Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 maggio 2012
Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l' art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo A);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilita';
Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresi' le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
2. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
3. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2
Procedimento di certificazione nella forma ordinaria

1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 3, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di cui all'allegato 1.
2. L'amministrazione o ente debitore, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale del credito. Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali e' verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilita' dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti. A tale ultimo fine, le amministrazioni statali, nella richiesta di reiscrizione di detti residui, specificano se si tratta di crediti per i quali e' stata rilasciata certificazione ai sensi del presente decreto ed in tal caso nella medesima richiesta indicano la data di scadenza del termine di pagamento.
3. La certificazione non puo' essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.
4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione ne da' atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.
5. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.
6. L'amministrazione o ente debitore cura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.
7. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.
 
Art. 3
Procedimento di certificazione mediante
piattaforma elettronica

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni e gli enti debitori certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7 del precedente art. 2 utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i soggetti e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita' telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4
Commissario ad acta - certificazione ordinaria

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria territoriale dello Stato utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta, utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia' resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
3. L'incarico di commissario ad acta e' conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Il commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo' svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-bis e ne da' contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.
6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5
Commissario ad acta -
certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria territoriale dello Stato mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia' resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
3. L'incarico di commissario ad acta e' conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Il commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo' svolgere presso l'ente debitore ogni attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2-bis entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne da' contestuale comunicazione all'ente debitore.
6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 6
Accettazione preventiva della cessione del credito
da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilita' che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
 
Art. 7
Monitoraggio

1. L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro - l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 2, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. La comunicazione include l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione. Tale comunicazione non e' necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Ministro: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 33
 
Allegato 1
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Allegato 1 bis
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Allegato 2
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Allegato 2 bis
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Allegato 3
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