Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 marzo 2012
Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 aprile 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 4 aprile 2011, recante il quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, a seguito della decisione della Commissione europea 2011/62/UE;
Considerato che, nel contesto di un adattamento dinamico della rete Natura 2000, si e' reso necessario un quinto aggiornamento della lista alpina sia per includere i siti addizionali, proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE dagli Stati Membri a partire dal 2009, che per rispecchiare ogni cambiamento nelle informazioni relative ai siti stessi trasmesse dagli Stati Membri successivamente all'adozione della lista comunitaria iniziale e dei primi quattro aggiornamenti;
Considerato che per quanto riguarda la regione biogeografica alpina:
le liste dei siti proposti come siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi dagli Stati Membri alla Commissione tra marzo 2002 e ottobre 2010;
le liste dei proposti siti sono state accompagnate dalle informazioni relative a ciascun sito fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 della Commissione concernente il formulario informativo per i proposti siti Natura 2000;
le informazioni relative a ciascun sito includono la cartografia, la denominazione, la posizione geografica, l'estensione e i dati raccolti in applicazione dei criteri specificati nell'Allegato III alla direttiva 92/43/CEE;
Considerato inoltre che alcuni Stati Membri non hanno proposto siti sufficienti a rispondere ai requisiti della direttiva 92/43/CEE per certi tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere che la rete Natura 2000 sia completa, e che a causa del ritardo nel ricevere le informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati Membri potra' essere necessaria una successiva revisione della lista comunitaria per la regione biogeografica alpina;
Considerato infine che le conoscenze sull'esistenza e la distribuzione di alcuni habitat naturali dell'Allegato I e specie dell'Allegato II alla direttiva 92/43/CEE rimangono incomplete per cui in effetti non si puo' concludere se la rete Natura 2000 sia completa o incompleta e si potrebbe percio' rendere necessaria una revisione della lista comunitaria per la regione biogeografica alpina;
Vista la decisione della Commissione europea 2012/12/UE che stabilisce un quinto elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2011/62/UE;

Decreta:

Art. 1

1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto 4 aprile 2011 citato nelle premesse e' abrogato.
 
Art. 2

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 3

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'Allegato A al presente decreto verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2012

Il Ministro: Clini
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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