Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2012 (vai al sommario) |
REGIONE ABRUZZO |
COMUNICATO |
Legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. (Legge finanziaria regionale 2012). |
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(Omissis).
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44
1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, recante «Determinazione delle aliquote IRAP e addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale "le parole" nella misura del 5,25% "sono sostituite dalle parole" applicando alle aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali». 2. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, le parole «nella misura del 4,25%» sono sostituite dalle parole «applicando le aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997» e le parole «si applica l'aliquota del 5,25%» sono sostituite dalle parole «si applicano le aliquote di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali». 3. Al comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, le parole «di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' fissata all'1,4%» sono sostituite dalle parole «e' determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali». (Omissis).
Art. 70. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. (Omissis). |
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