Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 maggio 2012
Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari" tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2011, con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo decreto ministeriale 2 maggio 2011;
Vista la comunicazione resa in data 17 aprile 2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

Decreta:

Art. 1

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:
Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe
 
Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2012/2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2012

Il Ministro: Profumo
 
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