Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 maggio 2012
Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009 n. 42 recante: "Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 ed, in particolare, il comma 1 dell'art. 21 di tale decreto che istituisce, a decorrere dell'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef;
Visto il comma 3, del predetto art. 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ai sensi del quale, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province, di cui al comma 1 del medesimo art. 21;
Considerato, altresi', che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio e' determinato, per l'anno 2012, nell'importo complessivo di € 1.039.917.823,00 secondo quanto risultante dalla documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
Considerato, altresi', che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta ancora definita e, quindi, in attesa della loro definizione, non e' possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio;
Vista la delibera della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dell'1 marzo 2012, con la quale e' stato sancito l'accordo per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012, a seguito di preventivi lavori condotti in sede tecnica;

Decreta:

Art. 1

Alimentazione ed ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Per l'anno 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il cui importo e' pari ad euro 1.039.917.823,00 e da ripartire alle province delle regioni a statuto ordinario, e' alimentato con il gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'art. 18, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 68 del 2011 in misura corrispondente ai trasferimenti erariali soppressi nonche' alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995.
 
Art. 2

Ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Per l'anno 2012, la ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio e' disposta con i seguenti criteri:
a) il 50 per cento del fondo in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia all'1 gennaio 2012;
b) il 38 per cento del fondo in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel richiamato documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
c) il 5 per cento del fondo in relazione alla popolazione residente;
d) il 7 per cento del fondo in relazione all'estensione del territorio provinciale.
 
Art. 3

Attribuzione di risorse alle province

1. A ciascuna provincia e' attribuita, per l'anno 2012, l'ammontare di risorse risultante dalla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio secondo i criteri di cui all'art. 2.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 e' portato in compensazione dell'eventuale somma a debito dovuta dalle province in sede di determinazione della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati all'1 gennaio 2012.
 
Art. 4

Versamenti delle province a debito verso l'erario

1. Per i versamenti dovuti dalle Province incapienti, in caso di mancato versamento della quota da esse dovuta allo Stato per l'anno 2012 entro il mese di luglio sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, sara' demandato all'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il recupero delle relative somme nei confronti delle province interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.
 
Art. 5

Pagamenti

1. Pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 vengono effettuati dal Ministero dell'interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro dell'interno
Cancellieri p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2012 Interno, registro n. 4, foglio n. 197
 
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