Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al libro primo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non piu' di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;
b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;
c) all'articolo 22:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita';
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'.»;
d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.»;
e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
f) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.»;
2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;
h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teulie'";
6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanita' e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»;
i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanita', veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i) l'Istituto geografico militare.»;
l) all'articolo 107:
1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;
2) al comma l :
2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»;
2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» e' sostituita dalla seguente: «mantenere»;
m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle singole Armi.»;
n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonche'»;
o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) L'Accademia navale;
b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;
p) all'articolo 118, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;
q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa;
r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente:
«Art. 120 (Corpo del genio navale). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
s) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;
3) alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;
t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potesta' organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;
u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresi', le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;
v) all'articolo 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»;
z) all'articolo 155, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»;
aa) all'articolo 165, comma 5, le parole: «del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
bb) all'articolo 181, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanita' militare" provvede:»;
cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le parole: «alimenti e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonche' della sanita' pubblica veterinaria, »;
dd) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:«c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»;
ee) all'articolo 189:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata apposita sezione speciale.»;
2) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;
ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;
gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente:
«Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
a) La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
b) Una commissione medica composta da:
1) L'Autorita' preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
hh) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;
ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»;
ll) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;
mm) all'articolo 197:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;
2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;
3) il comma 5 e' abrogato;
nn) all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;
pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Categorie di personale). - 1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.»;
qq) all'articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;
ss) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;
tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Formazione continua). - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».



NOTE
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.".
Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280,
e' il seguente:
"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i
principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle
materie previste dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
(Omissis).
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.".
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n.
106.
Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, e' il seguente:
"Art. 20. (Attribuzioni)
1. Al ministero della difesa sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare
e partecipazione a missioni a supporto della pace,
partecipazione ad organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle forze armate e
interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
interesse della difesa.
2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare;
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.".
"Art. 21. (Ordinamento)
1. Il ministero si articola in direzioni generali in
numero non superiore a undici, coordinate da un segretario
generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute
nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, nonche' nell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.".
"Art. 22. (Agenzia Industrie Difesa)
1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con
personalita' giuridica di diritto pubblico. L'agenzia e'
posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed e'
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi
specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera r),
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e'
quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita'
produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella
C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della
difesa indicati con uno o piu' decreti dello stesso
ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia
utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle
unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal
regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo
dell'economia gestione e dei principi che regolano la
concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del ministro della difesa, di concerto con il
ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,
possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459,
e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
modalita' per la trasformazione in societa' per azioni
delle unita' produttive ed industriali di cui al comma 1
ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 283 del 1998.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 16 (Ordinamento) - 1. (Omissis).
2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo
III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa,
articolata in direzioni generali secondo quanto previsto
dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e
gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del
presente titolo e nel regolamento; l'area
tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
titolo.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 17. (Servizio di assistenza spirituale) - 1. Il
Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate,
istituito per integrare la formazione spirituale del
personale militare di religione cattolica e disimpegnato da
sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari,
fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'art.
11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n.
121, e' disciplinato dal presente codice e, in particolare,
dal titolo III del libro V.".
Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine
antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non
contrassegnati, nonche' di bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici)
1. a) - c) (Omissis);
c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi
residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla
formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di
ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo
precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a
spese dei soggetti interessati, mediante ditte che
impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1),
e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia
l'esecuzione dell'attivita';
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale
incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del
numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di
cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e
scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5)svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando
ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni
bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di
Forza armata;
6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il
coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui
e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela
della pubblica incolumita'.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 24. (Altri organi consultivi e di coordinamento)
- 1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati
e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale
militare volontario femminile nelle Forze armate e nel
Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la
concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la
perdita di ricompense al valore o al merito di Forza
armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere
tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad
incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. 1. L'Agenzia
industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e'
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi
specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo
dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le
attivita' delle unita' produttive e industriali della
difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali
e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura
stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 101 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 101. (Comandi di vertice e strutture dipendenti
dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano) - 1. Sono
posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e
dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito
italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato
maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei
quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le
sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione
FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 103 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 103. (Organizzazione territoriale dell'Esercito
italiano) - 1.L'organizzazione per i settori del
reclutamento e le forze di completamento, del demanio e
servitu' militari e' definita con determinazione del Capo
di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli
organi tecnici competenti per territorio o presidio in
materia di infrastrutture, comunicazione, leva e
collocamento al lavoro dei militari volontari congedati .
2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i
comandi di regione militare, i comandi militari
dell'Esercito italiano e i centri documentali.
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 104 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 104. (Organizzazione formativa e addestrativa
dell'Esercito italiano) - 1.L'organizzazione addestrativa
comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teulie'»;
6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione
dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei
volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla
funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanita' e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 105 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 105. (Organizzazione logistica dell'Esercito
italiano) - 1.L'organizzazione logistica dell'Esercito
italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito
italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato,
sanita', veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico
Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i)l'Istituto geografico militare.
2. (Omissis)".
Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 107. (Organizzazione per le infrastrutture
dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione del
servizioper le infrastrutture dell'Esercito italiano:
a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;
b) assolve le funzioni nel settore demaniale e
infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di
mantenere, secondo criteri di economicita' ed efficienza il
patrimonio immobiliare della Forza armata;
c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture.
2. (Omissis)".
Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) - 1.
L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a
vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu'
funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno
logistico e di gestione amministrativa dello strumento
militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano,
adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o
tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato
giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle
singole Armi.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 113 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 113. (Organizzazione logistica della Marina
militare) - 1. L'organizzazione logistica della Marina
militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare,
nonche' ai seguenti ispettorati:
a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;
b) Ispettorato di sanita' della Marina militare.
2. - 4. (Omissis)".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 116. (Organizzazione formativa della Marina
militare) - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata
fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di
Taranto e di La Maddalena.;
e) il Centro addestramento e formazione del personale
volontario della Marina militare.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 118 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 118. (Corpi della Marina militare) - 1.
(Omissis).
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato
nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' costituito dai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina
militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto.".
Si riporta il testo dell'art. 119 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 119. (Corpo di stato maggiore) - 1. Rientra nelle
competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del
Ministero della difesa;
b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello
Stato, e assumerne la responsabilita' e la custodia nei
porti militari e negli arsenali;
c) comandare le forze navali comunque costituite;
d) comandare i dipartimenti e i comandi militari
marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti
della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e
le scuole della Marina militare; comandare le stazioni
elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina
militare;
e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi
delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a
bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in
concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e
amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed
eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni
elicotteri e aeree della Marina militare;
f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle
comunicazioni;
g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e
del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente
alla nautica, e amministrarne il materiale;
h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione
bellica delle forze marittime;
i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza;
l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina
militare all'estero..
m) (soppressa).».
Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 120. (Corpo del genio navale) - 1.Rientra nelle
competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi
stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le
infrastrutture della Marina militare, nonche', con il
personale in possesso dei previsti titoli e requisiti
professionali, progettare, seguire e controllare la
costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli
aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i
relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo
delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e
degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle
infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del
Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti
aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni
inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio
degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della
Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e
lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti
dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo
alle costruzioni navali, agli immobili e alle
infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza.".
Si riporta il testo dell'art. 121 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 121. (Corpo delle armi navali) - 1. Rientra nelle
competenze del Corpo delle armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi
dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova
costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione
dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli
organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i
materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del
munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito
all' art. 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico
relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del
Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti
aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni
inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di
riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera
a), nonche', con il personale in possesso dei previsti
titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e
controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego
degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i
relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici
e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della
Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e
lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti
dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul
funzionamento dei servizi di propria competenza.".
Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 134 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 134. (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - 1. -2.
(Omissis).
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle
seguenti materie:
a) - m) (Omissis);
n) sicurezza delle attivita' lavorative nei porti e a
bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ed esercizio delle potesta' organizzative e
dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi
di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri
mezzi operativi;
o) - r) (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 143. (Comando e controllo operativo delle Forze
aeree) - Il Comando della squadra aerea esercita, altresi'.
le funzioni di comando e controllo connesse con le
operazioni o esercitazioni aeree di interesse della Forza
armata; il relativo Comandante espleta la funzione di
Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando
previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree
interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il
relativo Comando interalleato. ".
Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 146 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 146. (Comando delle scuole dell'Aeronautica
militare) - 1. (Omissis).
2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica
militare;
f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet".
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 155. (Istituzione e funzioni dell'Arma dei
carabinieri) - 1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione
autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango
di Forza armata ed e' forza militare di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla
normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 della legge 14
maggio 2010, n. 84, e' la Forza di polizia italiana a
statuto militare per la Forza di gendarmeria europea
(EUROGENDFOR).".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 165 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 165. (Attribuzioni del Comandante generale in
materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego)- 1 -
4. (Omissis).
5. Il Comandante generale puo' ordinare direttamente
l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente
e designa i componenti della commissione di disciplina per
il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta
formale.".
Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 181. (Istituzione e funzioni del Servizio
sanitario militare) - 1. Il Servizio sanitario militare, di
seguito denominato "Sanita' militare", provvede:
a) all'accertamento dell'idoneita' dei cittadini al
servizio militare;
b) all'accertamento dell'idoneita' dei militari al
servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici
e di servizio generale che occorrono per i-bisogni in tempo
di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente
codice, dal regolamento o dalla legge.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 182 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 182. (Rapporti con la legislazione in materia
sanitaria e di igiene pubblica ) - 1 - 2. (Omissis).
3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle
leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita'
pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione,
preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonche'
della sanita' pubblica veterinaria, compatibilmente con le
particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento
militare.".
Si riporta il testo dell'art. 188 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 188. (Organi centrali) - 1. Sono organi centrali
della Sanita' militare:
a) La struttura organizzativa della Sanita' militare
costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa,
disciplinata dall'art. 121 del regolamento;
b) il Collegio medico legale;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui
all'art. 191. ".
Si riporta il testo dei commi 2 e 11 dell'art. 189 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 189. (Collegio medico legale) - 1. (Omissis).
2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sei
sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e
in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti
attribuiti.Presso le sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna e' distaccata
apposita sezione speciale.
3. - 10. (Omissis).
11.Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della
difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede
alle visite in appositi locali del Policlinico militare di
Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari
da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle
attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico
militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria
militare.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 190 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 190. (Sezioni del collegio medico legale) - 1. -
2. (Omissis).
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facolta'
di chiamare a visita diretta gli interessati se lo
ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di
giustizia amministrativa;
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai
mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di
cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del
libro IV del regolamento;
c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia
motivo dal Ministero della difesa e anche da altri
Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria
propria.".
Si riporta il testo dell'art. 191 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 191 (Organi direttivi) - 1.Secondo l'ordinamento
di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi
che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui
all'art. 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei
servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza
armata.
2. L'autorita' preposta alla direzione del settore e'
nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza
armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al
comma 1, sono istituite:
a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all'art.
194;
b) una commissione medica composta da:
1) l'Autorita' preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario,
nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro,
nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono
nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti
membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio
presso l'organo di direzione o presso altre strutture
sanitarie militari della stessa Forza armata.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 194 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 194. (Commissione interforze di seconda istanza)
- 1. La commissione medica interforze di seconda istanza e'
composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di
cui all'art. 191 ovvero da un suo delegato in servizio
presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato
deve essere piu' anziano del presidente della
corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima
istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi,
presentati al competente organo direttivo di Forza armata
di cui all'art. 191, nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del verbale della commissione medica di prima
istanza.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 195 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 195. (Strutture sanitarie interforze) - 1. Le
strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e
alle attivita' di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura
polispecialistica che svolge anche attivita' di
collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro
studi e ricerche della sanita' veterinaria dell'Esercito
italiano;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze
nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del
personale militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi
competenza medico-legale.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 196 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 196. (Compiti in tempo di guerra, di grave crisi
internazionale o di conflitto armato) - 1. (Omissis).
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi
internazionale:
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 e'
determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto
conto della competenza degli organi del Servizio sanitario
nazionale;
b) le autorita' di vertice dei corpi della Croce rossa
italiana ausiliari delle Forze armate continuano a
dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale
assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante
dell'Associazione.".
Si riporta il testo dell'art. 197 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 197. (Organizzazione dei servizi umanitari) - 1.
conformita' alla normativa emanata per l'assolvimento dei
compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni
internazionali:
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri
e facolta' nei riguardi del Corpo militare della Croce
rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie
ausiliarie delle Forze armate dello Stato;
b) l'Associazione italiana della Croce rossa e' tenuta
ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto
la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione
del personale, dei materiali e delle strutture di
pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare
costantemente l'efficienza dei relativi servizi in
qualsiasi circostanza.
2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del
personale del Corpo militare e del personale volontario per
il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare
convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita'
di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie
militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo
specifico.
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce
rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi
nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per
le Forze armate.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi
della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate
sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal
regolamento.
5. (abrogato).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 199 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 199. (Attribuzioni medico-legali) - 1. Gli
accertamenti medico-legali che, in conformita' alle norme
del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso
le strutture sanitarie di cui all'art. 195, possono essere
compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da
ufficiali superiori medici.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 208 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 208. (Categorie di personale) - 1. Il personale
impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio
delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei
Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure
di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di
truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le
strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale
assunto o convenzionato sulla base delle vigenti
disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in
possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni
sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute
dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 213 per i soccorritori militari.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 209 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 209. (Ufficiali medici) - 1.- 2. (Omissis).
3. Al fine di consentire un costante aggiornamento
degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa
indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza
di speciali conferenze da tenersi presso strutture
sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente
pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre
a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche
del movimento scientifico sanitario.
4. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 210 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 210. (Attivita' libero professionale del
personale medico) - 1.In deroga all'art. 894, comma 1, ai
medici militari non sono applicabili le norme relative alle
incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita'
libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai
contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario
nazionale, fermo restando il divieto di visitare
privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro
certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che
possano dar luogo alla riforma. ".
Si riporta il testo dell' art. 211 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 211. (Formazione continua) - 1.Il personale
sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli
obblighi di formazione continua previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni..".



 
Art. 2
Modifiche al libro secondo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239:
1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;
2) al comma 1, la parola: «Marina» e' sostituita dalla seguente: «marina»;
b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita' che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, »;
c) all'articolo 247, comma 1, le parole: « In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» sono soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»;
d) l'articolo 248 e' sostituito dal seguente:
«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;
e) l'articolo 248-bis e' abrogato;
f) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»;
g) l'articolo 255 e' sostituito dal seguente:
«Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.»;
h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;
i) all'articolo 286:
1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.»;
3) al comma 4, dopo la parola «previste» sono inserite le seguenti: «ogni anno»;
l) all'articolo 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.»;
m) all'articolo 306:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalita' della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.»;
b) al comma 3, le parole: «per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza»;
n) all'articolo 307, comma 9, dopo la parola: «Difesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»;
o) all'articolo 312, comma 1, alinea, le parole: «che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse;
p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma 1,», e' inserita la seguente: «3-ter»;
q) all'articolo 319, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.».



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell' art. 239 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 239. (Navi militari e navi da guerra) - 1. Sono
navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare,
classificate, per la Marina militare, in base alle
caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima
linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e
collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con
decreto del Ministro della difesa;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale
militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di
altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento
militare.
2. Per «nave da guerra» si intende una nave che
appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i
segni distintivi esteriori delle navi militari della sua
nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale
di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito
ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui
equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina
militare.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell' art. 242 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 242. (Radiazione dal ruolo del naviglio militare)
- 1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le
unita' che, iscritte con decreto del Ministro della difesa
nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della
consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il
parere del Capo di stato maggiore della Marina militare,
non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla
spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate
possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme,
o per servizi non bellici.".
Si riporta il testo del comma 1 dell' art. 247 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 247. (Autorizzazione e limiti all'impiego degli
APR in dotazione alle Forze armate) - 1. Le Forze armate
italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in
attivita' operative e addestrative per la difesa e la
sicurezza nazionale.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo dell' art. 248 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
< < Art. 248. (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi)
- 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20
chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla
competente struttura del Ministero della difesa e dalla
stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze
armate entro aree identificate e sottoposte al divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei
casi di cui all'art. 247, comma 4, e' affidata a personale
militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la
corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego
dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della
qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati
dal regolamento.".
Si riporta il testo dell' art. 250 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 250. (Campi e impianti di tiro a segno) - 1.I
campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono
compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi
all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e
impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla
vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1, sono dati
in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno,
senza oneri a carico dello Stato.".
Si riporta il testo dell' art. 255 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in
materia di patrimonio storico della Prima guerra
mondiale).- 1. Le competenze del Ministero della difesa in
materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale
sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 3-bis dell'art. 286
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 286. (Determinazione dei canoni) - 1. Il
regolamento fissa i criteri per la determinazione dei
canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di
legge vigenti in materia di determinazione dell'equo
canone; su tali criteri e' acquisito il concerto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone e'
aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento
della variazione accertata dall'Istituto nazionale di
statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno
precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli
organi corrispondenti.
2. - 3. (Omissis).
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio
centrale della rappresentanza militare, si provvede alla
rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere
dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di
rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato,
ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese
disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le
maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione
prevista dal presente comma affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
4. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni
eventualmente previste ogni anno dal decreto ministeriale
di cui all' art. 306, comma 2, si applica un canone pari a
quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza
maggiorazioni.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 300 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 300.(Diritti di proprieta' industriale delle
Forze armate) - 1. - 3. (Omissis).
4. Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del
1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi
e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1,
nonche' le specifiche modalita' attuative.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 306. (Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa) - 1. (Omissis).
2.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
superstite non legalmente separato ne' divorziato, possono
mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di
altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il
regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di
alienazione nonche' il riconoscimento in favore del
conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della
piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte del conduttore, le modalita' della vendita
all'asta con diritto di preferenza in favore del personale
militare e civile del Ministero della difesa non
proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti
dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di
servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma
pluriennale di cui all' art. 297, il Ministero della difesa
provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili
nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero
non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da
alienare in blocco, con diritto di prelazioneall'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di
usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte dello stesso, con
diritto di preferenza per il personale militare e civile
del Ministero della difesa non proprietario di altra
abitazione nella provincia, con prezzo di vendita
determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto
nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per
cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare,
della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo
alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi
dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge
superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso
reddito familiare, non superiore a quello determinato con
il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con
componenti familiari portatori di handicap, dietro
corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli
alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
4. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 307 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa) - 1. - 8. (Omissis).
9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione
relativamente al trasferimento di beni della Difesa,
nonche' quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10. - 11. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 312 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 312. (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito
nell'ambito delle missioni internazionali) - 1. Su
disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata,
previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della
difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro della difesa possono essere ceduti, direttamente e
a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle
Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita'
locali, a organizzazioni internazionali non governative
ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa
di unita' militari all'estero, per i quali non risulta
conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di
trasporto;
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale
d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore
dell'atto che autorizza la missione internazionale.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 314 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 314 . (Fondi comuni di investimento immobiliare
per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari)
- 1 - 4. (Omissis).
5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19,
3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni.
6. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 319 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 319. (Acquisti a seguito di confisca) - 1. Le
armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca
dell'autorita' giudiziaria possono essere assegnati al
Ministero della difesa per finalita' istituzionali, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si
provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in
cui la confisca e' stata disposta dall'autorita'
giudiziaria militare. E' fatto salvo, per l'Arma dei
carabinieri, quanto previsto dall'art. 1, comma 437, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
Si riporta il testo della rubrica e del comma 1-bis
dell'art. 363 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 363. (Limiti di zolfo nei combustibili per uso
marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da
inquinamento marino) - 1. (Omissis).
1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da
guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti
per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, e all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto
interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed
ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico
in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto
conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per
dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di
unita'.".



 
Art. 3
Modificazioni al libro terzo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 533 e' sostituito dal seguente:
«Art. 533 (Polizze assicurative). - 1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.»;
b) all'articolo 541 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piani di consegna»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo' autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
c) l'articolo 566 e' abrogato;
d) all'articolo 583, comma 1, le lettere da a) ad o) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per l'anno 2009: 333.945.955,41;
b) per l'anno 2010: 330.737.195,75;
c) per l'anno 2011: 292.549.996,80;
d) per l'anno 2012: 284.872.024,13;
e) per l'anno 2013: 281.626.174,47;
f) per l'anno 2014: 273.897.364,51;
g) per l'anno 2015: 265.871.323,32;
h) per l'anno 2016: 259.069.932,78;
i) per l'anno 2017: 254.063.870,19;
l) per l'anno 2018: 243.183.877,39;
m) per l'anno 2019: 227.313.529,85;
n) per l'anno 2020: 194.689.505,99;
o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.».



Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 533 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 533. (Polizze assicurative) - 1.In materia di
polizze assicurative, al Ministero della difesa si
applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche
amministrazioni statali sul divieto di stipula di
assicurazioni per i dipendenti pubblici.".
Si riporta il testo dell'art. 541 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 541. (Termini dei pagamenti e piani di consegna)
- 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 583 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 583. (Oneri per le consistenze dei volontari in
ferma prefissata e in rafferma) - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del
Ministro della difesa, di cui all'art. 2215, sono
stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli oneri complessivamente previsti per l'anno di
riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro:
a) per l'anno 2009: 333.945.955,41;
b) per l'anno 2010: 330.737.195,75;
c) per l'anno 2011: 292.549.996,80;
d) per l'anno 2012: 284.872.024,13;
e) per l'anno 2013: 281.626.174,47;
f) per l'anno 2014: 273.897.364,51;
g) per l'anno 2015: 265.871.323,32;
h) per l'anno 2016: 259.069.932,78;
i) per l'anno 2017: 254.063.870,19;
l) per l'anno 2018: 243.183.877,39;
m) per l'anno 2019: 227.313.529,85;
n) per l'anno 2020: 194.689.505,99;
o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.".



 
Art. 4
Modificazioni al libro quarto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di pace» sono soppresse;
b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed i), le parole: «le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma dei trasporti e dei materiali»;
c) al comma 4 dell'articolo 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»;
d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso»;
e) all'articolo 653, il comma 3 e' abrogato;
f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «e' tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»;
g) all'articolo 701, comma 1, la parola: «quadriennali» e' sostituita dalla seguente: «quadriennale»;
h) all'articolo 707, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»;
i) all'articolo 709, comma 1, le parole: «della vacanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»;
l) all'articolo 711, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,»;
2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,»;
m) l'articolo 718 e' sostituito dal seguente:
«Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalita' di cui all'articolo 573.»;
n) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»;
o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.»;
p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono inserite le seguenti: «, espulsione»;
q) all'articolo 768, comma 1, lettera d), le parole: «armi o» sono soppresse;
r) all'articolo 792, comma 2, le parole: «appartenente al medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»;
s) all'articolo 811, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialita' e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'.»;
t) all'articolo 826:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unita', di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.»;
2) al comma 2, le parole: «Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unita', di cui 81» sono sostituite dalle seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unita'»;
u) al comma 2 dell'articolo 830 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.»;
v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»;
z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;
aa) all'articolo 882, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il servizio permanente effettivo e' la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e' provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.»;
bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.»;
cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: «dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»;
dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
ee) all'articolo 909:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.»;
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche' risultino valutati e giudicati idonei.»;
ff) all'articolo 911, il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»;
gg) l'articolo 912 e' sostituito dal seguente:
«Art. 912 (Durata dell'aspettativa). - 1. I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»;
hh) al titolo V, capo III:
1) dopo la sezione V, e' inserita la seguente:

«Sezione V-bis
Riammissione in servizio»;

2) dopo l'articolo 935, e' inserito il seguente:
«Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;
ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in congedo» sono soppresse;
ll) all'articolo 957, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955;
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»;
mm) al comma 1 dell'articolo 970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di eta'»;
nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;»;
oo) all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;
pp) all'articolo 1014, comma 3:
1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigente»;
2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti: «anche al termine o durante le rafferme»;
qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra»;
rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
b) dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unita' ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;»;
ss) all'articolo 1053:
1) al comma 2, dopo le parole: «tenenti colonnelli» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;
2) al comma 3:
2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»;
2.2) dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalita', a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianita' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.»;
uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole: «dei ruoli normali» sono soppresse;
vv) all'articolo 1097, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, secondo quanto stabilito dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono inserite le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»;
zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse;
aaa) l'articolo 1193 e' abrogato;
bbb) all'articolo 1229:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello:
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita' nel grado;
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianita' nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari o superiore a 13 anni;
b) colonnello: 6 anni;
c) generale di brigata: 4 anni;
d) generale di divisione: 3 anni.»;
2) al comma 2, lettera c), il numero: «9» e' sostituito dal seguente: «7»;
ccc) all'articolo 1232, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono cosi' determinate:
a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione;
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione;
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»;
ddd) all'articolo 1234:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'anzianita' minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, e' di anni 7.»;
2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «10»;
eee) all'articolo 1236, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, e' determinato in 7 unita'.»;
fff) all'articolo 1264, comma 2, lettera a), la parola: «maggiore:» e' soppressa;
ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di idoneita',» sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»;
hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la parola: «articoli» la parola: «articolo» e' soppressa;
iii) all'articolo 1359:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.»;
lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gia' sanzionate con il rimprovero»;
mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'autorita' militare da lui delegata,»;
nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole: «a seguito di autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»;
ooo) all'articolo 1378, comma 1:
1) all'alinea, la parola: «militari» e' soppressa;
2) alla lettera a), il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;»;
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;»;
5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonche' agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;»;
6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa piu' elevato in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;»;
ppp) all'articolo 1380, comma 3:
1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «i militari»;
2) alla lettera l) la parola: «consiglio» e' sostituita dalla seguente: «commissione»;
qqq) all'articolo 1398, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.»;
rrr) all'articolo 1440, comma 1, la parola: «medaglia» e' sostituita dalla seguente: «medaglie»;
sss) all'articolo 1454, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.»;
ttt) all'articolo 1464, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianita' di servizio;
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d'onore per feriti in servizio;
m) distintivo d'onore dei Volontari della liberta' previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente ne' con i tedeschi ne' con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.»;
uuu) all'articolo 1472, comma 1, le parole: «, di servizio o collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;
vvv) all'articolo 1483, comma 2:
a) le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo»;
b) le parole: «, sindacati » sono soppresse;
zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole: «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato»;
aaaa) all'articolo 1515:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e archivisti»;
2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti»;
bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La» e' sostituita dalla seguente: «Le»;
cccc) al comma 2 dell'articolo 1524 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.».



Note all'art. 4:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 621 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 621. (Acquisto dello stato di militare) - 1. E'
militare il cittadino che presta servizio armato a difesa
della Patria, nella posizione di servizio o in congedo,
secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
2. Il servizio e' prestato:
a) su base volontaria;
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle
condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del
presente codice.
3. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 628 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 628 (Successione e corrispondenza dei gradi degli
ufficiali) - 1. La successione e la corrispondenza dei
gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine
crescente:
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare;
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina
militare;
c) capitano: tenente di vascello per la Marina
militare;
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina
militare;
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la
Marina militare;
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina
militare;
g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma
dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici
dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina
militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale
per l'Aeronautica militare;
h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma
dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici
dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e
ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di
divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica
militare;
i) generale di corpo d'armata: tenente generale per
l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici
dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio
ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra
aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per
l'Aeronautica militare;
l) generale: ammiraglio per la Marina militare.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 633 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.633. (Reclutamento) - 1. - 3. (Omissis).
4. Il reclutamento volontario avviene mediante
procedura concorsuale indetta con apposito bando, fatto
salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709.".
Si riporta il testo dell'art. 641 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 641. (Accertamento dell'idoneita' attitudinale) -
1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate
devono essere in possesso di uno specifico profilo
attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a
ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare previste
dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche
ufficiali periti selettori in possesso di specifica
qualifica conferita a cura della competente struttura del
Ministero della difesa, previo superamento di apposito
corso.".
Si riporta il testo dell'art. 653 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 653. (Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai
concorsi straordinari per i ruoli normali) - 1. Gli
ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno
di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e
gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali dei ruoli normali di cui all'art. 652, sempre che
gli stessi non superino:
a) il 40° anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica
militare;
b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.
2. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in
ferma prefissata costituisce titolo ai fini della
formazione delle graduatorie di merito.
3.(abrogato).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 682 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 682. (Alimentazione dei ruoli dei marescialli) -
1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma
biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di
formazione previsto all'art. 760.
2. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 701 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 701. (Modalita' di reclutamento dei volontari in
ferma prefissata quadriennale) - 1. Le modalita' di
reclutamento dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, nonche' i criteri e le modalita' per
l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
2. (Omissis).".
-Si riporta il testo dell'art. 707 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 707. (Requisiti speciali) - 1.Gli aspiranti agli
arruolamenti volontari di cui all'art. 706 devono possedere
i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il
limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che
hanno gia' prestato servizio militare;
b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di
istruzione;
c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili
con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 709 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 709. (Particolari categorie protette per il
reclutamento nell'Arma dei carabinieri) - 1. Possono essere
ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui
all' art. 783, nel limite delle vacanze organiche, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art.
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne
facciano richiesta, purche' in possesso dei prescritti
requisiti per il reclutamento dei carabinieri.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 711 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 711. (Requisiti per l'ammissione) - 1. Salvo
quanto disposto dall' art. 714 possono partecipare ai
concorsi di ammissione coloro che:
a) al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola
militare, hanno compiuto il 15° anno di eta' e non superato
il 17°;
b) alla data di effettiva ammissione alla scuola
militare, sono in possesso del titolo di promozione o di
idoneita' rispettivamente alla prima classe del liceo
classico o alla terza del liceo scientifico;
c) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e
civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o
di istruzione dello Stato;
d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisica
quali allievi delle scuole militari.".
Si riporta il testo dell'art. 718 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 718. (Ammissione ai corsi di militari stranieri)
- 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere
personale militare straniero a frequentare corsi presso
istituti, scuole e altri enti militari, con le modalita' di
cui all'art. 573.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 723 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 723. (Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli
speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare) - 1. - 2. (Omissis).
3. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo
dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' in tali casi computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) - d) (Omissis).
4. (Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 759 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 759. (Assegnazione agli incarichi, alle
specializzazioni, alle categorie e alle specialita') - 1.
(Omissis).
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha
facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al
comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il
periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.
Per gli allievi marescialli della Marina militare i
provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il
personale militare.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di
truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare,
il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione
alle esigenze di servizio, ha facolta' di disporre di
autorita' o a domanda cambi di categoria, di
specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo
altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo
personale della Marina militare i provvedimenti sono
adottati dalla Direzione generale per il personale
militare.".
Si riporta il testo dell'art. 763 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.763. (Cause di proscioglimento) - 1. Le cause di
proscioglimento dalla ferma, conseguenti a provvedimenti di
rinvio, espulsione o dimissione dai corsi, sono
disciplinate nel regolamento.".
Si riporta il testo del comma 1, lettera d), dell'art.
621 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 768. (Stato giuridico dei frequentatori) - 1. Gli
ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei
carabinieri:
a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da
quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado
rivestito all'atto dell'ammissione;
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono
la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli
arruolati volontari nell'Arma;
c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma,
ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in
ferma quadriennale con decorrenza dalla data di
arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi;
d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio
oppure in congedo appartenenti ad altre Forze armate, o dal
personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a
ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo
carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini
prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 792 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.792. (Organici) - 1. Per ogni ruolo sono
determinate dal presente codice le dotazioni organiche.
2. L'organico e' il numero massimo complessivo di
personale stabilito per ciascun ruolo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 811 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 811. (Militari della Marina militare) - 1.
Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei
ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in
specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle
esigenze di servizio;
b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa
del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono
distinti per categorie e specialita' e le relative
procedure per l'avanzamento al grado superiore si
effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria
e specialita'.
3. Per il personale del Corpo delle capitanerie di
porto la ripartizione in specialita' e' determinata
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.".
Si riporta il testo dell'art. 826 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 826. (Contingente per la tutela del lavoro) - 1.
Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi
sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale,
sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per
un contingente complessivo di 506 unita', di cui 463 in
soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o
ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 830 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 830. (Contingente per la Banca d'Italia) - 1. E'
costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e
graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000
unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e
scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 3;
c) ufficiali inferiori: 3;
d) ispettori: 232;
e) sovrintendenti: 91;
f) appuntati e carabinieri: 1.670.
2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero
all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla
sezione precedente.L'impiego del contingente e'
disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il
Ministro della difesa e il Governatore della Banca
d'Italia.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 879 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 879. (Posizione di stato nel congedo) - 1. Il
militare in congedo puo' trovarsi:
a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
b) sospeso dalle funzioni del grado.
2. L'ufficiale, per giustificati motivi
dell'amministrazione, puo' essere trattenuto in servizio
oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione
dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio
dura piu' di quindici giorni e' necessaria la preventiva
autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il
trattenimento in servizio non puo' eccedere la durata di
giorni sessanta.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 881 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 881. (Disposizioni per il personale militare
deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di
missioni internazionali) - 1. - 4. (Omissis)
5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art.
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 882 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 882. (Servizio permanente effettivo) - 1. Il
servizio permanente effettivo e' la posizione del militare
che, essendo idoneo al servizio incondizionato, e'
provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni
del presente codice.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 884 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 884. (Aspettativa) - 1. (Omissis).
2. L'aspettativa puo' conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell'art.
621;
b) infermita' temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all'estero del coniuge,
dipendente - civile o militare - dello Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione
III del capo IV del titolo III del presente libro;
i) applicazione dell'art. 19, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
nonche' del decreto interministeriale di cui all'art. 930;
i-bis) applicazione dell'art. 26 della legge 4 novembre
2010, n. 183.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 904 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 904. (Elezioni in cariche amministrative) - 1.
Salvo quanto disposto dall' art. 903, l'aspettativa per le
cariche elettive amministrative e' disposta, a domanda, ai
sensi dell' art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e dell'art. 5 del decreto legislativo 17 settembre
2010, n. 156.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 906 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 906. (Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli) - 1. Se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici
previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al
numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e
unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e
1808, individuato con decreto annuale del Ministro della
difesa e salvo quanto disposto dall' art. 908, il
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e'
effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza armata dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri:
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado;
b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a
parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu'
anziano.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 909 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 909. (Norme comuni alla riduzione dei quadri) -
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri
avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni
dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a
disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2.Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di
finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali
di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di
livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza
armata in comandi o enti internazionali.
3. - 7 (Omissis).
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.In ogni
caso agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono
i benefici di cui all'art. 1076, comma 1, sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.
9. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 911 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 911. (Dottorato di ricerca) - 1. Il militare
ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o con rinuncia a questa, e' collocato a domanda in
aspettativa e conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione.Si applica l'art. 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 912 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 912. (Durata dell'aspettativa) - 1.I periodi di
aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono
superare cumulativamente la durata di due anni in un
quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una
all'altra aspettativa.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 939 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 939. (Ufficiali in ferma prefissata) - 1.
(Omissis).
2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le
norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste
per gli ufficiali di complemento.".
Si riporta il testo dell'art. 957 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 957. (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla
rafferma) - 1. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto,
oltre che per le cause previste per il personale in
servizio permanente di cui all'art. 923, comma 1, lettere
i), l) e m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza
straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 1357, comma
1, lettera c);
f) perdita permanente dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento,
salvo quanto previsto dall'art. 955;
g) scarso rendimento di cui all'art. 960.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 970 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 970. (Ulteriori ferme per il personale militare)
- 1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in
possesso dell'abilitazione di controllore del traffico
aereo in corso di validita', vincolati, in connessione alla
frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati
al proprio profilo di impiego nel settore del traffico
aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di
dieci anni, ai sensi dell' art. 969 e degli articoli 971 e
972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e
successivamente al conseguimento del massimo grado di
abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria
di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro
volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 981 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 981. (Normativa applicabile) - 1. (Omissis).
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad
applicarsi le seguenti norme:
a) art. 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574;
c) articoli 8 e 11 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
d) art. 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
e) art. 1, commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30
dicembre 2004, n. 311
Si riporta il testo dell'art. 1008 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1008. (Collocamento nella riserva) - 1. Il
personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio
nella categoria dell'ausiliaria:
a) tre mesi prima del compimento del limite massimo di
eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
b) se chiede di cessare a domanda ai sensi
dell'articolo 909, comma 4.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1014 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1014. (Riserva di posti negli impieghi civili
delle pubbliche amministrazioni) - 1. - 2. (Omissis).
3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle
pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la
riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte, anche al termine o durante le rafferme,
fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12
marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi di
concorso o comunque i provvedimenti che prevedano
assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni,
dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare
l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi
diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti,
trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di
concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono
assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio
di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai
sensi del presente articolo, nel corso dell'anno
precedente. La riserva di cui al presente comma non opera
per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1038 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1038. (Commissione superiore di avanzamento della
Marina militare) - 1. La commissione superiore di
avanzamento della Marina militare e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina;
b) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo che
non e' Capo di stato maggiore;
c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati
preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
capo di dipartimento militare marittimo, nonche' dal
Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo
dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non
compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di
ammiraglio di squadra;
d) dall'ufficiale ammiraglio piu' elevato in grado, o
piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del
rispettivo Corpo.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1039 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1039. (Commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica militare) - 1. La commissione superiore di
avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
b)dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in
ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e
che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore
dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi
di grande unita' ovvero ad alto comando di vertice nei
settori operativo, tecnico logistico o addestrativo,
nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica
ove non compreso nei predetti generali e in possesso del
grado di generale di squadra aerea;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o
piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del
Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato
aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la
valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o
Corpo.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1053 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1053. (Formazione delle aliquote di valutazione
degli ufficiali) - 1. (Omissis).
2. I tenenti colonnelli e corrispondenti dei ruoli
normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre
distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di
grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio
svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota
costituisce elemento preminente ai fini della valutazione
dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.
3. I capitani e corrispondenti dei ruoli normali e
speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, gia' valutati due volte per
l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati
idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno
successivo per la promozione ad anzianita'.
4. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1076 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1076. (Promozione in particolari situazioni degli
ufficiali) - 1. (Omissis).
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano,
con le stesse modalita', a favore degli ufficiali che,
divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato
o deceduti per ferite, lesioni o infermita' provenienti da
causa di servizio o riportate o aggravate per causa di
servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui,
pur avendo maturato l'anzianita' necessaria per essere
compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei
quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non
avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle
disposizioni di avanzamento, per motivi di salute
dipendenti da causa di servizio.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1082 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1082. (Ufficiali che cessano dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di eta') - 1. (Omissis).
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli
ufficiali che hanno conseguito una promozione nella
posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a
disposizione» si applica l' art. 1076, comma 2.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1097 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1097. (Forme di avanzamento) - 1. L'avanzamento
degli ufficiali avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano,
maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel
caso di cui all'art. 1053, comma 3, e tenente colonnello e
gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale
di brigata, generale di divisione e generale di corpo
d'armata e gradi corrispondenti. > > .
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1099 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
< < Art.1099. (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione) - 1. (Omissis).
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1
sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella
posizione di «a disposizione».
3. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1229 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1229. (Periodi di permanenza minima nel grado) -
1. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta per
l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione
a scelta, sono i seguenti:
a) tenente colonnello:
1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che
comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianita'
nel grado;
2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che
comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di
anzianita' nel grado;
3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che
comprende i tenenti colonnelli con anzianita' di grado pari
o superiore a 13 anni.;
b) colonnello: 6 anni;
c) generale di brigata: 4 anni;
d) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta
per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 4 anni;
c) capitano: 7 anni;
d) maggiore: 5 anni.".
Si riporta il testo dell'art. 1232 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1232. (Promozioni a scelta nel grado superiore) -
1.Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono
cosi' determinate:
a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^
aliquota di valutazione;
b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^
aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire
dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel
secondo anno;
c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^
aliquota di valutazione;
d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due
anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7
promozioni nel secondo anno;
e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo
di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e
nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con
ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel
primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto
anno.".
Si riporta il testo dell'art. 1234 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1234. (Periodi di permanenza minima nel grado) -
1. L'anzianita' minima nel grado di tenente colonnello,
richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota
di valutazione a scelta, e' di anni 7.
2. Gli anni di anzianita' minima nel grado, richiesta
per la promozione ad anzianita', sono i seguenti:
a) sottotenente: 2 anni;
b) tenente: 5 anni;
c) capitano: 10 anni;
d) maggiore: 5 anni.".
Si riporta il testo dell'art. 1236 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1236. (Promozioni a scelta nel grado superiore) -
1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado
superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, e'
determinato in 7 unita'.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1264 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1264. (Ufficiali dei vari Corpi della Marina
militare) - 1. (Omissis).
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini
dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui
al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di
appartenenza sono i seguenti:
a) capitano di corvetta, tenente di vascello e
sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1
anno di imbarco;
b) - d) (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1302 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1302. (Avanzamento al grado di caporal maggiore e
corrispondenti) - 1. Previo giudizio di idoneita',i
caporali o gradi corrispondenti possono conseguire il grado
di caporal maggiore o corrispondente, non prima del
compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma
prefissata quadriennale.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1342 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1342. (Militari in servizio permanente) - 1.
(Omissis).
2. Il militare non valutato o non promosso a norma
degli articoli 1051 e 1073 perche' in aspettativa per
prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il
nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato, compiuti i
prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a
grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve
aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo
servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare
e' valutato in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o,
eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti.
All'ufficiale si applicano le disposizioni dell' art. 1085,
comma 2, lettere a) e b).
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1359 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1359. (Richiamo) - 1. Il richiamo e' un
ammonimento con cui sono punite:
a) lievi mancanze;
b) omissioni causate da negligenza.
2. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi
superiore. Se il superiore e' collocato nella linea
gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di
rapporto.
3.Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella
documentazione personale dell'interessato ne' a particolari
forme di comunicazione scritta o pubblicazione .
4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al
biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai
fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere
inflitta la sanzione del rimprovero.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1361 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1361. (Consegna) - 1. Con la consegna sono
punite:
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti
dall'art. 751 del regolamento;
b) la recidiva nelle mancanze gia' sanzionate con il
rimprovero;
c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina
e del servizio.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1369 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1369. (Cessazione degli effetti delle sanzioni
disciplinari di corpo) - 1. (Omissis).
2. Il Ministro, ovvero l'autorita' militare da lui
delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione
dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai
superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio
del richiedente.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1373 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1373. (Rinnovazione del procedimento disciplinare)
1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare
a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato
amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso
straordinario, se non e' esclusa la facolta'
dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il
procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle
sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il
nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti
annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza
dell'annullamento o dalla data di adozione del
provvedimento di autotutela.".
Si riporta il testo dell'art. 1378 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1378. (Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta
formale) - 1. La decisione di sottoporre un militare a
inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
a) al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi
corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi
e reparti di altra Forza armata;
3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa
Forza armata, ma dipendenti da autorita' diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate
diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra
i fatti a loro ascritti;
b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di
competenza, nei confronti del personale militare
dipendente;
c) al Segretario generale della difesa, se militare,
nei confronti del personale militare dipendente dell'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in
servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati
maggiori e organismi centrali di Forza armata;
e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi
corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i
volontari in servizio dell'Esercito italiano e
dell'Aeronautica militare nonche' agli alti comandanti
della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e
i volontari in servizio della Marina militare; ai
comandanti territoriali di livello gerarchico pari a
generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti
competenti in ragione del luogo di residenza
dell'interessato se in congedo;
g) al comandante militare competente a provvedere per
il sottufficiale o per il militare di truppa piu' elevato
in grado o piu' anziano, se vi e' corresponsabilita' tra
sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza
armata dipendenti da comandanti militari diversi o
residenti in territori di competenza di diversi comandanti
militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli
ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in
servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale
dipendenza, ai comandanti territoriali di livello
gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in
ragione del luogo di residenza dell'interessato;
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati
e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza
di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo
competente in ragione del luogo di residenza
dell'interessato. In caso di corresponsabilita' tra piu'
appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del
piu' elevato in grado o del piu' anziano. In caso di
corresponsabilita' con militari di altre Forze armate si
provvede ai sensi della lettera g).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1380 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1380. (Composizione delle commissioni di
disciplina) - 1. - 2. (Omissis).
3. Non possono far parte della commissione di
disciplina:
a) - d) (Omissis).
e) i militari frequentatori dei corsi presso gli
istituti militari;
f) - i) (Omissis).
l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto
parte in un precedente giudizio penale o commissione di
disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti
come testimoni nella questione disciplinare di cui
trattasi;
m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a
procedimento disciplinare di stato.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1398 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1398. (Procedimento disciplinare) - 1.Il
procedimento disciplinare deve essere instaurato senza
ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude
il processo penale;
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo
al termine di inchiesta formale.
2. - 8. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1440 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1440. (Medaglie al valore aeronautico) - 1. Le
medaglie d'oro e d'argento al valore aeronautico sono
concesse:
a) ai militari e ai civili che in circostanze
particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio
e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita
durante il volo a eccezionale pericolo;
b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai
comandi e agli enti che partecipando collettivamente a
imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno
contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica
militare italiana.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1454 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1454. (Istituzione) - 1.Fatti salvi i
riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra
1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di
Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al
merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto
nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri,
marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni
di pubblico encomio.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1464 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1464. (Altre ricompense) - 1. Nel regolamento
sono disciplinate le seguenti ricompense:
a) medaglia al merito di lungo comando;
b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
c) medaglia di lunga navigazione aerea;
d) croce per anzianita' di servizio;
e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in
guerra;
g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in
guerra;
h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
l) distintivo d'onore per feriti in servizio ;
m)distintivo d'onore dei Volontari della liberta'
previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350,
concesso ai militari deportati nei campi di concentramento
tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono alla
liberazione e, non collaborando comunque volontariamente
ne' con i tedeschi ne' con i fascisti, contribuirono alla
lotta di Resistenza.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1472 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1472. (Liberta' di manifestazione del pensiero) -
1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti,
tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare
pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di
argomenti a carattere riservato di interesse militare o di
servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1483 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1483. (Esercizio delle liberta' in ambito
politico) - 1. (Omissis).
2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 2 dell'art. 1350, e' fatto divieto di partecipare
a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e
organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a
favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni
politiche o candidati a elezioni politiche e
amministrative.".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1502 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1502. (Licenza ordinaria per i volontari in ferma
prefissata) - 1. 7. (Omissis).
8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e
non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo
solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle
seguenti cause:
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'art.
957, comma 1, con esclusione del caso di domanda presentata
dall'interessato;
c) decesso.
9. - 14. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1515 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1515. (Orchestralie archivisti) - 1. Il ruolo dei
musicisti delle bande musicali e' articolato in tre parti e
sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1516 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1516. (Inidoneita' tecnica) - 1. (Omissis).
2. Le commissioni di cui al comma 1, sono composte in
base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del
regolamento.
3. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1524 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1524. (Reclutamento e trasferimento ad altri
ruoli) - 1. (Omissis).
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le
disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal
regolamento. Per particolari discipline sportive indicate
dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle
Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette
e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del
presente articolo non puo' essere impiegato in attivita'
operative fino al compimento del diciottesimo anno di
eta'.".



 
Art. 5
Modifiche al libro quinto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»;
b) all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente periodo: «Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.»;
c) all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
e) all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»;
f) all'articolo 1689:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»;
2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»;
g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»;
h) al comma 6 dell'articolo 1737 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»;
i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» e' sostituito dal seguente: «18°»;
l) all'articolo 1742:
1) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»;
2) al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»;
m) all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» e' inserita la seguente: «volontario».



Note all'art. 5:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1533 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1533. (Direzione del Servizio di assistenza
spirituale) - 1. (Omissis).
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare
sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di
generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli
ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere
generale.
3. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1594 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1594. (Cessazione dal complemento) -1. Il
cappellano militare di complemento e' collocato nella
riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani
militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due
anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di
transito nel servizio permanente ai sensi dell'art. 1559,
se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario
militare, cessano definitivamente dal servizio e sono
collocati in congedo assoluto.".
Si riporta il testo dell'art. 1617 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1617. (Programmazione) - 1. Le promozioni dei
cappellani militari di complemento e della riserva sono
conferite nel numero determinato annualmente con decreto
del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario
militare, in rapporto alle esigenze del servizio
dell'assistenza spirituale.":
-Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1618 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1618. (Promozioni dei cappellani militari in
congedo) - 1. Per le promozioni dei cappellani militari di
complemento e della riserva si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei
cappellani militari in servizio permanente.
2. -3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1622 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1622. (Riduzione o sospensione degli assegni) - 1.
Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di
cui all'art. 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in
relazione alle varie posizioni di stato per esso previste
dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli
ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere
del trattamento economico.".
Si riporta il testo dell'art. 1689 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1689. (Requisiti speciali per l'avanzamento) - 1.
Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico,
oltre alle condizioni di cui all' art. 1688, e' necessario
il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:
a) essere in possesso di dottorato di ricerca;
b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario
di cliniche o istituti scientifici universitari;
c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria
complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale,
regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le
Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante
pubblico concorso.
2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali
commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di
colonnello, oltre alle condizioni di cui all' art. 1688, e'
necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o
requisiti:
a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio,
in scienze politiche o in ingegneria o equipollenti;
b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni
pubbliche;
c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro,
la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a
ricoprire il grado superiore;
d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende
industriali o commerciali.".
Si riporta il testo dell'art. 1726 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1726. (Precettazioni e assegnazioni) - 1. Se, in
tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero
di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle
armi che la Croce rossa italiana puo' arruolare nel ruolo
normale, a norma dell' art. 1632, non e' raggiunto con
arruolamenti volontari, il Ministero della difesa puo'
disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorita' alla
Croce rossa italiana - su sua segnalazione nominativa - di
cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55°
anno, escluso:
a) il personale del servizio sanitario di cui agli
articoli 208 e 209;
b) il personale di sussistenza;
c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di
esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;
d) coloro che hanno una particolare destinazione di
mobilitazione.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1737 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1737. (Nomina delle infermiere volontarie) - 1. -
5. (Omissis).
6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla
tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e
importa il versamento della tassa di cui all' art. 1744; il
personale in possesso del diploma, equivalente
all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario
specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi,
nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e
della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare
servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le
funzioni e attivita' proprie della professione
infermieristica.Il diploma, nel possesso dei requisiti
richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario,
consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica
con il riconoscimento dei relativi crediti formativi
acquisiti.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1740 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1740. (Partecipazione ai corsi di preparazione) -
1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per
preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce
rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza
delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo
II del titolo III del libro V del regolamento:
a) ne fanno domanda al comitato nella cui
circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale
i corsi sono istituiti;
b) hanno compiuto il 18° anno di eta' e non hanno
superato il 55°.
2. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del commi 3 e 4 dell'art. 1742 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1742 (Durata e superamento dei corsi di
preparazione) - 1. -2. (Omissis).
3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante
l'anno:
a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;
b) sono state assenti a piu' di un quarto delle lezioni
teoriche;
c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio
previste dai programmi dei corsi di studio per le
Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.
4. Le allieve che impiegano piu' di due anni a
conseguire il diploma, devono compiere altre trenta
presenze pratiche di quattro ore ciascuna oltre alle
prescritte.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1759 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1759. (Valutazione del servizio prestato dal
personale della Croce rossa italiana) - 1. Il servizio
volontario prestato dal personale militare della Croce
rossa italiana in tempo di pace non puo' essere in nessun
caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo
Stato o ad altri enti pubblici.
2. - 3. (Omissis).".



 
Art. 6

Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1777:
1) dopo le parole: «in materia di trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;
b) all'articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»;
c) all'articolo 1791, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»;
d) all'articolo 1792:
1) al comma 1, dopo le parole: «per le» sono inserite le seguenti: «singole»;
2) al comma 3, la parola: «spetta» e' sostituita dalle seguenti: «spettano le indennita' operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»;
e) all'articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: «Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»;
f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole e delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
g) all'articolo 1805, comma l:
1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.»;
h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: «con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838» sono sostituite dalle seguenti: «in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
i) all'articolo 1821, comma 1, dopo le parole: «in servizio,» sono inserite le seguenti:
«comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»;
l) all'articolo 1822, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.»;
m) all'articolo 1825, comma 3:
1) dopo le parole: « Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»;
2) le parole: «, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse;
n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministero».



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 1777 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1777. (Rapporti con l'ordinamento generale del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) -
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina
generale in materia di trattamento economico e di assegno
per il nucleo familiare dei dipendenti pubblici prevista
dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
si applicano le disposizioni emanate a seguito delle
procedure di concertazione previste dal decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro
che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.
Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici
gli oneri del trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale in posizione di comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.".
Si riporta il testo dell'art. 1783 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1783. (Computo del servizio anteriormente
prestato) -1. Il servizio militare prestato anteriormente
alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in
servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti
della determinazione dello stipendio, in base
all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono
computati gli anni corrispondenti alla durata legale del
corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per
la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo
equipollente se non coincidenti con il servizio militare.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1791 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1791. (Retribuzione base dei volontari in ferma
prefissata) - 1. (Omissis).
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma
annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e
aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata
quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui
ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno
e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti
alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1792 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1792. (Retribuzione accessoria dei volontari in
ferma prefissata) - 1. Per compensare l'attivita'
effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva
la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero
psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in
materia per le singole Forze armate, e' corrisposta ai
volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennita'
pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.
2. (Omissis).
3. Ai volontari in ferma prefissata spettano le
indennita' operative in misura fissa di cui alla legge 23
marzo 1983, n. 78, e l'indennita' di rischio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146.
4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi
di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in
ferma prefissata.
5. (Omissis).".
Si riporta il testo della rubrica dell'art. 1795 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1795 (Retribuzione stipendiale degli ufficiali in
ferma prefissata) - 1. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1798 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1798. (Retribuzione degli allievi di scuole e
accademie militari) - 1. - 3. (Omissis).
4. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle
misure mensili sotto indicate:
a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18
euro;
b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna: 44,62 euro;
c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per
truppe alpine: 52,05 euro;
d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi
di superficie: 66,92 euro;
e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su
sommergibili: 104,10 euro;
f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro;
g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53
euro.
5. - 6. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1805 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1805. (Rinvio ai provvedimenti di concertazione
in materia di trattamento economico accessorio) - 1. Al
personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di
indennita' di impiego operativo e di competenze accessorie,
le disposizioni emanate a seguito delle procedure di
concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa
vigente. Le indennita' operative previste dagli articoli 2,
3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono
interamente computabili nella tredicesima mensilita'.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1808 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1808. (Indennita' di lungo servizio all'estero) -
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente
a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi
presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali
costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od
organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti
stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno:
a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se
l'assegno di lungo servizio all'estero non e' ritenuto
sufficiente in relazione a particolari condizioni di
servizio, in misura da fissarsi con decreto del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri
e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione
permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del
bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie secondo
le misure vigente per i dipendenti dello Stato, fatte salve
le disposizioni dettate in sede di Unione europea.
2. - 12. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1821 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1821. (Trattamento economico al personale in
aspettativa per riduzione dei quadri) - 1. Al personale
dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri
ai sensi dell'art. 909, competono, in aggiunta a qualsiasi
beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i
pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennita'
fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il
collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle
funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per
cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e
all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1822 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1822. (Indennita' operative al personale
dirigente) - 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di
legge, l'indennita' di impiego operativo di base di cui
all' art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e'
corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e
generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito
italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di
porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile
lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di
divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39
per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato;
euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati
all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'
art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente
computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure
stabilite dalle vigenti disposizioni.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1825 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1825. (Compenso per lavoro straordinario al
personale dirigente) - 1. - 2. (Omissis).
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie
aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei
limiti orari individuati per ciascuna unita' di personale,
e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, ovvero
delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del
Corpo delle Capitanerie di porto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto
specificamente delle particolari situazioni delle Forze di
superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate
in specifiche attivita' che hanno carattere di continuita'
o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione
agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte.".
Si riporta il testo dell'art. 1831 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art.1831. (Quadro degli interventi) - 1. Il Ministero
della difesa e' autorizzato a concedere, con propri
decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di
bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi
di protezione sociale di cui al presente capo, per la
realizzazione delle finalita' specificate con il
regolamento;
b) borse di studio, conferite mediante concorso
pubblico, in favore dei figli del personale militare
dipendente o in quiescenza, nonche' degli orfani del
personale medesimo;
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal
militare per le rette degli asili nido pubblici o privati;
d) altri interventi di protezione sociale, anche
diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi
interni ed esterni, l'elevazione culturale e la
preparazione professionale del personale militare.
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi
di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.".



 
Art. 7

Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1841, comma 1:
1) dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»;
2) dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;
b) all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»;
c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;
d) al comma 1 dell'articolo 1877 e' anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;
e) all'articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
f) all'articolo 1880, comma 1:
1) le parole: «dell'ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195»;
2) le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;
g) all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;
h) all'articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse;
i) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.



Note all'art. 7:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1841 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1841. (Cessazione dal servizio per infermita' non
dipendente da causa di servizio) - 1. Il personale militare
che cessa dal servizio permanente per infermita' non
dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione
normale al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di
cui all' art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1874 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1874. (Ritenuta INPDAP sul trattamento di
quiescenza) - 1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella
misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita'
di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione,
dell'indennita' di ausiliaria e della tredicesima
mensilita', esclusa la parte pensionabile delle indennita'
di impiego operativo, percepite durante il periodo di
permanenza in ausiliaria nonche' durante i corrispondenti
periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se
questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti
periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel
sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella
riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da
ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per
causa di guerra, la ritenuta non e' operata.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1876 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1876. (Norma di salvaguardia per il personale
trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o
dall'ausiliaria) - 1. Al personale trattenuto in servizio
ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione
ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se
piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e
all'indennita' di ausiliaria in godimento.".
Si riporta il testo dell'art. 1877 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1877. (Non cumulabilita' delle rate di pensione
con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal
servizio) - 1. Al militare cessato dal servizio permanente
ai sensi dell'art. 929, comma 1, sono corrisposti per un
periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari
grado del servizio permanente. Si applica l'art. 58 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con
gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal
servizio.".
Si riporta il testo dell'art. 1878 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1878. (Accertamento della causa di servizio) - 1.
Ai procedimenti per la concessione, al personale militare,
di benefici collegati al riconoscimento di causa di
servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e
dall'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, fermo restando il regime di definitivita'
delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta
secondo le disposizioni dell'art. 1880.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1880 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art.1880. (Accertamento della dipendenza in caso di
lesioni traumatiche da causa violenta) - 1. Il giudizio
sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni
traumatiche e' pronunciato dal direttore di una delle
strutture sanitarie militari di cui all'art. 195, sempre
che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara
fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da
causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il
ricovero in una delle citate strutture.
2. - 7. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1911 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1911. (Attribuzione dei sei aumenti periodici di
stipendio ai fini del trattamento di fine servizio) - 1.
(Omissis).
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio,
di cui al comma 1, si applica anche al personale militare
che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli
1076, comma 1, e 1077, nonche' agli ufficiali cessati dal
servizio per limiti di eta' con il grado di generale di
corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno
conseguito una promozione nella posizione di «a
disposizione».
3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1916 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1916. (Contributi obbligatori degli iscritti) -
1. (Omissis).
2. Il contributo versato al fondo di previdenza
ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei
carabinieri e' determinato nella misura del 4 per cento
dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo comprendente
la tredicesima mensilita'.
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del commi 1 e 2 dell'art. 1919 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 1919. (Disposizioni relative a singoli fondi
previdenziali integrativi)- 1. L'indennita' di cui all'art.
1914 e' dovuta ai sottufficiali della Marina militare e
dell'Aeronautica militare iscritti da almeno sei anni al
pertinente fondo, i quali sono:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili
dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla
nomina a dipendente civile di ruolo;
b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo,
con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio
permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente
ai soggetti di cui al comma 3.
2. La disposizione di cui all' art. 1917, si applica al
personale di cui al comma 1 che, prima del compimento di
sei anni di iscrizione al fondo, e':
a) trasferito nei ruoli del personale civile
dell'Amministrazione dello Stato;
b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo,
salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al
comma 3.
3. - 4. (Omissis).".



 
Art. 8

Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66

1. All'articolo 2081, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento -» sono sostituite dalle seguenti: «, se ricorrono i presupposti per l'autotutela,».



Note all'art. 8:
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2081 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2081. (Esame personale, eventuale denuncia,
incorporazione dei renitenti) - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Consiglio di leva puo' annullare, se ricorrono i
presupposti per l'autotutela, la dichiarazione di
renitenza.
4. - 7. (Omissis).".



 
Art. 9

Modificazioni al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2133, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545.»;
b) all'articolo 2136, comma 1:
1) alla lettera e), le parole: «l'articolo 878» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 878 e 879»;
2) alla lettera l), il numero: «908» e' sostituito dalla seguente parola: «900»;
3) alla lettera o), dopo il numero: «938» sono inserite le seguenti parole: «, nonche' l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5»;
4) alla lettera p), dopo le parole: «l'articolo 1008» sono inserite le seguenti: «, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, e' da intendersi all'articolo 2145, comma 5»;
5) alla lettera r), dopo il numero: «1091» sono inserite le seguenti parole: «, nonche' l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69»;
c) l'articolo 2145 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facolta' di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche' risultino valutati e giudicati idonei.»;
d) all'articolo 2152, comma 1, le parole: «all'articolo 909» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 909 e 2145»;
e) alla rubrica dell'articolo 2156, dopo la parola: «Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»;
f) all'articolo 2160, comma 1, le parole: «non dirigenti» sono soppresse;
g) all'articolo 2229, comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
h) all'articolo 2236, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.»;
i) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse:
1) al secondo periodo, le parole: «lettera b)»;
2) al terzo periodo, le parole: «e il numero massimo di promozioni annuali»;
l) all'articolo 2248, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 2253:
1) al comma 6, le parole: «dall'articolo» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dall'articolo dall'articolo 1324» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1324»;
n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: «724» e' sostituito dal seguente: «966»;
o) all'articolo 2267, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.»;
p) all'articolo 2268, comma 1:
1) il numero 268) e' soppresso;
2) al numero 390), dopo le parole: «n. 113» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 68»;
3) al numero 400), dopo le parole: «n. 599» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, escluso l'articolo 32»;
4) il numero 552) e' soppresso;
5) il numero 596) e' soppresso;
6) al numero 630), dopo le parole: «n. 967», sono aggiunte le seguenti: «, escluso l'articolo 1»;
7) al numero 682), le parole: «, articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17» sono soppresse;
8) al numero 723), le parole: «escluso articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare»;
9) il numero 993) e' soppresso;
10) al numero 1022) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a esclusione dell'articolo 1-bis»;
11) al numero 1081), dopo le parole: «articoli:» sono inserite le seguenti: «3, comma 10,»;
12) al numero 1083), dopo le parole «36,», sono inserite le seguenti: «47,»;
13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1085-bis) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater;
1085-ter) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole: "delle Forze armate,".»;
q) all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) e' soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213;
r) all'articolo 2269, comma 1:
1) dopo il numero 213), e' inserito il seguente: «213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;»;
2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;
394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;
394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.».



Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 2133 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2133. (Permute) - 1. Per il contenimento delle
relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in
dotazione, la facolta' di cui all' art. 545, di stipulare,
nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi
ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con
soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della
Guardia di finanza. A tal fine si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del
comma 2 dell'art. 545.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2136 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2136. (Disposizioni applicabili al personale
della Guardia di finanza) - 1. Si applicano al personale
del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili,
le seguenti disposizioni del libro IV del codice
dell'ordinamento militare:
a) il capo II del titolo IV;
b) la sezione IV del capo I del titolo V;
c) l' art. 622;
d) l' art. 721;
e) gli articoli 878 e 879;
f) l' art. 881;
g) l' art. 886;
h) l' art. 897;
i) l' art. 898;
l) l' art. 900;
m) l' art. 911;
n) l' art. 932;
o) l'art. 938, nonche' l'art. 992, per la cui
disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'art.
909, comma 4, e' da intendersi all'art. 2145, comma 5;
p) l'art. 1008, per la cui disposizione prevista al
comma 1, lettera b), il riferimento all'art. 909, comma 4,
e' da intendersi all'art. 2145, comma 5;
q) l'art. 1056, commi 2, 3 e 4;
r) l'art. 1091, nonche' l'art. 1099, intendendo per
numeri o contingenti massimi i volumi organici dei
colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69;
s) - gg) (Omissis).
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2145 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2145. (Norme di stato giuridico e avanzamento
riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza) - 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per
riduzione quadri di cui all'art. 30, comma 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente
ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni
dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a
disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in
aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante
generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo,
nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore
non si effettuano tutti gli anni, l'art. 30, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo
negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli
ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non
sono computati negli organici del grado di appartenenza
fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine
stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in
tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta'
per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato
giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in
aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione
di quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato
dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il
trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente
dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto
all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
l'art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il
termine di cui al primo comma, secondo periodo, del
medesimo articolo decorre dalla data del definitivo
collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto
al personale per il raggiungimento della sede di servizio a
seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per
essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi
si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il
Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione
a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha
facolta' di richiamare, a domanda, gli ufficiali in
servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione
di quadri ai sensi del presente articolo e dell'art. 30 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del
comma 8 compete il trattamento economico di cui all'art.
1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli
ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono
i benefici di cui all'art. 1076, comma 1, sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.".
Si riporta il testo dell'art. 2152 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2152. (Applicazione dell' art. 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo) -
1. Il comma 1-bis dell' art. 2 della legge 29 marzo 2001,
n. 86 e' cosi' sostituito:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che elegge domicilio nel territorio
nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, di cui agli articoli 909 e 2145 del
codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge
puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di
successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni
vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del
definitivo collocamento in congedo».".
Si riporta il testo della rubrica dell'art. 2156 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2156. (Retribuzione stipendiale e premio di fine
ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di
polizia a ordinamento militare) - 1. (Omissis).
.Si riporta il testo dell'art. 2160 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2160. (Omogeneizzazione stipendiale per le Forze
di polizia a ordinamento militare) - 1. Agli ufficiali
delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23,
e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'art.2229 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2229. (Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria) - 1. - 5. (Omissis).
6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in
ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di
servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale
posizione e' di 5 anni.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2236 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2236. (Regime transitorio dell'avanzamento dei
capitani dell'Esercito italiano) - 1. In deroga al numero
di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito
italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice,
sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di
maggiore di tutti i ruoli normali e speciali e' fissato in
tante unita' quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota
di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. Le
disposizioni di cui all'art. 1100 si applicano a partire
dagli ufficiali che hanno terminato il corso di
applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso
del 1998.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2243 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di
valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri)-
1. L'applicazione degli articoli 1053, comma 2, e 1067,
comma 2 e' sospesa sino al 31 dicembre 2012 a partire dalle
aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009.
Conseguentemente, nel citato periodo, in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1229, comma 1, e 1232, comma 1, i
tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado
superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione.
Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di
colonnello del ruolo normale, la determinazione
dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione
relativa agli obblighi di comando sono annualmente
determinati con il decreto di cui all' art. 2248,
prevedendo comunque un numero di promozioni non superiore a
cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di
anzianita' nel grado, nonche', per gli anni 2010 e 2011, un
numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali gia'
valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati
idonei e non iscritti in quadro.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2248 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 2248. (Norma di chiusura del regime transitorio
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) - 1. Sino
all'anno 2016 compreso, in relazione a eventuali variazioni
nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze
di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento
e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il
Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a
modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli
del servizio permanente, il numero complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la
previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.
2.(abrogato).".
Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 2253 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2253. (Regime transitor



 
Art. 10
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 e' sostituito dal seguente: «31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del l° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.».
2. Con effetti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite.».
3. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti i requisiti dei familiari delle vittime di atti di terrorismo per l'accesso ai benefici di legge, ricomprendono le pensioni di reversibilita' o indirette.
4. All'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I soggetti interessati devono essere informati della necessita' dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto.».
5. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
6. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 e' abrogato.
7. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 4), 6), 9) e 10), nonche' 2), 3), 5) e 8), del presente decreto:
a) riprendono vigore:
1) l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;
2) il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758;
3) l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967;
4) la legge 7 marzo 2001, n. 78;
5) l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68;
b) al comma 1 dell'articolo 2270 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
1) dopo il numero 30), sono inseriti i seguenti:
«30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: articolo 68;
30-ter) legge 31 luglio 1954. n. 599: articolo 32.»;
2) dopo il numero 33, sono inseriti i seguenti:
«33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare;»;
c) sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici, nonche' i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.



Note all'art. 10:
Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n.
302, come modificato dal presente decreto:
«31. Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del
1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di
finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
della difesa, sono individuati le denominazioni, gli
stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di
cui al comma 28 e le specifiche modalita' attuative.".
Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2004, n. 187.
Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
Il testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), e'
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 211 alla Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302.
Il testo del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2077, n. 222, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° febbraio
1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico
degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21
febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8 - 1. I finanzieri in servizio permanente, i
finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del
Corpo della Guardia di finanza possono essere collocati in
aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono
altresi' collocati di diritto in aspettativa per prigionia
di guerra.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un
quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina
col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita'
ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di
licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a
domanda; i motivi devono essere provati dall'interessato e
la sua concessione e' subordinata alle esigenze di
servizio.
5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per
motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di
un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa
per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non
siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza, secondo le
rispettive competenze, con facolta' di delega, e decorre
dalle date fissate nella determinazione stessa.
Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data
corrisponde a quella della cattura.
7. Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o
per infermita' dipendente da causa di servizio compete
l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in
attivita' di servizio.
8).(abrogato).
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal
militare in aspettativa per prigionia di guerra o per
infermita' proveniente o non proveniente da causa di
servizio e' computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per
infermita', che debbano frequentare corsi o sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a
ispettore o sovrintendente, se ne fanno domanda, sono
sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti
idonei sono richiamati in servizio.
11. Gli stessi militari in aspettativa per motivi
privati, che debbano essere valutati per lo avanzamento o
che debbano sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o
sovrintendente, se ne fanno domanda, sono richiamati in
servizio.
12. Ai medesimi militari in aspettativa per motivi
privati non compete lo stipendio o altro assegno. Agli
effetti del trattamento di quiescenza e della indennita' di
fine servizio, il tempo trascorso in aspettativa per motivi
privati non e' computato.
13. Gli articoli 11 e 12 della legge 3 agosto 1961, n.
833, sono abrogati.".
Per il comma 2, lettera b), dell'art. 811 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note
all'art. 4 del presente decreto.
Il testo del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 (Nuovo trattamento
economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1946, n.
253:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1965, n. 758 (Nuove norme sul cumulo di pensioni e
stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in
applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1965, n. 170.
Il testo della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme
sul trattamento economico del personale delle forze di
polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza
pubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1969, n 327.
Il testo della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75.
Il testo del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,
n. 68 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 2004, n. 17.
Il testo della legge 10 aprile 1954, n. 113 ( Stato
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98.
Il testo della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181.
Il testo della legge 18 marzo 1968, n. 263
(Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra
1914-18 e alle guerre precedenti), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1968, n. 86.
Il testo della legge 5 maggio 1976, n. 187
(Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le
Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
maggio 1976, n. 122.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2270 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2270. (Norme che rimangono in vigore) - 1. In
attuazione dell' art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005,
n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi
primari, e le relative successive modificazioni:
1) - 29) (Omissis);
30) legge 2 aprile 1943, n. 260;
30-bis) legge 10 aprile 1954, n. 113: art. 68;
30-ter) legge 31 luglio 1954, n. 599: art. 32;
31) - 32) (Omissis);
33) legge 29 novembre 1961, n. 1300: articoli 4, 5 e 6;
33-bis) legge 18 marzo 1968, n. 263;
33-ter) legge 5 maggio 1976, n. 187: articoli 18 e 26,
quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate
e di polizia ad ordinamento militare;
34) - 36) (Omissis).
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 2186. (Validita' ed efficacia degli atti emanati.
Salvaguardia dei diritti quesiti)
1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e
del regolamento:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base
della normativa antecedente;
c) le disposizioni del presente codice e quelle del
regolamento, in relazione al trattamento economico e
previdenziale del personale del comparto sicurezza e
difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero
disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente alla data della loro entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali non regolamentari, le
direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore
della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli
Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo
della Guardia di finanza, emanati in attuazione della
precedente normativa abrogata, continuano a trovare
applicazione, in quanto compatibili con il presente codice
ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.".



 
Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e
Ministro dell'economia e delle
finanze

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni griffi, Ministro per la
pubblica
amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali,
il turismo e lo sport

Barca, Ministro per la
coesione territoriale

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo
economico,
delle infrastrutture e dei trasporti

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Fornero, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Ornaghi, Ministro per i beni
e le attivita' culturali

Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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