Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2012 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Disciplina della banca depositaria di OICR e di fondi pensione (12° aggiornamento dell'8 maggio 2012).



Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») - 12° aggiornamento dell'8 maggio 2012. (1) 1. Premessa
Con il presente aggiornamento si introduce nella Circolare un nuovo capitolo riguardante la disciplina di vigilanza della banca depositaria di OICR e fondi pensione (Titolo V, Capitolo 6).
Il nuovo capitolo rivisita e aggiorna le disposizioni in materia di banca depositaria. Esso tiene conto delle modifiche apportate all'art. 38 del TUF daldecreto legislativo16 aprile 2012, n. 47, che subordina l'esercizio delle funzioni di banca depositaria a una autorizzazione della Banca d'Italia.
La Consob, secondo quanto previsto dal citato articolo del TUF, ha espresso il proprio parere favorevole.
Le disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica: sul sito informatico della Banca d'Italia sono disponibili le sintesi dei commenti ricevuti. 2. Principali novita'
Rispetto alle precedenti disposizioni, la nuova disciplina non prevede piu' l'approvazione dei singoli incarichi di banca depositaria, ma un'autorizzazione generale in base alla quale la banca puo' assumere liberamente tali incarichi per le categorie di OICR indicate nell'istanza di autorizzazione (fondi aperti/SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi speculativi); la successiva estensione ad altre categorie di OICR e' comunicata preventivamente alla Banca d'Italia.
Inoltre, e' stata introdotta una specifica autorizzazione, anch'essa generale, per assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti di OICR.
Per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione, le disposizioni:
razionalizzano i requisiti organizzativi (es.: adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota; livello d'integrazione tra archivi e sistemi della banca e quelli della SGR; esistenza di un'unita' operativa dedicata al calcolo del NAV);
richiedono alle banche un'autovalutazione della propria idoneita' a svolgere detti compiti e l'approvazione di un piano di sviluppo delle attivita' relative alla funzione di depositaria.
La nuova disciplina si applica anche alle banche depositarie di fondi pensione, secondo quanto previsto dall'art. 7 deldecreto legislativon. 252/05.
I nuovi procedimenti autorizzativi vanno ad integrare l'elenco dei procedimenti elencati nel provvedimento del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
Si prevede, infine, la pubblicazione sul sito informatico della Banca d'Italia di un elenco delle banche autorizzate ad assumere l'incarico di depositaria o di calcolo del valore delle quote. 3. Disposizioni finali
Le banche che svolgono l'incarico di banca depositaria o di calcolo del valore delle quote dei fondi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono autorizzate a continuare a svolgere le funzioni di depositaria o di calcolo del valore delle quote dei fondi per le categorie di OICR per le quali espletano effettivamente tali incarichi. Tale previsione si applica anche alle banche che svolgono l'incarico di depositaria di fondi pensione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Le banche in parola comunicano alla Banca d'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'intenzione di continuare a svolgere l'incarico di banca depositaria o di calcolo del valore della quota e le categorie di OICR e di fondi pensione per le quali espletano effettivamente tali incarichi. Esse sono iscritte nell'elenco delle banche autorizzate. 4. Abrogazioni
Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Capitolo 5 (Assunzione dell'incarico di banca depositaria) del Titolo V delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) e' abrogato. 5. Entrata in vigore
Le presenti disposizioni si applicano dal giorno di entrata in vigore del citato decreto legislativon. 47/2012 (13 maggio 2012).
Le stesse verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Il testo dell'aggiornamento e' disponibile sul sito informatico
della Banca d'Italia all'indirizzo
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizion
i/vigprud.
 

TITOLO V




Capitolo 6




Banca depositaria di OICR e di fondi pensione




Sezione I




Disposizioni di carattere generale

1. Premessa
Il Testo unico della finanza (articoli 36, 38 e 50) affida alla banca depositaria compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
In particolare, la banca depositaria provvede: alla custodia dei beni dell'OICR; all'accertamento della legittimita' dell'emissione e del rimborso delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, su incarico della SGR o della SICAV, provvede essa stessa a tale calcolo; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza; alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICR; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni della SGR o della SICAV se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, la banca depositaria e' responsabile nei confronti dell'OICR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito.
La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle parti degli OICR al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.
La medesima disciplina prevista per la banca depositaria di OICR si applica anche alle depositarie dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore (2)
Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR (Sezione II); le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di calcolare il valore delle quote di OICR (Sezione IV); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneita' della banca depositaria (Sezione V). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle relative quote di fondi pensione. 2. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano:
alle banche, a livello individuale;
alle succursali in Italia di banche comunitarie. 3. Fonti normative
La materia e' regolata:
dai seguenti articoli del TUF:
36, comma 2, ai sensi del quale la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un fondo comune di investimento e' affidata a una banca depositaria;
36, comma 4, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, la banca depositaria agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo;
38, che definisce i compiti e le responsabilita' della banca depositaria e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria;
39, commi 1 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione della banca depositaria nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo da parte della Banca d'Italia. (3)
50, che estende alle SICAV la disciplina di cui agli articoli 36, comma 2 e 38.
dall'art. 17 del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 252/05, ai sensi del quale alla depositaria delle risorse dei fondi pensione si applica l'art. 38 del TUF in materia di requisiti e compiti delle banche depositarie di OICR;
dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 4. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:
autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR o di fondi pensione (Sezioni II e III): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
autorizzazione ad assumere l'incarico di calcolare il valore delle quote degli OICR o di fondi pensione (Sezioni III e IV): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.


Sezione II




Autorizzazione all'esercizio delle funzioni
di banca depositaria di OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di banca depositaria


Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e' subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.
La banca depositaria:
1) e' una banca italiana;
2) e' una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facolta' per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di banca depositaria sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
3) ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
4) di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere;
5) ha un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a essa affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositaria. In particolare:
la funzione di depositaria e' svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitativi;
i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR o con la SICAV, con elevato grado di automazione e in via continuativa (4) in quest'ambito, rilevano tra l'altro: i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da provider esterni; ii) il livello d'integrazione che verra' assicurato tra archivi e sistemi della banca e quelli della SGR o della SICAV, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione - in termini di contenuto, modalita' di scambio e tempistica - dei flussi informativi da e verso la SGR o la SICAV;
per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR o della SICAV, la depositaria si avvale di strutture e procedure adeguate per la determinazione del pricing di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessita';
sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrita', la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
la continuita' operativa del servizio di banca depositaria e' esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuita' operativa;
gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'autonomia della funzione di depositaria, tenuto conto dell'obbligo della banca depositaria di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (36, comma 4, del TUF). 2. Autorizzazione 2.1 Decisione della banca di svolgere le funzioni di banca depositaria
Le banche valutano attentamente la decisione di svolgere la funzione di banca depositaria, tenuto conto della complessita' e della delicatezza dei compiti a essa affidati.
La decisione di esercitare la funzione e' deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:
una valutazione analitica («autovalutazione») della adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di banca depositaria e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento della funzione, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerla (cfr. paragrafo 1). L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformita' alle norme e di controllo dei rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli della funzione di banca depositaria;
un «piano di sviluppo», su un orizzonte temporale triennale, della funzione di banca depositaria, che illustri: i) le prospettive dell'attivita' in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operativita'; iii) gli eventuali ulteriori servizi forniti alla SGR o alla SICAV (ad es., tenuta della contabilita', finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in outsourcing); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento della funzione di banca depositaria sulla situazione patrimoniale della banca.
L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'«autovalutazione» e al «piano di sviluppo» della stessa. 2.2 Domanda di autorizzazione
La banca che intende svolgere le funzioni di banca depositaria presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione (5)
La domanda indica le categorie di OICR - fondi aperti/SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi speculativi - per i quali la banca intende svolgere le funzioni di banca depositaria nonche' ogni elemento utile per valutare l'idoneita' della banca a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.
Alla domanda sono allegati:
la delibera dell'organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di banca depositaria, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
il parere dell'organo di controllo sull'idoneita' della banca all'assunzione dell'incarico;
la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1;
la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. paragrafo 2.1);
il piano di sviluppo (cfr. paragrafo 2.1).
La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 2.3, la banca puo' assumere incarichi di banca depositaria con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali e' stata autorizzata. 2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR
La banca che intende svolgere i compiti di depositaria con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l'autorizzazione (cfr. paragrafo 2.2), lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti (6) .
Alla comunicazione sono allegati:
la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
il parere dell'organo di controllo sull'idoneita' della banca a variare o estendere la propria operativita';
un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. paragrafo 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all'estensione dell'operativita' della funzione di depositaria;
un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operativita' (cfr. paragrafo 2.1).
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia puo' avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di banca depositaria a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio. 2.4 Elenco delle banche autorizzate
La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco delle banche autorizzate a svolgere le funzioni di banca depositaria ovvero di calcolo del NAV (cfr. Sezione IV) indicando, per ciascuna banca, le categorie di OICR per le quali sono state autorizzate a svolgere tali funzioni.


Sezione III




Funzioni di banca depositaria
di fondi pensione


Alle banche che intendono svolgere le funzioni di banca depositaria di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II, IV e V, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle societa' che istituiscono tali fondi.


Sezione IV




Autorizzazione ad assumere l'incarico di calcolare
il valore delle quote degli OICR


Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nella Sezione II, la banca depositaria adotta specifiche misure organizzative e presidi di controllo qualora intenda ottenere l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR («calcolo del NAV»), ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a-bis), del TUF.
In particolare, la banca:
istituisce un'unita' operativa dedicata al calcolo del NAV dotata di risorse adeguate (sul piano quantitativo, delle competenze professionali e delle risorse organizzative e informatiche); tale unita' puo' essere inserita anche all'interno della struttura preposta all'attivita' di depositaria purche' venga mantenuta separata dall'unita' operativa incaricata dei controlli di depositaria;
e' dotata di un processo di valutazione delle attivita' del fondo adeguato;
dispone di un sistema informativo-contabile in grado di assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione della quota; a tal fine - oltre a valutare l'adeguatezza dei sistemi della funzione di depositaria gia' in uso (in particolare per quanto attiene all'integrazione e all'automazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con la SGR) - la banca adotta applicativi di calcolo della quota idonei rispetto alla numerosita' degli OICR per i quali viene effettuato il calcolo e alla tipologia di attivita' in cui gli stessi sono investiti;
e' dotata di un sistema di controlli interni adeguato ad assicurare, nel continuo, l'accuratezza del complessivo processo di calcolo del NAV; in tale ambito, devono essere formalizzati i controlli:
di linea, preventivi o successivi alla definitiva valorizzazione della quota, a cura della stessa unita' deputata al calcolo del NAV;
di secondo livello, che comprendono, oltre alle verifiche di compliance di spettanza della funzione aziendale di controllo di conformita' alle norme, le seguenti attivita': i) il riscontro della congruita' dei valori assegnati alle grandezze rientranti nel calcolo della quota, attraverso verifiche di tipo campionario, svolte in via continuativa, ex post rispetto alla valorizzazione definitiva del NAV; ii) l'esame della congruita' delle metodologie e delle procedure di valutazione utilizzate. Tali compiti possono essere affidati alla stessa unita' preposta ai controlli sull'attivita' di banca depositaria ovvero ad altra entita', purche' indipendente dall'unita' responsabile del calcolo del NAV;
di terzo livello da parte della funzione di revisione interna. In particolare, la revisione interna valuta la funzionalita' e l'affidabilita' del complessivo impianto operativo e di controllo; sottopone a verifiche periodiche, nell'ambito della consueta attivita' di revisione interna, il complessivo processo di calcolo, le procedure utilizzate, il sistema informativo e i presidi di controllo.
Alla decisione di assumere l'incarico di calcolo del NAV si applica la procedura indicata nel paragrafo 2.1 della Sezione II.
La banca depositaria che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di calcolo del NAV presenta domanda alla Banca d'Italia (7)
Alla domanda sono allegati:
la delibera di approvazione dell'assunzione dell'incarico adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende calcolare il valore del NAV;
il parere dell'organo di controllo sull'idoneita' della banca all'assunzione dell'incarico;
la documentazione attestante i requisiti di cui al presente paragrafo;
la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. paragrafo 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attivita' di «calcolo del NAV»;
il piano di sviluppo (cfr. paragrafo 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attivita' di calcolo del NAV.
La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.
La banca che intende successivamente svolgere le funzioni di calcolo del NAV con riguardo a categorie di OICR non indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui ai precedenti paragrafi, lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti. (8)
Alla comunicazione sono allegati:
la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di calcolo del NAV;
il parere dell'organo di controllo sull'idoneita' della banca ad estendere la propria operativita';
un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, nella quale sono descritte le modifiche organizzative previste in relazione all'estensione dell'operativita';
un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operativita'.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia puo' avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni a nuove categorie di OICR per mancanza dei requisiti prescritti. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.


Sezione V




Permanenza dei requisiti di idoneita'
della banca depositaria


La banca depositaria deve assicurare costantemente che gli incarichi di depositaria e di calcolo del NAV siano svolti secondo modalita' adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinche' la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a essa affidati, tenuto conto anche della diversa complessita' degli OICR per i quali svolge l'incarico.
Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, le banche depositarie conducono, almeno una volta l'anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell'operativita' - un'autovalutazione circa la propria idoneita' (cfr. paragrafo 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell'ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) (9) .
Gli esiti dell'autovalutazione sono comunicati alla Banca d'Italia, attraverso l'invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:
le attivita' poste in essere nell'anno in esecuzione degli incarichi di banca depositaria e di calcolo del NAV;
le criticita' emerse nello svolgimento delle attivita' precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all'assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attivita';
gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
i possibili sviluppi prospettici delle attivita' di depositaria e di calcolo del NAV;
gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attivita' di banca depositaria e di calcolo del NAV, con l'indicazione delle masse gestite.
Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del NAV.
Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d'Italia avvia un procedimento d'ufficio per revocare l'autorizzazione allo svolgimento delle suddette funzioni. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall'avvio.

(2) In particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 252/05
prevede che la depositaria delle risorse dei fondi pensione
possieda i requisiti e svolga i compiti previsti dall'art. 38 del
TUF per le banche depositarie di OICR.

(3) Ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. b-bis del TUF, i
regolamenti dei fondi individuati dal Decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24
maggio 1999 n. 228 (fondi riservati e fondi speculativi) non sono
soggetti all'approvazione della Banca d'Italia.;

(4) Qualora l'attivita' di gestione e quella di promozione del fondo
siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria coordina la
propria attivita' con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e
- a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore
e gestore - concorda i flussi informativi da instaurare con
ciascuno di essi.)

(5) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la
domanda e' presentata dalla direzione generale della banca. La
banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della
presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in
italiano o in inglese) della propria autorita' di vigilanza circa
il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni
indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative
all'ammontare del patrimonio di vigilanza, all'esperienza nel
settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i
termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione).

(6) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la
comunicazione e' presentata dalla direzione generale della banca.
La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3
della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in
italiano o in inglese) della propria autorita' di vigilanza circa
l'estensione dell'operativita'. Si applicano i termini previsti
nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.

(7) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la
domanda e' presentata dalla direzione generale della banca. La
banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione,
allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in
inglese) della propria autorita' di vigilanza circa il rispetto,
da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel
secondo capoverso della presente Sezione. Alla domanda si
applicano i termini previsti nella presente Sezione.

(8) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la
comunicazione e' presentata dalla direzione generale della banca.
La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente
Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in
inglese) della propria autorita' di vigilanza circa l'estensione
dell'operativita'. Si applicano i termini previsti nella presente
Sezione.

(9) Cfr. il Titolo III della presente Circolare.
 
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