Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge del 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010;
Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio;
Vista la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE del 16 settembre 2002 della Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successive modificazioni;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992;
Vista la decisione 676/2002/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea;
Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n.145;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121;
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;


Emana
il seguente decreto legislativo:


Art. 1




Definizioni


1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) la parola: "abbonato" e' sostituita dalla seguente: "contraente";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale";
c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale";
d) alla lettera j), dopo la parola: "consumatore:" sono inserite le seguenti: "l'utente finale," e dopo le parole: "persona fisica che utilizza" sono inserite le seguenti: "o che chiede di utilizzare";
e) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;";
f) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo 18, che comprendono l'Unione europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;";
g) alla lettera r) le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";
h) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: "s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;";
i) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;";
l) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;";
m) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;";
n) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;";
o) la lettera bb) e' soppressa;
p) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: "dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;";
q) la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: "ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;";
r) la lettera hh) e' sostituita dalla seguente: "hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;";
s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in
materia di servizi di comunicazione elettronica,
2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di
energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla
metrologia In vigore dal 17 gennaio 2012.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,
uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle
direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di
pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della
direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa
all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle
risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e
2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,
76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative
alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le
norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati
personali e di tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e
apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche
mediante le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il
comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro
raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento
della popolazione nazionale possono diffondere un solo
programma di fornitori di servizi di media audiovisivi
autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli
integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi
operatori locali a condizione che per la stessa capacita'
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che
hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze
utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita';
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi
dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello
spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in
linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei
servizi, nel rispetto degli accordi internazionali
pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi
d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilita' di introdurre, in relazione alle
ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle
direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di
reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia
necessario, al fine di evitare interferenze dannose;
proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici
riesaminando periodicamente la necessita' e la
proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la
qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima
condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso
efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di
sicurezza ed integrita' delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli
utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,
dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza
dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e
condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di
facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e
l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune
modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
riferimento alla disciplina dell'incompatibilita'
sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita'
successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di
Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle
previsioni delle altre Autorita' europee di
regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di
sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di
protezione dei dati personali e delle informazioni gia'
archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo
all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le
modalita' di espressione del proprio consenso, in
particolare mediante le opzioni dei programmi per la
navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di
competenza, del Garante per la protezione dei dati
personali e della Direzione nazionale antimafia quali
autorita' nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo
1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti
efficienti e innovazione nelle infrastrutture di
comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni
che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta'
di disporre la condivisione o la coubicazione delle
infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti
sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di
promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento
dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di
settore dell'Unione europea e nel rispetto delle
specificita' delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza
infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle
funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel
rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei
compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'
previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui
al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione
delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata
direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del
sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto
periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in
favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti:
«in favore del titolare dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
presente delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le
autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n.
L 337.
La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2009, n. L 337.
Il regolamento (CE) 1211/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337.
La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La direttiva 2002/20/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La direttiva 2002/21/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002.
La direttiva 2002/77/CE Pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2002, n. L 249. Entrata in vigore il 7 ottobre
2002.
Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
(Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317,
concernenti la procedura di informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione
delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
La legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 novembre 1995, n. 270, S.O.
La legge 31 gennaio 1996, n. 61 (Ratifica ed esecuzione
degli atti finali della Conferenza addizionale dei
plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni,
adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, S.O.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale31 luglio 1997, n. 177,
S.O.
Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
(Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
dicembre 2000, n. 292.
Il testo dell'articolo 2 bis del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, cosi' recita:
"2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda.
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i
soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da
satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
utenza o parte di esso, alla sperimentazione di
trasmissioni televisive e servizi della societa'
dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali
legittimamente eserciti, nonche' sui canali eventualmente
derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun
soggetto che sia titolare di piu' di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e
comunque almeno il quaranta per cento della capacita'
trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano
societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero
via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano
ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra
questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a
condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi
siano impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto
previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i
soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonche' i soggetti che eserciscono legittimamente
l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le
emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono
irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
su frequenze terrestri avviene secondo le modalita' e in
applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio
broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti
e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital
video broadcasting) per i programmi televisivi e per
prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui
accelerare la completa conversione.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in
relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro
aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o
le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui
all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei
principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i
contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
individuazione delle rispettive responsabilita', anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime
della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in
comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori,
nell'osservanza dei principi di pluralismo
dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte
dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche
locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la
definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche
interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle
altre bande destinate dalla pianificazione europea ai
servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle
unita' abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del
servizio pubblico radiotelevisivo, alla societa'
concessionaria dello stesso servizio pubblico
radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di
diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
della concessionaria pubblica devono essere distinti dai
blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni
adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita'
adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli
articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
provinciale, nel rispetto del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze nonche' delle norme
urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare
riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle
trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e le province interessate,
fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma
6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le
regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento
e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando
priorita' ai soggetti che intendono diffondere produzioni
audiovisive di utilita' sociale o utilizzare tecnologie
trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di
finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del
codice civile. Per l'approvazione delle relative
deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefici fiscali
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
apposito studio sulla convergenza tra i settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
per la regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo
sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze
terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.".
Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
(Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2001, n. 156, S.O.
La decisione 676/2002 (CE) e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile
2002.
La decisione 267/2010 (UE) e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 maggio 2010, n. L 117.
Il testo dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' recita:
"Capo VIII
Disposizioni in materia di comunicazioni
Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni.
1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle
comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie
delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della
sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle
poste e delle comunicazioni, di predisposizione della
normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di
apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del
Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private
sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione opera la Scuola superiore di
specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive
modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e'
attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni -
centro di responsabilita' amministrativa «Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione» e destinati all'espletamento delle
attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del
Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie
attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1,
comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum
permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente
soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio
succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i componenti del Consiglio
cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle
comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a
supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del
Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone, in piena autonomia
scientifica, strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, e coadiuva operativamente il
Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni
pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare
delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni
pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita'
amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico,
economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con
il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre
Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei
limiti delle disponibilita' delle amministrazioni,
attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di
atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al
finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce
mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza
con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita',
prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore
del Ministero dello sviluppo economico, di altre
amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita'
amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione
risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e
comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di
sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare
riguardo alle applicazioni di carattere innovativo
nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi
della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la
medesima Fondazione e soggetti abilitati alla
sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di
progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della
citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette
attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non
interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle
rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni».
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
posizione debitoria, senza applicazione di interessi,
mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica
soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare
non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro
5.000.".
Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366
(Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa
del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1
della L. 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo
2006, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 2006, n. 84.
La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"TITOLO I
Disposizioni generali e comuni
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) contraente: la persona fisica o giuridica che sia
parte di un contratto con il fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la
fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o
servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di
contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi
(ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale
nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire
servizi tramite la rete locale); l'accesso
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi
informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la
fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che
disciplina la fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i
relativi obblighi specifici per il settore applicabili a
tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente la comunicazione bidirezionale;
i) Codice: il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
j) consumatore: l'utente finale, la persona fisica
che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale o
professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico
delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dal
medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla
rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di
accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica
il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di
altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente,
ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di
radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
internazionali, dell'Unione europea o nazionali
applicabili;
o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi
o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
senza necessita' di autorizzazione generale;
q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di
uno Stato membro, individuati conformemente all'articolo
18, che comprendono l'Unione europea o una parte
considerevole dei suoi Stati membri;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre fungono da
indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di
rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata
gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire
una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa
correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire
dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di
comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete
e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che
puo' essere correlato ad un numero di contraente o ad un
nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il
punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
bb) (soppressa).
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
ee) risorse correlate: i servizi correlati, le
infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi
correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un
servizio di comunicazione elettronica che permettono o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o
servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli
edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i
pozzetti e gli armadi di distribuzione;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: un servizio di comunicazione elettronica svolto
esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della
relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della societa'
dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione
elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un
servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi
di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto
conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura
o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma
intelligibile ad un servizio protetto di diffusione
radiotelevisiva e' subordinato ad un abbonamento o ad
un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori
o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,
ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione, anche mobile o portatile, per
assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il
servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene
classificata sulla base del servizio al quale partecipa in
materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti
pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
qq-ter) attribuzione di spettro radio: la
designazione di una determinata banda di frequenze
destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi
di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle
condizioni specificate;
qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad
una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi, nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.".



 
Art. 2




Principi generali


1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "nel settore delle comunicazioni elettroniche." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societa' democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita' di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.".



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 3. Principi generali.
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di
liberta' delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione
elettronica, nonche' il diritto di iniziativa economica ed
il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore
delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti
riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni
attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte
degli utenti finali, rispettano i diritti e le liberta'
fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque
provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso
di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione
elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse
tali diritti o liberta' fondamentali puo' essere imposto
soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel
contesto di una societa' democratica e la sua attuazione
deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali
conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e ai
principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi
un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo.
Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del
principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla
protezione dei dati personali. Deve essere garantita una
procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro
assicuri il diritto della persona o delle persone
interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessita'
di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di
urgenza debitamente accertata conformemente alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Deve essere
garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale
efficace e tempestivo.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica, che e' di preminente interesse generale, e'
libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della salute pubblica e della tutela
dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da
disposizioni regolamentari di attuazione.".



 
Art. 3




Ministero e Autorita'


1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "come modificata dal decreto-legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni".
3. Dopo il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC.".



Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 7. Ministero e Autorita'.
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche'
dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Autorita' e' Autorita' nazionale di
regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi
successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni.
3. L'Autorita', in quanto Autorita' nazionale di
regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria
competenza, adottano le misure espressamente previste dal
Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli
articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di
ragionevolezza e proporzionalita'. Le competenze del
Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono
notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche
sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3-bis. L'Autorita' esercita i propri poteri in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
3-ter. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e
umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati.
L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne'
accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio
dei compiti ad essa affidati.
3-quater. L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e
umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire
attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli
obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un
coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e,
allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima
considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal
BEREC.".



 
Art. 4




Ricorsi avverso provvedimenti
del Ministero e dell'Autorita'


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".



Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e
dell'Autorita'.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
1-bis. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le
materie di propria competenza, raccolgono informazioni
sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di
richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di
ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive materie trattate, comunicano le informazioni
previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su
richiesta motivata di uno di essi.".



 
Art. 5




Comunicazione di informazioni


1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformita' alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni conformemente al comma 3.".



Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 10. Comunicazione di informazioni.
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica trasmettono tutte le
informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al
Ministero e all'Autorita', per le materie di rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformita' alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai
sensi del Codice. In particolare, il Ministero e
l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese
comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a
livello di reti o di servizi che potrebbero avere
ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi
disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un
significativo potere sui mercati all'ingrosso possono
essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui
mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.
Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni
richieste, nel rispetto dei termini e del grado di
dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e
dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero
e dell'Autorita' sono proporzionate rispetto
all'assolvimento dello specifico compito al quale la
richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il
Ministero e l'Autorita' trattano le informazioni
conformemente al comma 3.
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla
Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni
che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti
che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto
all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le
informazioni fornite al Ministero e all'Autorita' possono
essere messe a disposizione di un'altra Autorita'
indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro
Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
Stato membro, ove cio' sia necessario per consentire
l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base
al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta
contraria, espressa e motivata, dell'Autorita' che fornisce
le informazioni, la Commissione mette le informazioni a
disposizione di analoga Autorita' di altro Stato membro. Se
le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad
altra analoga Autorita' riguardano informazioni
precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del
Ministero ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne
informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorita' di
regolamentazione di altro Stato membro siano da
considerarsi riservate, in conformita' con la normativa
comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le
informazioni di cui al presente articolo nella misura in
cui contribuiscano a creare un mercato libero e
concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di
riservatezza.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non
oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le
disposizioni relative all'accesso del pubblico alle
informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e
procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni
decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve
essere esaurientemente motivata e tempestivamente
comunicata alle parti interessate.".



 
Art. 6




Meccanismo di consultazione e di trasparenza


1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 14, commi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.".



Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.
259 del 2003, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 11. Meccanismo di consultazione e di trasparenza.
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di
applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il
Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare
provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono
imporre limitazioni conformemente all'art. 14, commi 3 e 4,
che abbiano un impatto rilevante sul mercato di
riferimento, consentono alle parti interessate di
presentare le proprie osservazioni sulla proposta di
provvedimento entro un termine non inferiore a trenta
giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate
della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre
novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice,
nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi
Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si
applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini
della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono
informazioni riservate di carattere personale, commerciale,
industriale e finanziario, relative a persone ed imprese,
il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto
necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di
consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati
della procedura di consultazione, ad eccezione delle
informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui
Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e
dell'Autorita'.".



 
Art. 7



Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche


1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.";
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.";
c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita la seguente: "tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti: "quando la proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in fine, la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3.";
e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.";
f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3.";
g) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".



Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 12. Consolidamento del mercato interno per le
comunicazioni elettroniche.
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle
funzioni di cui al Codice, tengono in massima
considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella
misura in cui concernono il funzionamento del mercato
interno.
2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato
interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC
in modo trasparente al fine di assicurare la piena
applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni
delle direttive europee recepite con il Codice. A tale
scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la
Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti
e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare
determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle
raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla
Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della
direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui
all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un
provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18,
19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende
accessibile, fornendone apposita documentazione, la
proposta di provvedimento, adeguatamente motivata,
contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e
alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati
membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento
prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta
informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non
puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita'
e' tenuta a rivedere tale la proposta di provvedimento,
qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro
tale termine, quando la proposta di provvedimento:
a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato
di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18
oppure;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che
detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre,
un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo
19, commi 4, 5 o 7 e tale proposta influenzi gli scambi tra
Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa
creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della
sua compatibilita' con il diritto comunitario e in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13.
4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una
decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della
direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il
progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione.
Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia
una consultazione pubblica secondo le procedure di cui
all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura
modificato alla Commissione europea conformemente al comma
3.
5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le
osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri
Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi
di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo
comunica alla Commissione europea.
5. L'Autorita' tiene in massima considerazione le
osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri
Stati membri ,della Commissione europea e del BEREC e,
salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7,
paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta
il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione
europea.
5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC
tutte le misure definitive adottate che rientrano
nell'articolo 12, comma 3.
6. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove
ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare
la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in
deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare
adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice.
L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle
Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al
BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo
di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli
permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e
4.".



 
Art. 8




Procedura per la coerente applicazione
delle misure correttive


1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive). - 1. Quando la misura prevista all'articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all'Autorita' di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione europea, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorita' nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, il BEREC e l'Autorita' cooperano strettamente con la Commissione europea, allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l'Autorita' puo':
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonche' il parere e la consulenza del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'autorita' nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.
5. Se l'Autorita' decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata.
6. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.".
 
Art. 9




Obiettivi e principi dell'attivita' di regolamentazione


1. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice perseguono, ove possibile, il principio di neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.";
b) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;";
c) la lettera c) e' abrogata;
d) al comma 5, la lettera d) e' abrogata e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice;";
e) al comma 6, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prendendo in considerazione le esigenze degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari" e la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta.";
f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
" 6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell'ambito delle rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione;
b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale;
f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.".



Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 13. Obiettivi e principi dell'attivita' di
regolamentazione.
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione
indicate nel Codice e secondo le procedure in esso
contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli
e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali
di cui all'articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo.
2. Salvo diversa disposizione dell'articolo 14 relativo
alle frequenze radio, il Ministero e l'Autorita'
nell'esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel
Codice perseguono, ove possibile, il principio di
neutralita' tecnologica, nel rispetto dei principi di
garanzia della concorrenza e non discriminazione tra
imprese.
3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono
nell'ambito delle loro competenze a promuovere la
diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei
mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti
disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze
sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in
termini di scelta, prezzi e qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e
restrizioni della concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di
contenuti;
c) (abrogata).;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una
gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del
mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono
alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di
risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
gli operatori, compatibilmente con le condizioni
competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti
transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d) (abrogata).;
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con
il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari
coerenti e l'applicazione coerente delle direttive europee
recepite con il Codice;
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono gli interessi dei
cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al
servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo
II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei
consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in
particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di risoluzione delle controversie da parte di un organismo
indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare,
in particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e
delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze degli
utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno
esigenze sociali particolari";
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della
sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) promuovendo la capacita' degli utenti finali di
accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire
applicazioni e servizi di loro scelta.
6-bis. Il Ministero e l'Autorita', nel perseguire le
finalita' programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6,
applicano, nell'ambito delle rispettive competenze,
principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati:
a) promuovendo la prevedibilita' regolamentare,
garantendo un approccio regolatorio coerente nell'arco di
opportuni periodi di revisione;
b)garantendo che, in circostanze analoghe, non vi
siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei
consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata
sulle infrastrutture;
d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione
in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che
qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di
cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso,
al fine di diversificare il rischio di investimento,
assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza
nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tenendo debito conto delle differenti condizioni
attinenti alla concorrenza e al consumo, nelle diverse aree
geografiche all'interno del territorio nazionale;
f)imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente
dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e
attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale
condizione.
7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e
l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni
recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999,
n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della
regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve
recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere
conseguentemente motivato.".



 
Art. 10




Pianificazione strategica e coordinamento
della politica in materia di spettro radio


1. Dopo l'articolo 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio). - 1. Nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, sentita l'Autorita' per i profili di competenza. A tal fine prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, e alle liberta' di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.".
 
Art. 11




Gestione delle radiofrequenze per i servizi
di comunicazione elettronica


1. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica). - 1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 13 e 13-bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L'attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorita' rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell'UIT e la normativa CEPT, e possono tener conto di particolari esigenze di interesse pubblico.
2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilita' dei servizi, in conformita' all'articolo 13-bis ed in attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia, tra cui la decisione n. 676/2002/CE.
3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell'Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario al fine di:
a) evitare interferenze dannose;
b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;
c) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze;
e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure;
f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5.
4. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2, il Ministero e l'Autorita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano, nel piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione europea, che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che e' possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT e della normativa CEPT.
5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:
a) garantire la salvaguardia della vita umana;
b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure;
d) promuovere la diversita' culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, anche mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove cio' sia giustificato dalla necessita' di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto puo' essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell'Unione europea.
7. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessita' delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame.
8. I commi 3 e 4 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonche' alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni. Alle attribuzioni dello spettro radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al termine di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis.
9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, comma 8, o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.
10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter.".
 
Art. 12



Riesame delle limitazioni esistenti e trasferimento o affitto di
diritti individuali d'uso delle radiofrequenze


1. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis (Riesame delle limitazioni esistenti). - 1. Sino alla data del 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle frequenze radio concesse prima del termine di cui all'articolo 14, comma 8, e che rimarranno ancora validi fino alla predetta data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero e l'Autorita' informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entita' del diritto dopo il riesame, e concedono al richiedente un termine per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se e' anteriore, fino al 25 maggio 2016.
2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 14, commi da 3 a 7, si applica a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d'uso individuali ed alle attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.
4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 27 del presente Codice.
Art. 14-ter (Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze). - 1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9-ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d'uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d'uso, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilita' e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati con le modalita' di cui ai commi 5 e 6 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 14. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8.
3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell'Autorita', le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l'affitto.
4. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorita' di stabilire le condizioni di assegnazione dei diritti individuali d'uso delle frequenze, anche disponendo il divieto di trasferimento e affitto dei diritti d'uso eventualmente ottenuti a titolo gratuito.
5. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorita' ed il trasferimento di tali diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed e' reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorita', comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. L'impresa subentrante e' tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti.
6. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorita', sentita l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell'Unione europea, l'obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto.".
 
Art. 13




Numerazione, assegnazione dei nomi
a dominio e indirizzamento


1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi' sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.".
2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.".
3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.".
4. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.".
5. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "dal piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica".



Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003 , come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 15. (Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio
e indirizzamento)
1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d'uso
di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione
dei piani nazionali di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica, garantendo che a tutti i servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano
assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve
le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla
normativa nazionale. Il Ministero vigila altresi'
sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. L'Autorita' stabilisce i piani di numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse
le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi
di comunicazione elettronica, e le procedure di
assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei
principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, in modo da assicurare parita' di
trattamento a tutti i fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In
particolare, l'Autorita' vigila affinche' l'operatore cui
sia stato concesso il diritto d'uso di un blocco di numeri
non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione
elettronica in relazione alle sequenze di numeri da
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e le
successive modificazioni ed integrazioni agli stessi, con
le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza
nazionale.
4. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o
blocchi di numeri specifici all'interno dell'Unione europea
che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato
interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi
della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi
per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai
piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione
elettronica.
6. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare
interoperabilita' completa e globale dei servizi, operano
in coordinamento con le organizzazioni internazionali che
assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione di
nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione presta la sua collaborazione
all'Autorita'.".



 
Art. 14




Sicurezza e integrita' e attuazione e controllo


1. Dopo l'articolo 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
"Art. 16-bis (Sicurezza e integrita'). - 1. Fatte salve le competenze dell'Autorita' previste dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della direttiva 2002/21/CE, individua:
a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' per garantire l'integrita' delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;
b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrita' siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.
2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a), al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuita' della fornitura dei servizi su tali reti;
b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrita' secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorita' nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorita' degli altri Stati membri nonche' l'ENISA.
4. Il Ministero, anche su impulso dell'Autorita', puo' informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero e' individuato il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie e disponibili, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi piu' comuni di incidente.
5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.
«Art. 16-ter (Attuazione e controllo). - 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 16-bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 16-bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire al Ministero, e se necessario all'Autorita', le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrita' dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonche';
b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche su impulso dell'Autorita', in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.
3. Il Ministero e l'Autorita' hanno la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza e l'integrita' delle reti.
4. Nel caso in cui il Ministero riscontri, anche su indicazione dell'Autorita', il mancato rispetto degli articoli 16-bis o 16-ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12.".
 
Art. 15




Imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato


1. Il comma 4, dell'articolo 17, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67.".



Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 17.(Imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato).
1. L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di
cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un
significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni
di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un'impresa disponga di un
significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente
ad una posizione dominante, e dunque di forza economica
tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in
modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai
consumatori.
3. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese
godono congiuntamente di una posizione dominante sul
mercato, tiene in massima considerazione le Linee
direttrici della Commissione europea per l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di
mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di
seguito denominate «le linee direttrici».
4. Se un'impresa dispone di un significativo potere su
un mercato specifico, si presume che essa abbia un
significativo potere in un mercato diverso e strettamente
connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano
tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia
fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il
potere di mercato complessivo dell'impresa in questione.
Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a
prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli
articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive
risultino essere insufficienti, possono essere imposte
misure correttive a norma dell'articolo 67.".



 
Art. 16




Procedura per l'individuazione
e la definizione dei mercati


1. La rubrica dell'articolo 18, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati".



Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 18. (Procedura per l'individuazione e la
definizione dei mercati)
1. L'Autorita', tenendo in massima considerazione le
Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, di
seguito denominate «le raccomandazioni», e le linee
direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del diritto della concorrenza e sulla base delle
caratteristiche e della struttura del mercato nazionale
delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
l'Autorita' applica la procedura di cui agli articoli 11 e
12.".



 
Art. 17




Procedura per l'analisi del mercato


1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita', effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.".
2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
3. Il comma 3, dell'articolo 19, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.".
4. Il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: " 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:
a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure
b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.".
5. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "8-bis. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.".
6. Il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.



Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 19 decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 19. (Procedura per l'analisi del mercato).
1. Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, l'Autorita', effettua l'analisi dei mercati
rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella
raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le
linee direttrici.
2. (abrogato).
3. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e
5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del
Codice, a decidere in merito all'imposizione, al
mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a
carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi
di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti
sia effettivamente concorrenziale.
4. L'Autorita', se conclude che un mercato e'
effettivamente concorrenziale, non impone ne' mantiene
nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui
al comma 3. Qualora siano gia' in vigore obblighi derivanti
da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese
operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli
obblighi e' comunicata alle parti interessate con un
congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica,
che un mercato rilevante non e' effettivamente
concorrenziale, l'Autorita' individua le imprese che
dispongono di un significativo potere di mercato
conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a
tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione
di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica
tali obblighi laddove gia' esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3,
l'Autorita' tiene conto degli obiettivi e dei principi
dell'attivita' di regolamentazione di cui all'articolo 13,
ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera
c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della
concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con
decisione della Commissione europea, l'Autorita' effettua
l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri interessate,
tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si
pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione,
al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di
regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono
adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e
notifica il corrispondente progetto di misura a norma
dell'articolo 12:
a) entro tre anni dall'adozione di una precedente
misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale
periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad un massimo
di altri tre anni, se l' Autorita' ha notificato alla
Commissione europea una proposta motivata di proroga e la
Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un
mese dalla notifica; oppure
b) entro due anni dall'adozione di una
raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non
notificati in precedenza alla Commissione europea.
8-bis. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un
mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro
il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su
richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato
specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale
assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il progetto
di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12.
9. (abrogato).".



 
Art. 18




Normalizzazione


1. Il comma 2, dell'articolo 20, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).".



Note all'art. 18:
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 20. (Normalizzazione)
1. Il Ministero vigila sull'uso delle norme e
specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee per la fornitura armonizzata di
servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete,
nella misura strettamente necessaria per garantire
l'interoperabilita' dei servizi e migliorare la liberta' di
scelta degli utenti.
2. Fintantoche' le norme o specifiche di cui al comma 1
non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero
promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate
dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In
mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove
l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali
adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).".



 
Art. 19




Interoperabilita' dei servizi di televisione interattiva digitale


1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente: "b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.".



Note all'art. 19:
Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 21. (Interoperabilita' dei servizi di televisione
interattiva digitale)
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e
di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e
televisiva, l'Autorita', sentito il Ministero,
relativamente al libero flusso di informazioni, al
pluralismo dei mezzi d'informazione e alla diversita'
culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale
interattiva, da rendere disponibile al pubblico su
piattaforme di televisione digitale interattiva,
indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un'API
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali
televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di
televisione digitale, su piattaforme di televisione
digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in
conformita' ai requisiti minimi dei relativi standard o
specifiche.
b-bis) i fornitori di servizi e apparecchiature di
televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi
televisivi interoperabili per gli utenti disabili.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 42,
comma 2, lettera b), l'Autorita', sentito il Ministero,
incoraggia i proprietari delle API a rendere disponibile a
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro
adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a
consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale
interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API
in una forma pienamente funzionale.".



 
Art. 20




Risoluzione delle controversie tra imprese


1. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.".



Note all'art. 20:
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 23. (Risoluzione delle controversie tra imprese).
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli
obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali
imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di
obblighi in materia di accesso o di interconnessione
derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di
una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2,
adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali,
entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante
che risolve la controversia.
2. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a
risolvere una controversia con decisione vincolante,
qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato
prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 13.
L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria
decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti
entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che
si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale,
l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre
quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una
decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita'
persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi
che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel
quadro della risoluzione di una controversia sono conformi
alle disposizioni del Codice.".



 
Art. 21




Risoluzione delle controversie transnazionali


1. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.".
2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice.".
3. Dopo il comma 2, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice.
2-ter. Quando al BEREC e' presentata una tale richiesta, l'Autorita' ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti.";
2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC".
4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.".



Note all'art. 21:
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 24. (Risoluzione delle controversie
transnazionali).
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra
parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato
membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la
quale risulti competente anche una Autorita' di
regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le
competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Queste
ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di
consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione
coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati
dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa
da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una
controversia e' conforme alle disposizioni del Codice.
2-bis. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere
un parere in merito all'azione da adottare conformemente
alle disposizioni del Codice.
2-ter. Quando al BEREC e' presentata una tale
richiesta, l'Autorita' ne attende il parere prima di
adottare azioni per risolvere la controversia. Ove
necessario possono adottare misure urgenti.
2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa
dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia
rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del
parere emesso dal BEREC.
3. L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di
regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la
propria incompetenza a risolvere una controversia con
decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano
espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la
soluzione della controversia, conformemente a quanto
disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di
regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano
tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia
non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale
comunicazione, e se non e' stato adito un organo
giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con
l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per
giungere ad una soluzione della controversia, in
conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13 e
tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal
BEREC.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle
parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.".



 
Art. 22




Autorizzazione generale per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu' di una notifica per Stato membro interessato.".
2. Al comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'".
3. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".



Note all'art. 22:
Il testo dell'articolo 25 del citato decreto decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 25. (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica)
1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e
le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente
e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui
all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione
generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi
transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese
situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad
effettuare piu' di una notifica per Stato membro
interessato.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' enuncia di inizio attivita' e deve essere
conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e'
abilitata ad iniziare la propria attivita' a decorrere
dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel
rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite
negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e
dispone, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le imprese titolari
di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro
degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario
da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per
il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.".



 
Art. 23




Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri


1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Ogni qualvolta cio' sia possibile, l'uso delle frequenze radio non e' subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:
a) evitare interferenze dannose;
b) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure;
d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l' autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessita', nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.".
3. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessita' di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinche' si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono piu' applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.".
4. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea.".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice.".
6. Dopo il comma 6, dell'articolo 27, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "6-bis. Il Ministero l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.".
7. Il comma 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.".



Note all'art. 23:
Il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 27. (Diritti di uso delle frequenze radio e dei
numeri).
1. Ogni qualvolta cio' sia possibile, l'uso delle
frequenze radio non e' subordinato al rilascio di diritti
individuali di uso. I diritti individuali di uso possono
essere concessi per:
a) evitare interferenze dannose;
b) assicurare la qualita' tecnica del servizio;
c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro,
oppure;
d) conseguire altri obiettivi di interesse generale
conformi alla normativa europea.
2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia
subordinato alla concessione di diritti individuali di uso,
il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione
generale e le relative condizioni di uso sono in essa
stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti
o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero
attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente
all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire
l' autorizzazione generale, valutata l'effettiva
necessita', nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma
1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca
l'uso efficiente di tali risorse in conformita' delle
disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e
dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al
tipo di servizio e comunque non eccedente la durata
dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo
perseguito e della necessita' di prevedere un periodo
adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i
diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono
concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali
diritti non possono essere trasferiti o ceduti da
un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il
Ministero provvede affinche' si applichino i criteri per la
concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati
per la durata della licenza, in particolare su richiesta
debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali
criteri non sono piu' applicabili, i diritti individuali
d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per
l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e
trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un
diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa
ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter.
5. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive,
trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso
delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i
diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa
del detentore degli stessi e a quali condizioni,
conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per
le procedure aperte puo' essere applicata quando il
rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio
per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e'
necessario per conseguire un obiettivo di interesse
generale conforme alla normativa dell'Unione europea.
5-bis. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il
Ministero specifica se tali diritti possono essere
trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso
delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli
articoli 14 e 14-ter del Codice.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le
frequenze radio puo' essere limitato solo quando cio' sia
necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze
stesse in conformita' all'articolo 29 e all'articolo 14,
comma 1.
6-bis. Il Ministero l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze assicurano che le frequenze radio
siano utilizzate in modo efficiente ed efficace,
conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del
Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei
diritti d'uso delle frequenze radio non provochino
distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere
adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di
vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze
radio.
7. Alle procedure di selezione competitiva o
comparativa per la concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni
dell'articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le
decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non
appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane
nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi
di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel
caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate
da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale
limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali
accordi internazionali applicabili al caso in specie
relativamente al coordinamento internazionale delle
frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la
domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini
sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla.
I termini vengono sospesi fino al recepimento delle
integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e
non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato
ricevimento nei termini delle integrazioni richieste
costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze
radio e dei numeri.
9. Qualora l'Autorita' decida, previa consultazione
delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i
diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un
valore economico eccezionale debbano essere concessi
mediante procedure di selezione competitiva o comparativa,
le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.".



 
Art. 24



Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri


1. Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all'articolo 14 del Codice. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.".



Note all'art. 24:
Il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 28. (Condizioni apposte all'autorizzazione
generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei
numeri)
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri possono essere
assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni
elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C
dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non
discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso
dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi
all'articolo 14 del Codice. L'autorizzazione generale e'
sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di
servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi
degli articoli 42, commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle
imprese designate per la fornitura del servizio universale,
prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente
Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai
diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione
generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle
imprese, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione
degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le
condizioni specifiche indicate nella parte A dell'allegato
n. 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle
imprese in virtu' di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio
o dei numeri il Ministero applica le sole condizioni
elencate, rispettivamente, nelle parti B e C dell'allegato
n. 1.".



 
Art. 25




Procedura per limitare il numero dei diritti di uso
da concedere per le frequenze radio


1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro:".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la parola: "consumatori", sono inserite le seguenti: "anche attraverso le associazioni".
3. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 29, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;".
4. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorita'. Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.".
5. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita' all'articolo 14-ter.".
6. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".



Note all'art. 25:
Il testo dell'articolo 29 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
""Art. 29. (Procedura per limitare il numero dei
diritti di uso da concedere per le frequenze radio)
1. Quando debba valutare l'opportunita' di limitare il
numero dei diritti di uso da concedere per le
radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti
d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate
in tali diritti, l'Autorita', tra l'altro:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di
ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo
sviluppo della concorrenza e la sostenibilita' degli
investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in
applicazione del principio di effettivo ed efficiente
utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma
1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli
utenti e i consumatori anche attraverso le associazioni,
l'opportunita' di esprimere la loro posizione,
conformemente all'articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un
numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo
dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di
selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non
discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli
o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.
2. L'Autorita', qualora ritenga possibile concedere
ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio,
rende nota la decisione ed il Ministero invita a presentare
domanda per la concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato
i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il
Ministero invita a presentare domanda per la concessione
dei diritti di uso e ne effettua l'assegnazione in base a
procedure stabilite dall'Autorita', Tali criteri di
selezione devono essere obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori e devono tenere in
adeguata considerazione gli obiettivi di cui all'articolo
13 e le prescrizioni di cui all'articolo 14 del Codice.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di
selezione competitiva o comparativa, il Ministero, su
richiesta dell'Autorita', proroga il periodo massimo di sei
settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura
necessaria per garantire che tali procedure siano eque,
ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti
interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di
otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano
l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in
materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento
delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento
dei diritti di uso delle frequenze radio in conformita'
all'articolo 14-ter.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o
comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorita'
puo' sottoporre al Ministro dello sviluppo economico, la
proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri
incaricato di coordinare la procedura stessa, in
particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare
di gara.".



 
Art. 26



Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici


1. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12; e;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente Codice.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.".
3. Il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si e' protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.".
4. Il comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilita' di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.".



Note all'art. 26:
Il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 32. Osservanza delle condizioni
dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici.
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di
comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione
generale o che sono titolari dei diritti di uso di
frequenze radio o di numeri devono comunicare, in
conformita' all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero
le informazioni necessarie per verificare l'effettiva
osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o
dei diritti di uso ed all'Autorita' le informazioni
necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di
un'impresa di una o piu' condizioni poste
dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso,
ovvero l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi
specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione
dell'infrazione accertata e' notificata all'impresa, con
l'intimazione di porre fine all'infrazione, ripristinando
la situazione precedente, entro un mese e l'invito a
presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un
mese puo' essere abbreviato in ragione della reiterazione
dell'infrazione o della sua gravita'. L'impresa puo'
chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo
adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non
pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la
situazione precedente, il Ministero e l'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso
comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per
assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1
immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal
fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 98, commi da 4 a 12; e;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di
un servizio o di un pacchetto di servizi che, se
continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio
concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli obblighi
in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di
mercato effettuata ai sensi dell'articolo 19 del presente
Codice.
3-bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative
motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa
interessata e prevedono un termine ragionevole entro il
quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso
o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2,
e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al
comma 3 del presente articolo, si siano rivelate
inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a
un'impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti
o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o
revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si e'
protratta la violazione possono essere applicate le
sanzioni di cui all'articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel
caso in cui la violazione sia stata successivamente
rimossa.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4,
qualora il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova
della violazione delle condizioni dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di
cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio
grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la
prevenzione, la ricerca, l'accertamento ed il perseguimento
di reati o da creare gravi problemi economici od operativi
ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di
comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro
radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per
porre rimedio alla situazione prima di adottare una
decisione definitiva, dando all'impresa interessata la
possibilita' di esprimere osservazioni e di proporre le
soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
confermano le misure provvisorie, che sono valide per un
massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le
procedure di attuazione non sono state completate, essere
prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le
misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la
procedura di cui all'articolo 9.".



 
Art. 27




Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici


1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti:
" f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.".
3. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come condizione necessaria per la stessa.".



Note all'art. 27:
Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 33. Informazioni richieste ai fini
dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli
obblighi specifici.
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della
concessione dei diritti di uso o dell'imposizione degli
obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il
Ministero e l'Autorita' non possono imporre alle imprese di
fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e
oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso,
l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle
condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7
della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli
obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle
condizioni indicate all'allegato n. 1, a seguito di
denuncia, o in caso di verifica avviata di propria
iniziativa dal Ministero e dall'Autorita' nell'ambito delle
rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorita'
abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione
non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di
concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita'
e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all'Autorita' di effettuare
un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui
ai Capi III e IV del presente Titolo.
f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire
la gestione efficace delle frequenze radio;
f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e
servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi
all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a),
b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 puo' essere
richiesta prima dell'inizio dell'attivita', ne' come
condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese
ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare
queste ultime circa l'uso che intendono farne.".



 
Art. 28




Modifica dei diritti e degli obblighi


1. L'articolo 36 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Modifica dei diritti e degli obblighi). - 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non puo' essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti d'uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.".
 
Art. 29




Pubblicazione delle informazioni


1. L'articolo 37 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Pubblicazione delle informazioni). - 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorita' competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.".
 
Art. 30




Concessioni e autorizzazioni preesistenti


1. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente Codice.".
2. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.".



Note all'art. 30:
Il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 38. Concessioni e autorizzazioni preesistenti.
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali
preesistenti in materia di reti e servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere
valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si
applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le
disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti
individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli
articoli 27, 28 e 29 e all'allegato n. 1 del presente
Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al
comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un
ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti
individuali d'uso gia' in vigore, il Ministero, sentita
l'Autorita', puo' prorogare i diritti e gli obblighi fino
al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti
di cui godono altre imprese in forza della normativa
dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione
europea della concessione di tale proroga, indicandone le
ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di
una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a
reti di comunicazione elettronica, precedente alla data di
entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficolta'
per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di
accesso a un'altra rete, e qualora le stesse non abbiano
negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali
ragionevoli prima della data di entrata in vigore del
Codice, il Ministero puo' sottoporre alla Commissione
europea la richiesta di una proroga temporanea,
specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed
autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione
sonora e televisiva.".



 
Art. 31




Diritti ed obblighi degli operatori


1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).".



Note all'art. 31:
Il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 41. Diritti ed obblighi degli operatori.
1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri
operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di
negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della
fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la
fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta
l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e
l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle
condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai
sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica
realizzate per distribuire servizi di televisione digitale
devono essere in grado di distribuire servizi e programmi
televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che
ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi
in formato panoramico mantengono il formato panoramico
dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che
ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante
o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o
di interconnessione utilizzano tali informazioni
esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e
osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le
informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti,
in particolare ad altre unita' organizzative, ad altre
societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse
potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.".



 
Art. 32




Poteri e competenze dell'Autorita' in materia
di accesso e di interconnessione


1. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.".
2. Dopo la lettera a) del comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserita la seguente: "a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi".
3. Il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis".
5. Il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai commi 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".



Note all'art. 32:
Il testo dell'articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 42. Poteri e competenze dell'Autorita' in materia
di accesso e di interconnessione.
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo
13, l'Autorita' incoraggia e garantisce forme adeguate di
accesso, interconnessione e interoperabilita' dei servizi,
esercitando le proprie competenze in modo da promuovere
l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile,
investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo
vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate
nei confronti degli operatori che detengono un
significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45,
l'Autorita' puo' imporre:
a) l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso
agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e
qualora non sia gia' previsto, l'obbligo di
interconnessione delle rispettive reti, nella misura
necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto
e valutati i servizi intermedi gia' resi disponibili;
a-bis) in casi giustificati e nella misura necessaria,
gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli
utenti finali, onde rendere interoperabili i propri
servizi;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle
altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte II, a
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, nella
misura necessaria a garantire l'accesso degli utenti finali
ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nell'allegato n. 2.
3. (abrogato).
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei
commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e
non discriminatori e sono applicati conformemente alla
procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis.
5. Ove giustificato, l'Autorita' puo', di propria
iniziativa, intervenire in materia di accesso e
interconnessione di cui ai comma 1 e 2 al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13,
sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo
le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.".



 
Art. 33




Riesame degli obblighi precedenti in materia
di accesso e di interconnessione


1. L'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
 
Art. 34




Imposizione, modifica o revoca degli obblighi


1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorita' impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 50-bis.".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2, e 43;".



Note all'art. 34:
Il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 45. Imposizione, modifica o revoca degli
obblighi.
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata
a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come
detentrice di un significativo potere di mercato in un
mercato specifico, l'Autorita' impone, in funzione delle
circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47,
48, 49, 50 e 50-bis.
2. L'Autorita' non impone gli obblighi di cui agli
articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono
stati designati in conformita' al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la
condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale
applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli
77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e
comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e
della tutela della vita privata che contemplano obblighi
per le imprese diverse da quelle cui e' riconosciuto un
significativo potere di mercato;
c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorita', quando
intende imporre agli operatori aventi un significativo
potere di mercato obblighi in materia di accesso e di
interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46,
47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea,
la quale adotta una decisione che autorizza o vieta
l'adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo
sono basati sulla natura delle questioni oggetto di
istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli
obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa
consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorita'
notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di
imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti
dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure
stabilite dall' articolo 12.".



 
Art. 35




Obbligo di trasparenza


1. Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.".
2. Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma 3, se un operatore e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita' provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.".



Note all'art. 35:
Il testo dell'articolo 46 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 46. Obbligo di trasparenza.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre
obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e
all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere
pubbliche determinate informazioni quali informazioni di
carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche
della rete, termini e condizioni per la fornitura e per
l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto
europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o
il loro utilizzo, e prezzi.
2. In particolare, l'Autorita' puo' esigere che, quando
un operatore e' assoggettato ad obblighi di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 47 pubblichi
un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per
garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse
non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui
figuri una descrizione delle offerte suddivisa per
componenti in funzione delle esigenze del mercato,
corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
L'Autorita' con provvedimento motivato puo' imporre
modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli
obblighi previsti dal presente Capo.
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni
pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita'
di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore e' soggetto
agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso
all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita'
provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento
contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n.
3.".



 
Art. 36




Obblighi in materia di accesso e di uso
di determinate risorse di rete


1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;".
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.".
4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; ".
5. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;".
6. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;".
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".



Note all'art. 36:
Il testo dell'articolo 49 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 49. Obblighi in materia di accesso e di uso di
determinate risorse di rete.
1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre
agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di
accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di
rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi
che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di
termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente
ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile
sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli
interessi dell'utente finale. Agli operatori puo' essere
imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati
elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli
elementi della rete che non sono attivi o l'accesso
disaggregato alla rete locale, anche per consentire la
selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di
rivendita delle linee di contraenti;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che
chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in
precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso
necessari affinche' terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai
protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per
l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti
private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o altre forme di
condivisione associata degli impianti;
g) di fornire determinati servizi necessari per
garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da
punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti
intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti
mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto
operativo o a sistemi software analoghi necessari per
garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura
dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come
quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza.
2. L'Autorita' puo' associare agli obblighi di cui al
comma 1, condizioni di equita', ragionevolezza,
tempestivita'.
3. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli obblighi
di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali
obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti
nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in particolare,
dei seguenti fattori:
a) fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o
dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del
ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura
e del tipo di interconnessione o di accesso in questione,
fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso a
monte, quale l'accesso ai condotti;
b) fattibilita' della fornitura dell'accesso proposto,
alla luce della capacita' disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario delle
risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico
effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessita' di tutelare la concorrenza a lungo
termine, con particolare attenzione ad una concorrenza
infrastrutturale economicamente sostenibile;
e) eventuali diritti di proprieta' intellettuale
applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad un operatore
l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente
articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che
devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai
beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire
il funzionamento normale della rete. L'obbligo di
rispettare determinate norme o specifiche tecniche e'
conforme alle norme e alle specifiche stabilite
conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".



 
Art. 37




Obblighi in materia di controllo dei prezzi
e di contabilita' dei costi


1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.".



Note all'art. 37:
Il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 50. Obblighi in materia di controllo dei prezzi e
di contabilita' dei costi.
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di
interconnessione e di accesso l'Autorita' puo' imporre
obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei
prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai
costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di
contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato
riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta
che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un
livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno
dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti
effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima
generazione, l'Autorita' tiene conto degli investimenti
effettuati dall'operatore e gli consente un'equa
remunerazione del capitale investito, purche' congruo, in
considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo
progetto particolare di investimento nella rete.
2. L'Autorita' provvede affinche' tutti i meccanismi di
recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi
resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la
concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i
consumatori. Al riguardo l'Autorita' puo' anche tener conto
dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i
propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il
prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un
ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per
determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi,
l'Autorita' puo' approntare una metodologia di contabilita'
dei costi indipendente da quella usata dagli operatori.
L'Autorita' puo' esigere che un operatore giustifichi
pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L'Autorita' provvede affinche', qualora sia imposto
un sistema di contabilita' dei costi a sostegno di una
misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una
descrizione, che illustri quanto meno le categorie
principali di costi e le regole di ripartizione degli
stessi. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi
e' verificata da un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, incaricato
dall'Autorita'. E' pubblicata annualmente una dichiarazione
di conformita' al sistema. I costi relativi alle verifiche
rientrano tra quelli coperti ai sensi dall'articolo 34.".



 
Art. 38



Separazione funzionale e separazione volontaria da parte di
un'impresa verticalmente integrata


1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
"Art. 50-bis (Separazione funzionale). - 1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, l'Autorita' puo', a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente.
2. Tale entita' commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al comma 1;
b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
c) un'analisi dell'impatto previsto sull'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;
d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.
4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata;
b) l'individuazione delle risorse dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale.
5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 45, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.
6. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.
Art. 50-ter (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata). - 1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorita' al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorita' in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione.
2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.
3. L'entita' commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'entita' dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 45, comma 3.".
4. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una proprieta' diversa, l'impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 54. L'Autorita' puo' imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 28, comma 2.".
 
Art. 39




Fornitura dell'accesso agli utenti finali
da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici


1. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.";
d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".



Note all'art. 39:
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da
una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici.
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in
postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e'
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero
vigila sull'applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di
supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a
velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso
efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie
prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della
fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche
stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.
2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di
un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso
la connessione di rete di cui al primo comma che consente
di effettuare e ricevere chiamate nazionali e
internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore.
Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".



 
Art. 40




Elenco abbonati e servizi di consultazione


1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, ai servizi di cui al comma 1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.".



Note all'art. 40:
Il testo dell'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 55. Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la
lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a
pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana
di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in
entrambe le forme, approvata dall'Autorita' e aggiornato a
scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli
elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di
diverse offerte in termini di disponibilita', qualita' e
prezzo accessibile, fintantoche' il Ministero non riscontri
il venir meno di tali condizioni, ai servizi d cui al comma
1 non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio
universale. Il Ministero verifica il permanere delle
predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con
cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte
salve le disposizioni in materia di protezione dei dati
personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici
accessibili al pubblico.
5. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono
servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non
discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai
sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le
modalita' di comunicazione al Ministero, da parte delle
imprese, delle attivazioni in materia di portabilita' del
numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche
per via telematica, al centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica
(S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche'
del tipo, del numero e della riproduzione del documento
presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto
trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria ha
facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno.".



 
Art. 41



Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla
telefonia vocale


1. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita' del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro il 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilita' e disponibilita'.".



Note all'art. 41:
Il testo dell'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 56. Telefoni pubblici a pagamento e altri punti
di accesso pubblico alla telefonia vocale.
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia
dall'Autorita', le imprese mettono a disposizione telefoni
pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla
telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli
degli utenti finali in termini di copertura geografica,
numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro
accessibilita' per gli utenti disabili, nonche' di qualita'
del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente comma.
2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
il Ministero entro 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12
mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai
sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle
quali i servizi di al comma medesimo o servizi analoghi
sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non
possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma
stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato
di offerte diverse in termini di sostituibilita' e
disponibilita'.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a
pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo
'112' o altri numeri di emergenza nazionali, sono
effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun
mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull'applicazione
del presente comma.".



 
Art. 42




Misure destinate agli utenti finali disabili


1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure destinate agli utenti finali disabili";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L'Autorita' valuta la necessita' generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.";
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.".



Note all'art. 42:
Il testo dell'articolo 57 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 57.Misure destinate agli utenti finali disabili.
1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano
previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente,
l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che gli
utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un
prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54,
comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello
equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti
finali. L'Autorita' valuta la necessita' generale e i
requisiti specifici di tali misure specifiche per gli
utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma
concreta.
2. L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per far
si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le
imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione
della maggior parte degli utenti finali.
2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2,
l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti
norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli
articoli 20, 21 e 22 del Codice.".



 
Art. 43




Accessibilita' delle tariffe


1. All'articolo 59 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.".



Note all'art. 43:
Il testo dell'articolo 59 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 59. Accessibilita' delle tariffe.
1. L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello
delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli
articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di
servizio universale e forniti dalle imprese designate
oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia
designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi,
con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito
dei consumatori.
2. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese
designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai
consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle
proposte in normali condizioni commerciali, in particolare
per garantire che i consumatori a basso reddito o con
esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso
alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei
servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli
articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio
universale e forniti dalle imprese designate.
3. L'Autorita' puo' prescrivere alle imprese designate
soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57
di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni
tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare
limiti tariffari.
4. L'Autorita' provvede affinche', quando un'impresa
designata e' tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali,
tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie
geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni
siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed
applicate nel rispetto del principio di non
discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la
revoca di determinate formule tariffarie.".



 
Art. 44




Qualita' del servizio fornito dalle imprese designate


1. Il comma 4 dell'articolo 61 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.".



Note all'art. 44:
Il testo dell'articolo 61 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 61. Qualita' del servizio fornito dalle imprese
designate.
1. L'Autorita' provvede affinche' tutte le imprese
designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli
54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni
adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella
fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri
di qualita' del servizio, sulle definizioni e sui metodi di
misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni
pubblicate sono comunicate anche all'Autorita'.
2. L'Autorita' puo' inoltre specificare, previa
definizione di parametri idonei, norme supplementari di
qualita' del servizio per valutare l'efficienza delle
imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali
disabili e ai consumatori disabili. L'Autorita' provvede
affinche' le informazioni sull'efficienza delle imprese in
relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e
messe a sua disposizione.
3. L'Autorita' specifica, con appositi provvedimenti,
contenuto, forma e modalita' di pubblicazione delle
informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e
i consumatori abbiano accesso a informazioni complete,
comparabili e di facile impiego.
4. L'Autorita' fissa obiettivi qualitativi per le
imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale.
Nel fissare tali obiettivi, l'Autorita' tiene conto del
parere dei soggetti interessati, applicando in particolare
le modalita' stabilite all'articolo 38 e nel rispetto delle
norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e
della normativa CEPT.
5. L'Autorita' controlla il rispetto degli obiettivi
qualitativi da parte delle imprese designate.
6. L'Autorita' adotta, a fronte di perdurante
inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte
dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo II del
presente Titolo. L'Autorita' puo' esigere una verifica
indipendente o una valutazione dei dati relativi
all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo
scopo di garantire l'esattezza e la comparabilita' dei dati
messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di
servizio universale.".



 
Art. 45




Verifica e riesame degli obblighi


1. L'articolo 66 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
 
Art. 46




Controlli normativi sui servizi al dettaglio


1. All'articolo 67 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17.";
b) il comma 3 e' abrogato.



Note all'art. 46:
Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 67. Controlli normativi sui servizi al dettaglio.
1. L'Autorita', qualora in esito all'analisi del
mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice
accerti che un determinato mercato al dettaglio
identificato conformemente all'articolo 18 non e'
effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che
gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino
al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13,
impone i necessari obblighi alle imprese identificate come
imprese che dispongono di un significativo potere di
mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi
dell'articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla
natura della restrizione della concorrenza accertata e sono
proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di
cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere
prescrizioni affinche' le imprese identificate non
applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul
mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi
predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti
finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti.
Qualora le pertinenti misure relative alla vendita
all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del
vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di
garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico,
l'Autorita', nell'esercizio del proprio potere di
sorveglianza sui prezzi, puo' prescrivere a tali imprese di
rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio,
di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie
tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3. (abrogato).
4. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa,
soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad
altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i
necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi.
L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile
da utilizzare. La conformita' al sistema di contabilita'
dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle
parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato
dall'Autorita'. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno
sia pubblicata una dichiarazione di conformita'.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60,
l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al
dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o
tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza
di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi
dinamica di cui all'articolo 19, comma 5.".



 
Art. 47




Controlli sull'insieme minimo di linee affittate


1. L'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
 
Art. 48




Selezione del vettore e preselezione del vettore


1. L'articolo 69 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
 
Art. 49




Contratti


1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Contratti e esercizio del diritto di recesso";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) i servizi forniti, ed in particolare:
1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76;
2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;
3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualita' del servizio, quali definiti dall'Autorita';
4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonche' del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure;
5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite.
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le modalita' per contattare tali servizi;
d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le modalita' secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;
f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita' dei numeri o di altri identificatori;
3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.
g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto;
h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84;
i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrita' e alle vulnerabilita'.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma 2-quater, e relativi al servizio fornito.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni.";
e) al comma 5, dopo la parola: "arrecare" sono inserite le seguenti: "danno ai minori"; dopo la parola: "privata" sono inserite le seguenti: "ovvero per finalita' abusive o fraudolente";
f) il comma 6 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.



Note all'art. 49:
Il testo dell'articolo 70 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 70. Contratti e esercizio del diritto di recesso
1. Fermo restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i
consumatori ed altri utenti finali che ne facciano
richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o
piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una
rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica
almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente
comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) i servizi forniti, ed in particolare:
1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di
emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del
chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla
fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76;
2) informazioni su eventuali altre condizioni che
limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;
3) i livelli minimi di qualita' del servizio offerti,
compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove
opportuno, altri parametri di qualita' del servizio, quali
definiti dall'Autorita';
4) informazioni sulle procedure poste in essere
dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un
collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta
nonche' del diritto alla protezione dei dati personali
dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il
superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle
eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio
riconducibili a tali procedure;
5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore
all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i
servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le
modalita' per contattare tali servizi;
d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75,
la scelta del contraente di far includere o meno i suoi
dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche' le
modalita' secondo le quali possono essere ottenute
informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe
applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle
modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo
ad esse legate;
f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e
di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per
beneficiare di condizioni promozionali;
2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilita'
dei numeri o di altri identificatori;
3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del
contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in
relazione all'apparecchiatura terminale;
g) le disposizioni relative all'indennizzo e al
rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello
di qualita' del servizio previsto dal contratto;
h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti
di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo
84;
i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in
risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o
all'integrita' e alle vulnerabilita'.
2. L'Autorita' vigila sull'applicazione di quanto
disposto ai fini di cui al comma 1 e puo' estendere gli
obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano
anche nei confronti di altri utenti finali.
3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto
contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal
fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e
servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali
e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti
di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita
privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma
2-quater, e relativi al servizio fornito.
4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche
delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha
diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di
disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente
con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e
contengono le informazioni complete circa l'esercizio del
diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma
di tali comunicazioni.
5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di
utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o
attivita' contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare
danno ai minori, molestia o disturbo alla quiete privata
ovvero per finalita' abusive o fraudolente, decade dal
contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
6. (abrogato).".



 
Art. 50




Trasparenza e pubblicazione delle informazioni


1. All'articolo 71 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalita' di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l'Autorita' provvede affinche' vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.";
c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:
a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l'Autorita' puo' esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero chiamato;
b) informare i contraenti di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati;
c) informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea;
d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure;
e) informare i contraenti del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche';
f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.
2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita' puo', prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione o co-regolamentazione.
2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall'Autorita' in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:
a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e liberta'. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche';
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.".



Note all'art. 50:
Il testo dell'articolo 71 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 71. Trasparenza e pubblicazione delle
informazioni.
1. L'Autorita' assicura che le imprese che forniscono
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi
accessibili al pubblico di comunicazione elettronica
pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate
e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a
eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a
informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia
di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali
e ai consumatori, conformemente alle disposizioni
dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in
forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile.
L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni relative
alla forma in cui tali informazioni devono essere
pubblicate.
2. L'Autorita' promuove la fornitura di informazioni
che consentano agli utenti finali e ai consumatori di
valutare autonomamente il costo di modalita' di uso
alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali
servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito
o a un prezzo ragionevole, l'Autorita' provvede affinche'
vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi.
Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente
le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide
interattive o tecniche analoghe.
2-bis. Fermo restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
l'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti
pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra
l'altro:
a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe in
vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a
particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di
servizi l'Autorita' puo' esigere che tali informazioni
siano fornite immediatamente prima della connessione al
numero chiamato;
b) informare i contraenti di eventuali modifiche
all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni
sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio
al quale si sono abbonati;
c) informare i contraenti di ogni modifica alle
condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e
applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione
nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea;
d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere
dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un
collegamento di rete nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la
saturazione della rete e il superamento dei limiti di
capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni
sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure;
e) informare i contraenti del loro diritto a decidere
se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e
delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di
protezione dei dati personali e tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche';
f) comunicare regolarmente ai contraenti disabili le
informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a
loro.
2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita' puo',
prima di imporre un obbligo, promuovere misure di
auto-regolamentazione o co-regolamentazione.
2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis diffondono,
all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse
agli attuali e nuovi contraenti tramite gli stessi canali
normalmente utilizzati dalle imprese per le loro
comunicazioni con i contraenti. In tal caso, dette
informazioni sono fornite dall'Autorita' in forma
standardizzata e riguardano fra l'altro:
a) gli utilizzi piu' comuni dei servizi di
comunicazione elettronica per attivita' illegali e per la
diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che
possono attentare al rispetto degli altrui diritti e
liberta'. Rientrano in questa categoria le violazioni del
diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni
sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche';
b) i mezzi di protezione contro i rischi per la
sicurezza personale, per la vita privata e per i dati
personali nella fruizione di servizi di comunicazione
elettronica.".



 
Art. 51




Qualita' del servizio


1. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualita', per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.";
c) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l'Autorita' puo' imporre prescrizioni in materia di qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.
2-ter. L'Autorita' fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC.
2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2.".



Note all'art. 51:
Il testo dell'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 72. Qualita' del servizio.
1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione
di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese
fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti
finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate
sulla qualita' dei servizi offerti e sulle misure adottate
per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali
disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta,
anche all'Autorita' prima della pubblicazione.
2. L'Autorita' puo' precisare, tra l'altro, i parametri
di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto,
la forma e le modalita' della pubblicazione, compresi
meccanismi di certificazione della qualita', per garantire
che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili,
abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di
facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le
definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n.
6.
2-bis. Per impedire il degrado del servizio e la
limitazione o il rallentamento del traffico di rete,
l'Autorita' puo' imporre prescrizioni in materia di
qualita' minima del servizio all'impresa o alle imprese che
forniscono reti di comunicazione pubbliche.
2-ter. L'Autorita' fornisce alla Commissione europea,
con largo anticipo rispetto alla fissazione delle
prescrizioni di cui al comma 2-bis, una sintesi delle
ragioni alla base dell'intervento, le misure previste e
l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese
disponibili anche al BEREC.
2-quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al
comma 2-bis del presente articolo, l'Autorita' tiene nella
massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni
eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito
alla comunicazione di cui al comma 2.".



 
Art. 52




Disponibilita' di servizi


1. All'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disponibilita' di servizi";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".



Note all'art. 52:
Il testo dell'articolo 73 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 73. Disponibilita' di servizi.
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per
garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei
servizi telefonici accessibili al pubblico forniti
attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di
incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le
imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al
pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per
garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".



 
Art. 53




Garanzia di accesso e di scelta equivalenti
per gli utenti finali disabili


1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili). - 1. L'Autorita', ove opportuno, puo' specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche' gli utenti finali disabili:
a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;
b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalita' necessarie.".
 
Art. 54




Servizi di consultazione degli elenchi telefonici


1. All'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di consultazione degli elenchi telefonici";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.";
c) al comma 2 le parole: "agli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo' imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.".



Note all'art. 54:
Il testo dell'articolo 75 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 75. Servizi di consultazione degli elenchi
telefonici.
1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il
diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al
pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui
all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che
li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di
elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2
del presente articolo.
2. L'Autorita' provvede affinche' le imprese che
assegnano numeri ai contraenti soddisfino qualsiasi
richiesta ragionevole di rendere disponibili le
informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a
condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non
discriminatorie.
3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il
diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio
telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi
di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo'
imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso
agli utenti finali per la fornitura di servizi di
consultazione elenchi in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono
obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno
diritto di accedere direttamente ai servizi di
consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55
tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e
della vita privata nel settore delle comunicazioni.".



 
Art. 55



Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico
europeo


1. Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo). - 1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.
2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonche' dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture gia' esistenti.".
 
Art. 56




Servizi di emergenza e numero
di emergenza unico europeo


1. All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero provvede affinche' tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinche' sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu' numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.";
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.";
e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 3-bis. Il Ministero provvede affinche' l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
3-ter. Il Ministero provvede affinche' le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorita' incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorita'. Cio' si applica altresi' per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.".



Note all'art. 56:
Il testo dell'articolo 76 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 76. Servizi di emergenza e numero di emergenza
unico europeo.
1. Il Ministero provvede affinche' tutti gli utenti
finali dei servizi di cui al comma 1-bis, compresi gli
utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare
gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di
emergenza unico europeo '112' e qualunque numero di
emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza
unico europeo '112' devono ricevere adeguata risposta ed
essere trattate nel modo piu' conforme alla struttura dei
servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un
trattamento con la stessa rapidita' ed efficacia riservate
alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali,
se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di
emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita'
in merito alla disponibilita' dei numeri, e sono recepiti
dall'Autorita' nel piano nazionale di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica.
1-bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori
dei servizi di emergenza, provvede affinche' sia garantito
un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese
che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che
permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o piu'
numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica.
2. Il Ministero provvede affinche', per ogni chiamata
al numero di emergenza unico europeo '112', gli operatori
esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione
delle autorita' incaricate dei servizi di soccorso e di
protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente
fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del
chiamante.
3. Il Ministero provvede che venga assicurata ai
cittadini un'informazione adeguata in merito all'esistenza
e all'uso del numero di emergenza unico europeo '112', in
particolare attraverso iniziative rivolte specificamente
alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.
3-bis. Il Ministero provvede affinche' l'accesso per
gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia
equivalente a quello degli altri utenti finali. Per
assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere
ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri
diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si
basano quanto piu' possibile sulle norme o specifiche
europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della
direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al
Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di
perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
3-ter. Il Ministero provvede affinche' le imprese
interessate mettano gratuitamente a disposizione
dell'autorita' incaricata delle chiamate di emergenza le
informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento
in cui la chiamata raggiunge tale autorita'. Cio' si
applica altresi' per ogni chiamata al numero di emergenza
unico europeo '112'. Il Ministero estende tale obbligo alle
chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero
definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilita' delle
informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.".



 
Art. 57




Prefissi telefonici internazionali


1. L'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 77 (Prefissi telefonici internazionali). - 1. Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali localita' sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L'Autorita' provvede affinche' gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.".
 
Art. 58

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale,
compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi


1. Dopo l'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
" Art. 77-bis (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi). - 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorita'. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati.
2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' gli utenti finali disabili possano avere un accesso piu' ampio possibile ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 20 del Codice.
3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinche' i cittadini siano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione '116', in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.
4. I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l'accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nell'arco di numerazione '116' adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sara' disponibile sul numero 116000.".
 
Art. 59




Accesso a numeri e servizi


1. All'articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Accesso a numeri e servizi";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Ove cio' sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione europea; nonche';
b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN).";
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. L'Autorita' puo' imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.".



Note all'art. 59:

Riferimenti normativi


Il testo dell'articolo 78 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 78. Accesso a numeri o servizi.
1. Ove cio' sia tecnicamente ed economicamente
fattibile e salvo il caso in cui un contraente chiamato
abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare
l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone
geografiche, ovvero con riferimento ad accessi effettuati
da numerazioni non geografiche l'Autorita' assume tutte le
misure necessarie per assicurare che gli utenti finali
siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri
non geografici appartenenti ai Piani di numerazione
telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione
europea; nonche';
b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione
europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi
utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani di
numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i
numeri verdi internazionali universali (UIFN).
1-bis. L'Autorita' puo' imporre alle imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove
cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e
imporre che in simili casi i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da
interconnessione o da altri servizi.".



 
Art. 60




Fornitura di prestazioni supplementari


1. All'articolo 79 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita', sentite le parti interessate, puo' obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato n. 4, parte A.";
b) il comma 3 e' abrogato.



Note all'art. 60:
Il testo dell'articolo 79 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 79. Fornitura di prestazioni supplementari.
1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l'Autorita',
sentite le parti interessate, puo' obbligare gli operatori
che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o
accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a
disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate
nell'allegato n. 4, parte B, se cio' e' fattibile sul piano
tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte
o parte delle prestazioni supplementari elencate
nell'allegato n. 4, parte A.
2. L'Autorita' puo' decidere di non applicare il comma
1 nella totalita' o in parte del territorio nazionale se
ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate,
che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. (abrogato). ".



 
Art. 61




Agevolare il cambiamento di fornitore


1. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolare il cambiamento di fornitore";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C.";
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte dei contraenti.";
e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
" 4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' puo' stabilire il processo globale della portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare al contraente la continuita' del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non puo' superare un giorno lavorativo. L'Autorita' prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresi' il trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. L'Autorita' provvede affinche' siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.
4-quater. L'Autorita' provvede affinche' i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L'Autorita' provvede altresi' affinche' le imprese offrano agli utenti la possibilita' di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.
4-quinquies. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni e le contratte modalita' di esercizio del diritto di recesso non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.".



Note all'art. 61:
Il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 80. Agevolare il cambiamento di fornitore.
1. L'Autorita' provvede affinche' tutti i contraenti
con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione
dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano
richiesta conservino il proprio o i propri numeri
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a
norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C.
2. (abrogato).
3. L'Autorita' provvede affinche' la tariffazione tra
operatori o fornitori di servizi in relazione alla
portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai
costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico dei
contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del
fornitore di servizi da parte dei contraenti.
4. L'Autorita' non prescrive tariffe al dettaglio per
la portabilita' del numero che comportino distorsioni della
concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio
specifiche o comuni
4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il trasferimento
dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati
nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, i contraenti
che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del
proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di
ottenere l'attivazione del numero in questione entro un
giorno lavorativo.
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1,
l'Autorita' puo' stabilire il processo globale della
portabilita' del numero, tenendo conto delle disposizioni
nazionali in materia di contratti, della fattibilita'
tecnica e della necessita' di assicurare al contraente la
continuita' del servizio. In ogni caso, l'interruzione del
servizio durante le operazioni di trasferimento non puo'
superare un giorno lavorativo. L'Autorita' prende anche in
considerazione, se necessario, misure che assicurino la
tutela dei contraenti durante tutte le operazioni di
trasferimento, evitando altresi' il trasferimento ad altro
operatore contro la loro volonta'. L'Autorita' provvede
affinche' siano previste sanzioni adeguate per le imprese,
tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo
nel trasferimento del numero o in caso di abuso di
trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.
4-quater. L'Autorita' provvede affinche' i contratti
conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi
di comunicazione elettronica non devono imporre un primo
periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.
L'Autorita' provvede altresi' affinche' le imprese offrano
agli utenti la possibilita' di sottoscrivere un contratto
della durata massima di dodici mesi.
4-quinquies. L'Autorita' provvede affinche' le
condizioni e le contratto modalita' di esercizio del
diritto di recesso non agiscano da disincentivo al
cambiamento di fornitore di servizi.".



 
Art. 62




Obblighi di trasmissione


1. L'articolo 81 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il Ministero puo' imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.
2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicita' regolare.".
 
Art. 63




Consultazione dei soggetti interessati


1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puo' includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma 1 e 3.".



Note all'art. 63:
Il testo dell'articolo 83 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 83. Consultazione dei soggetti interessati.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di
consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei
consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle
aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti
o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni
attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori
in materia di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un
impatto significativo sul mercato. In particolare, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione
pubblica che garantisca che nell'ambito delle proprie
decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli
utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga
adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle
comunicazioni elettroniche.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi
formulati dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi
che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di
servizi per migliorare la qualita' generale delle
prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta,
nonche' norme di funzionamento e controllandone
l'applicazione.
2-bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della
politica culturale e dei media, quali ad esempio la
diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei
media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le
imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione
elettronica e i settori interessati alla promozione di
contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale
cooperazione puo' includere il coordinamento delle
informazioni di pubblico interesse da fornire a norma
dell'articolo 71, comma 2-quater, e dell'articolo 70, comma
1 e 3.".



 
Art. 64




Risoluzione extragiudiziale delle controversie


1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2 l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per rappresentare una violazione delle disposizioni nelle materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'.";
c) al comma 4, dopo le parole: "risoluzione giudiziale delle controversie" sono inserite le seguenti: "nonche' le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo".



Note all'art. 64:
Il testo dell'articolo 84 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 84. Risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12
e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure
extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici
e poco costose per l'esame delle controversie tra i
consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di
cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni
contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la
fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono
una equa e tempestiva risoluzione delle controversie
prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o
di indennizzo, fermo restando la tutela giurisdizionale dei
contraenti prevista dalla vigente normativa.
2. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di
personale e con i beni strumentali acquisibili con gli
ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza
di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e
di servizi on-line per l'accettazione di reclami,
incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli
utenti finali alle strutture di composizione delle
controversie.
2-bis. Al di fuori delle forme di tutela e delle
procedure stabilite dall'Autorita' ai sensi dei commi 1 e 2
l'interessato puo' rivolgersi all'Autorita' per
rappresentare una violazione delle disposizioni nelle
materie di competenza dell'Autorita' e richiederne
l'intervento secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di
altri Stati membri, l'Autorita' si coordina con le altre
Autorita' di regolamentazione interessate per pervenire
alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
risoluzione giudiziale delle controversie nonche' le
procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
Codice del consumo e, fino all'attuazione di quanto
previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di
risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di
pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.".



 
Art. 65




Notifica alla Commissione europea


1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo e' notificato senza indugio alla Commissione europea.".



Note all'art. 65:
Il testo dell'articolo 85 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 85. Notifica alla Commissione europea.
1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea,
provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di
eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali
titolari di obblighi di servizio universale di cui
all'articolo 58, comma 1.
2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea gli
obblighi di servizio universale imposti alle imprese
designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio
universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza
su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni
del presente Capo e' notificato senza indugio alla
Commissione europea.".



 
Art. 66




Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio


1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "adottano senza indugio" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione," e dopo le parole: "rispettano procedure" sono inserite le seguenti: "semplici, efficaci,".



Note all'art. 66:
Il testo dell'articolo 86 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e
diritti di passaggio.
1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei
mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione,
le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici,
efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai
sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono
assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur
restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse
si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela
delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II,
del codice dell'ordinamento militare.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
codice della navigazione.
6. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la
descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei
modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89
trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del
predetto allegato n. 13. Il Ministero puo' delegare ad
altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le
comunicazioni trasmessegli.".



 
Art. 67




Coubicazione e condivisione di infrastrutture


1. All'articolo 89 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta', compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'.";
c) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate se del caso in funzione dei rischi.
5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima.
5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.".



Note all'art. 67:
Il testo dell'articolo 89 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 89. Coubicazione e condivisione di
infrastrutture.
1. Quando un operatore che fornisce reti di
comunicazione elettronica ha il diritto di installare
infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al
di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di
disposizioni in materia di limitazioni legali della
proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente
Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici
regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali
infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del
principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro
edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici,
piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto,
condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del
presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed
eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al
comma 1 di condividere le strutture o la proprieta',
compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte
a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per
tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica
sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione
urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di
pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso
del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere
il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o
coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione
dei costi della condivisione delle strutture o delle
proprieta'.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi
all'interno di centri abitati, gli operatori interessati
devono provvedere alla comunicazione del progetto in
formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato,
per consentire il suo inserimento in un apposito archivio
telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di
comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI
e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del
progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione
del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati
alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi
di comunicazione elettronica, possono concordare, con
l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza,
l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle
opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorita' delle
domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le
disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.
5-bis. L'Autorita', previo adeguato periodo di
consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti
interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie
opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla
condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino
al primo punto di concentrazione o di distribuzione,
qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai
titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di
tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la
duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente
inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste
disposizioni in materia di condivisione o coordinamento
possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprieta', adattate
se del caso in funzione dei rischi.
5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita',
puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni
necessarie per elaborare un inventario dettagliato della
natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle
strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione
delle parti interessate e dell'Autorita' medesima.
5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal
Ministero conformemente al presente articolo sono
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.".



 
Art. 68




Divieto di imporre altri oneri


1. L'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
"Art. 93 (Divieto di imporre altri oneri). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puo' essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.".
 
Art. 69




Attivita' soggette ad autorizzazione generale


1. Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' soppresso.
 
Art. 70




Libero uso e Banda cittadina - CB


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5" sono soppresse ed alla lettera p) dopo le parole:"banda cittadina - CB" sono inserite le seguenti "o assimilate".
2. Il comma 4 dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.".



Note all'art. 70:
Il testo dell'articolo 105 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 105. Libero uso.
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano
frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per
collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito
del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di
allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni
non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da
valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina -
CB» o assimilate, sempre che per queste ultime risultino
escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione
di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da
terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di
effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di
programmi o comunicati destinati alla generalita' degli
ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 145.
2. Sono altresi' di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde
convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai
sensi dell'articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche
da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di
frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi
destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di
radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.".
Il testo dell'articolo 145 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 145. Banda cittadina - CB.
1. Le comunicazioni in «banda cittadina»-CB, di cui
all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai
cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero
dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di
reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a
chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche'
durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al
Ministero una dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e
portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
2.
4. Alla dichiarazione e' allegata, per i minorenni non
emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilita' civili da parte d chi esercita la
potesta' o la tutela.
5. In caso di calamita' coloro che effettuano
comunicazioni in «banda cittadina» possono partecipare alle
operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita'
competenti.".



 
Art. 71

Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le
autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze
radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come
precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti
consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice


1. Il punto 4, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice".
2. Il punto 8, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice".
3. Dopo il punto 11, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'.".
4. Il punto 12, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico".
5. Al punto 15, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269".
6. Dopo il punto 18, della Parte A, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.".
7. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita'.".
8. Il punto 2, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice".
9. Dopo il punto 8, della Parte B, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze".
10. Il punto 1, della Parte C, dell'Allegato n.1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 13 del Codice.".
11. Al punto 4, della Parte C, dell'Allegato n. 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "degli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "dei contraenti".



Note all'art. 71:
Il testo dell'Allegato n. 1 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Allegato n. 1
(articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare
le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso
delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle
numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28,
comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio
universale in conformita' al Capo IV, sezione I, del Titolo
II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi
dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilita' dei servizi e
interconnessione delle reti conformemente al Capo III del
Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano
nazionale di numerazione, dei servizi di comunicazione
elettronica dei numeri dello spazio di numerazione
telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali
universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile,
dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente
finale nonche' le condizioni conformemente al Capo IV del
Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la
pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni
relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo
pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione
e alla condivisione degli impianti e dei siti,
conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa,
ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica
necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori
di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione
conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del
Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la
tutela della vita privata specifiche al settore delle
comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa
nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori
specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche,
ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del
Titolo II del Codice e le condizioni relative
all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita'
all'articolo 57 del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti
illegali delle trasmissioni, in conformita' decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e
restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo
ai sensi dell'articolo 2-bis, paragrafo 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti
all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una
procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati
dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia,
di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio
dell'attivita';
11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita'
pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e
per attenuare le conseguenze di gravi calamita';
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi
naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di
emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni
radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione
dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti
dalle reti di comunicazione elettronica, in conformita'
alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da
quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice
applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, conformemente al Capo III del
Titolo II dello stesso Codice;
15. mantenere l'integrita' delle reti pubbliche di
comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del
Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per
prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o
servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto
legislativo 2 novembre 2007, n. 194, e del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme
armonizzate sulla compatibilita' elettromagnetica;
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche
contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla
normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze
radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia
soggetto alla concessione di diritti di uso individuali in
conformita' dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il
rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20
del Codice;
18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di
reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico
servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire
la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi
ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la
divulgazione delle eventuali condizioni che limitano
l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo
qualora tali condizioni siano previste in conformita' con
il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e
proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di
regolamentazione alle informazioni necessarie per
verificare l'accuratezza della divulgazione.
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle
frequenze radio sono:
1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un
tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i
diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i
requisiti di copertura e di qualita';
2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in
conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
3. condizioni tecniche e operative per evitare
interferenze dannose e per limitare l'esposizione del
pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse
da quelle previste dall'autorizzazione generale;
4. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del
Codice, fatte salve eventuali modifiche del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del
titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II
del Titolo I del Codice;
6. contributi per l'uso in conformita' all'articolo
35 del Codice;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati
attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di
una procedura di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali
relativi all'uso delle frequenze;
8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale
delle radiofrequenze.
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei
numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale e'
utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione
connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare
dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono
applicare alla serie di numeri specifici al fine di
garantire la tutela del consumatore conformemente
all'articolo 13 del Codice;
2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in
conformita' al Capo II del Titolo I del Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilita'
del numero in conformita' al Capo IV del Titolo II del
Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi
pubblici dei contraenti ai fini degli articoli 55 e 75 del
Codice;
5. durata massima, in conformita' all'articolo 27 del
Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano nazionale
di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del
titolare e relative condizioni in conformita' al Capo II
del Titolo I del Codice;
7. contributi per l'uso in conformita' all'articolo
35 del Codice;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati
attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di
una procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali
relativi all'uso dei numeri.".



 
Art. 72

Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento
relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete,
compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete
locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli
operatori notificati che detengano un significativo potere di
mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice


1. La rubrica dell'Allegato n. 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 46 del Codice.".
2. La lettera a), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;".
3. La lettera c), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c) 'accesso completamente disaggregato alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di rete;".
4. La lettera d), dell'introduzione dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili".
5. Il punto 1, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:
a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);
b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;
c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.".
6. Il punto 2, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilita' di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilita' nei condotti.".
7. Il punto 3, della Parte A, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.".
8. Il punto 1, della Parte B, dell'Allegato n. 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1].".



Note all'art. 72:
Il testo dell'Allegato n. 3 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Allegato n. 3
(articolo 46)
Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di
riferimento relativa all'accesso all'ingrosso
all'infrastruttura di rete, compreso l'accesso condiviso o
pienamente disaggregato alla rete locale in postazione
fissa che deve essere pubblicato dagli operatori notificati
che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi
dell'articolo 46 del Codice.
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti
definizioni:
a) 'sottorete locale', una rete locale parziale che
collega il punto terminale della rete ad un punto di
concentrazione o a un determinato punto di accesso
intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica
fissa;
b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia
l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia
l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica
cambiamenti della proprieta' della rete locale;
c) 'accesso completamente disaggregato alla rete
locale', la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla
rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che
consenta l'uso dell'intera capacita' dell'infrastruttura di
rete;
d) 'accesso condiviso alla rete locale', la fornitura
a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla
sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di
una parte specifica delle capacita' dell'infrastruttura di
rete, come una parte delle frequenze o simili.
A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla
rete locale
1. Elementi della rete cui e' offerto l'accesso tra
cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate
installazioni afferenti:
a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e
condiviso);
b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale
e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli
elementi della rete che non sono attivi ai fini dello
sviluppo di reti cablate;
c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo
sviluppo di reti di accesso.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di
accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione,
disponibilita' di reti locali sottoreti e connessioni
cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del
caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e
alla disponibilita' nei condotti.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e
alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi
incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale
o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi,
condotti e relative installazioni, e, se del caso, le
condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni
dell'uso.
B. Servizio di co-ubicazione
1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore
notificato come avente significativo potere di mercato o
sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo
aggiornamento programmato [1].
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al
precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se
del caso, la co-ubicazione a distanza virtuale).
3. Caratteristica delle apparecchiature: limitazioni
eventuali delle apparecchiature che possono essere
co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in
atto da parte degli operatori notificati per garantire la
sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori
concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di
spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano
ispezionare i siti in cui e' disponibile una co-ubicazione
fisica, o quelli in cui la co-ubicazione e' stata rifiutata
per mancanza di capienza.
C. Sistemi d'informazione
Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi
dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche
dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura,
l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e
la fatturazione.
D. Condizioni di offerta
1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di
fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al
livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure
di ripristino del livello normale del servizio e parametri
relativi alla qualita' del servizio.
2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del
caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
3. Prezzi o modalita' di tariffazione di ciascun
elemento, funzione e risorse sopra elencati.".



 
Art. 73

Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60
(controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni
supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di
fornitore) del Codice


1. La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice".
2. Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"; le parole: "ai consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti"; dopo la parola "opportuno," le parole: "gli abbonati", sono sostituite dalle seguenti: "i contraenti"; le parole: "per l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: " per il contraente"; le parole: "dell'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "del contraente".
3. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "Prestazione gratuita alla quale", le parole: "l'abbonato", sono sostituite dalle seguenti: "il contraente".
4. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "l'abbonato" sono sostituite dalle seguenti: "il contraente".
5. Il punto i), della lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e".
6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)".
7. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito, in fine, il seguente periodo: "oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.".
8. La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente:
" c) Sistemi di pagamento anticipato;
L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.".
9. La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente:
" d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento;
L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.".
10. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "fatture non pagate" sono aggiunte le seguenti: "emesse dalle imprese".
11. Dopo la lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inserite le seguenti:
"e-bis) Consigli tariffari;
La procedura in base alla quale i contraenti possono chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili;
e-ter) Controllo dei costi;
La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.".
12. La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente:
" a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a piu' frequenze);
La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.".
13. Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente.
"Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80.
La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica.
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e.
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.".



Note all'art. 73:
Il testo dell'Allegato n. 4 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Allegato n. 4
(articoli 60 e 79)
Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati
all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79
(fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo 80
(agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice
Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60
del Codice:
a) Fatturazione dettagliata
Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 676 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' le altre disposizioni nazionali e comunitarie
in materia di tutela dei dati personali e della vita
privata, l'Autorita' fissa il livello minimo di dettaglio
delle fatture che le imprese designate, quali definite
all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente
ai contraenti per consentire a questi:
i) di verificare e controllare le spese generate
dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione
fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili
al pubblico e
ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso
della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in
modo da esercitare con ragionevole livello di controllo
sulle proprie fatture.
Ove opportuno, i contraenti possono ottenere, a tariffe
ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di
dettaglio delle fatture.
Le chiamate che sono gratuite per il contraente,
comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono
indicate nella fattura dettagliata del contrante.
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o
di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente
fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio
gratuito)
Prestazione gratuita alla quale il contraente, previa
richiesta al fornitore del servizio telefonico, puo'
impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati
numeri o tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium
o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste
destinazioni.
c) Sistemi di pagamento anticipato
L'Autorita' puo' obbligare le imprese designate a
proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato
per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per
l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento
L'Autorita' puo' imporre alle imprese designate
l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel
tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla
rete di comunicazione pubblica.
e) Mancato pagamento delle fatture
L'Autorita' autorizza l'applicazione di misure
specifiche per la riscossione delle fatture non pagate
emesse dalle imprese per l'utilizzo della rete telefonica
pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese
pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non
discriminazione. Esse garantiscono che il contraente sia
informato con debito preavviso dell'interruzione del
servizio o della cessazione del collegamento conseguente al
mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti
ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per
quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che
sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione
del collegamento per mancato pagamento delle fatture
avviene solo dopo averne debitamente avvertito il
contraente. Prima della totale cessazione del collegamento
l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto
durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate
che non comportano un addebito per il contraente (ad
esempio chiamate al «112»).
e-bis) Consigli tariffari;
La procedura in base alla quale i contraenti possono
chiedere all'impresa di fornire informazioni su tariffe
alternative piu' economiche, se disponibili;
e-ter) Controllo dei costi;
La procedura in base alla quale le imprese offrono
strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita', per
tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici
accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di
segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.
Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice:
a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione
bitonale a piu' frequenze);
La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di
apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207)
per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete.
b) Identificazione della linea chiamante
Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata
puo' visualizzare il numero della parte chiamante.
La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei
dati personali e della vita privata.
Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli
operatori forniscono dati e segnali per facilitare
l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea
chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i
confini degli Stati membri.
Parte B-bis: Attuazione delle disposizioni relative
alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80.
La prescrizione in base alla quale tutti i contraenti
con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che ne
facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i
propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del
servizio si applica:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo
specifico; e.
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi
luogo.
La presente parte non si applica alla portabilita' del
numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa
e reti mobili.



 
Art. 74




Informazioni da pubblicare a norma
dell'articolo 71 del Codice


1. Nell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la parola: "telefoniche" e' sostituita dalle seguenti: "di comunicazione".
2. Il punto 1, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.
Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico.".
3. La rubrica del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "Servizi offerti" e i punti: "2.1, 2.2 e 2.5", del comma 2, dell'Allegato n. 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Portata dei servizi offerti.
2. Tariffe generali.
Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui costi relativi alle apparecchiature terminali.
5. Condizioni contrattuali generali.
Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita' dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.".



Note all'art. 74:
Il testo dell'Allegato n. 5 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Allegato n. 5
(articolo 71)
Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del
Codice
L'Autorita' garantisce la pubblicazione delle
informazioni elencate nel presente allegato, conformemente
all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorita' decidere
quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese
fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi
telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece
essere pubblicate dalla stessa Autorita' in modo tale da
assicurare che i consumatori possano compiere scelte
informate.
1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese.
Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese
fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi
telefonici accessibili al pubblico.
2. Servizi offerti.
2.1. Portata dei servizi offerti.
2.2. Tariffe generali.
Le tariffe coprono accesso, costi di utenza,
manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule
tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti
specifiche ed eventuali costi supplementari, nonche' sui
costi relativi alle apparecchiature terminali.
2.3. Disposizioni in materia di indennizzo o rimborso
comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule
di indennizzo o rimborso.
2.4. Servizi di manutenzione offerti.
2.5. Condizioni contrattuali generali.
Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla
durata minima del contratto, alla cessazione del contratto
e alle procedure e costi diretti legati alla portabilita'
dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.
3. Dispositivi di risoluzione delle controversie,
compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.
4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al
servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i
servizi di cui all'allegato n. 4.".



 
Art. 75

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e
72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la
qualita' del servizio


1. L'allegato n. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 76

Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione digitale di
consumo, (ai sensi dell'articolo 74 del Codice)


1. L'alinea del punto 1, dell'allegato n. 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
" 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro.
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:".



Note all'art. 76:
Il testo dell'Allegato n. 7 del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Allegato n. 7
(articolo 74)
Interoperabilita' delle apparecchiature di televisione
digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice.
1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in
chiaro
Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla
ricezione dei segnali della televisione digitale (ad
esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite
destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T,
DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a
disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di
ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:
di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo
di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da
un organismo di normalizzazione europeo (attualmente
l'ETSI),
di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a
condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura,
il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di
locazione.
2. Interoperabilita' degli apparecchi televisivi
analogici e digitali
Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale
con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita
o in locazione, devono disporre di almeno una presa
d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di
normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella
norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole
collegamento di periferiche, in particolare decodificatori
supplementari e ricevitori digitali.
Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale
con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita
o in locazione, devono disporre di almeno una presa
d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di
normalizzazione europeo o conforme ad una specifica
dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune
DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e
sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un
segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui
servizi di accesso condizionato e interattivo.".



 
Art. 77




Requisiti per l'insieme minimo di linee
affittate di cui all'articolo 68 del Codice


1. L'allegato n. 8 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' abrogato.
 
Art. 78




Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di
comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice


1. L'allegato n. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 79

Criteri che l'Autorita' deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di
una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma
3


1. Dopo l'allegato n. 26, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito l'allegato 3 al presente decreto.
 
Art. 80




Norme integrative e di coordinamento


1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
b) al comma 1 dell'articolo 60 la parola: "abbonato" e' sostituita dalla seguente: "contraente";
c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
d) al comma 3) dell'articolo 87 le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'";
e) al comma 1 dell'articolo 87-bis le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'";
f) al comma 2 dell'articolo 90 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
g) ai commi 2 e 4 dell'articolo 94 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
h) al comma 6 dell'articolo 95 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico;
i) al comma 2 dell'articolo 96 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
l) al comma 4 dell'articolo 99 le parole: "denuncia di inizio attivita'", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attivita'";
m) al comma 3 dell'articolo 101 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
n) al comma 5 dell'articolo 130 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
o) al comma 3 dell'articolo 162 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
p) al comma 1 dell'articolo 163 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
q) al comma 1 dell'articolo 166 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
r) al comma 2 dell'articolo 170 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
s) ai commi 5 e 7, dell'articolo 176, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
t) al comma 1 dell'articolo 178 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
u) al comma 3 dell'articolo 185 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
v) al comma 1 dell'articolo 207 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
z) al comma 2 dell'articolo 208 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
aa) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 220, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
bb) la rubrica del Modello B dell'allegato n. 13 e' sostituita dalla seguente: "segnalazione certificata di inizio attivita'".



Note all'art. 80:
Il testo dell'articolo 55, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, previa
consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati
gli obblighi e le modalita' di comunicazione al Ministero,
da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di
portabilita' del numero di cui all'articolo 80.".
Il testo dell'articolo 60, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 60. Controllo delle spese.
1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel
fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a
quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
definiscono le condizioni e modalita' di fornitura in modo
tale che il contraente non sia costretto a pagare
prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono
indispensabili per il servizio richiesto.".
Il testo dell'articolo 82, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 82. Servizi obbligatori supplementari.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo e
comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono
essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari
rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio
universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in
tal caso, tuttavia, non puo' essere prescritto un sistema
di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la
partecipazione di specifiche imprese.".
Il testo dell'articolo 87, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici.
(Omissis).
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione
certificata di inizio attivita', conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.".
Il testo dell'articolo 87-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di banda larga
mobile, nel caso di installazione di apparati con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su
infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o
di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo
restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli
obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto
al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la
segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un
parere negativo da parte dell'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la
denuncia e' priva di effetti.".
Il testo dell'articolo 90, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 90. Pubblica utilita' - Espropriazione.
(Omissis).
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e
le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.".
Il testo dell'articolo 94, commi 2 e 4, del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 94. Occupazione di sedi autostradali da gestire
in concessione e di proprieta' dei concessionari.
(Omissis).
2. La servitu' e' imposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il
decreto d'imposizione della servitu', determinando le
modalita' di esercizio, dopo essersi accertato del
pagamento o del deposito dell'indennita'. Il decreto viene
notificato alle parti interessate.".
Il testo dell'articolo 95, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica -
Interferenze.
(Omissis).
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4
e 5 possono essere delegate ad organi periferici con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Consiglio superiore delle comunicazioni.".
Il testo dell'articolo 96, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 96. Prestazioni obbligatorie.
(Omissis).
2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate
in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le
modalita' ed i tempi di effettuazione delle prestazioni
stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro
dei costi sostenuti dagli operatori e le modalita' di
pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, in
forma di canone annuo determinato anche in considerazione
del numero e della tipologia delle prestazioni
complessivamente effettuate nell'anno precedente. La
determinazione dei suddetti costi non potra' in nessun caso
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del
listino di cui al comma 4. Il repertorio e' approvato con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.".
Il testo dell'articolo 99, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 99. Installazione ed esercizio di reti e servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato.
(Omissis).
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
installare o esercire una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione
certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e'
abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere
dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono
fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di
diritto d'uso di frequenze.".
Il testo dell'articolo 101, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 101. Traffico ammesso.
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso
privato puo' utilizzare le reti di comunicazione
elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivita'
di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico
per conto terzi.
2. Nei casi di calamita' naturali o in situazioni di
pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino
interrotte le normali comunicazioni, il Ministero puo'
affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di
autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di
traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque
inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi,
di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore
delle comunicazioni.".
Il testo dell'articolo 130, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 130. Oggetto.
(Omissis).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con
l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato
da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.".
Il testo dell'articolo 162, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 162. Obbligo del titolo di abilitazione -
Esenzioni.
(Omissis).
3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facolta' di
estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al
comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi,
ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa
delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia
ritenuta necessaria una particolare qualificazione
dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione
sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla
quale il servizio o la stazione dipendono.".
Il testo dell'articolo 163, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 163. Titoli di abilitazione.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dello sviluppo economico sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalita' di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei
titoli di abilitazione.".
Il testo dell'articolo 166, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 166. Norme tecniche radionavali.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono
soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli
apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle
disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.".
Il testo dell'articolo 170, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 170. Corrispondenza pubblica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per
l'organizzazione e l'espletamento del servizio.".
Il testo dell'articolo 176, commi 5 e 7, del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 176. Collaudi e ispezioni.
(Omissis).
5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facolta',
con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del
collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per
le quali non sia fatto obbligo della installazione
radioelettrica da norme internazionali.
(Omissis).
7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente, puo' affidare i compiti d'ispezione e
controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano
domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, con eccezione delle navi da carico.".
Il testo dell'articolo 178, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni.
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo
176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o
della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle
spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.".
Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 185. Contributi.
(Omissis).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
Il testo dell'articolo 207, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni
all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a
bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.".
Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 208. Limitazioni legali.
(Omissis).
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, prima dell'inizio del funzionamento
delle stazioni.".
Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 220. Disposizioni finali.
(Omissis).
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle
attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle
disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede
comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:
a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11
della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 e 26;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione
n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonche' l'allegato
n. 9;
c) con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell'Autorita', sentito il
Ministero, l'allegato n. 11;
e) con deliberazione dell'Autorita', gli allegati
numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.".



 
Art. 81




Disposizioni finanziarie


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 82




Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2012


NAPOLITANO






Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze


Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei


Passera, Ministro dello sviluppo
economico


Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri


Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Allegato 1



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Allegato 2



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Allegato 3



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