Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2012 (vai al sommario)
LEGGE 22 marzo 2012, n. 33
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la societa' o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilita', della fruibilita' e della sicurezza dell'utenza, puo', con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e' limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo' essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita' alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle societa' o degli enti di gestione aeroportuale interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4663):
Presentato dall'On. Biasotti il 30 settembre 2011.
Assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 6 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, 1'11, 25 ottobre 2011, 3 e 8 novembre 2011 e 9 dicembre 2011.
Nuovamente assegnato alla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa il 24 gennaio 2012.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3121):
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 1° febbraio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, 1'8, 21, 28 febbraio 2012 ed approvato il 7 marzo 2012.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il
seguente:
"Art. 5. Regolamentazione della circolazione in
generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle
strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle
strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali.".
Il titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, reca:
"TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente
codice e delle relative sanzioni.".



 
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