Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 maggio 2012
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni Convergenza.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il vademecum FEP della Commissione della comunita' europea del 26 marzo 2007;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che ha approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
Visto il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013";
Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale e' stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorita' di Gestione;
Vista la modifica dell'art. 3 dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto opportuno, a seguito della modifica dell'art. 3 dell'accordo Multiregionale, attivare un bando di attuazione della misura "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multiregionali nelle Regioni Convergenza;
Ritenuto opportuno destinare a detta iniziativa fondi gestiti dall'Autorita' di Gestione per un importo totale di Euro 1.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili;
Ritenuto opportuno adottare le modalita' attuative della misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" a carattere multiregionale;

Decreta:

Art. 1
Finalita' della misura

1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura attuata con il presente decreto e' finalizzata al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, intesa come l'insieme delle seguenti operazioni:
preparazione che alteri l'integrita' anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.
2. Gli investimenti, ammessi al finanziamento ai sensi del presente decreto, devono perseguire uno o piu' dei seguenti obiettivi:
miglioramento delle condizioni di lavoro;
miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualita' dei prodotti;
produzione di prodotti di alta qualita' destinati a nicchie di mercato;
riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.
 
Art. 2
Area territoriale di attuazione

Sono considerati ammissibili gli interventi attuati o da attuarsi nei territori delle Regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza.
 
Art. 3
Interventi ammissibili

1. Le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento ai sensi del presente decreto sono:
costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitivita', a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
adeguamento igenico-sanitario delle strutture e degli impianti;
ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.
 
Art. 4
Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono essere ammessi al finanziamento le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e le imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese, che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.
Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto/bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP e/o FEP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.
2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, ne' a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i.
3. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
 
Art. 5
Modalita' e termini di presentazione della domanda

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati dai soggetti indicati all'art. 4, che prevedono uno o piu' interventi di cui all'art. 3, su due unita' produttive dislocate in due distinte regioni ricadenti nell'obiettivo convergenza, la cui realizzazione abbia inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Sono ammissibili altresi' a finanziamento gli interventi effettuati, limitatamente ad una delle due unita' produttive, la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2010, a condizione che tali investimenti siano stati oggetto di domanda di finanziamento presentata alle competenti Autorita' regionali, risultando idonea a finanziamento FEP e non ammessa a contributo per carenza di fondi. Resta salvo quanto disposto dal comma 1 per gli interventi inerenti la seconda unita' produttiva.
3. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio, cosi' come gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.
4. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato "A" e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata, a pena di irricevibilita', da copia del documento di identita' in corso di validita' del/dei soggetto/i istante/i.
5. La domanda, completa della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte,16 - 00144 Roma Segreteria della Direzione (III° piano), con qualunque mezzo entro il 75° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sulla G.U. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fara' fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L'orario di ricezione della Segreteria e' dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.
L'inoltro della documentazione e' a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilita' della Direzione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volonta' del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Cio' vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta dello stesso.
6. La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda, o alla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.
 
Art. 6
Documentazione richiesta per accedere alla misura

1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto dovranno presentare la seguente documentazione in corso di validita', unitamente alla domanda:
a. Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da allegato "B", con allegata copia del documento di identita' in corso di validita' del/dei soggetto/i istante/i;
b. progetto almeno preliminare relativo alle due unita' produttive oggetto di finanziamento, costituito da cronoprogramma, relazione tecnica e descrittiva degli interventi con riferimento all'eventuale integrazione dell'attivita' tra le due unita' produttive;
c. piano finanziario complessivo degli investimenti oggetto della domanda di finanziamento, come da allegato "C";
d. Allegato "D": Richiesta di attribuzione del punteggio;
e. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, certificando i seguenti dati:
Numero di iscrizione;
Data di iscrizione;
Forma giuridica;
Codice fiscale;
Partita IVA;
Sede legale;
Estremi dell'atto di costituzione;
Capitale sociale;
Durata della societa';
Oggetto sociale.
f. per le persone giuridiche: copia conforme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dell'estratto Libro Soci;
g. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
h. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
i. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la societa' ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;
j. presentazione di una dichiarazione rilasciata da uno o piu' istituti di credito che attesti una capacita' finanziaria adeguata per il progetto di investimento;
k. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;
Inoltre i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie in oggetto, dovranno presentare, per ogni unita' produttiva oggetto degli interventi previsti, la seguente documentazione in corso di validita':
l. riepilogo dei singoli investimenti previsti, come da allegato "E", e relativi preventivi;
m. copia delle fatture di spesa relative agli investimenti realizzati a far data dal 1^ gennaio 2010;
n. nel caso di intervento consistente in opere edili e/o impiantistiche, progetto, anche preliminare, contenente:
n 1) relazione tecnica;
n 2) planimetria generale e di dettaglio;
n 3) limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.
n 4) documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei luoghi e delle strutture ogget- to dell'intervento;
n 5) preventivi di spesa delle opere edili e/o impiantistiche;
o. per gli impianti esistenti: copia del certificato di agibilita' o copia della domanda di rilascio dello stesso;
p. copia delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
q. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
r. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili:
r 1) compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non e' superiore al valore di mercato;
r 2) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante che il terreno/l'immobile non sia stato oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non sia gia' adibito all'esercizio di attivita' inerenti la pesca e l'acquacoltura;
s. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non e' contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto;
t. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonche' all'iscrizione dei relativi vincoli di cui al successivo punto t., e documentazione attestante la disponibilita' dell'immobile o dell'impianto;
u. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di impegno a mantenere la proprieta' o la disponibilita' del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;
v. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il progetto relativo all'unita' produttiva per la quale si chiede il finanziamento non e' stato oggetto di ammissione a contributo da parte delle Autorita' regionali competenti. Deve essere indicata la localita' in cui e' dislocata l'unita' produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;
w. nel caso di progetto presentato presso la competente Autorita' Regionale, risultato idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo per carenza dei fondi, deve essere presentata altresi' la seguente documentazione:
w 1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il medesimo progetto relativo all'unita' produttiva per la quale si chiede il finanziamento e' stata oggetto di domanda di finanziamento presentata alla competente Autorita' Regionale, risultando idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo per carenza di fondi. Deve essere indicata la sede in cui e' dislocata l'unita' produttiva oggetto di finanziamento. Deve essere indicata la localita' in cui e' dislocata l'unita' produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;
w2) Copia della graduatoria emessa dall'Autorita' Regionale;
w 3) Copia della lettera di rinuncia irrevocabile alla richiesta di finanziamento FEP per l'unita' per la quale si chiede il finanziamento, da cui risulti il timbro di ricezione da parte della competente Autorita' regionale. Deve essere indicata la localita' in cui e' dislocata l'unita' produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;
x. nel caso che dagli interventi previsti sull'unita' produttiva per la quale si chiede il finanziamento, derivi un incremento occupazionale di personale assunto con contratto a tempo indeterminato:
x 1) copia del libro matricola o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione ex-ante in termini occupazionali;
x 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante contenente l'indicazione dello stato occupazionale ex/post previsto.
L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.
Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi del D.P.R n. 445/200 e a ciascuna delle quali dovra' essere allegata a pena di irricevibilita'/esclusione copia fotostatica del documento di identita', in corso di validita', del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. n. 445/2000.
 
Art. 7
Spese ammissibili

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, sono considerate ammissibili le seguenti spese:
acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
acquisto attrezzatura informatica e di laboratorio;
impianti di energia rinnovabili e tecnologia per il risparmio energetico;
opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali ovvero, coibentazione/impianti frigoriferi;
acquisto di terreni, purche' funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
acquisto di beni immobili, purche' direttamente connessi alle finalita' dell'operazione prevista che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano gia' adibiti all'esercizio di attivita' inerenti la pesca e l'acquacoltura;
spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche di collaudo, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicita' dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.
3. E' ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalita':
Aiuto concesso attraverso il concedente
a) Il concedente e' il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorita' competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorita' nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
d) L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing ( tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
f) L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verra' trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
h) I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunita'.
Aiuto all'utilizzatore
a) L'utilizzatore e' il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario
b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Nono sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
d) L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) e' versato all'utilizzatore in una o piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.
Vendita e locazione finanziaria (lease-back)
Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease‑back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).
 
Art. 8
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente decreto, le seguenti spese:
investimenti relativi al commercio al dettaglio;
investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
contributi in natura;
canoni delle concessioni demaniali;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
i materiali di consumo connessi all'attivita' ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate
spese relative ad opere in subappalto;
interessi passivi;
spese di alloggio;
spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
opere di abbellimento e spazi verdi;
IVA;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
2. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.
 
Art. 9
Quantificazione delle risorse e misura del contributo

1. Agli interventi di cui al presente decreto sono assegnati Euro 1.000.000,00 a valere sui fondi dell'obiettivo Convergenza, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili.
2. Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo a fondo perduto pari al 60% della spesa totale ammessa, a valere sui fondi comunitari e nazionali di cui alla misura 2.3 del reg. CE 1198/96.
3. Il contributo e' ridotto del 50% per le imprese beneficiarie che non siano una micro, piccola e media impresa come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ma abbiano un numero di dipendenti inferiore a 750 unita', ovvero un volume di affari non superiore a 200 milioni di euro.
4. Il contributo di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.
4. Per l'intero progetto e' fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari ad Euro 1.660.000,00 e per ciascuna unita' produttiva e' fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari ad Euro 1.200.000,00.
 
Art. 10
Istruttoria delle istanze

1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.
2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.
3. Se le domande presentano irregolarita' considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.
Tra le irregolarita' da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 5;
la mancata sottoscrizione della domanda;
mancanza della fotocopia del documento di identita' allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
4. Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria adottata con decreto del Direttore generale e pubblicata sulla GURI e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A parita' di punteggio, prevarra' la data e l'ora di recezione della domanda apposto sul timbro dalla Segreteria della Direzione Generale.
Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto:
numero identificativo del progetto;
nominativo del beneficiario/ragione sociale;
codice fiscale o P. IVA;
spesa ammessa a contributo;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
punteggio.
Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.
5. Per i progetti il cui contributo e' superiore a 154.937,00 euro l'emanazione del provvedimento di concessione e' subordinato all'acquisizione da parte del Ministero del certificato antimafia rilasciato dalla competente Autorita' ai sensi del D.P.R. 252/98.
6. Al termine della realizzazione degli interventi effettuati su entrambe le unita' produttive e prima della liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario dovra' dimostrare i criteri di selezione in base ai quali e' stato assegnato il punteggio ai sensi del successivo art. 11, ovvero i criteri accertati da parte dell'Amministrazione, in fase di verifica, dovranno comunque determinare un punteggio sufficiente per il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati sulla base delle risorse disponibili.
7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.
 
Art. 11
Criteri di selezione

Punteggi attribuibili:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 12
Tempi e modalita' di esecuzione dei progetti

1. Per ciascuna unita' produttiva il beneficiario e' tenuto a comunicare all'Amministrazione la data di inizio lavori.
2. I lavori di realizzazione degli interventi previsti per ciascuna unita' produttiva dovranno terminare ed essere rendicontati all'Amministrazione entro dodici mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo.
3. La maggiore spesa sostenuta non comporta un aumento del contributo concesso.
 
Art. 13
Varianti in corso d'opera

1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo, che comporti la realizzazione di linee di intervento e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero la soppressione di alcune linee di intervento.
2. E' possibile concedere una sola variante per gli interventi previsti per ogni unita' produttiva.
3. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono sottoposte all'esame dell'Amministrazione che provvedera' alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilita' e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso.
5. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti e di cambiamenti minimi (modifica di dettaglio, cambiamenti fornitori etc.) che non incidono sulla conformita' progettuale.
 
Art. 14
Proroghe

1. E' possibile richiedere, per ogni singola unita' produttiva, una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate, che comunque dovranno essere compatibili con il limite temporale di chiusura del programma FEP.
3. La proroga dovra' essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.
 
Art. 15
Vincoli di alienabilita' e di destinazione

1. I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, ne' distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.
2. In caso di vendita o cessione previamente autorizzata, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio pro-rata temporis; in caso di vendita o cessione non autorizzata il beneficiario e' tenuto alla restituzione dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
3. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvedera' ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
 
Art. 16
Modalita' di erogazione dei contributi

1. L'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione, ovvero la spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, per la singola unita' produttiva, e' pari almeno al 70 % della spesa ammessa a contributo.
2. Il contributo puo' essere liquidato secondo le seguenti modalita':
a) anticipo fino al 50% del contributo concesso per la realizzazione dell'intero progetto, quale somma dei contributi concessi per ogni singola unita' produttiva, previa presentazione di garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovra' avere durata illimitata e potra' essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;
b) stato di avanzamento lavori per ogni singola unita' produttiva. La domanda di pagamento di stato avanzamento lavori puo' essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. L'erogazione del contributo e' subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo, verranno erogati gli importi eccedenti le somme gia' corrisposte a titolo di acconto.
c) in un'unica soluzione, per ogni singola unita' produttiva, allo stato finale dei lavori.
3. La richiesta dello stato di avanzamento lavori, relativa ad ogni singola unita' produttiva, dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. domanda di liquidazione, come da allegato n. "F"al presente decreto;
2. modelli come da allegato "G" e "H";
3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalita' di pagamento.
4. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (fotocopia bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.)
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;
7. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.
L'amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di liquidazione.
4. La richiesta della totalita' o del saldo del contributo, relativa ad ogni singola unita' produttiva, dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. domanda di liquidazione, come da allegato "I" al presente decreto;
2. modelli come da allegato "G"e "H";
3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalita' di pagamento.
4. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (fotocopia bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.)
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;
7. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruita' da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.
8. copia del certificato di agibilita';
9. copia del libro matricola o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione ex-post in termini occupazionali.
L'amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di saldo.
 
Art. 17
Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:
a) mantenere un sistema di contabilita' separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;
c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;
d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonche' i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonche' l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicita'.
2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonche' alle disposizioni del presente decreto, incorre nella perdita dei benefici concessi.
 
Art. 18
Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.
 
Art. 19
Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il contributo e' revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
per mancato rispetto del requisito della multiregionalita', fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accolte dall'Amministrazione;
per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito di all'art. 16;
qualora il punteggio accertato in fase di verifica dello stato finale dell'intero progetto non consenta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto del finanziamento di cui all'art. 15;
per rinuncia del beneficiario;
per effetto di esito negativo dei controlli.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si procedera', previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari dalle Amministrazioni centrali per effetto di altri strumenti normativi.
3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, e' fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procedera' all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sara' dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
4. Eventuali ulteriori responsabilita' civili e/o penali saranno denunciate alle Autorita' competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 20
Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalita' di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007, la cui revisione e' stata approvata con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Roma, 14 maggio 2012

Il direttore generale: Abate

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 136
 
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