Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 febbraio 2012 |
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive nei quali sono state iscritte le varieta' di specie ortive le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validita' dell'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, e in particolare l'art. 17-bis, commi quarto e quinto che prevedono, rispettivamente, la cancellazione di una varieta' dal registro, qualora la validita' dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenze dell'iscrizione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che, per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che, per la varieta' indicata nell'art. 3 del dispositivo e' stata richiesta, dall'interessato, la concessione del periodo transitorio di certificazione, controllo e commercializzazione previsto dal citato art. 17-bis decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha riconosciuto nelle varieta' indicate all'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/71, e ha, inoltre, preso atto della necessita' di procedere alla cancellazione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per la varieta' indicata nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2021: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 3
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la sotto elencata varieta', iscritta al registro delle varieta' di specie ortive con il decreto ministeriale a fianco riportato, e' cancellata dal medesimo per mancata presentazione delle domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopracitato art. 17-bis, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2014:
Decreto Iscrizione Gazzetta Specie SIAN Varieta' e/o rinnovo Ufficiale
Sedano 1897 Gigante DM 18-02-2002 GU n. 73 del 27-03-2002 dorato 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2012
Il direttore generale: Blasi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |
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