Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2012
Scioglimento per atto d'autorita' della «Circolo Leonardo Cocito Soc. Cooperativa a r.l.», in Bra e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
Viste le risultanze del verbale di revisione del 5 novembre 2009 e successivo accertamento del 30 giugno 2010 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa «Circolo Leonardo Cocito Soc. Cooperativa a r.l.» con sede in Bra (Cuneo), costituita in data 8 aprile 1976, n. REA CN-173250, C.F. 00510920044, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Gian Luigi Gola nato a Cuneo il 14 giugno 1964, con studio in Chiusa di Pesio (Cuneo), via San Bartolomeo n. 17 ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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