Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 maggio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, nata il 4 novembre 1980 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico di abogado presso la «Universidad Externado de Colombia» a Bogota' rilasciato nel dicembre 2004;
Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Consejo Superior de la Judicatura» di Bogota' dal febbraio 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data 28 febbraio 2011 valido fino al 27 febbraio 2016;

Decreta:

Alla sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, nata il 4 novembre 1980 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) tre prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;
b) unica prova orale su 6 materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale; seconda prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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