Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26
Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13, 14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;
Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, la necessita' di definire le modalita' di consultazione e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione delle procedure piu' congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo gestionale;
Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per la predisposizione delle manovre di bilancio;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2009;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;
Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Gestione del SIOPE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' il titolare dei dati conservati nel SIOPE.
2. La Banca d'Italia e' responsabile della gestione e sviluppo della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e provvede all'attivita' necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 6, 13, 14 e 15 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 6. Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza
pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di
apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni
pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da
soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della
finanza pubblica.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i
disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33
e 35 con i rispettivi allegati.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in
conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi
sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro
registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della
registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove
questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data
della loro adozione."
"Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati."
"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle
stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista
all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla
consistenza del debito pubblico. La relazione presentata
entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima
annuale del conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche e delle relative forme di
copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni
sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura
per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro
processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6."
"Art. 15. Disposizioni speciali e transitorie per il
monitoraggio dei conti pubblici
1. Nelle more della realizzazione della banca dati di
cui all'articolo 13, per le finalita' di monitoraggio e
controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche,
nonche' gli altri enti e societa' per i quali e' comunque
previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni
vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di
previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi,
nonche' di tutte le informazioni necessarie alle verifiche
di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalita'
indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato.
Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti
e organismi pubblici territoriali e loro associazioni,
nonche' gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della
determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano
piu' applicazione le modalita' di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003:
"Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica
e la relativa valutazione sono rese accessibili
dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le
notizie concernenti la natura delle infermita' e degli
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione
dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le
notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d).".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni.
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.".
La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.
Si riporta il testo del Titolo II bis (che comprende
gli articoli 102 bis e 102 ter) della citata legge n. 633
del 1941:
"TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di
dati
Diritti e obblighi dell'utente
Capo I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis. 1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua
investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di
dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo
della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto di
una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo
o in qualsivoglia forma. L'attivita' di prestito dei
soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a
disposizione del pubblico della totalita' o di una parte
sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita' di
prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non
costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati
effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro
dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la
rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di
dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e
senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di
esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto,
per la durata e alle condizioni stabilite dal presente
Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche
di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica
altresi' alle imprese e societa' costituite secondo la
normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi
la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro
d'attivita' principale all'interno della Unione europea;
tuttavia, qualora la societa' o l'impresa abbia all'interno
della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve
sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attivita'
della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al
momento del completamento della banca di dati e si estingue
trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a
disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo
di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si
estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di
dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi
investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a),
dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati cosi'
modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di durata della
protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego
ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del
contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di
dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al
costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato
o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
Art. 102-ter. 1. L'utente legittimo della banca di dati
messa a disposizione del pubblico non puo' arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute
in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in
qualsiasi modo a disposizione del pubblico non puo'
eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un
ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di
dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca di dati messa per qualsiasi motivo a
disposizione del pubblico le attivita' di estrazione o
reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di
dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo e' autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte
della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei
commi 1, 2 e 3 sono nulle.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Art. 2
Accesso diretto al SIOPE

1. Accedono direttamente a tutte le informazioni presenti nella banca dati:
a) le amministrazioni pubbliche che partecipano alla rilevazione al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo della propria gestione, anche attraverso il confronto con la situazione contabile di altri enti, nonche' la programmazione degli interventi sul territorio;
b) gli organi costituzionali, le amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo e vigilanza in materia di finanza pubblica, l'ISTAT e le Associazioni degli enti che partecipano alla rilevazione al fine di consentire lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
c) i cassieri e i tesorieri, limitatamente ai dati degli enti per i quali provvedono alla trasmissione dei dati codificati, al fine di consentire la verifica delle informazioni inviate.
 
Art. 3
Modalita' per l'accesso diretto

1. L'accesso diretto alla Banca dati e' effettuato mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'identita' elettronica (CIE) nonche' della Carta Regionale dei Servizi (CRS) ove compatibile con le regole tecniche previste dalla normativa vigente per CNS e CIE. Nelle more della diffusione dei certificati digitali e' consentito l'accesso anche mediante userid e password rilasciate dalla Banca d'Italia.
2. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), dispone di due utenze e, tramite il proprio rappresentante legale, comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intende servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password. Ulteriori utenze possono essere richieste seguendo le indicazioni di cui al comma 3. Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome sono presentate dal responsabile finanziario.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), chiedono di accedere ai dati SIOPE al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunicando, tramite il proprio rappresentante legale, il nominativo, il codice fiscale, la sede di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica del personale incaricato ad accedere all'archivio e se intendono servirsi del certificato digitale ovvero di userid e password.
4. Con le stesse modalita' previste per la richiesta di utenza e' obbligatorio comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale autorizzato all'accesso alla banca dati.
 
Art. 4
Accesso ai dati della tesoreria unica

1. Gli enti ed organismi pubblici soggetti al sistema di tesoreria unica accedono alle informazioni riguardanti la movimentazione della propria contabilita' speciale con le modalita' previste all'articolo 3. A tale scopo all'interno del sito SIOPE e' istituita una specifica sezione.
 
Art. 5
Utilizzo delle utenze

1. La userid e la password sono strettamente personali ed il loro uso e' consentito solo agli utenti autorizzati per le finalita' indicate all'articolo 2. L'utente si obbliga a custodirle e a salvaguardarne la segretezza.
2. In caso di furto o smarrimento della userid e/o della password, l'utente si obbliga a darne comunicazione nel piu' breve tempo possibile, mediante invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo siope@bancaditalia.it richiedendo l'assegnazione di una nuova userid e/o di una nuova password.
 
Art. 6
Accesso indiretto al SIOPE

1. Per accesso indiretto si intende quello di volta in volta richiesto dagli enti e dalle istituzioni di ricerca, nell'ambito di attivita' di studio ed analisi riguardanti l'attivita' finanziaria delle amministrazioni pubbliche, per acquisire dati, anche relativi a singoli enti.
2. Le richieste di accesso indiretto, firmate dal rappresentante legale del soggetto richiedente o da un suo delegato, devono essere inviate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati.
3. Nel sito www.siope.tesoro.it e' pubblicato l'elenco delle richieste di accesso indiretto al SIOPE e il relativo oggetto.
 
Art. 7
Disposizioni finali e transitorie

1. Non e' consentito l'utilizzo dei dati SIOPE per finalita' diverse da quelle previste nel presente regolamento e per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche ad eccezione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Conservano l'accesso alla banca dati i soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I tempi e le modalita' di accesso degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 4 sono stabiliti con successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da comunicare agli enti e ai soggetti interessati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 79



Note all'art. 7:
Per il riferimento al testo dell'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note alle
premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone