Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 luglio 2012
Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 luglio 2012;
Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;
Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle. condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonche' condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste. secondo le scadenze prefissate;
Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di riregistrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;
Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2013 la validita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:
si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Il giugno 2011;
sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2013 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:
si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'il giugno 2011;
sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il presente decreto sara' notificato alle imprese interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: Borrello
 
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