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'art. 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non
spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;
2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione»;
b) all'art. 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui
al numero 127-ter) e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto
dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta
prevista dall'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633 del
1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e,
per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data.
Per i beni immobili strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua
esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la
imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti
ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite
dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'art. 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'art. 40, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'art. 5, comma 1,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali,
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per
cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'art. 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali,
di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o
costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli
stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni
relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche
se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art.
37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della meta'.
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di
esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria,
ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte
indirette previste per la locazione di fabbricati si
applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di
aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu'
del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati,
determinato ai sensi dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'art. 5 della Tariffa, parte prima,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i
contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione,
nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia
ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del
predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la
imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le
modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta.
10-sexies. (abrogato)
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il
trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono
essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di
cui al comma 1, lettera b), dell'art. 164 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle
imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'art.
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. (abrogato)
12-bis. (abrogato)
13. Dopo il comma 5 dell'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. All'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente art. le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e'
inferiore alla somma degli importi che risultano applicando
le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei
beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato
del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»
;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e
dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata
puo' richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37-bis, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.» ).
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. All'art. 172, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle
operazioni di scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni
deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
19. Nell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121 e' inserito il seguente: « 121-bis. Le
agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in
relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le
parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il
corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero
importo di quest'ultimo e si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
recante l'indicazione analitica delle modalita' di
pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita',
ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi
affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale
ed i dati identificativi del legale rappresentante, se
soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha operato per la stessa
societa';
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore
che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita'
e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di
agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio
e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma
22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni.
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' inserita la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'».
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici
formati ed alle scritture private autenticate a decorrere
dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari,
ai fini delle disposizioni di cui all'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo'
essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento
erogato.
23-ter. All'art. 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il
comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'
art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni».
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni
e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte
ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'art. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle
richieste di cui all'art. 53-bis, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle
societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione»,
ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa
autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli
agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui
l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'art. 7, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi
da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di
acquisire copia di tutta la documentazione utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i
debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti
terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti
della riscossione possono altresi' accedere a tutti i
restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta,
anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
li detengono, con facolta' di prendere visione e di
estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26
l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i
dipendenti degli agenti della riscossione che possono
utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all' art. 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di
prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se
comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di
scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell' art. 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non
produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle
societa' concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del
diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i
quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un
ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti
redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in
sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con
esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti
alla specifica sorveglianza di cui all'art. 100, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
26-quinquies. All'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e)
sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
27. All'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e
tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni
che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei
confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, l'ammontare delle somme
liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state
valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con
riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre
2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono
utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento
effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della
somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
28. In caso di appalto di opere o di servizi,
l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del
versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima
del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al periodo precedente, scaduti alla data del
versamento, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento
degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere
rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti
di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all'art. 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo'
sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro
un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da
parte di quest'ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta
documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza
delle modalita' di pagamento previste a carico del
committente e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti
di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della
predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per
la violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si
applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto
di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita'
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in
ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione
delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui
all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 30. 31. 32. 33. 34. (abrogati)
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di
prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie
connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che determinano
l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le
modalita' previste dall'art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione
dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto,
assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che
forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA
ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma,
la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli
esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle
compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone
fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La
raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui
al presente comma e' considerata di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 53 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle
dogane procede all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e
revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli
operatori inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono
obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle
entrate copia dei contratti di acquisizione delle
prestazioni professionali degli atleti professionisti,
nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati
dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa'
percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle
Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre
2006.
35-quater. All' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente:
« 121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31
dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36
per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».
35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze
e altri compensi in favore dei procuratori legalmente
costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle
medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il
procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla
struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio conto corrente
bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.».



 
Art. 14
Autonomia finanziaria dei porti

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
« (( Art. 18-bis )) (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (( dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto )), nel limite di 70 milioni di euro annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare (( dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' )) la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota (( dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite )) e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.



Riferimenti normativi

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della
legislazione in materia portuale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' il seguente:
«13. (omissis)
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di
concessione e in gestione commissariale governativa sono
autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , lo stanziamento che
in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo
specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti
contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in
lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per
l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887. I mutui di cui al presente comma possono essere
utilizzati anche per la realizzazione di investimenti
ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e
di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di
corrispondenza.».



 
Art. 15
Disposizioni finanziarie in materia
di infrastrutturazione portuale

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo 2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) (( nonche' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative )), secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto decreto-legge n. 225 del 2010. (( Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione. ))



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2, commi 2-novies, 2-decies e
2-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e' il seguente:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini)
(Omissis)
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono
revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle
Autorita' portuali per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori
entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede alla ricognizione dei
finanziamenti revocati e all'individuazione della quota,
per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che
deve essere destinata alle seguenti finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita'
portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia'
sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del
30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i
cui porti sono interessati da prevalente attivita' di
transhipment al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, comma 7-duodecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita'
portuali che presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si
provvede altresi' all'individuazione delle somme che devono
essere versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno
2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei
finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al
comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si
provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati
ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita'
portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei
medesimi decreti, per progetti cantierabili,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso
di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il
finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad
altri interventi con le medesime modalita' dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi
finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di
mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i
decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione
della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo
restando che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante,
fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo
dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento
erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non
deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'art. 4
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi
8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui
al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o
assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di
opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in
siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.
1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(Omissis)».



 
Art. 16
Disposizioni urgenti per la continuita'
dei servizi di trasporto

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuite, per l'anno 2012, risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.
3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 5.000.000,00.
4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprieta' sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonche' per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro (( novanta )) giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )) siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. (( A seguito del trasferimento della proprieta' sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle societa' trasferite.
4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale». ))

5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta', gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale ferroviario (( e delle societa' capogruppo )). Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette societa', nonche' le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro.
6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.
(( 6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.
6-quater. Per le attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
8. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, (( senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.
10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle societa' di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.
(( 10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
18 luglio 1957, n.614 (Sistemazione dei servizi pubblici di
linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como):
«4. Gli utili di gestione risultanti dal conto
economico sono versati allo stato di previsione
dell'entrata dello Stato.».
- La delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011
(Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza
strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale
per il Sud. (Deliberazione n. 62/2011), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione
tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e
l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi
offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi
nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonche' per
l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e
fluviale;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale
o ad alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico
locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a)
e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
del fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 22, del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali)
(Omissis)
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto legge 13
agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
«Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall'Unione europea)
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente
adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici
per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso
di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore
economico del servizio e' pari o superiore alla somma
complessiva di 200.000 euro annui e' trasmessa per un
parere obbligatorio all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni,
sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in
merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici
locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di
cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee.
4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di
cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo
della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla
trasmissione del parere all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo
le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi
derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita'
di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art.
9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da
quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'art. 8, commi 2-bis
e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui al comma 1, intende procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento
della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali a condizione che documentino la
possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento
di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o
la lettera di invito relative alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu'
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali
economie di scala e di gamma;
b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera
durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura
delle anzidette economie e la loro destinazione alla
riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di efficientamento relativi al personale;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei
capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni
caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante
e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dell'occupazione.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera
di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma
su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11
e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire
l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e'
fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo
servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con il concerto del Ministro per gli
Affari Regionali, in sede di attuazione dell'art. 18, comma
2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui
capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di
stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni
e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le
societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art.
sono state specificamente costituite, si applica se la
scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma
2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e'
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale,
alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli
articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma,
nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli
enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli
enti locali che detengono quote di partecipazione al
capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere nominati componenti della commissione di
gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di
gara le cause di astensione previste dall'art. 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti,
la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i
beni di cui al comma 29 non sono stati interamente
ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al
precedente gestore un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando
o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a
seguito della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore economico sia superiore alla somma di cui al comma
13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione
puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house
risultante dalla integrazione operativa di preesistenti
gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'art. 3-bis. La soppressione delle preesistenti
gestioni e la costituzione dell'unica societa' in house
devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre
2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di
performance (reddittivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione
e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte
dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante
dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui
alla presente lettera non si applica ai processi di
aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale
che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2013;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di
azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta
che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini
stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente
detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita'
previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed
al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico
locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino
al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto
previsto nel presente articolo.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del
comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo
anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma
13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo
miglioramento della qualita' di gestione dei servizi
pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative
delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a
rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita'
del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31
marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e
l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche
tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in
termini di aree, popolazioni e caratteristiche del
territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente art. si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente
art. il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33,
il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23
agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E'
escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del
presente art. quanto disposto dall'art. 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con
riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono
fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni
di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio
gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'art. 5
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita'
all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
34-bis. Abrogato.
34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'art.
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di
affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su
infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti
compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione
europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai
relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei
connessi collaudi, anche di esercizio.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate all'entrata in vigore del presente decreto.
35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di
cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui all'art. 3-bis dagli enti di
governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del
medesimo articolo.».
- Si riportano i testi degli articoli 2502-bis, 2503 e
1284 del codice civile:
«2502-bis. (Deposito e iscrizione della decisione di
fusione)
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione
nel registro delle imprese, insieme con i documenti
indicati nell'art. 2501-septies. Si applica l'art. 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei
capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va
effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
VI, VII.».
«2503.(Opposizione dei creditori)
La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta
giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art.
2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle
societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione
prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta,
per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da
un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
«1284. (Saggio degli interessi)
Il saggio degli interessi legali e' determinato in
misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si
riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso
di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224,
1652, 1714, 1720, 1866, 1950].
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura [c.c. 1825].
Gli interessi superiori alla misura legale [c.c. 1350,
n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti
sono dovuti nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009,
1010, 1018, 1039]».
- La delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1/2009
(Aggiornamento della dotazione del fondo aree
sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione
n. 1/2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
giugno 2009, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis)
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n.299, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 161, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art.161. (Oggetto e disciplina comune applicabile)
1. Il presente capo regola la progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto
dall'art. 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di
preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del
programma di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto
sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalita'
indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in
accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.».



 
Art. 17
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici
non di linea

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario)
(omissis)
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed
allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
dicembre 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti
gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e
di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da
parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
(omissis)».



 
(( Art. 17 bis
Finalita' e definizioni

1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita' sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi

- Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Codice
della strada:
(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)
«Art.47.Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.
(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)
47.Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45
km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10.».
- la Direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE - Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e
che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e'
pubblicata nella GUCE del 9 maggio 2002 L124.
- Il Regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009 reca
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni
delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio
comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di
CO2 dei veicoli leggeri e' pubblicato nella GUUE del 5
giugno 2009 L140.
- la Comunicazione della Commissione al parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 reca "Una
strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul
piano energetico».



 
(( Art. 17 ter
Legislazione regionale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.
2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano nell'intero territorio nazionale. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
(omissis)
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».



 
(( Art. 17 quater
Normalizzazione

1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi

- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.
- Si riporta il testo della lettera l) del comma 1
dell'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, che recita Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998:
«Art.1. Definizioni preliminari.
1. (omissis)
lettera l) «organismo nazionale di normalizzazione»:
uno degli organismi elencati nell'allegato II della
direttiva 98/34/CE;.»
- Si riportano i testi degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni.
«5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e
delle amministrazioni pubbliche.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di
normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati
membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la
standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti
di norma che non costituiscono la trasposizione integrale
di una norma internazionale o europea, indicando in
particolare se la norma costituisce una nuova norma
nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di
una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso
le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui
al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi
europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di
trattare a livello europeo e secondo le procedure definite
dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto
compreso nel programma annuale di normalizzazione degli
organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si
oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna
azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di
una norma europea per la quale la Commissione europea abbia
conferito agli organismi europei di normalizzazione un
mandato con un termine determinato, gli organismi italiani
di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che
possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e
in particolare nel settore in questione non pubblicano una
norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente
conforme ad una norma europea gia' esistente.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico,
un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo
italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una
specifica tecnica o una norma relativa a determinati
prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica
concernente i medesimi prodotti. In questo caso
l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la
richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della
norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione
dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne
giustificano la formulazione.
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo
italiano di normalizzazione senza attuare le procedure
previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere
assunta come riferimento per l'adozione di atti di
riconoscimento, omologazione o utilizzazione.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di
normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita'
europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato
tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore
dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel
campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni
modifica importante degli stessi che ne altera la portata,
ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o
aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti,
sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti
competenti alla loro adozione; se il progetto di regola
tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una
norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla
trasmissione il testo della norma recepita, indicando un
semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla
documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi
che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi
prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla
quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la
procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata
del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia'
trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e'
sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6,
la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da
un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in
provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di
iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei
Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono
effettuati a cura del Ministero proponente con competenza
istituzionale prevalente per la materia.
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti
in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli
adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito
dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del
Ministero con competenza istituzionale prevalente per la
materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti
di regole tecniche, completi della relativa documentazione,
alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti
previsti dall'art. 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge deve essere indicato un riferimento alla
direttiva 98/34/CE.
3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei
soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che
esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole
tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione
europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di
regola tecnica presenta aspetti che interessano piu'
soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
riunioni di coordinamento per la verifica della completezza
delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione
europea.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una
misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere
comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in
conformita' al presente articolo, ovvero secondo la
procedura prevista dalle norme di attuazione della misura
sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e'
espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi
della direttiva 98/34/CEE, modificata dalla direttiva
98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la
commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di
un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di
salute pubblica o di tutela dei consumatori o
dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un
promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al
prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche'
alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del
consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei
rischi effettuata secondo i principi generali di
valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art.
10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si
tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3,
paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una
nuova sostanza.
6. (soppresso)».
«6. Comunicazione delle informazioni da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le informazioni acquisite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso
della procedura comunitaria di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a
disposizione delle altre amministrazioni pubbliche
interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il
flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta
elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle
informazioni da parte degli utenti, singoli od associati,
anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici
e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle
amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati
sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati
membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato
tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo
conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto
ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per quanto concerne le
specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative
ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero
3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono
fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di
costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative
ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla
liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non
sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per
quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i
pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare
misure di politica culturale, in particolare nel settore
audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha
presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto
comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica,
delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro
patrimoni culturali.».
«9. Differimento della messa in vigore di regole
tecniche.
1. La regola tecnica non puo' essere messa in vigore
prima della data di scadenza del termine di tre mesi a
decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea
quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica,
corredato della documentazione prescritta ai sensi
dell'art. 5, di seguito «data di notifica».
2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un
parere circostanziato secondo il quale il progetto di
regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare
ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera
circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento
degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno,
la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei
seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:
a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 2);
b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei
mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e
da altre regole relative ai servizi;
c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo,
quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai
servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera
il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a
quello indicato all'art. 6, comma 2.
3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da
una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al
comma 1, del presente articolo, la Commissione europea
notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una
direttiva, un regolamento o una decisione in materia
conformemente all'art. 249 del Trattato, la regola tecnica
puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di
sospensione di dodici mesi dalla data di notifica,
prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il
Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea comunica la constatazione che il progetto di regola
tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di
direttiva, di regolamento o di decisione presentata al
Consiglio dell'Unione europea conformemente all'art. 249
del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore
solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi
dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se
durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea
adotta una posizione comune.
5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4
cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della
proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di
proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero
se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del
Consiglio o della Commissione.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui
l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti
motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile
inerente alla tutela della salute delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza
e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da
motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di
tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione
grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del
sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela
dei depositanti, degli investitori e degli assicurati».
«9-bis. Adempimenti procedurali.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, l'Ispettorato
tecnico informa i soggetti di cui all'art. 5, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola
tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e
della data di scadenza del termine di tre mesi di cui
all'art. 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da detta
Commissione al relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico
osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate
dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro
dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente
art. affinche' formulino una risposta da inviare alla
Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella
quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere
conto delle osservazioni nella stesura definitiva della
regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un
parere circostanziato su un progetto di regola tecnica
formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato
membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, comunicando anche il nuovo termine di
differimento della messa in vigore della misura ai sensi
dell'art. 9. Entro tale termine detti soggetti formulano
una risposta al parere circostanziato, da inviare alla
Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella
quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare
al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e
i soggetti di cui al comma 1 del presente art. valutano
impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi
formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea
tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno
degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i
quali non e' possibile tenerne conto nella stesura
definitiva della regola tecnica.
5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al
comma 1 del presente art. i commenti che la Commissione
europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di
cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico
comunicazioni ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 su un
progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne
informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di
differimento della messa in vigore della misura ai sensi
dell'art. 9.
7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai
commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente art. ai soggetti che
hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono
effettuate anche al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei
progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa
parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto
della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai
soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui
all'art. 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati
negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la
trasmissione alla Commissione europea.».
«9-ter. Esclusione di adempimenti.
1. L'art. 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
3, 4 e 5, e l'art. 9 non si applicano alle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi
facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno
luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole
relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo
internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche
tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni
nella Comunita';
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli
atti comunitari cogenti;
d) applicano l'art. 8, paragrafo 1, della direttiva
92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
f) si limitano a modificare una regola tecnica
conformemente ad una richiesta della Commissione europea
diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le
regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi.
2. L'art. 9 non si applica alle regole tecniche che
vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la
libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri
requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'art.
1, comma 1, lettera m), numero 3).
3. L'art. 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli
accordi facoltativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero 2.».



 
(( Art. 17 quinquies
Semplificazione dell'attivita' edilizia
e diritto ai punti di ricarica

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
1-bis(abrogato)
1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.».
- Si riporta il testo degli artt. 1102, 1120, 1121 e
1136 del codice civile :
«Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune,
purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto (1108, 2256). A tal fine puo' apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
2. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto
sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso
(714, 1164).».
«Articolo 1120. Innovazioni
1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni.
2. Sono vietate le innovazioni che possono recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino (1138).».
«Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
1. Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
2. Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i
loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera (1108).».
«Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni
1. L'assemblea e' regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio (att. 61).
3. Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la
revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e
i due terzi del valore dell'edificio.
6. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
7. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore (att. 67 s.).».



 
(( Art. 17 sexies
Disposizioni in materia urbanistica

1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento. ))
 
(( Art. 17 septies
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica

1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale».
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))




Riferimenti normativi

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 si vedano i riferimenti normativi all'art. 12 bis.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
riguardante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
«Articolo 1. Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio
(omissis)
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.».



 
(( Art. 17 octies
Azioni di sostegno alla ricerca

1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:
a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non e' sovraccarica;
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la gestione del traffico in ambito urbano;
f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311:
«comma 354. Istituzione del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese.
354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361».



 
(( Art. 17 novies
Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e' effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere da
d) a n), della legge 14 novembre 1995, n. 481:
«2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'
(omissis)
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
(omissis)
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni
dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;».



 
(( Art. 17 decies
Incentivi per l'acquisto di veicoli

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d). ))




Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 recita Regolamento recante norme per
la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.



 
(( Art. 17 undecies
Fondo per l'erogazione degli incentivi

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 82 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art.82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e'
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo' essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 80 a euro 318.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario».



 
(( Art. 17 duodecies
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
(( Art. 17 terdecies
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione
elettrica dei veicoli circolanti

1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 75, comma 3-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:
«Art.75. Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione
(omissis)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi».



 
Art. 18
Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241:
«Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 recante Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni:
«Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'art. 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'art. 34, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1,
lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti,
ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'art. 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che reca Codice in
materia di protezione di dati personali :
«Art.24. Casi nei quali puo' essere effettuato il
trattamento senza consenso.
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art.
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art.
13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all'art. 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda
la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni
con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile ovvero con societa'
sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti
di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di
imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita'
amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma
1-ter, e purche' queste finalita' siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.».
- Si riporta l'art. 97 della costituzione:
«97.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari [Cost. 28].
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
[Cost. 51].
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51
c.1].».
- Si riporta l'art. 117, comma 2, della Costituzione:
«(omissis)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- Si riporta l'art. 30 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. recante Attuazione dell'art. 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo:
«Art. 30 Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'art. 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo».
- Si riporta l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241
«Art.12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recita
Codice dell'amministrazione digitale ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recita
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recita Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52:
«Art. 8 Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti
pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il
proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle
stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettere
a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni
anche aggregate relative all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed
all'oggetto di fornitura.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e
valutazione della spesa pubblica, nonche' delle attivita'
strumentali al Programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero
dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A.
nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle
Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i
dati di cui al comma 1.
2-bis. All'art. 7, comma 8, alinea, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«50.000 euro.».
-si riporta il testo17, comma 2, della Legge 23 agosto
1988, n. 400:
«Art.17. Regolamenti.
(omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».



 
Art. 19
Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita' (( e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese )). Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9. Il personale e la dotazione finanziaria.
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei
limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi
articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».



 
Art. 20
Funzioni

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale europea.
2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( L'Agenzia svolge, altresi', le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia )). L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
3. (( In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa' dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi ))
.
4. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le attivita' amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 )).
5. (( L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012 )).



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.5, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento
ordinario:
«Art. 47 Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita una cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi
pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
province autonome ed enti locali. All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'art. 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti
dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e
successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel
mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto
previsto dall'art. 34, comma 3, lettera g), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo le
procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come
modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290:
«Art. 3 Funzioni
1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'art.
2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica
amministrazione centrale, di cui all'art. 22, comma 1,
sulla base di un Piano triennale per la programmazione di
propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel
quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento
dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti
funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce
assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e
schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di
amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni
della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni
tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti
locali in materia di innovazione tecnologica e di
informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative
risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della
pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT;
svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita'
di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni
pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche
prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide
tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di
norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide
tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali;
rende pareri su atti normativi nei casi previsti
dall'ordinamento; opera come autorita' di certificazione
della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi
e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce
all'attuazione di iniziative volte all'attivita' di
informatizzazione della normativa statale vigente;
c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di
coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni
sulla coerenza strategica e sulla congruita' economica e
tecnica degli interventi e dei contratti relativi
all'acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora
l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti;
svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani
di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove
richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e ne
verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza,
efficacia e qualita' dei sistemi informativi; effettua
valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di
iniziative innovative nel settore dell'ICT;
d) funzioni di predisposizione, realizzazione e
gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA
propone progetti in tema di amministrazione digitale;
realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti
terzi, specifici progetti in tema di amministrazione
digitale ad esso assegnati; effettua, anche in
partenariato, attivita' di studio, ricerca, sviluppo e
sperimentazione in materia di ICT, relazionando al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti
dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita'
previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in
materia di formazione informatica del personale delle
pubbliche amministrazioni.
3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
facoltativi per le centrali di committenza e per le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni
di beni e servizi. Il parere dell'Ente e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art.
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a
questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e'
trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.
4. Fermo restando quanto disposto all'art. 22, l'Ente
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 368, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006),pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'art. 117 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie :
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle
banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Per l'art.117, comma secondo, della Costituzione , si
vedano i riferimenti normativi all'art. 18.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art.3. Diritto all'uso delle tecnologie.
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere
ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente
codice.
1-bis. (abrogato)
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».



 
Art. 21
Organi e statuto

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Entro (( sessanta )) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico, il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, (( tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2. Ai componenti del Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese )). Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei Revisori, (( composto da tre membri )).



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario:
«Art.8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».



 
Art. 22
(( Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e' effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario:
«Art.40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre
1933, n. 286:
«1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato
per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di
software o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione; c) software libero o a codice
sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere
a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione
ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».



 
Art. 23
Fondo per la crescita sostenibile

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )), nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, (( che individuano i termini )), le modalita' e le procedure ((, anche in forma automatizzata, )) per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
(( 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti. ))
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.
5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE alla data di
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, (( rivenienti )) da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
«Art. 7. Procedure di erogazione.
1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta,
bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24
gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266.Le eventuali differenze sono scontate
al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al
momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c):
«Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi.
1. Gli interventi sono attuati con procedimento
automatico, valutativo, o negoziale.
2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei
risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente
per la concessione puo' avvalersi di esperti prescelti a
rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli
interessati, previa verifica della insussistenza di cause
di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti
di professionalita', competenza e imparzialita'. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli
esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2009, n. 150:
«Art. 19. Societa' pubbliche
1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) (soppressa)
3. L'art. 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile
2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'art. e' sostituita dalla seguente
«Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli
azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad
euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al
70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di
obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle
azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma:
«7-bis. Alle operazioni previste dal presente art. non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e
seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E'
abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art.
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in
legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010
convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base
della normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-octies, comma
2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'art. 2497, primo comma, del codice civile, si
interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti
giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria.
7. L'art. 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 71 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei
soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'art. 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 71 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso
di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera
b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'art. 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la
misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo art. 1 della
legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito
dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di
euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3,
4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel
proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del
canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse
alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle
autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i
concessionari recuperano il suddetto importo attraverso
l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non
soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli
utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.
10. L'art. 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'art. 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma
15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente art. e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'art. 2383, comma 3, del
codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'art. 3, comma 12, primo periodo della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le
parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono
inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'art.
8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto
residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la
necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma secondo,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i
settori dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
«Art. 16. Gli interventi del Fondo di cui al precedente
art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato
tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le
modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole
particolari da inserire nel contratto di cui al comma
successivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e)-f) (abrogate).»
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2008, n. 280, supplemento ordinario:
«Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'art. 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente art. possono essere applicate le disposizioni
di cui all'art. 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma
1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico
del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'art. 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal comma
4-quater del presente articolo. )
4-sexies. All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e,
nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo»
4-septies. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'art. 3, comma 27, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono
servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti:
"e che forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".».



 
Art. 24

Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se (( riconosciuto )) equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.
(( 1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1. ))
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e' concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.
4. Il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
(( b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; ))
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
(( 13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e' riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:
« 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente art. non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art.
87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra
i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6. (abrogato)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati
economici della societa' emittente o di altre societa'
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione
al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis) (soppresso).»
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 recante:
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120:
«6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.».
- L'art. 64 del Codice di procedura civile, cosi'
recita:
«Art. 64. Responsabilita' del consulente.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del
Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376,
377, 384].
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'art. 35 del codice
penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19]».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 851, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e p er la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013, allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le
attivita' del medesimo Ministero di promozione, di
regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale,
di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di
rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione
della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto
per invenzione industriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza.».



 
(( Art. 24 bis
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza
nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita'
svolte da call center

1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,». ))




Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante
"Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso
call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti
di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3),
del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al
coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi,
che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.».



 
Art. 25
Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
2. (( All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo (( di cui all'articolo 23, comma 2, )) entro il limite di 400.000 euro per anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero (( dello sviluppo economico )) determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione e' data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.
5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso.
6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 recante "Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78», pubblicato nella GURI 26 marzo 2001, n.
71, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Tutela del bilancio)
1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della
legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza
assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a
tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti
locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente art. continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 8, lettere a) e b),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato
nella GURI 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario:
«Art. 8. (Amministrazioni interessate, ordini
professionali e Forze di polizia)
(omissis)
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle
segnalazioni di operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati
contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i
poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali
poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti
di cui al comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e
1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti
indicati dall'art. 10 all'art. 14.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia,
pubblicata nella GURI 11 agosto 1997, n. 186:
«Art. 1. (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive)
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e
controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita'
delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi
in materia di sostegno alle attivita' economiche e
produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni
anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei
diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un
quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e
di quelle erogate, degli investimenti attivati e
dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in
questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre
in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto
agli andamenti degli anni precedenti, nonche'
l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e
di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di
societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni,
ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente
controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di
valutare l'efficacia di detti provvedimenti.».
- Si riporta l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica,
pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».



 
Art. 26

Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese
concessionarie di agevolazioni

1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. (( A tal fine )) il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.
2. (( Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, recante "Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale», pubblicata nella GURI del 27 febbraio
1982, n. 57:
«Art. 14
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il «Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica». Il Fondo e' amministrato
con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», pubblicato
nella GURI del 27 agosto 1999, n. 201:
«Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca)
1. Le attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere
rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR
affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca
applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 27
Riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. (( Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di propria competenza.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 5, 6, e 8 del decreto legge
del 1 aprile 1989, n. 120 recante "Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia», pubblicato nella GURI del 3
aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio
1989, n. 181, pubblicata sulla GURI del 23 maggio 1989, n.
118:
«Art. 5
1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed
occupazionale delle aree interessate dal processo di
ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art.
1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni
statali, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi
siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si
provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei
programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale di
reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma
determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione
aggiuntiva di cui all'art. 6.
3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per
l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili.».
«Art. 6
1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi
di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro
ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista
al comma 1 del medesimo art. e che si localizzano nei
comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano
le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 , con le
modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei
predetti programmi il CIPI determina:
l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le
iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le
deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale
abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno
intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
restando le altre disposizioni relative all'ottenimento
delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
2. A tal fine:
a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a),
dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ;
b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere
accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e'
determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura
di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della legge 1°
marzo 1986, n. 64 ;
c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni e
modificazioni.
3. Alle provvidenze di cui al presente art. si
applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2,
della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'art. 63, quinto e
sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , fermo restando il
disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63.».
«Art. 8
1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di
reindustrializzazione delle iniziative individuate
dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di
intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di
Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la
corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei
programmi di cui all'art. 5.
2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di intesa, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di
utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
3. Il Ministro delle partecipazione statali e'
autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per
cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il
programma speciale di reindustrializzazione, per la
realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
cui all'art. 5.
4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione
di progetti delle singole iniziative, con specificazione
analitica dei costi preventivati.
5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento
del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle
partecipazioni statali qualora il soggetto proponente
dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
6. Per la realizzazione del programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI,
il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite
l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a
valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate
trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalita'
temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.A. e'
autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle
iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma 1,
nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di
minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti
delle agevolazioni richieste sulla base della normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree
individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da
parte degli istituti di credito speciale abilitati ad
operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali
prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in
conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le
condizioni e le modalita' previste dalla normativa di
finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un
tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di
cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
e' quello della provincia di appartenenza dell'area di
crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini
della localizzazione delle iniziative di cui al presente
comma, di ampliare l'area di intervento al territorio
rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato
rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e
Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'art.
7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive
regioni di appartenenza.
7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro
nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un
contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento
degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra'
essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n.
328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita'
indicate all'art. 11.
8. Alle iniziative localizzate nelle aree del
Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la
stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a
copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle
agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di
eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto
all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69,
ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si
applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2,
lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni
quattro.
9. I contributi erogati alle societa' che attuano le
iniziative incluse nel programma speciale di
reindustrializzazione e nel programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento
dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste
accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento
del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno
1988.
11. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni
delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti
occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui
all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i
rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una
relazione semestrale, da trasmettere alle competenti
commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli
interventi, con particolare riferimento agli investimenti
attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
12. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale,
puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7
della legge 1° marzo 1986, n. 64.».
- Si riporta l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2003), pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2002, n. 305,
S.O:
«Art. 73 (Estensione di interventi di promozione
industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, puo' essere disposto
che gli interventi di promozione industriale di cui
all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi
di settore nel comparto industriale, diverse da quelle
individuate ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n.
120 del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei
territori per i quali con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o prorogato lo
stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su
proposta del Ministro delle attivita' produttive tenuto
conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed
attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e
dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del
comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive
del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo
stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche'
allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il
ricorso ad attivita' sostitutive, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio
dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi
agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al
Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al
CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e'
subordinata all'approvazione da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.».
- Si riportano gli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, pubblicata nella GURI del 18 agosto 1990,
n. 192:
«Art. 14 (Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente art..
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. (soppresso)
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (abrogato)
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.
3- bis (omissis)
3- ter (omissis)
3- quater (omissis)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (abrogato)
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto)
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della
legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di
cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.»:
- il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120 recante
"Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e'
stato pubblicato nella GURI del 3 aprile 1989, n. 77 e
convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n.
181, pubblicata sulla GURI del 23 maggio 1989, n. 118
- Si riporta l'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30», pubblicato nella GURI del 9 ottobre 2003, n. 235,
supplemento ordinario :
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.».
- Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», pubblicata nella GURI del 29 dicembre
2000, n. 302, supplemento ordinario:
«Art.118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente art. denominati «fondi».
Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi,
nonche', all'interno degli stessi, la costituzione di
un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi
ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25
della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'art.
medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il
2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta l'art. 7 del citato D.L. del 1 aprile 1989
n. 120:
«Art. 7
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali e' istituito un apposito capitolo,
denominato «Fondo speciale di reindustrializzazione» con
dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di
lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il Fondo e' destinato ad erogare, in corrispondenza
con la realizzazione del programma speciale di
reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi
siderurgica, nonche' del programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.) di cui all'art. 5, le somme occorrenti entro
il limite massimo di lire 660 miliardi.
3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme
previste dal presente art. e' destinata alle iniziative che
si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di
Taranto.
4. Una quota pari a 240 miliardi e' destinata alle
iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree
prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5.
5. Una quota pari a lire 60 miliardi e' destinata ad
interventi di promozione industriale nelle aree di crisi
siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su
proposta del Ministro delle partecipazioni statali.
6. All'onere di lire 330 miliardi derivante
dall'applicazione del presente art. per ciascuno degli anni
1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 28
Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»

1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento di concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.
2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 842 dell'art. 1 della L.
27-12-2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui
al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con
il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della
mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
turistiche».



 
Art. 29
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non piu' di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia' stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.
7. (( Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. ))
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita' delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488 che reca Modifiche della L.
1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249:
«Art. 1. 1. In attesa della trasformazione
dell'intervento straordinario attraverso un graduale
passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le
aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il
ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1°
marzo 1986, n. 64 , garantendo la continuita' di sviluppo
dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di lire
13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle
attivita' produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64
, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire
2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire
6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con
legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere
assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
1-bis. Per gli interventi di cui al D.L. 30 dicembre
1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per
l'anno 1994.
2. (abrogato)
3. Restano ferme le disposizioni della L. 1° marzo
1986, n. 64 , per gli interventi di agevolazione alle
attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati
dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi
dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca,
non inclusi nei contratti di programma, per i quali e'
stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli
istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai
sensi dell'art. 9, comma 14, della L. 1° marzo 1986, n. 64
, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello
stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del
D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite
ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di
programma e degli accordi di programma, purche' siano stati
avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data
ovvero riguardino investimenti per i quali risulta
stipulato il contratto di locazione finanziaria con le
societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli
istituti di credito abilitati.
3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita
dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, che non
rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma
2.
3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per
gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata
limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il
programma di investimento deve essere completato; detto
termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
sei mesi per cause di forza maggiore.
4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni
industriali, con provvedimento di concessione provvisoria,
non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori
importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di
consuntivo.
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento
delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede
alle relative erogazioni con priorita' rispetto ad ogni
altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei
finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi
cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31
gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge
1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi
interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per
il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme
in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con
delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle
finalita' di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n.
64 , fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 ed e' inscritta, in ragione di lire 300 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli
anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La
disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede e'
corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse
destinate al finanziamento degli incentivi alle attivita'
produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari
programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non
ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle
competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni
interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE
per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in
relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre
1992, sono proposte alla Commissione delle Comunita'
europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
per la parte corrispondente alla percentuale non spesa:
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle
relative quote di cofinanziamento nazionale.
8. Per la realizzazione di progetti strategici
funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore
ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle
risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a
mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre
tramite primari istituti di credito identificati dal
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, per il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di
lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche
per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora
alla realizzazione dei progetti intervengano altre
amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli
accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
delibera, previo parere delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, la programmazione dei progetti strategici nei
limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge 1°
marzo 1986, n. 64 , e al presente comma.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sentite le regioni interessate, alla revoca dei
finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza
regionale, che non risultino avviati entro i termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.
Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla
programmazione per il finanziamento di interventi previsti
dal presente decreto, con priorita' per gli interventi
localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi
amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo
sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della
legge 1° marzo 1986, n. 64.
11. - 12 - (soppressi)
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi
per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450
miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno
1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'apposito accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della
legge 8 novembre 1991, n. 360 , si intendono riferite anche
all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del
decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi
previste.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 1 marzo 1986 n. 64 reca Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61, supplemento
ordinario.
- Per il testo dell'art. 2, comma 203, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 si vedano i riferimenti normativi
all'art.23.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752 che reca Norme per l'attuazione della
politica mineraria (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 1982, n. 288):
«Art. 12. Gli istituti e le aziende di credito, di cui
all'art. 19, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere
finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni
di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti
relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione -
ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze
minerali definite all'art. 2, secondo comma.
Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le
domande relative al finanziamento di nuovi investimenti
devono riguardare programmi di ampliamento,
ristrutturazione ed ammodernamento.
Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver
deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
la domanda di ammissione al contributo in conto interessi,
corredata di un modulo di notizie e della relativa
istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al
precedente comma.
Il contributo in conto interessi e' concesso sulle
singole operazioni dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito il
Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento
ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti
organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non
superiore a quindici anni e con un periodo massimo di
preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento
degli investimenti necessari all'estrazione e alla
preparazione del minerale, ivi comprese le opere
infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari
al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai
sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , e
successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento
della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del
presente art. si applicano gli articoli 11, 21 e 22, D.P.R.
9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e
integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della
garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'art. 20, L. 12
agosto 1977, n. 675.».
- La legge 30 luglio-1990 n. 221 reca Nuove norme per
l'attuazione della politica mineraria ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1990, n.
183.
- Il Decreto Legge 24 aprile 1993, n. 121 (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1993, n. 96) convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n.
204 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1993, n. 147). reca
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento
ordinario.



 
(( Art. 29 bis

Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio
economico e sociale

1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 55-bis Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale
1. Ai fini della realizzazione di interventi
riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
per la coesione territoriale finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le
amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per
le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche,
comprese quelle di cui all'art. 90 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
2. L'art. 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi.».



 
Art. 30

Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca - FRI

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse (( di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 )) non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.
4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare (( nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 855, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)., pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«1.855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'
art. 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito
di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti
produttivi e per la ricerca. Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di
contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle
proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da
Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui
all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.».
- Si riportano i testi all'art. 1, dei commi 354, 358,
359,360,361, 361bis, 361ter e 361 quater della legge 30
dicembre 2004, n. 311 che reca Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
(omissis)
358 Il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione e' determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme
erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
361-bis - 361-ter (abrogati)».



 
Art. 31
Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispetto degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande gia' (( pervenute )) alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo di cui (( all'articolo 17, comma 1, )) al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti in tali Regioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono soppresse.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
10 che reca Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303:
«Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'art. 2, commi da 1 a 6,
pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di
euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si
provvede rispettivamente:
(omissis)
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante
versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del
bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita'
dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo
per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'art. 2
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi
dell'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale
sul conto di tesoreria n. 23514;».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, che reca Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2010, n. 71:
«Art. 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori
In vigore dal 13 luglio 2011
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche
con riferimento al parco immobiliare esistente,
ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul
lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di
euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro
a valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui
all'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale
fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori
50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'art. 2, comma 236,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di
efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante
contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di
spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione
applicativa.
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore
dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il
contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto
tramite locazione finanziaria e il certificato di
rottamazione richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente,
ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite
locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto
di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i
contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con
cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di
importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C
83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli
solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi
elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza
elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse
del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun
rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art.
39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,
nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il
valore degli investimenti in attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla
realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle
imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13,
14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di
fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in
data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e
dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al presente comma
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei
limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28
maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti
temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009,
relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e
modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma
2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
limitatamente alle attivita' di cui all'art. 29 della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse
disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1,
comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base con riguardo
alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da
destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso
costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per
le finalita' ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, anche attraverso l'istituzione di un
apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'art. 45, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, ed all'art. 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di
attivita' di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99. All'art. 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'ultimo periodo e' soppresso.
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo
della flotta di navigli impiegati per il trasporto di
persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari
a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese
esercenti attivita' di trasporto di persone sui laghi un
contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31
dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro
per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a
condizione che, per ogni battello acquistato, le predette
imprese provvedano contestualmente alla cessazione
dell'attivita' e alla demolizione di un battello con
propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che
sono definiti con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali
che devono possedere i battelli solari per accedere
all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma
5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le
infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa
alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e
il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore
nautico prevista dal fondo di cui all'art. 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo
2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per
finanziare l'incentivazione, il sostegno e i recuperi
infrastrutturali per l'alta formazione professionale
realizzati dagli istituti per le professionalita' nautiche
le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con
relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per
l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida
vincolata per la citta' di Parma», fatta salva la quota
necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto
periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si
estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i
rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore
con il contraente generale. Il contraente generale puo'
richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione
di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un
indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il
contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore
continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti
della quota del finanziamento erogata, anche per le
finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non
sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque accantonato, ai fini innanzitutto della
transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti
dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte
del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20
marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali
gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo e il comma 6 dell'art. 15 del citato
decreto legislativo e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota
di finanziamento statale residua all'esito della
destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi
6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta
dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai
sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia
devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del
beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere
parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte
il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate
al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto
finanziatore e non necessarie all'ammortamento del
contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis - 8-ter - 8-quater (abrogati)
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai
sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i
principi e i criteri di registrazione delle operazioni
finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci
delle Autorita' portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2,
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In
attuazione dell'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi
307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul
capitolo 7342, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una
ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro
per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio
dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per
l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del
medesimo art. 8, comma 1, lettera a). La restante parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
concorre alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 17, comma
1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, Provvedimenti per
il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1985, n. 55:
«Art.1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per
il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca
nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un
fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti
requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero
1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello
schedario generale della cooperazione e siano soggette alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma
precedente le cooperative che si propongono la costruzione
e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati
all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
della manodopera mediante l'incremento e/o lo
ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi
tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con
particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati
delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento
della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul
mercato; a favorire la razionalizzazione del settore
distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio
moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie
contratte per la realizzazione dei progetti di cui al
presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento
del totale dei progetti medesimi;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al
successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche
per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
settori della produzione, della distribuzione, del turismo
e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei
progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi
precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi,
fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della
presente legge.».
«Art.17.
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il
credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.».
- Si riportano i testi degli articoli 10 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O:
«Art.10. Regioni a statuto speciale.
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto
non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti
conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a
statuto ordinario.».
«Art.19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate
allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle
province e alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente art. e dell'art. 20.
Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. (abrogato)
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 32, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, che reca Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«32 In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento
degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita'
strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art.
8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per
l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 32
Strumenti di finanziamento per le imprese

1. (( (soppresso). ))
2. (( (soppresso). ))
3. (( (soppresso). ))
4. (( (soppresso). ))
5. (( All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».
6. (soppresso).
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa' autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo» ))
.
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le obbligazioni e (( le cambiali finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, )) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, (( il comma 1 e' sostituito )) dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni ((, delle cambiali finanziarie )) e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. (( (soppresso). ))
12. (( (soppresso). ))
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.
14. (( (soppresso). ))
15. (( (soppresso). ))
16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.
17. (( (soppresso). ))
18. (( (soppresso). ))
19. Le obbligazioni emesse (( da societa' non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, )) possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a (( trentasei )) mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione
Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge del 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e' sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, recante Disciplina delle cambiali
finanziarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
1994, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art.1.
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito
all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non
inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla
data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni
effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili
esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o
equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di
«cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo,
gli altri elementi specificati all'art. 100 delle
disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, nonche' l'indicazione dei proventi in qualunque
forma pattuiti.
2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da
societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce
raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ed e' disciplinata
dalle disposizioni del medesimo articolo.».
- Si riporta l'art. 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 che reca Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1995, n. 302, supplemento ordinario:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
e dalle societa' di cui all'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di
rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi
sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei
tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei
titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata
del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2003 L
124/36.
- Si riporta l'art. 1 del Decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, recante Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, come modificato
dalla presente legge:
«Art.1. Soppressione della ritenuta alla fonte per
talune obbligazioni e titoli similari.
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali
finnziarie e titoli similari, emessi da banche, da societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse.».
- Si riporta l'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O:
«Art. 168-bis Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati gli Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110,
commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26,
commi 1 e 5, nonche' nell'art. 27, comma 3-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nell'art. 10-ter, commi 1 e 9,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di
tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche'
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.».
- Si riporta l'art. 2435 del codice civile:
«Art.2435. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
soci e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del
bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli
2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o
del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata [c.c. 2102, 2392, 2626].
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le
societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.».
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 reca Disposizioni in
materia di usura, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1996, n. 58, supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 2412 del codice civile:
«Art.2412. Limiti all'emissione
La societa' [c.c. 2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis]
puo' emettere obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato [c.c. 2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis]. I
sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».



 
(( Art. 32 bis
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa

1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi

- La direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio
2010, reca modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda le norme in materia di fatturazione ed e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189.
- l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
che reca Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, supplemento
ordinario, abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7. Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva
riscossione del corrispettivo».
In vigore dal 29 gennaio 2009
- Si riporta l'art. 27, comma 10, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
«10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro