Gazzetta n. 101 del 2 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 aprile 2012
Iscrizione di una varieta' da conservazione di patata al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.»
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il parere favorevole della Regione Campania espresso con nota del 14 luglio 2011;
Vista la nota aggiuntiva della Regione Campania del 17 ottobre 2011 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alla zona di origine, alle zone di moltiplicazione, all'area tradizionale di coltivazione, agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla produzione di tuberi-seme della varieta' di patata indicata all'art. 1 del presente decreto;
Considerato che, al fine di garantire i requisiti fitosanitari dei tuberi-seme della varieta' di patata indicata all'art. 1 del presente decreto, le zone per il mantenimento in purezza e per la produzione dei tuberi-seme della varieta' di patata sono situate al di fuori della zona di origine della varieta';
Considerato che, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, il Comitato Permanente sementi e materiale di propagazione vegetale nella riunione del 2 febbraio 2012 non ha sollevato obiezioni in merito alla localizzazione delle suddette zone;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 ha preso atto delle conclusioni cui e' pervenuta la regione Campania per cio' che concerne l'esame della varieta' di patata indicata all'art. 1 del presente decreto;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta' la cui descrizione e' depositata presso questo Ministero:

PATATA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

La zona di origine della varieta' da conservazione di patata indicata all'art. 1 coincide con i territori dei comuni dell'agro Acerrano-nolano (Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Boscoreale, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito e Striano) e della Penisola Sorrentina (Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense, Santa Maria la Carita') situati nella provincia di Napoli e con i territori dei comuni della Piana del Sele (Battipaglia, Capaccio, Eboli, Pontecagnano, Faiano, Serre, Bellizzi) situati nella provincia di Salerno.
 
Art. 3

La conservazione in purezza della varieta' di patata indicata all'art. 1 e' effettuata presso il CRA - Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna.
La zona di moltiplicazione dei tuberi-seme della varieta' di patata indicata all'art. 1 e' situata nei comuni di Brunico (BZ) e Camigliatello Silano (CS). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione dei tuberi-seme e' di 2 ha per ciascuna delle suddette localita'.
 
Art. 4

La zona di coltivazione della varieta' di patata indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 30 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di tuberi-seme e' pari a 500 quintali per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: Blasi

Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone