Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2012
Disposizioni attuative dei commi da 11 a 14, dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per i soggetti gia' pensionati degli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, l'obbligo della iscrizione e della contribuzione per tutti coloro che hanno percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale;
Visto il medesimo art. 18, comma 11, che stabilisce per i citati enti previdenziali l'obbligo di adeguare i propri statuti e regolamenti alle riferite prescrizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto- legge n. 98 del 2011, con la fissazione di un importo minimo della contribuzione dovuta, pari al cinquanta per cento dell'aliquota prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente;
Visto, altresi', il comma 15 del citato art. 18, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14 del medesimo art. 18;
Ritenuto, infine, di dover procedere all'adozione delle disposizioni attuative del citato comma 11 dell'art. 18;

Decreta:

Art. 1
Termini, decorrenze e oneri contributivi

1. Il termine dei sei mesi fissato dall'art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 alle prescrizioni legislative in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti gia' pensionati che svolgono attivita' professionale per la quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012 .
2. Con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente previdenziale non abbia assunto una o piu' delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti gia' pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualita' di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento.
3. La contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato comma 11 dell'art. 18 del citato decreto legge n. 98 del 2011, e' la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali di cui al comma 1.
4. Gli enti previdenziali che gia' prevedono, per i soggetti pensionati di cui al comma 1, l'obbligo di iscrizione e l'applicazione di un'aliquota in misura pari o superiore a quella indicata al comma 2 non sono tenuti agli adeguamenti statutari e regolamentari in materia.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli







 
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