Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2012
Mobilita' professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative - Sequenza contrattuale 25 luglio 2008 - Comparto Scuola. (Decreto n. 17).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 con il quale, in attuazione della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, articolo 1, comma 2, e' stata disciplinata, in prima applicazione e limitatamente alle disponibilita' relative agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, la mobilita' professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
Visto il decreto del Direttore generale Dirpers/MIUR 28 gennaio 2010, n. 979, con il quale, in applicazione del CCNI/2009, sono state indette le relative procedure concorsuali, finalizzate alla nomina di 2192 unita' di personale;
Tenuto conto che nelle graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 9 del ccni/2009 risulta incluso, in attesa di nomina, un contingente di personale di pari consistenza rispetto a quello nominato in prima applicazione poiche', ai sensi dell'articolo 5, comma 4 dello stesso contratto, il personale da avviare ai percorsi formativi e, quindi, all'intera procedura concorsuale, e' stato quantificato in misura doppia rispetto alle nomine effettuabili per il biennio 2009-2010;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2011, emanato di concerto tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il quale, nel contesto delle 36.000 immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale ATA, sono state riservate 3218 nomine per la mobilita' professionale verticale;
Visto il proprio decreto 10 agosto 2011, n. 74 relativo alla disciplina per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2011/2012 ed, in particolare, l'articolo 3, nel quale e' enunciata, specificatamente, la normativa di riferimento in tema di reclutamento e di mobilita' professionale del personale ATA;
Tenuto conto che la procedura concorsuale per la mobilita' e' stata ispirata a criteri di selettivita' e di valorizzazione delle professionalita' essendo basata, in particolare, su test di accesso e di valutazione dei titoli, tali da privilegiare le esperienze e le effettive capacita' lavorative gia' conseguite dagli aspiranti nell'espletamento delle funzioni nella qualifica superiore;
Considerato in particolare che per accedere alla mobilita' professionale nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi con l'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del ccni/2009 e' stato previsto, in luogo della laurea, il possesso del requisito di almeno due ovvero almeno tre anni di servizio effettivo in tale qualifica e, che, pertanto, il personale inserito nelle graduatorie provinciali della mobilita' professionale offre idonee garanzie sulla professionalita' e sulle competenze conseguite ed, inoltre, che anche per l'anno scolastico 2011/2012 le nomine in ruolo del personale precario sono state attinte dalle graduatorie del soppresso profilo professionale di Responsabile amministrativo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 2 del ccni 3 dicembre 2009, le nomine per la mobilita' professionale sono state determinate, sia in prima applicazione sia con il decreto interministeriale 3 agosto 2011, nel rispetto delle aliquote percentuali previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 nonche' dalla sentenza della Corte Costituzionale 1/99;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale e' stato approvato il testo unico sulle disposizioni di legislazione scolastica, ed in particolare gli articoli 550 e ss.;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1

1.1. Al fine della salvaguardia dell'interesse generale e collettivo all'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa delle istituzioni scolastiche nonche' allo scopo di non disperdere le risorse finanziarie impegnate in procedure concorsuali proficuamente definite a garanzia delle professionalita' rispondenti alle declaratorie professionali del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola, le immissioni in ruolo per la mobilita' professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui al decreto interministeriale citato in preambolo sono disposte per l'anno scolastico 2011/2012 a favore del personale incluso nelle graduatorie provinciali per la mobilita' professionale, definite per effetto dell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009, come attuato dal decreto Direttore generale dirper/miur 28 gennaio 2010, n. 979.
1.2. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono ripartite, per profilo professionale, secondo le consistenze di seguito riportate:
a) - 450 per il profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi;
b) - 1.707 per il profilo professionale di assistente amministrativo;
c) - 359 per il profilo professionale di assistente tecnico;
Nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' indicata, per ciascun profilo professionale, la ripartizione provinciale delle nomine autorizzate.
 
Art. 2

2.1. Subordinatamente alla esistenza di posti vacanti e disponibili, le nomine per la mobilita' professionale di cui al presente provvedimento sono effettuate con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2011 e con effetti economici dalla data di assunzione in servizio.
2.2. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce a favore delle altre province della regione, con maggiore consistenza percentuale di posti disponibili, le nomine non conferibili per esaurimento della graduatoria provinciale.
2.3. Le nomine non conferibili nel corrente anno scolastico per indisponibilita' di posto sono attribuite, a favore del personale di cui all'articolo 1.1., secondo criteri e modalita' da definire nell'annuale provvedimento ministeriale di disciplina delle immissioni in ruolo.
 
Art. 3

3.2. Il personale beneficiario della mobilita' professionale e' tenuto ad effettuare il periodo di prova secondo le modalita' contemplate dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.
3.2. Per quanto non espressamente previsto e per le parti compatibili, vigono le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo 3 dicembre 2009 e di cui al decreto Direttore generale dirpers/miur 28 gennaio 2010, n. 979.
 
Art. 4

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

Roma, 9 febbraio 2012

Il Ministro: Profumo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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