Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2012
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Akka Italia Srl. (Decreto n. 64900).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13.07.2011, relativo alla societa' Akka Italia Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (15.07.2011) e Piemonte (25.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Akka Italia Srl, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Akka Italia Srl;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13.07.2011, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori della societa' Akka Italia Srl, dipendenti presso le sedi di:
Torino (TO) - 19 lavoratori;
Bologna (BO) - 4 lavoratori.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 195.510,12 (centonovantacinquemilacinquecentodieci/12).
Matricola INPS: 8132273161.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13.07.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori della societa' Akka Italia Srl, dipendenti presso la sede Torino (TO).
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 68.832,72 (sessantaottomilaottocentotrentadue/72).
Matricola INPS: 8132273161.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 264.342,84 (duecentosessantaquattromilatrecentoquarantadue/84), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
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