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| Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 24 aprile 2012 |  | Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza  15  aprile 2016, undicesima e dodicesima tranche. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
 del Dipartimento del Tesoro
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare, l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';
 Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore  della  direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111 del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di titoli di Stato;
 Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli di Stato italiani;
 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20 aprile 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia' effettuati, a 26.805 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi ancora da effettuare;
 Visti i decreti in data 13 aprile, 12 maggio, 10 giugno e 12 luglio 2011 e 26 gennaio 2012 con i  quali  e'  stata  disposta  l'emissione delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%,  con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2016;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche predetta, viene disposta l'emissione della  tredicesima  tranche  dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1°  febbraio  2003  e scadenza 1° febbraio 2019;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni  del  Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 15 aprile 2011 e scadenza  15  aprile 2016, di cui al decreto del 13 aprile  2011,  altresi'  citato  nelle premesse, recante l'emissione  delle  prime  due  tranche  dei  buoni stessi. L'emissione  della  predetta  tranche,  e  l'emissione  della tredicesima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  4,25%  con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, citata  nelle premesse, vengono disposte  per  un  ammontare  nominale  complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro  e  un  importo massimo di 1.250 milioni di euro.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di emissione stabilite dal citato decreto 13 aprile 2011.
 I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
 Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
 |  |  |  | Art. 2 
 Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno 27 aprile 2012,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 13 aprile 2011; a  modifica  di quanto  disposto  dal  predetto  art.  6,  gli   operatori   potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.
 Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno prese in considerazione.
 Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 13 aprile 2011.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 La commissione di collocamento, prevista  dall'art.  5  del  citato decreto del 13 aprile 2011, verra'  corrisposta  nella  misura  dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.
 |  |  |  | Art. 3 
 Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo, avra' inizio il  collocamento  della  dodicesima tranche dei titoli stessi  per  un  importo  pari  al  10  per  cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il  predetto  importo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000  euro  piu'  vicini,  per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre  dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.
 Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009,  citato  nelle  premesse,  che  abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.
 La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del  citato  decreto  del  13  aprile 2011, in quanto applicabili.
 Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 30 aprile 2012.
 Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno prese in considerazione.
 In  considerazione  della  durata  residua  dei  buoni  del  Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono  assimilati ai titoli con vita residua di tre anni; pertanto l'importo  spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di  cui  lo  specialista  e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste  «ordinarie»  dei  BTP triennali ed il totale  complessivamente  assegnato,  nelle  medesime aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste  saranno  soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista»  il  minore  tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 4 
 Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e  nel  collocamento supplementare sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  2 maggio 2012, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di dietimi d'interesse lordi  per  17  giorni.  A  tal  fine,  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio  di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari  al  giorno di regolamento.
 Il versamento all'entrata del bilancio  statale  del  netto  ricavo dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2012.
 A fronte di tali versamenti, la sezione  di  Roma  della  Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di  entrata  al bilancio dello Stato,  con  imputazione  al  capo  X,  capitolo  5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per  l'importo  relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240  (unita'  di  voto parlamentare  2.1.3),  art.  3,  per  quello  relativo   ai   dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  |  |  | Art. 5 
 Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  26.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti  per  gli  anni successivi.
 L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2016, fara' carico al capitolo che verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di  voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art.  2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale  109),  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2012.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 aprile 2012
 
 Il direttore: Cannata
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