Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 aprile 2012
Smobilizzo degli investimenti finanziari degli enti ed organismi pubblici passati al regime della tesoreria unica in attuazione dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
del Dipartimento del Tesoro

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', nonche' il Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 29 recante integrazioni al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1;
Visto l'art. 35 del citato decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, commi da 8 a 13, recanti disposizioni in materia di tesoreria unica, ed in particolare il comma 9, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, degli eventuali investimenti finanziari da smobilizzare, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani;
Vista la circolare n. 11 del 24 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, recante disposizioni di attuazione dell'art.35, commi 8-13, nella quale e', tra l'altro, allegato l'elenco degli enti cui si applica la relativa disciplina;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione degli investimenti finanziari il cui smobilizzo e' ritenuto indispensabile, nel quadro delle misure riguardanti il regime di tesoreria unica disposte ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica;
Considerata l'esigenza di escludere dal novero degli investimenti da smobilizzare quelli non aventi effetti netti positivi ai fini degli afflussi di fondi e quelli aventi possibili effetti negativi per gli enti ed organismi pubblici;

Decreta:

Gli enti ed organismi pubblici di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 35 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1 smobilizzano, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, gli investimenti costituiti da impieghi di disponibilita' liquide, effettuati al fine di aumentarne la redditivita', in prodotti finanziari cosi' come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, esclusi i buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale.
Gli enti ed organismi pubblici possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, cosi' come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia inferiore al prezzo di acquisto.
Tenuto conto delle indicazioni fornite con circolare n. 11 del 24 marzo 2012, citata nelle premesse, sono altresi' esclusi:
gli investimenti delle somme accantonate per costituire meccanismi di ammortamento graduale del debito, resi obbligatori dall'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per l'emissione di buoni obbligazionari con rimborso in unica soluzione alla scadenza, compresi gli eventuali reinvestimenti di importi nel frattempo divenuti disponibili;
gli investimenti in titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente;
gli investimenti in valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito;
gli investimenti, di norma temporanei, di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 aprile 2012

Il direttore: Cannata
 
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