Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 febbraio 2012
Aggiornamento al decreto di istituzione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara».





IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




d'intesa con




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto l'articolo 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Capo Carbonara»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale e' stato modificato il citato decreto 15 settembre 1998;
Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune di Villasimius e il Ministero dell'ambiente per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» al medesimo Comune di Villasimius;
Vista la richiesta di modifica dell'area marina protetta «Capo Carbonara», avanzata in data 16 gennaio 2007 dal Comune di Villasimius, in qualita' di ente gestore, e le successive proposte avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica;
Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si e' ravvisata la necessita' di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge.
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Carbonara», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;
Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espressi dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30 maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con nota dirigenziale del Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574 del 25 luglio 2008 e con nota dell'Assessorato all'ambiente prot. n. 20368 del 6 agosto 2008;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota d'intesa del Ministero dell'economia e finanze prot. 81830 del 25 luglio 2011;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;


Decreta:


Art. 1




Denominazione


1. Il presente provvedimento aggiorna l'area marina protetta «Capo Carbonara», sostituisce integralmente il decreto ministeriale di istituzione del 15 settembre 1998 nonche' il decreto ministeriale di modifica del 3 agosto 1999, e ne fa salvi tutti gli effetti fin qui prodotti.
 
Art. 2




Definizioni


1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
h) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
i) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
j) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
 
Art. 3




Finalita'


1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':
a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, con particolare attenzione agli habitat prioritari di substrato duro e mobile ed alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 
Art. 4




Delimitazione dell'area marina protetta


1. L'area marina protetta «Capo Carbonara», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:




Parte di provvedimento in formato grafico

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS84.
 
Art. 5




Attivita' non consentite


1. Nell'area marina protetta «Capo Carbonara» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel regolamento di disciplina di cui al successivo articolo 6, non e' consentita:
a. qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b. qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c. qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d. qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f. l'uso di fuochi all'aperto.
 
Art. 6



Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse
zone


1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Carbonara», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.
 
Art. 7




Gestione dell'area marina protetta


1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, resta affidata al Comune di Villasimius ai sensi della vigente convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il medesimo Comune e il Ministero dell'ambiente.
2. Con successiva apposita convenzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di adeguare la gestione dell'area marina protetta alle disposizioni normative attualmente vigenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ridefinira' gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» a cui si dovra' attenere il Comune di Villasimius in qualita' di soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 8;
c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente articolo 6, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo articolo 8 e dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 8




Regolamento di esecuzione e di organizzazione


1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente articolo 6, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
 
Art. 9




Commissione di riserva


1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Capo Carbonara», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'articolo 11, comma 2;
b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta, di cui al precedente articolo 8, e le successive proposte di aggiornamento;
c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
 
Art. 10




Demanio marittimo


1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Carbonara», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di disciplina di cui al precedente articolo 6, con le seguenti modalita':
a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;
c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Carbonara», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 11




Monitoraggio e aggiornamento


1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalita' istitutive dell'area marina protetta, nonche' la zonazione e i regimi di tutela presenti nel regolamento di disciplina di cui all'articolo 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del presente decreto e/o del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'articolo 6.
 
Art. 12




Sorveglianza


1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 13




Sanzioni


1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente articolo 6 dell'area marina protetta «Capo Carbonara», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 febbraio 2012


Il Ministro: Clini

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 227
 
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