Gazzetta n. 128 del 4 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 maggio 2012
Dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi al rilascio, alla sig.ra Davtyan Mariam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Davtyan Mariam, nata a Jerevan (Armenia) il 1° aprile 1963, cittadina armena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale armeno di "Biochimico" ai fini dell'accesso ed esercizio In Italia della professione di biologo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art.1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Laurea in biochimica", conseguito presso l'"Universita' statale di Jerevan" in data 17 giugno 1985 e del titolo di medico specialista in diagnosi clinica e di laboratorio rilasciato dall'Istituto Nazionale della Salute dell'Accademico S. Avdalbekian della Repubblica di Armenia in data 10 dicembre 2008;
Considerato che l'istante ha presentato documentazione relativa ad attivita' professionale e formativa;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 27 ottobre 2011 in cui si esprimeva parere favorevole;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale dei biologi, nella conferenza dei servizi di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo, e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Visto l' art. 3, comma 4 del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Decreta
che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig.ra Davtyan Mariam, nata a Jerevan (Armenia) il 1° aprile 1963, cittadina armena, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di biologo sez. A in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 286/1998 e successive integrazioni.
La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.
Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Davtyan Mariam, potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale armeno di "Biologo" ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia (scritta e orale): 1) genetica.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 maggio 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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