Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2012
Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada.




IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto l'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che prevede la possibilita' di dispensare dagli esami di idoneita' professionale per l'esercizio del trasporto su strada le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o piu' Stati membri, un'impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009;
Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, recante il modello di attestato di idoneita' professionale;
Viste le ulteriori indicazioni fornite dalla Commissione europea in ordine alle modalita' di compilazione del suddetto allegato III, per il caso di dispensa dall'esame di idoneita' professionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011;
Visto l'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce, tra l'altro, che sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneita' professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' di una o piu' imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo;
Ritenuto che per direzione di un'impresa di trasporto su strada per conto di terzi si intende l'adeguato incardinamento in organico ad essa, ai sensi del codice civile e della normativa giuslavoristica, della persona o delle persone esercenti detta direzione;
Ritenuto, inoltre, che, data la peculiarita' della regolamentazione nazionale del comparto, vadano stabiliti i criteri di valutazione e accertamento dei titoli da possedere nel periodo decennale di direzione dell'attivita' di trasporto nonche' i criteri per il conseguente rilascio degli attestati in esenzione dall'esame di idoneita' professionale;
Rilevata la necessita' di definire in modo oggettivo e generale il requisito di direzione «in via continuativa», stanti: l'ampiezza dell'arco temporale individuato, la normativa e le tempistiche nazionali di accesso alla professione ed al mercato, la sospensione temporanea dell'attivita' consentita dalla legislazione di settore senza pregiudizio per il mantenimento dei requisiti necessari per l'accesso al mercato, le possibili soluzioni di continuita' dell'attivita' imprenditoriale o di lavoro subordinato, nonche' le innumerevoli fattispecie concrete che possono verificarsi considerando altresi' che la direzione di un'impresa di trasporto puo' essere svolta anche presso imprese stabilite nei diversi Stati dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1


Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto si dettano le disposizioni per la applicazione dell'art. 11, comma 6 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo alla dispensa dall'esame di idoneita' professionale ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per «impresa» le imprese aventi qualsiasi forma giuridica, i consorzi e le cooperative di imprese:
a) di trasporto di persone su strada con autoveicoli atti a trasportare piu' di nove persone, conducente compreso;
b) di trasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate, ivi inclusi consorzi o cooperative di imprese di trasporto su strada iscritti alla sezione speciale dell'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155.
 
Art. 2


Soggetti aventi titolo e condizioni

1. La dispensa di cui all'art. 1 puo' essere richiesta da ogni persona che ha diretto l'attivita' di trasporto in una o piu' imprese italiane o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, alla sola condizione che abbia rivestito una o piu' delle seguenti qualifiche in un'impresa:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
2. La dispensa di cui al comma 1 spetta a tutti i soggetti di cui sopra, nonche' all'eventuale institore regolarmente in organico nell'impresa di trasporto, a condizione che essi abbiano ricoperto, nell'impresa o nelle imprese in cui sono stati incardinati e per il periodo previsto dal comma 3, mansioni direzionali.
3. Nel computo dei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 necessari per dimostrare di aver esercitato in maniera continuativa la direzione esclusivamente dell'attivita' di trasporto di persone o di merci, sono incluse eventuali interruzioni, anche non consecutive, nella direzione stessa, per un massimo del venti per cento di detto periodo decennale. I soggetti interessati devono comunque dimostrare di dirigere l'attivita' di trasporto al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
4. L'esperienza di cui al comma 3 da considerare valida ai fini del rilascio in esenzione degli esami dell'attestato di idoneita' professionale per il trasporto di merci o di persone deve essere stata effettuata esclusivamente in imprese di trasporto su strada, rispettivamente, di merci o di persone. Tale attestato ha validita' in ambito territoriale nazionale ed internazionale a condizione che la predetta esperienza sia stata effettuata in imprese titolari di licenza comunitaria e di almeno una relativa copia conforme o di autorizzazioni bilaterali o multilaterali valide per ciascun anno del periodo.
5. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza in ambito nazionale ed internazionale ai sensi del comma 4, viene rilasciato l'attestato di idoneita' professionale, conforme all'allegato III del richiamato regolamento (CE) 1071/2009, opportunamente compilato inserendo nel campo relativo all'identificazione dell'esame (anno ..., sessione ...) la data del rilascio e l'annotazione: «dispensato dall'esame conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35», che in relazione all'attivita' svolta nel periodo decennale di cui al comma 2 attesta l'idoneita' professionale del soggetto, necessaria per essere designato gestore dei trasporti di persone o di merci.
6. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza nel solo ambito nazionale, viene rilasciato l'attestato di idoneita' professionale conforme al modello di cui all'allegato II del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, integrato dall'annotazione: «Il presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ed e' valido esclusivamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel territorio italiano».
7. La domanda in bollo di rilascio dell'attestato di cui ai commi 5 e 6 va presentata, conformemente al modello di cui all'allegato A, entro il 3 giugno 2012 ai competenti uffici della provincia nel cui territorio il soggetto richiedente e' residente.
8. La domanda di cui al comma 7 va accompagnata, ai fini del rilascio dell'attestato, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' resa dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato B e nella quale sono indicati il periodo di esercizio, o i periodi di esercizio se in piu' imprese, anche in ambito comunitario, la qualifica o le qualifiche rivestite nell'impresa o nelle imprese stesse durante il periodo o i periodi indicati, nonche' i dati dell'impresa o delle imprese dirette, ivi compreso, per le imprese di trasporto su strada di merci per conto di terzi, il numero di iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Le provincie, cui e' presentata domanda ai sensi del precedente comma 7, verificano con l'ausilio, ove necessario, degli uffici della motorizzazione civile, la corrispondenza delle circostanze dichiarate e, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, rilasciano l'attestato. Nel caso di periodi di esperienza presso imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, occorre per la verifica una dichiarazione dell'autorita' competente dello Stato o degli Stati dell'Unione europea coinvolti, da richiedersi a cura della provincia adita medesima.
 
Art. 3


Norme transitorie e finali

1. Fatta salva la disciplina che sara' recata con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 8, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, nel caso di rilascio dell'attestato di idoneita' professionale per i soli trasporti nazionali, il titolare, per poter conseguire l'idoneita' professionale anche per i trasporti internazionali, deve sostenere un esame integrativo, sulle materie riguardanti quest'ultimo settore.
2. E' soppresso il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011.
3. Si considera sussistente il requisito dell'idoneita' professionale in capo alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada a condizione che il gestore dei trasporti designato da queste imprese, ove si voglia avvalere della dispensa dall'esame, abbia presentato la domanda di cui al precedente art. 2, commi 7 e 8.
4. Qualora, entro sei mesi decorrenti dal termine del 3 giugno 2012, l'impresa non comunichi all'Autorita' competente di cui all'art. 9 del decreto 25 novembre 2011 l'avvenuto rilascio dell'attestato di idoneita' professionale, il requisito di idoneita' professionale non e' piu' soddisfatto e si applica l'art. 13 del regolamento (CE) 1071/2009.
5. Con provvedimenti della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' possono essere dettate disposizioni di dettaglio, e, se del caso, modificati o integrati i modelli allegati al presente decreto.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2012

Il capo dipartimento: Fumero
 
Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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