Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 febbraio 2012 |
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale» (di seguito denominato «decreto legislativo n. 164/2000), come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40 (di seguito denominato "decreto legge n. 7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, le autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, art. 11, del decreto-legge n. 7/2007, di una quota del gas importato, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati, e che le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata «Autorita'»); Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/2009) recante misure per l'efficienza del settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi, secondo criteri di merito economico; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008) e in data 18 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010) recanti le modalita' di offerta e gli obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas naturale importato; Vista la deliberazione 16 marzo 2011 - ARG/gas 20/11 - dell'Autorita' recante le disposizioni in materia di modalita' economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacita' e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7/2007 e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010; Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.» (di seguito: decreto legislativo n. 93/2011) e, in particolare, l'art. 28 che introduce modifiche all'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, volte alla semplificazione del regime autorizzativo dell'attivita' di importazione di gas naturale; Considerato che, anche alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione dei decreti 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010 sopra citati, risulta opportuno, anche al fine di facilitarne il controllo, introdurre alcune semplificazioni ed ottimizzazioni rispetto a quanto stabilito con detti decreti;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' con le quali le autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione europea relative a contratti di durata superiore a un anno, rilasciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2011 dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta di una quota di gas naturale presso la piattaforma di negoziazione del GME di cui al decreto 18 marzo 2010 citato nelle premesse. 2. La quota del gas importato soggetta all'obbligo di offerta e' pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico. 3. Nel caso di importazioni relative a un volume totale, nel corso di ciascun anno termico, non superiore a 100 milioni di standard metri cubi, valore riferito anche alla somma dei volumi di tutti i contratti relativi a soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, non e' previsto alcun obbligo di offerta. 4. L'offerta della quota indicata al comma 2 presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, e' effettuata entro i termini indicati dall'Autorita', comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta. 5. L'Autorita' stabilisce le modalita' secondo le quali devono essere formulate le offerte, monitorando la differenza fra i prezzi di offerta e i corrispondenti indici di prezzo sul mercato nazionale e sui mercati europei individuati dalla stessa Autorita' ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Nel caso l'offerta vada deserta, l'Autorita' puo' richiedere, anche piu' volte, all'importatore di ripetere l'offerta o adottare opportuni provvedimenti. 6. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007, i soggetti che effettuano importazioni di gas naturale soggette all'obbligo di offerta di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita', entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo e i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente. Nella relazione che deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno termico successivo dovranno essere indicati i volumi effettivamente offerti presso la piattaforma di negoziazione del GME con consegna nell'anno termico precedente in relazione alle importazioni sopra citate, allegando la dichiarazione di cui al punto 6.3. della deliberazione 16 marzo 2011 - ARG/gas 20/11 - dell'Autorita'. 7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 93/2011, nei casi di mancata offerta di volumi di gas naturale determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, i soggetti tenuti all'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti, entro un termine indicato dall'Autorita', a offrire presso la piattaforma di negoziazione del GME, oltre alle quote di cui all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas pari al doppio di quello non offerto relativamente all'anno termico precedente. Casi di ripetuta inosservanza costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione di gas naturale al soggetto inadempiente e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante. |
| Art. 2 Disposizioni transitorie e finali
1. Alle importazioni di gas naturale relative ad autorizzazioni rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2011, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico in date 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010. 2. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di importazione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2012
Il Ministro: Passera |
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