Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2012
Differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 730 ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, ex articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.




IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti»;
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti, l'attivita' di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Visto l'art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente l'introduzione della cedolare secca sugli affitti;
Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2012, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2010, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che ha esteso, ai sensi dall'art. 17, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le modalita' di versamento previste dal comma 1 dello stesso articolo, ai pagamenti delle somme dovute a titolo di imposte e di contributi sui premi assicurativi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, in materia di denuncia, liquidazione e termini;
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, che prevede, entro il 31 maggio di ciascun anno, il termine per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 dicembre 2011, che approva il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, previsto dall'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
Visto, in particolare, il punto 1 del citato provvedimento 29 dicembre 2011, che prevede l'invio telematico all'Agenzia delle entrate di una comunicazione costituente parte integrante del modello di denuncia, riguardante gli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;
Visto, inoltre, il punto 2 del medesimo provvedimento 29 dicembre 2011, che stabilisce, a decorrere dalle denunce da presentare nell'anno 2012, l'utilizzo del nuovo modello di denuncia integrato dalla comunicazione riguardante gli importi annualmente versati alle province;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni per consentire il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della denuncia e all'invio telematico dei nuovi dati richiesti;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto termine per consentire ai soggetti interessati di adeguare le procedure informatiche al fine di poter effettuare la prevista comunicazione degli importi versati alle province;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei dipendenti e pensionati nonche' di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, a causa dell'introduzione dell'Imposta Municipale (IMU), dell'applicazione della cedolare secca relativa ai contratti di locazione, al fine di consentire, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione e all'invio telematico dei relativi dati;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti adempimenti;

Decreta:

Art. 1


Termini per la presentazione e la trasmissione
delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012

1. I possessori dei redditi indicati all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare assistenza fiscale;
b) entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
3. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
a) consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
b) comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni;
c) effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
 
Art. 2


Termini per la presentazione della denuncia
dell'imposta sulle assicurazioni

Il termine del 31 maggio, indicato nell'art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, e' prorogato, limitatamente all'anno in corso, al 2 luglio 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2012

Il Presidente: Monti
 
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