Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2012
Condizioni, modalita' e termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalita' sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: «Legge») e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: a) al comma 362, che il maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera e' destinato, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011, alla costituzione di un apposito Fondo (di seguito: «Fondo») da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali; b) al comma 363, che il Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009; c) al comma 364, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361; d) al comma 365, che per dare efficace attuazione alle disposizioni in questione, vengano stipulati accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per individuare o creare, ove non siano gia' esistenti, strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarieta' sociale e delle politiche per la famiglia, del 28 dicembre 2007, n. 836, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano copertura finanziaria nelle disponibilita' del Fondo, di cui al comma 362 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la deliberazione ARG/elt n. 117/08 del 6 agosto 2008 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, concernente «Modalita' applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede che al fine di accelerare l'attivazione del sistema informatico di cui all'art. 8 dell'Allegato A e fino all'avvenuta erogazione dei fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, i comuni, tramite l'ANCI, possono richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'anticipazione dei fondi necessari alla creazione, allo sviluppo e al successivo esercizio e manutenzione per almeno due anni del medesimo sistema informatico, per un importo complessivo non superiore a sette milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 4, comma 1-bis, lettera e) del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, il quale prevede che le agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalita' di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale in data 19 maggio 2008, n. 168 che ha dichiarato l'illegittimita' parziale delle norme di legge attinenti il Fondo, nella parte in cui non prevedono una adeguata forma di collaborazione con le Regioni, in considerazione del riparto costituzionale delle competenze;
Visti i decreti del direttore generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico in data 12 novembre 2009, 30 marzo 2010 e 17 settembre 2010, con i quali sul capitolo 7655 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e' stato assunto impegno, rispettivamente, per l'importo di euro 76.589.896,00 - di cui effettivamente impegnati euro 75.589.896,00 - di euro 1.000.000,00 e di euro 12.000.000,00;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto vengono fissati le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo per il perseguimento da parte dei comuni dei seguenti obiettivi:
a) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per immobili di proprieta' di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;
b) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici di proprieta' pubblica, di enti locali o di soggetti con essi convenzionati, a favore di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2;
c) parziale copertura dei costi amministrativi interni di sistema sostenuti per l'attuazione, degli interventi di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 365, della legge, per gli interventi previsti dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 richiamato nelle premesse e dall'art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. La dotazione del Fondo viene ripartita e assegnata con i criteri di cui all'art. 3, comma 1.
3. Al fine di dotare i comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire loro la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche, una quota della dotazione del Fondo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2008, per il tramite della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico e' destinata alla finalita' di cui alla deliberazione dell'AEEG citata nelle premesse. Nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per l'anno 2009, i comuni, tramite l'ANCI, possono chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso parziale dei costi amministrativi interni di cui al comma 1, lettera c), in base al numero di pratiche presentate ovvero certificate attraverso il Sistema SGAte.
 
Art. 2


Soggetti destinatari degli interventi

1. Soggetti destinatari degli interventi sono i clienti finali titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), per interventi da realizzare sulle abitazioni di proprieta' degli stessi:
a) disagio economico, come definito ai sensi della legge 29 gennaio 2009, n. 2;
b) disabilita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dalla competente ASL;
c) eta' non inferiore a 65 anni, purche' in una condizione di disagio economico, secondo quanto specificamente stabilito dai singoli comuni per tale categoria di soggetti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione, nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonche' nella realizzazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi.
3. Sono altresi' destinatari degli interventi i soggetti pubblici titolari degli immobili sotto indicati, che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonche' all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi:
a) edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;
b) centri di riabilitazione per anziani e disabili;
c) case di riposo;
d) centri di accoglienza e case famiglia;
e) edifici di edilizia sociale di proprieta' degli enti locali.
 
Art. 3


Criteri di riparto del Fondo tra le Regioni

1. La dotazione finanziaria del Fondo, determinata alla data del presente decreto in euro 71.589.896,00, al netto della quota di cui all'art. 1, comma 3, e' ripartita tra le regioni secondo la tabella allegata al presente decreto, cosi' come stabilito dalle regioni medesime sulla base di indicatori gia' utilizzati per il riparto del Fondo per le politiche sociali (nella misura del 50%) e di indicatori risultanti dal rapporto tra le famiglie residenti nella regione e i soggetti che hanno presentato dichiarazione ISEE di importo non superiore a 7.500 euro (nella misura del 50%). Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quota riferita al territorio del trentino Alto Adige e' resa indisponibile.
2. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili per le finalita' di cui al presente decreto saranno ripartite sulla base delle percentuali riportate nella tabella di cui al comma 1.
3. Ciascuna regione, secondo modalita' da essa stabilite e d'intesa con l'ANCI regionale, provvede all'assegnazione della quota del Fondo di propria spettanza ai comuni ubicati nel proprio territorio, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 3 e per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto le regioni, avvalendosi anche dell'apporto dei comuni, provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Monti

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 250
 
Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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