Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012
Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonche' per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4013).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Visto l'incarico speciale affidato in data 27 gennaio 2012 dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la coesione territoriale finalizzato ad integrare le iniziative volte allo sviluppo della Citta' dell'Aquila e all'accelerazione della ricostruzione;
Considerata la necessita' di assicurare la massima efficienza ed efficacia delle risorse umane e strumentali impiegate per la gestione commissariale dell'emergenza in rassegna;
Considerata l'esigenza di semplificare il sistema della governance di tutte le istituzioni coinvolte nelle attivita' di gestione dell'emergenza e di ricostruzione; al fine di razionalizzarne le funzioni, l'organizzazione ed i relativi costi;
Considerato il contenuto della relazione presentata dal Ministro per la coesione territoriale, presso la sede della regione Abruzzo il giorno 16 marzo 2012 e pubblicata nel sito web istituzionale del Ministro, contenente anche una ricognizione delle risorse stanziate e di quelle spese per il sisma in Abruzzo, sia ai fini degli interventi emergenziali sia di quelli volti alla ricostruzione;
Considerata l'esigenza, manifestata anche nel corso del suddetto incontro, di interventi normativi finalizzati nell'immediato alla semplificazione e rimodulazione delle strutture commissariali e, successivamente, alla loro soppressione al fine del completamento e della chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Considerata l'esigenza di migliorare la comunicazione a favore dei cittadini e dell'opinione pubblica relativamente all'attivita' di ricostruzione e di realizzare un sistema di condivisione delle informazioni che utilizzi una logica di open data e preveda forme ricorrenti di incontro;
Considerata l'importanza, condivisa dai partecipanti all'incontro del 16 marzo 2012 presso la sede della Regione Abruzzo, di accelerare gli interventi di ricostruzione tramite prossimi provvedimenti volti alla maggiore semplificazione, trasparenza e rigore delle azioni finalizzate alla ricostruzione degli edifici dei comuni dell'area interessata dagli eventi sismici;
Considerata la necessita' di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali gia' adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;
Considerato che tutte le misure assunte nella presente ordinanza sono comunque connesse e propedeutiche agli interventi di ricostruzione e di sviluppo previsti e finanziati nel decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77;
Viste le note del Commissario delegato prot. 24756/AG del 21 dicembre 2011, prot. 131/AG del 5 gennaio 2012 e le note del Ministero della difesa prot. 8/33837 del 26 ottobre 2011 e prot. 8/500199 del 18 gennaio 2012;
Vista la nota del Commissario delegato prot. 20239/AG del 19 ottobre 2011;
Vista la nota del Sindaco dell'Aquila del 9 marzo 2012, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Snellimento delle strutture

1. Al fine di semplificare e accelerare il processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e tenuto conto dell'avvenuto trasferimento delle competenze in materia di assistenza alloggiativa ai predetti enti locali, la Struttura operativa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, denominata «Struttura per la Gestione dell'Emergenza» e' soppressa alla data del 31 marzo 2012.
2. Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1, nonche' le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite alla Struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, che assume la denominazione di "Ufficio Coordinamento Ricostruzione. Delle relative risorse umane quattordici sono temporaneamente assegnate al Comune de L'Aquila, secondo quanto indicato nel comma 3. Le restanti sono temporaneamente trasferite all'Ufficio Coordinamento ricostruzione fino a scadenza dei contratti in essere che non possono essere rinnovati in numero superiore al 60%.
3. le funzioni della Struttura di cui al comma 1 deputate alle attivita' dirette all'attribuzione degli esiti di agibilita' tramite sopralluoghi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici, quelle connesse sicurezza degli edifici attraverso il coordinamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) ed ogni altra attivita' relativa al territorio del Comune dell'Aquila, compresa l'attivita' di controllo nei cantieri, viene trasferita al Comune dell'Aquila Area Sisma e a tal fine sono temporaneamente assegnate 8 unita'. Al fine di proseguire le funzioni ancora esercitate dalla Struttura di cui al comma 1 che assicurano le attivita' assistenziali da fornire alla popolazione, con particolare riguardo alla Gestione delle Soluzioni Alloggiative a carico dello Stato, alla gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, all'Assistenza delle Strutture Ricettive e di permanenza temporanea del Comune dell'Aquila sono temporaneamente assegnate al Comune dell'Aquila stesso in numero di 6 unita'; oltre alle relative risorse umane sono trasferite al Comune dell'Aquila le relative risorse strumentali e finanziarie.
4. Il Vice Commissario nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012 ed entro la medesima data fornisce al Commissario delegato per la ricostruzione ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, con la relativa situazione contabile. La predetta Direzione, che subentra nei rapporti attivi e passivi discendenti dai contratti stipulati dal Vice Commissario, garantisce massima efficienza e celerita' nello svolgimento di ogni attivita' relativa alla fase post-sismica concernente il patrimonio culturale, rispondendone direttamente al Ministro. Alla medesima Direzione sono trasferite le somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
5. Alla data del 31 marzo 2012 cessano le funzioni della struttura a supporto del Vice Commissario ai Beni Culturali di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.
6. Il Vice Commissario vicario nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3905 del 10 novembre 2010, cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012. Le relative funzioni ancora esercitate, nonche' le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite all'«Ufficio Coordinamento Ricostruzione».
7. A decorrere dalla data del 31 marzo 2012 la Commissione tecnico-scientifica e la relativa Segreteria di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sono soppresse. Il Commissario delegato per la ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata con proprio decreto e composta da tre esperti di comprovata ed elevata professionalita' di cui due con competenze giuridico amministrative e uno con competenze nel settore finanziario e contabile. La Commissione consultiva, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di due unita' di personale con funzioni di segreteria.
8. L'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, secondo cui il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 dell'OPCM 3772 del 19 maggio 2009, e' abrogato.







 
Art. 2

Razionalizzazione della gestione commissariale

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza adotta un piano finalizzato alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio Coordinamento Ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, ed alla riduzione dei costi annui di funzionamento complessivamente sostenuti in una misura non inferiore al 30% rispetto ai corrispondenti costi complessivi sostenuti per l'anno 2011.
2. Nelle more dell'adozione del piano di cui al comma 1, per assicurare la prosecuzione delle attivita' emergenziali il Commissario delegato e' autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite massimo di sessantanove unita' di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 367.000,00.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato e' autorizzato altresi' a prorogare i rapporti in essere di cui agli articoli 3, comma 1, 4, comma 4 e 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, nel limite massimo di 31 unita di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 1.365.911,25, a copertura del fabbisogno dal 1° gennaio al 31 maggio 2012.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato puo' essere riconosciuto, fino al 31 maggio 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale e di euro 2.174,00.
5. Per garantire la continuita' di funzionamento della relativa struttura di segreteria, il Commissario Delegato per la Ricostruzione continua ad avvalersi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, della Struttura Attuazione del Programma di Governo del Segretariato Generale della Presidenza, nonche' avvalersi della collaborazione di tre unita' di personale, ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 1, che gia' prestano servizio presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, nel limite massimo di spesa di euro 147.000,00 annui. Al personale della segreteria si applica il compenso previsto dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.882.085,25, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 3

Uffici territoriali per la ricostruzione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 3978, al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee individuate con decreto del Commissario delegato devono costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea.
2. Con decreto del Commissario per la ricostruzione da emanarsi entro 30 giorni dalla presente ordinanza, saranno definite le modalita' di costituzione degli Uffici e i risparmi di spesa.
 
Art. 4

Informazione e programmazione

1. Al fine di garantire la disponibilita' di dati affidabili ed esaustivi necessari tanto a una corretta gestione e programmazione delle attivita' di assistenza e ricostruzione, quanto a un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi impiegati fin dalla fase di emergenza, il Commissario attuera' le iniziative necessarie alla realizzazione di un database integrato nel quale far convergere tutti i dati utili.
2. In particolare, in riferimento allo schema di informazione e programmazione predisposto nella relazione «La ricostruzione dei Comuni del cratere Aquilano» del Ministro per la Coesione territoriale, il Commissario garantira' l'aggiornamento con frequenza mensile della Tavola 1, delle figure 1.1, 1.2 e 1.3, della Tavola 3, nonche' la compilazione della Tavola 5, della quale verra' effettuato un aggiornamento con frequenza trimestrale.
3. Il Commissario, attraverso la struttura di comunicazione dell'Ufficio coordinamento ricostruzione, rendera' pubblici attraverso la rete Internet i dati raccolti, organizzati e presentati secondo i principi dell'open data e dell'open government.
 
Art. 5

Struttura per la comunicazione

1. Al fine di garantire l'adeguato coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, interistituzionale e di servizio al cittadino, con lo scopo di facilitare l'accesso degli interessati alle informazioni relative allo stato dei processi amministrativi che li riguardano, il Commissario Delegato e' autorizzato a costituire una struttura di comunicazione, nel limite massimo di cinque unita' di personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla cessazione dello stato d'emergenza, nell'Ufficio coordinamento ricostruzione.
2. Il Commissario Delegato, d'intesa con il Ministro per la Coesione territoriale, individua i componenti della struttura sulla base di una procedura selettiva, per titoli ed esami, pubblicando sul proprio sito web i profili delle figure professionali, nonche' le modalita' per partecipare alla selezione e l'esito della stessa.
3. La struttura di comunicazione si avvarra' di due unita' di personale da individuare tra quelle cessate dalla Struttura Gestione dell'Emergenza per la definizione di un servizio di sportello con funzioni di relazioni con il pubblico in grado di facilitare l'accesso dei cittadini - attraverso sportello fisico, telefonico e via web - alle informazioni sulle istruttorie delle domande di concessione dei contributi, da attivarsi una volta individuato il fabbisogno finanziario e le relative risorse finanziarie.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presenta articolo, nel limite massimo di euro 270.000,00 (duecentosettantamila,00) annui, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 6

Penali, sanzioni per ritardo conclusione lavori,
compensi amministratori di condominio

1. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere. Con decreto del Commissario per la ricostruzione saranno definite le modalita' di verifica e controllo e le relative sanzioni, anche mediante individuazione di riduzioni percentuali del contributo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, come modificato dall'articolo 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nonche' all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi a contributo, comporta una riduzione del contributo concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell'1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta.
4. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:
2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.
 
Art. 7

Acquisizione offerte

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
3. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui al successivo articolo 8 le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate ai sensi delle ordinanze di cui al comma 1 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' da almeno tre offerte acquisite da imprese e progettisti scelti dai committenti tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'.
 
Art. 8

Pubblici elenchi di operatori economici

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nelle attivita' di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonche' di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, il Commissario delegato emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici definendo con proprio decreto i criteri di iscrizione in un elenco da pubblicare sul sito web della struttura commissariale. Presso le Prefetture dell'Aquila, Pescara e Teramo e' reso disponibile copia di tale elenco.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il Commissario delegato stabilisce le tipologie di attivita' economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di affidabilita' tecnica definiti dal commissario delegato con il citato decreto.
4. Con il supporto tecnico-amministrativo del Commissario delegato le Prefetture sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalita' dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.
 
Art. 9

Fabbisogno 2012 funzionamento struttura espropri
e RUP Progetto C.A.S.E.

1. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' emergenziali di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, il Commissario delegato e' autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle 15 unita' di personale attualmente impiegato presso la citata Struttura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010.
2. Per assicurare il funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e' autorizzata la spesa di complessivi euro 834.000,00 per l'anno 2012, comprensivi degli oneri di cui al comma 1.
3. Il termine previsto all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e' prorogato fino al 30 giugno 2012, per due unita' di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 10.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse gia' stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E. di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 39/2009.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 834.000,00 si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 10

Proroghe per comuni cratere e provincia dell'Aquila

1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 2-bis nei limiti del contingente assegnato a legislazione vigente, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di spesa di euro 4.350.000,00.
2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attivita' di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, e' autorizzato a stipulare o prorogare i contratti di lavoro di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 612.000,00.
3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attivita' di controllo delle asseverazioni del nesso di causalita' rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilita' effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del Vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilita' sismica degli edifici, nonche' per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2012 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 600.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 5.562.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 11

Proroghe per il Comune dell'Aquila

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unita' immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila e' autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, come trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite di trenta unita' e nel limite massimo di spesa di euro 787.500,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati e' individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori.
2. Al fine di ottimizzare le procedure e le attivita' di controllo della corretta esecuzione dei lavori di cui al comma 1, il Sindaco de L'Aquila e' autorizzato ad affidare due incarichi di consulenza ad esperti nelle materie di gestione amministrativo-contabile e di opere edili pubbliche e private, anche in quiescenza, designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della protezione civile, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di spesa di euro 60.000,00, oltre al rimborso delle spese di missione.
3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non piu' di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, e' prorogato sino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 2.377.500,00.
4. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonche' a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 dicembre 2012, i costi per 6 unita' di personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 432.000,00.
5. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attivita' di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, puo' essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2012, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 600.000,00.
6. Al fine di assicurare la continuita' della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 202.500,00.
7. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo e' autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 dicembre 2012, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo e' effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 45.000,00.
8. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attivita' amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila e' autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 dicembre 2012, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 2.850.000,00.
9. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attivita' ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonche' quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il Sindaco di L'Aquila ed il Commissario delegato sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la societa' Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 600.000,00.
10. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad Uffici del predetto Ente gravemente danneggiate dal sisma, il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 637.500,00.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 8.592.000,00 euro, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 12

Struttura di consulenti per il periodo di ricostruzione

1. Il Sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato ad avvalersi anche per l'anno 2012 della struttura di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 per i 10 esperti ed euro 220.000,00 per le 5 unita' di personale, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 11, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 13

Proroga CAS e assistenza in alberghi

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, e' prorogato al 30 giugno 2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2012 se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 45.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 14

Proroga affitti concordati

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 30 giugno 2012 in favore di nuclei familiari la cui unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito B o C e fino al 31 dicembre 2012 in favore di nuclei familiari la cui unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, o sia ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica dei Comuni. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 7.425.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 15

Proroga assistenza alloggiativa inquilini

1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 16

Ospitalita' case famiglia e assistenza portatori handicap

1. Il Comune dell'Aquila e' autorizzato ad utilizzare almeno 5 alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P. per destinarli all'ospitalita' di case famiglia o strutture similari, di associazioni di assistenza per portatori di handicap dei comuni del cratere che abbiano avute distrutte le proprie sedi.
 
Art. 17

Proroga risorse Provveditorato OO.PP

1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attivita' di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unita', puo' essere autorizzato ad effettuare fino al 31 dicembre 2012, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 127.500,00.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2012, nei limiti dell'importo di euro 86.208,75.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 213.708,75 si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 18

Proroga Forze Armate da aprile 2012

1. Per assicurare, senza soluzione di continuita', il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e piu' in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 135 unita'.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato altresi' a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unita'.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 7.650.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 19

Proroga convenzioni Fintecna, ReLuis e Cineas

1. L'attivita' relativa all'istruttoria amministrativa, tecnica e di congruita' economica svolta rispettivamente da FINTECNA, RELUIS e CINEAS ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, come modificato dall'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, continua fino alla data del 31 dicembre 2012. Entro tale data FINTECNA, RELUIS e CINEAS completano l'esame di tutte le richieste, comprese quelle presentate dopo il 31 agosto 2011, finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati fuori dai centri storici e supportano i Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nell'esame delle richieste finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati nei centri storici dei comuni, sulla base di criteri di unitarieta' degli aggregati. Entro il 31 dicembre 2012 RELUIS e CINEAS concludono anche l'attivita' di formazione di adeguato personale tecnico dei comuni, secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803; entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza i comuni dovranno comunicare i nominativi del suddetto personale tecnico selezionato per competenze e titoli.
2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, nel limite di euro 12.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 20

Liquidazione indennizzi espropri

1. Al fine di assicurare il pagamento delle indennita' dovute all'esito delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni, di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, e' autorizzata la spesa di euro 90.000.000,00 per l'anno 2012.
2. Per l'attuazione del presente articolo, nei limiti di euro 90.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27 e il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento delle relative risorse sul Fondo della Protezione civile.
 
Art. 21

Completamento opere Provveditorato Opere Pubbliche

1. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, in qualita' di soggetto attuatore, e' autorizzato all'ulteriore spesa, nel limite massimo di euro 300.000,00.
2. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 e all'articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 di competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, e' autorizzata l'ulteriore spesa, nel limite massimo di euro 760.000,00.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 1.060.000,00 si provvede a carico dell'articolo 27.
 
Art. 22

Proroghe Forze Armate 4° trimestre 2011

1. Per assicurare, senza soluzione di continuita', il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e piu' in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 230 unita'.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato altresi' a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unita'.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.180.110,00, si provvede a valere sulla contabilita' speciale n. 5281, su cui il Commissario delegato ha accertato la necessaria disponibilita'.
 
Art. 23

Proroga delle Forze Armate 1° trimestre 2012

1. Per assicurare, senza soluzione di continuita', il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e piu' in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 230 unita' dal 1° al 9 gennaio 2012 e nel limite di 135 unita' dal 10 gennaio al 31 marzo 2012.
2. Il Ministero della difesa e' autorizzato altresi' a prorogare dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unita'.
3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 2.582.800,00, si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'articolo 14, comma 5, decreto-legge n. 39/2009.
 
Art. 24

IVA assistenza alloggiativa
in vagoni Ferrovie dello Stato

1. All'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, dopo le parole: «di euro 875.807,94» sono aggiunte le seguenti: «, oltre IVA, come per legge,».
 
Art. 25

Proroga termini per determinazione
indennita' esproprio Agenzia del Territorio

1. In ragione delle persistenti difficolta' tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attivita' affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attivita' finalizzate al riconoscimento dell'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonche' in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operativita' dell'aeroporto dei parchi in localita' Preturo (L'Aquila) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 39/2009.
 
Art. 26

Copertura mancato gettito TARSU comuni cratere 2011

1. Al fine di concorrere ad assicurare a tutti i comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011 previsto all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, l'importo ivi previsto in favore dei comuni del cratere, escluso il comune dell'Aquila, e' incrementato di ulteriori euro 814.657,69.
2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulla contabilita' speciale n. 5281, su cui il Commissario delegato ha accertato la necessaria disponibilita'.
 
Art. 27

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 5, 9 commi 1 e 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 181.408.794,00, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
 
Art. 28

Redazione di un Testo Coordinato

1. Entro il 30 aprile 2012 e' redatto un testo coordinato ed aggiornato di tutte le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile» nonche' dei decreti e delle circolari del Commissario delegato, da adottare con successiva Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone