Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 febbraio 2012 |
Variazione del responsabile della conservazione in purezza e cancellazione di varieta' di specie ortive iscritte nel relativo registro nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visti i decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, le varieta' di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' indicate nell'art. 1 del presente dispositivo, dalle societa' «Sativa Seeds & Services s.r.l.» e «Sativa soc. Coop. A r.l.» a «Consorzio Sativa Societa' Cooperativa Agricola», nonche' la cancellazione, in qualita' di unico responsabile, delle varieta' indicate nell'art. 2; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha preso atto delle richieste di variazione e cancellazione, da parte dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' di seguito elencate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1
La responsabilita' della conservazione in purezza della sotto elencate varieta', iscritte nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive, e' modificata come di seguito indicato: Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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| Art. 2
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varieta' di seguito elencate, iscritte al registro delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2012
Il direttore generale: Blasi |
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