Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2012, n. 54
Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;


E m a n a




il seguente regolamento:


Art. 1




Oggetto


1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i
regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,
n. 127), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2000, n. 303, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 9. (Funzioni) - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:
Il titolo X del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 396 del 2000 reca: "Dei cambiamenti e delle
modificazioni del nome e del cognome".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.».



 
Art. 2




Cambiamenti del nome o del cognome


1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.".



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 89 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 89. (Modificazioni del nome o del cognome) - 1.
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o
vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere
al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto
della provincia del luogo di residenza o di quello nella
cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile
dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni
a fondamento della richiesta.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che
si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il
cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione
di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre
in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie
illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova
l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua
residenza.».



 
Art. 3



Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del
nome o del cognome


1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.".



Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 90. (Affissione) - 1. Il prefetto, assunte
informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di
essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto
il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del
comune di nascita e di attuale residenza del medesimo
richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di giorni trenta
consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal
responsabile in calce all'avviso.
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione
puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate
persone il sunto della domanda.».



 
Art. 4




Opposizione


1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:


"Art. 91.




(Opposizione)


1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.".



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
sostituito dal presente decreto:
«Art. 91. (Opposizione) - 1. Chiunque ne abbia
interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il
termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione
ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone
interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90.
L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.».



 
Art. 5




Decreto di concessione del prefetto


1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:


"Art. 92.




(Decreto di concessione del prefetto)


1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".



Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come
sostituito dal presente decreto:
«Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) - 1.
Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente
presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la
relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata,
nonche' la documentazione comprovante le avvenute
notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle
affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali
opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei
casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere
notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.».



 
Art. 6




Norme abrogate


1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.



Note all'art. 6:
Il testo degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000,
abrogati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.



 
Art. 7




Clausola di invarianza della spesa


1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8




Entrata in vigore


1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2012


NAPOLITANO




Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri


Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione


Cancellieri, Ministro dell'interno


Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012 Registro n. 3, foglio n. 344
 
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