Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 234
Regolamento recante la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli articoli 4 e 26;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi fondamentali

1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 113, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 113 (Organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono
disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118:
(Omissis);
b) la contabilita' finanziaria ed economico
patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia,
assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle
attivita' di amministrazione e custodia dei beni
sequestrati e confiscati;
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 26 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti
attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili):
«Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1. Al fine di
perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
pubblica, nonche' il miglioramento della raccordabilita'
dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema
europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni
contabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la
contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune
piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano
le entrate e le spese in termini di contabilita'
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto
secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in
coerenza con il sistema delle regole contabili di cui
all'art. 2, comma 2, nonche' con le regole definite in
ambito internazionale dai principali organismi competenti
in materia, con modalita' finalizzate a garantire il
rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio,
del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi,
allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
successive modificazioni.
3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto su proposta del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di
ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del
presente decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri
di contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore
contenente le definizioni degli istituti contabili e le
procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per
tipologia di enti, al quale si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma
3 e' redatta in conformita' a quanto previsto al comma 2. I
successivi aggiornamenti del piano dei conti, predisposti
dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai
sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la
struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio,
individua gli elementi di base secondo cui articolare le
rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, ai
fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di
previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle
amministrazioni pubbliche, ed in conformita' con quanto
stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, per gruppi omogenei di enti che
svolgono attivita' similare, ulteriori livelli gerarchici
di dettaglio del comune piano dei conti, utili alla
rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e
comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle
codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine
di assicurare le informazioni necessarie al consolidamento
dei conti di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla
specificita' delle proprie attivita' istituzionali,
definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alla
rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la
struttura in funzione delle proprie finalita', fermo
restando la riconducibilita' delle voci alle aggregazioni
previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale
termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono
essere adottati.».
«Art. 26 (Disposizioni finali ed entrata in vigore). -
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre
2011.
2. Dalla data di cui al comma 1, sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011:
«Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata). - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio
Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
(Omissis).».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 91 del
2011, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'argomento della legge n. 196 del 2009, si veda
nelle note alle premesse.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.



 
Art. 2
Assetto organizzativo

1. La gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia si svolge attraverso centri di responsabilita' determinati con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali. L'istituzione di centri di responsabilita' e' disposta dal Direttore dell'Agenzia, di seguito denominato: «Direttore». Il dirigente titolare del centro di responsabilita' e' responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
 
Art. 3

Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione
amministrativa

1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio.
2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
 
Art. 4
Principi informatori per la gestione
e la formazione del bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base al bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
5. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilita'; quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative dell'Agenzia.
6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
8. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Agenzia in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 23
dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
dello Stato):
«Art. 20 (Esclusione dalla soppressione delle gestioni
fuori bilancio). - 1. Alle gestioni fuori bilancio
menzionate nella presente legge le cui entrate derivano
prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati
ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o
degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di
quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per
ciascun organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni,
escluse le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni
confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155.
2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si
esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
1041, e successive modificazioni.
3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative
gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le
procedure previste dalla presente legge.».
- Per i riferimenti alla legge n. 196 del 2009, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, e' elaborato solo in termini di competenza, non ha valore autorizzativo, e' riferito, di norma, ad un triennio ed e' aggiornato annualmente. Esso traduce in termini finanziari le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attivita' dell'Agenzia risultanti dalla relazione programmatica di cui all'articolo 3.
2. Il bilancio pluriennale non forma oggetto di approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese.
 
Art. 6
Bilancio di previsione

1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, e' deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 e' sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilita' delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio e sulla congruita' delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, e' trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilita' analitica, unitamente alla contabilita' generale, in conformita' all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003:
«Art. 21 (Sistema di contabilita' analitica). - 1. La
contabilita' analitica, in uno con la contabilita'
generale, costituisce il sistema informativo aziendale.
Essa mira essenzialmente ad orientare le decisioni
aziendali secondo criteri di convenienza economica,
assicurando che le risorse siano impiegate in maniera
efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini
istituzionali dell'ente, anche attraverso l'analisi degli
scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione
e risultati conseguiti.
2. Il sistema della contabilita' economica, fondato su
rilevazioni analitiche per centro di costo e centro di
responsabilita', tenuto secondo appropriate ed aggiornate
metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, ha
come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri
di costo, i centri di responsabilita', i servizi e le
prestazioni erogati, ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
3. Il piano dei conti - che ciascun ente e' tenuto ad
applicare in relazione all'attivita' espletata classifica i
costi secondo la loro natura ed in relazione alla propria
struttura organizzativa e produttiva.
4. I centri di costo ed i centri di responsabilita'
sono individuati in relazione alle esigenze strutturali,
operative ed istituzionali dell'ente, identificabili, di
norma, con la specificazione funzionale e di produzione
(centri di costo) e di livello organizzativo (centri di
responsabilita'). Il budget economico di ogni centro di
costo deve essere determinato in coerenza con il budget
economico e finanziario del corrispondente centro di
responsabilita' in cui e' inserito.
5. Le prestazioni ed i servizi da erogare sono valutati
dal punto di vista economico-finanziario mediante
indicatori di efficacia e di efficienza ai fini della
misurazione dell'attivita' svolta in relazione agli
obiettivi fissati.
6. Il consolidamento dei budget economici dei singoli
centri di costo e dei singoli centri di responsabilita',
nella sua massima aggregazione, da' origine al preventivo
economico dell'ente. Analogamente, il consolidamento dei
budget finanziari dei singoli centri di responsabilita',
nella sua massima aggregazione, da' origine al preventivo
finanziario dell'ente.».



 
Art. 7
Preventivo finanziario e classificazione
delle entrate e delle spese

1. Il preventivo finanziario decisionale e' ripartito per le entrate e per le spese in missioni e programmi, riguardanti gli obiettivi strategici e le aree omogenee di attivita'. L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia il capitolo come unita' elementare di classificazione, da' origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attivita' e per la successiva rendicontazione.
2. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati n. 2 e 3 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Il preventivo finanziario riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente, modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Agenzia effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Agenzia, nonche' le somme somministrate al cassiere economo e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.



Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 8
Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e' costituito da un quadro riepilogativo redatto in conformita' all'allegato n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.



Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 9
Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformita' all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, include i budget economici dei centri di responsabilita' dell'Agenzia.
2. Il preventivo economico dell'Agenzia diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale e' stato autorizzato dal Consiglio direttivo.
3. Il preventivo economico racchiude le misurazioni economiche dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si prevede di realizzare durante la gestione.



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 10
Tabella dimostrativa del presunto
risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. La tabella da' adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.
3. L'Agenzia puo' disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato.
4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento.
5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.



Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 2003, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 11
Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare del fondo non puo' essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con apposito provvedimento del Direttore fino al 30 novembre di ciascun anno.
3. Sul fondo di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.
 
Art. 12
Assestamento, variazioni e storni al bilancio

1. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno il Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, approva con propria deliberazione l'assestamento del bilancio. Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate entro il mese di novembre, salvo eventuali casi eccezionali da motivare. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto ove sia assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, previo parere del Collegio dei revisori dei conti cui la documentazione e' trasmessa quindici giorni prima della riunione del Consiglio direttivo.
5. Con provvedimento del dirigente per i servizi economico-finanziari, previa comunicazione al Direttore, possono essere disposte le variazioni compensative nell'ambito della stessa unita' previsionale di base.
 
Art. 13
Esercizio provvisorio

1. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio direttivo, previa comunicazione al Ministro dell'interno, puo' autorizzare l'esercizio provvisorio per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente approvato, e' consentita la gestione provvisoria e in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
 
Art. 14
Assegnazione delle risorse

1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, le risorse sono assegnate dal Direttore ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita', in conformita' agli obiettivi prefissati. Gli atti che comportano spese sono assunti con provvedimento dei dirigenti titolari dei centri di responsabilita'. La gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' servizi amministrativi o produttivi, puo' essere affidata ad un'unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.
 
Art. 15
Gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
 
Art. 16
Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il dirigente competente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento presuppone:
a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'Agenzia;
b) la certezza del credito, ossia la non soggezione del medesimo a oneri o condizioni;
c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.
3. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore;
b) per le entrate patrimoniali, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di appositi elenchi;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
4. Il dirigente competente trasmette al responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari la documentazione di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo le procedure definite allo scopo.
5. Quando si tratta di entrate proprie la cui acquisizione e' sottoposta ad oneri o condizioni, e' necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione del Consiglio direttivo.
 
Art. 17
Riscossione

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte dell'istituto cassiere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute all'Agenzia.
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire all'istituto cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 36.
3. L'ordinativo di incasso e' sottoscritto dal dirigente incaricato o da un suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. L'istituto cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. In quest'ultima ipotesi, l'istituto cassiere da' immediata comunicazione all'Agenzia, richiedendo la regolarizzazione della riscossione.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono a entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui.
7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attivita' dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
8. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.
 
Art. 18
Versamento

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'Agenzia.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano all'istituto cassiere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi.
 
Art. 19
Procedimento di spesa

1. Sono fasi del procedimento di spesa l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, da effettuarsi nei tempi fissati con provvedimento del Direttore, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Fatte salve le eccezioni di legge, l'effettuazione di qualsiasi spesa, con esclusione di quelle minute e urgenti di cui all'articolo 38, e' subordinata alla sussistenza dei seguenti atti:
a) determinazione che l'autorizza;
b) attestazione di copertura finanziaria;
c) impegno registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini):
«Art. 9 (Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di garantire la
tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, recepita con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni
debitorie:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le
misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica; la violazione
dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero
comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi. Le disposizioni del presente punto non si
applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere,
ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, e agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici, anche trasformati in
fondazioni;
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle
procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9,
comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e' effettuata anche dalle altre pubbliche
amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1
della presente lettera, escluse le Regioni e le Province
autonome per le quali la presente disposizione costituisce
principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in
appositi rapporti redatti in conformita' con quanto
stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato art. 9 del
decreto-legge n. 185 del 2008;
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera, secondo
procedure da definire con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli
enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi
interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al
numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti
locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i
rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei
crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi
del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per
somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato,
all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti
sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa
all'anno finanziario 2009.
1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai
sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di
un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del
tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli
articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si
determina automaticamente al momento del riconoscimento del
debito da parte dell'amministrazione debitrice, da
effettuare entro trenta giorni dall'istanza
dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza
contestazioni puntuali da parte della pubblica
amministrazione debitrice, il debito si intende comunque
riconosciuto nei termini di cui all'istanza.».



 
Art. 20
Impegno di spesa

1. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilita', con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e' determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.
2. Con l'approvazione del bilancio e le successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le risorse impiegate per:
a) il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento e gli ulteriori oneri accessori;
c) le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'Agenzia l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia del bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato finale di amministrazione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c). Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entra tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.
4. A fronte degli oneri connessi a obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, puo' essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, nel partitario di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b). A carico del singolo esercizio e' assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.
5. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
6. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio programmati. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a:
a) spese per i progetti e in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati ad ogni esercizio;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
c) spese per affitti e altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi, purche' cio' non sia contrario a disposizioni legislative o regolamentari e ne sia riconosciuta la necessita' o la convenienza.
7. L'impegno di spesa da' luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione ai capitoli di pertinenza.
8. In attuazione delle determinazioni programmatiche di spesa adottate dai competenti organi, la struttura competente per il funzionamento annota corrispondenti accantonamenti di somme a titolo di prenotazione per futuri impegni. Tali somme sono indisponibili per qualsiasi altra utilizzazione, salvo nuove e specifiche determinazioni adottate dai medesimi organi.
 
Art. 21
Liquidazione

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, il dirigente per i servizi economico-finanziari determina, con proprio atto, la somma da pagare nei limiti dell'impegno definitivamente assunto.
2. Alla liquidazione dei corrispettivi si provvede sulla base di documenti atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e previa eventuale applicazione delle penali anche per il tramite di incameramento delle eventuali cauzioni versate.
3. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
 
Art. 22
Ordinazione

1. Il pagamento delle spese liquidate e' ordinato con mandato firmato dal responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari o da un suo sostituto e controfirmato da un operatore, il quale provvede altresi' a trasmetterlo all'istituto cassiere e a darne avviso al creditore.
2. Il mandato di pagamento e' tratto in favore del creditore o, nei casi previsti dal presente regolamento, in favore dei cassiere economo sull'istituto incaricato del servizio di cassa.
3. Il mandato di pagamento contiene le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) numero d'ordine progressivo e capitolo d'imputazione distintamente per residui o competenza;
c) nominativo del creditore;
d) causale del pagamento;
e) somma da pagare in cifre e in lettere;
f) modalita' di estinzione del titolo;
g) data di emissione;
h) codifica;
i) estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa.
4. L'inoltro all'istituto cassiere avviene a mezzo di elenco progressivo, numerato e datato, che e' restituito firmato per ricevuta.
5. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo, distintamente a favore di creditori diversi.
6. L'istituto cassiere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione all'Agenzia in conformita' a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
7. Ogni mandato di pagamento e' corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa. Tali documenti sono allegati al mandato successivamente alla sua estinzione.
8. I mandati sono scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta. In caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia piu' conveniente annullare il titolo di spesa e rimetterne un altro.
9. Le spese impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi tra le passivita' della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
 
Art. 23
Pagamento

1. Il pagamento e' eseguito dall'istituto cassiere, con l'erogazione al beneficiario della somma dovuta e con l'estinzione del relativo mandato.
2. Sotto la sua stretta responsabilita', il cassiere non eroga alcuna somma se i mandati di pagamento non sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari e se non fanno menzione del provvedimento deliberativo, della determinazione o comunque del titolo in base al quale il pagamento e' disposto.
3. L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, l'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
4. L'Agenzia puo' disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto cassiere con una delle seguenti modalita':
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario: gli avvisi di ricevimento vanno allegati al mandato di pagamento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico ovvero in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
5. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati.
 
Art. 24
Mutui e altre operazioni finanziarie

1. Il Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno e delibera del Consiglio direttivo, puo' disporre il ricorso al mercato finanziario per contrarre mutui o altre operazioni finanziarie destinati esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove piu' convenienti anche ad operazioni di leasing e di Factoring.
2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento non deve compromettere in nessun caso l'equilibrio economico e finanziario del bilancio.
 
Art. 25
Rendiconto generale

1. Il processo gestionale e' rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti, contenuti nel rendiconto generale, costituito da:
a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
d) nota integrativa.
2. Al rendiconto generale sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il Direttore sottopone al Consiglio direttivo lo schema del rendiconto generale unitamente alla relazione illustrativa, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Tali atti sono, poi, sottoposti, a cura del Direttore, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare a detto schema.
4. Lo schema di rendiconto generale e' deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, ed e' trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dai relativi allegati.
 
Art. 26
Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese e si articola in due parti:
a) il rendiconto finanziario decisionale;
b) il rendiconto finanziario gestionale.
2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in unita' previsionali di base, al pari del preventivo finanziario decisionale. Analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, al pari del preventivo finanziario gestionale, evidenziando:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza e in conto residui;
e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
 
Art. 27
Riaccertamento dei residui
e inesigibilita' dei crediti

1. E' compilata annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, da allegare al rendiconto generale, unitamente ad una nota illustrativa del Collegio dei revisori dei conti. Tale situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti formano oggetto di apposito e motivato provvedimento del Direttore, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti. Tali variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.
 
Art. 28
Conto economico

1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 2425 del Codice civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17 + - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».



 
Art. 29
Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Allo stato patrimoniale e' allegato un inventario dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto si riferisce, con indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 2424 del Codice civile:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies
con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.».



 
Art. 30
Criteri di iscrizione e valutazione
degli elementi patrimoniali

1. I criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali.
2. L'Agenzia tiene conto dei criteri di iscrizione e valutazione richiamati dall'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, in quanto compatibili.



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 2426 del Codice civile:
«Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se
la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: "primo
entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito";
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 20 marzo
1975, n. 70, richiamata nella rubrica del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003:
«Art. 43 (Disposizione transitoria). - Nei primi sette
anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti
vacanti negli organici degli enti di cui all'ultimo comma
dell'art. 1 sono per la meta' coperti esclusivamente con i
trasferimenti previsti dal precedente art. 2 e con concorsi
riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti
dagli enti stessi anteriormente al 31 dicembre 1974.
La disposizione del comma precedente non si applica per
il personale di ricerca degli enti di ricerca e
sperimentazione.».



 
Art. 31
Punti di concordanza tra la gestione finanziaria
e patrimoniale

1. Ai fini della redazione della situazione patrimoniale dell'Agenzia, il responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari e il consegnatario, per quanto di rispettiva competenza, redigono:
a) il prospetto dei punti di concordanza tra la gestione finanziaria dell'esercizio concluso e la consistenza dei beni mobili e immobili di proprieta' dell'Agenzia;
b) il prospetto degli elementi di corrispondenza tra la gestione finanziaria dell'esercizio concluso e i lavori di manutenzione effettuati sui beni di cui alla lettera a) e su quelli comunque in uso;
c) le eventuali sopravvenienze e insussistenze accertate nell'esercizio.
2. Il prospetto dei punti di concordanza espone la quantita' e il prezzo dei beni mobili e immobili di proprieta', nonche' l'indicazione dei lavori effettuati con il relativo prezzo, con riferimento al capitolo di bilancio su cui e' imputata la spesa, distintamente per competenza e residui.
 
Art. 32
Nota integrativa

1. La nota integrativa e' un documento illustrativo riguardante ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, contenente gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili.
2. La nota integrativa si articola nelle seguenti parti:
a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
b) analisi delle voci del conto del bilancio;
c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
d) analisi delle voci del conto economico;
e) altre notizie integrative.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 2427 del Codice civile:
«Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci
del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e
di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'" nonche' le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al
loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi'
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per
le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente
alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare
dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti
attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere
analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi
straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico,
quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate
contabilizzato in bilancio attinenti a perdite
dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria;
16-bis) salvo che la societa' sia inclusa in un
ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute
nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato,
l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla societa' di revisione legale per la revisione
legale dei conti annuali, l'importo totale dei
corrispettivi di competenza per gli altri servizi di
verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di
competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo
totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi
diversi dalla revisione contabile;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla societa', con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla
societa', ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art.
2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo
comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l'onere finanziario effettivo
attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate,
precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra
informazione necessaria per la comprensione del bilancio
relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano
rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni
di mercato. Le informazioni relative alle singole
operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura,
salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria
per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato
economico della societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi
non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti
siano significativi e l'indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri
22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo
comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento
finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair
value", "parte correlata" e "modello e tecnica di
valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea.».



 
Art. 33
Situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa, allegata al conto del bilancio, evidenzia:
a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi;
c) il risultato finale di amministrazione.
2. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
b) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 3. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente.
5. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato finale di amministrazione.
 
Art. 34
Relazione sulla gestione

1. Il rendiconto generale e' accompagnato da una relazione amministrativa sull'andamento della gestione nel suo complesso, che pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun ufficio, programma e progetto, in relazione agli obiettivi della relazione programmatica deliberata dal Consiglio direttivo, e contiene notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. La relazione sulla gestione e' predisposta dal dirigente competente per la pianificazione strategica e la programmazione, nel rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile.



Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 2428 del Codice civile:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della societa' e dell'andamento e del
risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali
rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.
L'analisi di cui al primo comma e' coerente con
l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della societa' e dell'andamento e del risultato
della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari
e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attivita' specifica della societa', comprese le
informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all'uso da parte della societa'
di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa' in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la
politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste;
b) l'esposizione della societa' al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e
al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.».



 
Art. 35
Relazione del Collegio dei revisori dei conti

1. La relazione del Collegio dei revisori dei conti contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e sulla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, evidenziando le cause che ne hanno impedito il raggiungimento.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare:
a) attesta:
1) la corrispondenza dei dati del rendiconto generale a quelli analitici desunti dalla contabilita' generale dell'Agenzia;
2) l'esistenza delle attivita' e delle passivita' e la loro corretta esposizione in bilancio, nonche' l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio;
3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
4) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
b) effettua analisi e fornisce informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio del bilancio e, in caso di disavanzo, fornisce informazioni sulla struttura dello stesso e sulle prospettive di riassorbimento;
c) esprime valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Agenzia e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione del rendiconto generale e dei suoi allegati;
e) esprime motivato parere sull'approvazione, sull'approvazione con rilievi o sul rifiuto dell'approvazione del rendiconto generale da parte del Consiglio direttivo.
3. Restano fermi i poteri e i compiti di controllo affidati al Collegio dei revisori dei conti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, in quanto applicabili, del codice civile.
4. I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono trasmessi al Ministro dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 35:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.



 
Art. 36
Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.
3. La convenzione di cui al comma 1 prevede le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sedi secondarie dell'Agenzia, senza alcun pregiudizio per l'unitarieta' del servizio e delle condizioni pattuite. Inoltre, prevede che per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi, l'istituto cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
4. Il cassiere e' responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Agenzia.
5. L'Agenzia puo' avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'istituto cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Agenzia con cadenza da stabilirsi nella convenzione.
6. Se l'organizzazione dell'Agenzia e dell'istituto cassiere lo consente, il servizio di cassa e' gestito con metodologie ed evidenze informatiche a firma digitale con collegamento diretto tra l'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari dell'Agenzia e l'istituto cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.
7. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ai relativi decreti attuativi.



Note all'art. 36:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.



 
Art. 37
Anticipazioni di tesoreria

1. L'istituto cassiere, previo provvedimento del Direttore, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 36.
 
Art. 38
Servizio di cassa economale

1. Il Direttore puo' autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa economale sia per la sede principale sia per le sedi secondarie, ai fini del pagamento in contanti delle spese minute e urgenti e degli anticipi per missioni.
2. L'incarico di cassiere economo e' conferito dal dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente della sede interessata per una durata determinata, comunque non superiore a cinque anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta ed e' cumulabile con quello di consegnatario. Con il provvedimento di nomina del cassiere sono designati uno o piu' dipendenti incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il cassiere economo e' dotato, all'inizio della sua gestione e poi all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo non superiore ai 10 mila euro reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese corredato dai documenti giustificativi. Le operazioni di cassa effettuate sono annotate su un registro cronologico generale.
4. Il cassiere economo e' funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 2 ed e' soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari.
5. Con provvedimento del Direttore sono individuate le tipologie delle spese economali con i relativi massimali di spesa e sono disciplinate la gestione della cassa economale e le modalita' del controllo di rendicontazione di cui al comma 4.
 
Art. 39
Classificazione dei beni

1. I beni dell'Agenzia si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono iscritti in separati inventari in conformita' delle norme contenute nel presente capo e nell'articolo 46.
 
Art. 40
Consegnatario

1. L'incarico di consegnatario e' conferito con provvedimento del dirigente competente per i servizi economico-finanziari sulla base delle linee di indirizzo del Direttore a un dipendente dell'Agenzia per un periodo determinato e comunque non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico di consegnatario e' cumulabile con quello di cassiere economo. Con il provvedimento di nomina del consegnatario vengono designati uno o piu' impiegati incaricati della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso di istituzione di sedi secondarie dell'Agenzia, il dirigente competente per i servizi economico-finanziari puo' prevedere la nomina di altri consegnatari, sulla base delle linee di indirizzo del Direttore.
2. In funzione della specializzazione dei servizi, della complessita' e della dislocazione degli uffici, possono essere nominati piu' consegnatari.
3. In presenza di esigenze organizzative, e' facolta' del dirigente competente per i servizi economico-finanziari procedere alla nomina di sub-consegnatari, da far risultare nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario.
4. Il consegnatario e' funzionalmente dipendente dal dirigente di cui al comma 1, tiene le scritture contabili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 45 ed e' soggetto al controllo di rendicontazione da parte del responsabile dell'ufficio competente per gli affari contabili e finanziari.
5. Al consegnatario e' affidata la manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici.
6. Con provvedimento del Direttore sono disciplinati le modalita' di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni, i criteri di valutazione dei medesimi, nonche' specificati i compiti dei consegnatari e le modalita' del controllo delle loro attivita'.
 
Art. 41
Gestione e cessione dei beni

1. I beni di cui all'articolo 39 sono dati in consegna al consegnatario, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.
2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante.
3. La cessione gratuita dei beni mobili dell'Agenzia e' vietata, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Agenzia o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile, iscritti nei registri, operanti in Italia e all'estero, per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche.
5. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 4, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente dall'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
6. Il discarico dei beni mobili, corredato da regolare documentazione, e' registrato nelle scritture inventariali.
 
Art. 42
Sistemi di elaborazione automatica delle informazioni

1. L'Agenzia adegua il processo di automazione alle finalita', ai criteri e ai vincoli procedurali indicati nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i pagamenti e per la tenuta delle scritture finanziarie ed economico-patrimoniali, l'Agenzia puo' avvalersi, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni rispondenti alle disposizioni contabili contenute nel presente regolamento.



Note all'art. 42:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n.
298.
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 58 (Finalita'). - 1. Al fine di realizzare il
piu' efficace controllo dei bilanci, anche articolati per
funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di
rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo
della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 38 (Trasferimenti di fondi). - 1. Il
trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'
effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71 di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
la Banca d'Italia.».
«Art. 39 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori
e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di
cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita' alle
disposizioni del presente codice e secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.».



 
Art. 43
Rilevazioni finanziarie

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. A tal fine l'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari cura la tenuta delle seguenti scritture:
a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;
b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;
c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati, nonche' il giornale riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati.
 
Art. 44
Rilevazioni economiche

1. L'Agenzia, ai fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, adotta un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Il sistema deve mirare essenzialmente ad orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Agenzia, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.
2. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione che e' svolto in riferimento ai singoli centri di costo, verificando in maniera complessiva e, per ciascun centro di costo, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.



Note all'art. 44:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, S.O.



 
Art. 45
Rilevazioni patrimoniali

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.
3. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' e il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.
 
Art. 46
Beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata

1. Per l'amministrazione, la custodia, la destinazione e la vendita dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, l'Agenzia applica le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Note all'art. 46:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 159 del
2011, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 47
Disposizioni transitorie

1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle disposizioni vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione della gara.
2. Al fine di contenere l'impatto della disposizione dell'articolo 6, comma 7, sull'organizzazione dell'Agenzia, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il sistema di contabilita' analitica e' attuato in via sperimentale.
 
Art. 48
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli importi relativi alle soglie di spesa e di somma di cui al presente regolamento si intendono al netto dell'IVA. Essi possono essere aggiornati annualmente in base agli indici dei prezzi al consumo del mese di dicembre a valere sull'anno successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 290
 
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