Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2012
Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ventimiglia (Imperia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione comunale di Ventimiglia;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Ventimiglia, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2

La gestione del comune di Ventimiglia (Imperia) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Giovanni Bruno - prefetto;
dott. Antonio Lucio Garufi - viceprefetto;
dott.ssa Luciana Luciano' - dirigente di II fascia, area I.
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Cancellieri, Ministro
dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, Interno, foglio n. 216
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Ventimiglia (Imperia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27-28 maggio 2007, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine presso il porto turistico di Ventimiglia ed un monitoraggio dell'ente, avviato anche in relazione ad esposti riguardanti sia l'amministrazione in carica sia la precedente, avevano evidenziato alcuni elementi circa possibili infiltrazioni e condizionamenti posti in essere dalla criminalita' organizzata, fortemente radicata, in quel contesto locale.
In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di ingerenza e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Imperia, con decreto del 22 luglio 2011, prorogato con successivo decreto del 21 ottobre 2011, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.
All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sanremo, ha redatto l'allegata relazione in data 4 gennaio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.
La relazione prefettizia ha messo in evidenza come il territorio del comune di Ventimiglia sia caratterizzato dalla presenza stanziale di numerosi soggetti legati alla criminalita' organizzata che perseguono finalita' ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, avvalendosi di un apparato composto da persone inserite nel tessuto sociale in grado tra l'altro di riferire le informazioni acquisite ai vertici decisionali.
In merito a tali aspetti, le stesse relazioni della Direzione nazionale antimafia hanno posto in evidenza che il radicamento di tali gruppi sul territorio ha dato luogo ad una correlata espansione della dimensione affaristica nonche' alla loro presenza in attivita' economiche legali controllate attraverso una fitta rete di partecipazioni societarie. Il crescente volume delle menzionate attivita' spiega l'interesse di dette organizzazioni di individuare, in ambito locale, specifici referenti politici ed amministrativi.
Tali valutazioni hanno trovato ulteriore conferma in una recente ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Genova il 24 giugno 2011 nei confronti di 20 persone; tra gli indagati per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa operante in alcune citta' della Liguria tra cui quella di Ventimiglia, figura anche l'ex vice sindaco del comune.
Le indagini ispettive hanno posto in rilievo la sostanziale continuita' tra le amministrazioni succedutesi negli ultimi due mandati, atteso che ben 18 dei 26 attuali amministratori del comune sono al loro secondo mandato, 11 dei quali sono stati eletti nella precedente consiliatura. Vengono inoltre messi in evidenza elementi significativi su collegamenti e frequentazioni tra componenti della compagine elettiva e dell'apparato burocratico con esponenti della locale criminalita'.
Significativi elementi in tal senso sono rinvenibili nella documentazione emessa dalla Procura distrettuale antimafia di Genova, nella quale viene rappresentato che le due figure di vertice dell'amministrazione comunale, il sindaco ed il direttore generale del comune di Ventimiglia, hanno frequentazioni con i membri della locale famiglia mafiosa, incontri che sono diminuiti, su suggerimento dello stesso direttore generale, nel corso degli ultimi mesi al fine di eludere le indagini in corso.
La relazione dell'organo ispettivo ha messo in evidenza i diversi atti intimidatori posti in essere nel territorio comunale, in particolare quello concernente l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura del direttore generale del comune nel mese di febbraio 2009, episodio che aveva comportato per il dirigente un forte turbamento tanto che lo stesso aveva avvertito l'esigenza di circolare armato.
Le modalita' con le quali la criminalita' organizzata ha posto in essere forme di condizionamento nei confronti di componenti degli organi di governo sono altresi' rinvenibili nel contenuto di una lettera acquisita nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di un esponente della locale cosca, dalla quale emerge che lo stesso ha minacciato, negli anni scorsi, componenti dell'amministrazione al fine di ottenere favoritismi nell'aggiudicazione di lavori per la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia. Nel testo della lettera viene citato anche un ex consigliere che, come risulta da una relazione del locale comando dei Carabinieri, nel mese di marzo 2009 ha sporto denuncia per aver subito un agguato da parte di soggetti armati mentre rincasava.
Elementi sintomatici di un generale contesto di illegalita' e sviamento dell'attivita' amministrativa possono inoltre evincersi nell'illegittima ed indebita ingerenza della compagine politica sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente.
Viene evidenziato come, di fatto, l'organo esecutivo abbia invaso ambiti di competenza riservati alla dirigenza attraverso l'emanazione di determinazioni di giunta, mai pubblicate e custodite invece in appositi registri, con le quali l'organo di governo non si e' limitato ad un'attivita' di indirizzo, come previsto dalla vigente normativa, ma ha impartito ai dirigenti preposti all'ufficio interessato precise disposizioni. In merito a tali fatti sono peraltro in corso indagini da parte della magistratura contabile.
In tal senso risulta di particolare rilevanza il contenuto di una determinazione dirigenziale, adottata a seguito di una direttiva di giunta con la quale, sulla base di un elaborato tecnico proposto dal sindaco e non, come dovrebbe avvenire, dall'apparato burocratico, e' stato dato incarico al dirigente competente di affidare, in via diretta, ad una cooperativa sociale, i lavori per la manutenzione del mercato coperto. La direttiva in questione risulta altresi' illegittima poiche' impartita in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi con importo superiore a 20.000 euro, il ricorso ad una procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori. I menzionati lavori sono infine stati affidati ad una ditta che risulta avere collegamenti con la criminalita' organizzata di Ventimiglia.
Gli accertamenti disposti dall'organo ispettivo hanno avuto riguardo alle principali attivita' poste in essere a far data dal mese di luglio 2007 dall'amministrazione comunale. L'esame dei procedimenti in materia di contratti di appalto di lavori o servizi riferibili all'attuale amministrazione e in alcuni casi per motivi di continuita' anche a quella precedente, hanno messo in rilievo aspetti difformi da quanto al riguardo previsto dalle direttive comunitarie e dal codice dei contratti.
L'insieme di tali procedure evidenzia gli elementi sintomatici dell'ingerenza della criminalita' organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale atteso che alcuni procedimenti, per la loro deviazione dai principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza, mostrano quei chiari e non casuali indizi di condizionamento da parte della criminalita' organizzata richiesti dalla giurisprudenza affinche' possano ritenersi sussistenti gli elementi per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
E' emersa in particolare la volonta' dei vertici dell'ente locale di mantenere rapporti privilegiati con alcune ditte collegate alla locale criminalita' organizzata dando luogo ad un intreccio politico-amministrativo-affaristico con un conseguente sviamento dai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.
La relazione prefettizia si sofferma sull'organizzazione amministrativa assunta dall'ente, in particolare per quanto riguarda lo scorporo del settore tecnico, che e' stato sostanzialmente svuotato delle sue funzioni fondamentali successivamente alla costituzione di una societa' in house. A quest'ultima societa' sono state affidate le attivita' concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, le infrastrutture, l'erogazione dei servizi pubblici, nonche' altri compiti istituzionali in precedenza svolti dalle maestranze comunali. Le stesse maestranze sono state trasferite nella dotazione della societa' in house.
Aspetti sintomatici del suddetto sviamento dell'attivita' amministrativa e di un atteggiamento funzionale dell'apparato politico e burocratico agli interessi della locale criminalita' sono rinvenibili dalla circostanza che, sin dalla sua costituzione, la societa' in house ha assunto un atteggiamento di favore per una societa' cooperativa il cui statuto e' stato predisposto nel 2006 in qualita' di commercialista dalla stessa persona che, attualmente, riveste l'incarico di direttore generale del comune di Ventimiglia. L'accesso ispettivo ha messo in rilievo che l'assetto societario della menzionata societa' cooperativa appartiene a soggetti direttamente riconducibili alla locale famiglia mafiosa come anche evidenziato in una relazione della Procura distrettuale antimafia, nell'ambito della quale sono anche poste in rilievo le frequentazioni del primo cittadino e del direttore generale con esponenti della suddetta famiglia.
I primi lavori affidati dalla menzionata societa' di proprieta' comunale nell'anno 2008, subito dopo la sua costituzione, sono stati realizzati proprio dalla cooperativa sociale. Ulteriore circostanza che testimonia il particolare atteggiamento di favore riservato dalla societa' in house alla societa' cooperativa e' che quest'ultima, benche' sia stata fondata nell'anno 2006, ha cominciato ad operare effettivamente solamente nel 2008 ottenendo, ciononostante, il 60% dell'importo totale delle opere appaltate in quell'anno dalla societa' partecipata dal comune, valori che non sono sostanzialmente mutati negli anni successivi.
Alcuni dei suddetti affidamenti risultano peraltro effettuati in violazione della normativa di settore, atteso che avrebbero richiesto il preventivo esperimento di procedure negoziate, in linea con i principi di trasparenza e parita' di trattamento.
Risultano evidenti in tali vicende gli elementi di responsabilita' dell'apparato politico e burocratico, atteso che il presidente del consiglio di amministrazione di tale societa', figura nella quale si concentrano tutti i poteri decisionali, e' lo stesso direttore generale del comune, mentre al sindaco che, quale socio unico e' al centro di tutte le decisioni strategiche, compete la nomina del presidente, degli altri membri del consiglio di amministrazione nonche' l'approvazione del bilancio. La stessa «commissione per l'esercizio del controllo analogo» prevista dall'art. 24 dello statuto, composta da cinque consiglieri comunali con compiti di verifica dell'attivita' svolta dal consiglio di amministrazione, non ha di fatto esercitato il potere-dovere di controllo alla stessa conferito.
Ulteriori gravi e ripetute illegittimita', che hanno contribuito alla penetrazione della criminalita' organizzata e al condizionamento dell'attivita' dell'ente, sono emersi dall'analisi di alcune procedure di appalto o concessioni che hanno evidenziato come la mancanza di un'attivita' di vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione comunale, in particolare nella fase di esecuzione delle opere pubbliche, ha di fatto consentito ad aziende riconducibili ad ambienti controindicati di svolgere lavori per conto del comune.
Significativa in tal senso e' la complessiva vicenda connessa al rilascio della concessione e successiva convenzione per la costruzione e gestione del porto turistico di Ventimiglia, con annesse strutture commerciali.
La societa' risultata aggiudicataria della realizzazione di tali opere ha affidato gran parte dei lavori ad un'altra societa' che, a sua volta, attesa la mancanza di attestazione SOA (societa' organismi di attestazione), si e' avvalsa per l'esecuzione degli stessi di un'altra azienda. Nel tempo, in successione, sono susseguiti numerosi ulteriori sub affidamenti.
Gli accertamenti svolti dall'organo ispettivo hanno messo in rilievo che, nonostante il rilevante importo economico delle opere, il comune di Ventimiglia non ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura, come disposto dalla vigente normativa, la prescritta informazione antimafia nei confronti della societa' concessionaria dei lavori. Analoga procedura avrebbe dovuto effettuare quest'ultima in relazione alla societa' alla quale ha successivamente affidato l'esecuzione delle opere.
E' stata conseguentemente accertata un'elusione delle specifiche disposizioni in materia di informazioni antimafia oltreche' un venire meno dell'apparato amministrativo, in linea generale, ai doveri di controllo nella fase di esecuzione dei lavori appaltati. Tali circostanze hanno permesso ad aziende, il cui assetto sociale e' riconducibile alla criminalita' organizzata, di risultare aggiudicatarie o comunque di svolgere, per conto del comune, opere del valore di decine di milioni di euro. Per le suddette violazioni risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, per abuso di ufficio, il sindaco, il segretario generale ed il dirigente del settore tecnico del comune.
Ulteriori elementi sintomatici di cointeressenze tra compagine politica, apparato burocratico e locale criminalita' sono rinvenibili nelle procedure concernenti l'affidamento del servizio di igiene urbana che e' stato ininterrottamente svolto dal 2001, sulla base di una serie di proroghe, da una stessa societa'. Solo nell'anno 2008, il comune ha bandito una gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani alla quale, tenuto conto che la stessa e' andata deserta, e' seguita un'ulteriore gara largamente innovativa rispetto alla precedente. Atteso che anche in relazione a quest'ultima gara non sono state presentate offerte, l'amministrazione locale ha indetto una procedura negoziata approvando un nuovo capitolato lavori, all'esito della quale l'appalto e' stato assegnato a quella stessa societa' che ha gestito tale servizio a decorrere dall'anno 2001.
Le modalita' di tale affidamento non sono conformi a quanto previsto dalla normativa di settore, la quale consente il ricorso alla procedura negoziata solo a condizione che non siano modificate le condizioni previste nella precedente procedura di gara andata deserta. Nel caso di specie, invece, e' stato affidato un servizio, per un importo molto rilevante, attraverso una procedura negoziata chiaramente illegittima atteso che le gare precedentemente bandite prevedevano capitolati diversi.
Tale procedimento si e' risolto in favore di una societa' il cui amministratore, come risulta da informazioni pervenute dalla Procura distrettuale antimafia, ha rapporti e cointeressenze con esponenti della locale criminalita' organizzata. Ulteriormente significativa e' la circostanza che lo stesso direttore generale, nel corso del 2009, con determina peraltro condivisa dalla giunta comunale, ha autorizzato la societa' in argomento a subappaltare alcuni lavori a quella stessa societa' cooperativa citata in precedenza, la cui proprieta' e' riconducibile alla criminalita' organizzata.
Aspetti emblematici di una serie di cointeressenze tra apparato politico, burocratico e criminalita' organizzata sono stati altresi' rivelati dall'esame della procedura concernente l'aggiudicazione del servizio gestione dei distributori automatici di bevande presso gli uffici del comune. Tale appalto e' stato affidato ad una societa' nei cui confronti la Prefettura aveva emesso numerosi provvedimenti interdittivi antimafia, dei quali gli uffici comunali avevano avuto piena contezza.
Il titolare della suddetta societa' che intrattiene stretti legami e frequentazioni con esponenti della locale criminalita' come evidenziato dai contenuti di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, risulta peraltro imputato di tentata estorsione aggravata per un'analoga vicenda concernente l'aggiudicazione di un appalto presso una struttura pubblica.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Ventimiglia, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza.
Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 2 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: Cancellieri

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Al Ministro dell'interno

Comune di Ventimiglia (Imperia) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi, giusta delega in data 13 luglio 2011 - Verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.
In adesione alla richiesta formulata con lettera del 24 giugno 2011 e' stato autorizzato, con provvedimento del Ministro dell'interno n. 17102/128/38(3) del 13 luglio 2011, l'esercizio dei poteri di cui l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982, nei confronti del comune di Ventimiglia.
Con decreto prefettizio del 22 luglio 2011, n. 40/2011 O.E.S., conseguente al citato atto di delega, sono stati, pertanto, designati i componenti della prevista commissione di indagine.
L'organo ispettivo e' stato incaricato, in attuazione dell'art. 143, comma 4, del TUEL, di svolgere accertamenti mirati a riscontrare l'esistenza di elementi circa eventuali collegamenti o forme di condizionamento, da parte della criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare, nei confronti degli organi elettivi ed amministratori tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' dell'ente.
L'incarico, della durata di tre mesi, e' stato poi, prorogato con decreto n. 40/2011 O.E.S. in data 21 ottobre 2011 di ulteriori trenta giorni.
L'attivita' di verifica e' scaturita, tra l'altro, dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine, dalle risultanze dell'accesso effettuato dal Gruppo interforze presso il porto turistico di Ventimiglia e da un esposto del presidente dell'Associazione «***», ***, che aveva evidenziato elementi circa possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalita' organizzata in quel contesto territoriale.
La commissione, composta dal prefetto dott. ***, dal viceprefetto dott. *** e dal dirigente di 2ª fascia dott. ***, nell'espletamento dell'incarico si e' avvalsa della collaborazione del commissario capo della Polizia di Stato dott. ***, del maggiore dei Carabinieri *** e del tenente colonnello della Guardia di Finanza ***.
Il citato organo ispettivo si e' avvalso, altresi', degli elementi informativi forniti dal procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale ordinario di Genova all'esito della richiesta formulata dalla scrivente ex art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
A conclusione dell'attivita' di indagine, e' stata rassegnata la relazione, che si allega in duplice originale, il cui contenuto viene illustrato attraverso il richiamo alle vicende piu' significative. 1. Elementi su collegamenti diretti o indiretti e condizionamenti di
tipo mafioso di amministratori e dipendenti. 1.1. Inquadramento socio-economico e situazione della criminalita'
organizzata.
Nella citta' di Ventimiglia, terzo centro abitato della provincia per numero di abitanti, la cui economia e' basata su turismo, floricoltura e attivita' commerciali, il flusso migratorio degli anni 1950/1970 ha fatto registrare l'arrivo di numerosi lavoratori provenienti dal sud Italia, in particolare da Calabria e Campania, in ragione delle opportunita' di lavoro ivi presenti.
Tale flusso ha determinato l'arrivo anche di soggetti appartenenti o collegati ad ambienti della criminalita' organizzata che, approfittando della massiccia presenza in loco di corregionali dediti ad attivita' legali, hanno trovato il terreno propizio per la gestione di attivita' illecite in contesti dove la pressione investigativa non era elevata come nelle regioni d'origine.
Nelle aree del ponente sono, quindi, giunti anche personaggi di spessore criminale rilevante, affiliati ad organizzazioni (specie 'ndrangheta e camorra) - alcuni dei quali in soggiorno obbligato - interessati a gestire i traffici illeciti nella zona di frontiera.
La criminalita' di origine calabrese ha potuto contare su un humus caratterizzato da legami di parentela diretta o acquisita e su una rete diffusa di solidarieta', che ha consentito di realizzare forme di infiltrazione nel tessuto economico-sociale.
La 'ndrangheta nel Ponente ligure e' rimasta, per anni, un fenomeno non valutato adeguatamente, comunque non facile da analizzare ed individuare, non essendo sempre accompagnato dai sintomi tipici dell'organizzazione mafiosa e non presentando, all'apparenza, i caratteri ed i segni distintivi del fenomeno criminale calabrese.
La struttura criminale operante nel ponente ligure, infatti, pur avendo preso origine dalla cosca madre operante in Calabria, adottandone in toto l'organizzazione, le tradizioni ed i rituali, si e' differenziata per connotati meno sanguinari e violenti. Nel corso degli anni, ha potuto cosi' svilupparsi in maniera sotterranea, costruendo una ramificazione basata su complicita', legami parentali e cointeressenze.
Tale situazione ha consentito di ottenere vantaggi sia come offerta di posti di lavoro, primo passo per il controllo del territorio, sia sotto forma di benefici di tipo economico mediante l'acquisizione di licenze o autorizzazioni per attivita' di imprese in vari settori economici, che in breve tempo hanno portato molti calabresi residenti nel ponente ligure ad arricchirsi e recitare un ruolo di primo piano nel panorama dell'economia e della politica locale.
In particolare, nel 1947 giunge a Ventimiglia ***, considerato contiguo alla cosca Piromalli. Negli anni successivi viene affiancato da altri personaggi: i fratelli *** e *** (il primo deceduto e il secondo 77enne) e ***.
I due fratelli sostituiscono a poco a poco negli aspetti operativi il ***, divenendo i reggenti del «locale» di Ventimiglia fino alla situazione attuale che vede il Ponente, sotto la direzione di ***, come punto di riferimento per le paritetiche articolazioni della 'ndrangheta in Liguria e nel Basso Piemonte.
***, 70enne nato a Sinopoli (Reggio Calabria), arroccato nella frazione di Ventimiglia Alta, diviene un elemento importante e di rispetto, anche in virtu' delle sue relazioni parentali. Infatti i suoi fratelli ***, *** e *** sono affiliati alla cosca «Alvaro-Palamara» e la sorella *** e' coniugata con ***.
Il «locale» di Ventimiglia, cosi' come indicato anche nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia, assume un ruolo di primaria importanza con funzioni di «controllo» e «compensazione» (regolazione delle tensioni interne e di coordinamento) delle paritetiche articolazioni in Liguria.
Un riferimento a parte deve essere fatto per ***, destinatario di due provvedimenti di sorveglianza speciale (di cui uno con confisca di beni), giunto nel Ponente ligure inviato dai clan napoletani (Zaza e Cuomo) per occuparsi del mercato della contraffazione. Stabilitosi in Ospedaletti, e' ben presto diventato il referente delle cosche campane sul territorio, soprattutto per il traffico di droga, il riciclaggio e le attivita' immobiliari. ***, trasferitosi da qualche anno in Costa Azzurra per sfuggire ai provvedimenti di prevenzione, mantiene stretti rapporti con il «locale» della 'ndrangheta di Ventimiglia con il quale ha stretti vincoli, soprattutto con la famiglia ***. Nei suoi confronti e' stata adottata la misura di prevenzione antimafia del sequestro dei beni.
Sebbene le generazioni si siano succedute e vi siano ormai figli e nipoti dei primi immigrati nati in provincia di Imperia, le famiglie che fanno capo al «locale» di Ventimiglia mantengono un legame inscindibile con la potente cosca Piromalli dalla quale ricevono ordini e direttive.
Le velleita' indipendentiste, peraltro assai rare, vengono difficilmente considerate dai sodali poiche', come avvenuto in altre realta' territoriali, qualsiasi tentativo di affrancarsi dalla cosca madre comporterebbe conseguenze gravissime.
A Ventimiglia, fra le presenze attuali di famiglie calabresi di rilievo sotto il profilo criminale spicca, come sopra riferito, la figura di ***, ritenuto punto di riferimento per la locale malavita calabrese nel ponente ligure.
Il 20 luglio 2011 e' stato arrestato, in esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere ***, figlio di ***, in quanto coinvolto l'8 luglio 2011, nel centro cittadino di Gioia Tauro (Reggio Calabria), in una rissa nel corso della quale e' stato ucciso, con un colpo di arma da fuoco, ***, ritenuto dagli investigatori di Reggio Calabria organico alla cosca Piromalli.
Relativamente all'attivita' legata all'ampliamento del porto di Ventimiglia, come sara' illustrato approfonditamente in prosieguo (cfr pag. ...), il 23 novembre 2010 sono stati arrestati *** e ***, per aver esploso colpi di fucile a scopo intimidatorio contro l'autovettura di ***, noto imprenditore locale, che, a loro avviso, non aveva rispettato accordi precedentemente assunti. Il ***, vicino ad ***, e' da ritenersi legato alla famiglia ***.
Il fatto, di particolare gravita', evidenzia la spregiudicatezza delle cosche e la loro capacita' intimidatoria, tanto che *** non ha sporto alcuna denuncia qualificando il fatto come uno «scherzo».
Per tale episodio *** e *** sono stati condannati, nel novembre scorso, con sentenza del Tribunale di Sanremo a tre anni di reclusione per violenza privata e tentata estorsione.
La sicurezza dimostrata nel condurre un agguato a colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, con il rischio di essere notati da altre persone, tipica di contesti ad alta incidenza criminale, e' sintomatica di una valenza intimidatoria scaturente da vincoli associativi.
Sempre nel medesimo comprensorio, si e' evidenziata la famiglia ***, legata da vincoli di parentela con quella dei ***, stanziali in Diano Marina; entrambe le famiglie sono originarie di Seminara (Reggio Calabria).
I componenti della famiglia ***, tutti gravati da precedenti per stupefacenti ed armi, titolari dell'omonima ditta edile con sede in Ventimiglia, hanno contatti con esponenti della 'ndrangheta; cio' e' comprovato anche dall'arresto di *** avvenuto il 1° giugno 2007 poiche' aveva fornito ospitalita' al latitante ***, esponente di spicco della cosca «Santaiti», colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per tale episodio il *** e' stato condannato dal Tribunale di Sanremo, con rito direttissimo, ad otto mesi di reclusione per favoreggiamento personale.
Il 29 maggio 2009 e' stata eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo a carico di ***, *** e il figlio ***, questi ultimi titolari di un'armeria sita in Sanremo, ***, ritenuti responsabili di traffico d'armi con la Francia. Nel corso delle indagini sono state sequestrate alcune armi nella disponibilita' della famiglia ***.
Nel giugno 2010 e' stata data esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sanremo su richiesta di quella Procura della Repubblica, a conclusione di un'attivita' investigativa per i reati di estorsione, sfruttamento della prostituzione, minaccia a P.U. e ad un corpo politico, a carico di ***, ***, e ***, *** (suocero di ***) ed altri soggetti, a loro volta ritenuti legati a vario titolo alla cosca «Santaiti-Gioffre'» di Seminara.
Il relativo processo si e' concluso il 24 novembre scorso presso il Tribunale di Sanremo, con l'assoluzione in relazione alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 338 del Codice penale (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) mentre sono state irrogate sei condanne per minacce, favoreggiamento della prostituzione e tentata estorsione, per complessivi anni tredici e mesi sei di reclusione, nei confronti del ***, *** e *** nonche' nei confronti di *** e ***.
Per quanto attiene al profilo criminale dei componenti della famiglia ***, si evidenzia che il Tribunale di Imperia, a seguito di proposta formulata dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova ex art. 2-bis della legge n. 575/1965, in relazione agli articoli 3 e 5, comma 5, n. 1 e n. 2, legge n. 1423/1956, ha disposto l'applicazione del sequestro preventivo dei beni della famiglia ***, per un ammontare complessivo stimato in circa 9 milioni di euro, costituiti da diciotto terreni, nove fabbricati, undici autovetture, due motoveicoli, undici autocarri, quattro partecipazioni societarie ed un esercizio pubblico.
Inoltre, il Comando provinciale Carabinieri di Imperia ha avanzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nei confronti di ***, poiche' ritenuto legato alla cosca Santaiti della 'ndrangheta calabrese, gravato da precedenti per traffico di stupefacenti, detenzione di armi ed esplosivi e favoreggiamento nei confronti di un latitante colpito da ordine di carcerazione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Nell'ambito di una vasta operazione che il 27 giugno 2011 ha coinvolto le province di Genova e La Spezia, la Direzione distrettuale antimafia di Genova ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di *** , *** , suocero di ***, ***, suocero di ***, ***, ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante sul territorio della Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria, e costituite in articolazioni territoriali denominate «locali» insediate in Genova, Ventimiglia, Sarzana,e Lavagna.
Tra gli indagati figurano *** e *** e ***, ex vice sindaco di Ventimiglia. L'attivita' d'indagine ha avuto origine nel 2009 e fa seguito agli arresti avvenuti a Genova del capo locale *** unitamente a *** e ***, ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso.
In particolare *** e i *** risultano indagati «con il ruolo di capi ed organizzatori, dirigendo ed organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni piu' rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando le sanzioni agli associati e a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio. In particolare quali elementi di vertice sono legittimati a partecipare al summit della Camera di controllo nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di nuovi assetti».
*** e la figlia *** sono rimasti coinvolti nell'ambito di tali indagini per i loro legami con capi ed affiliati alla 'ndrangheta dai quali avrebbero ottenuto anche appoggi elettorali.
Altro personaggio di spicco recentemente trasferitosi a Ventimiglia e' ***, attualmente in stato di detenzione. Pregiudicato per armi, estorsione, stupefacenti, associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, gia' sottoposto agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Ventimiglia.
*** e *** sono fratelli dei piu' noti ***, attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, e ***, detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano (Napoli) e che, da attivita' investigativa, e' ritenuto capo indiscusso del sodalizio «Asciutto-Alampi-Neri-Grimaldi-Sorrenti», contrapposto al cartello mafioso della famiglie «Avignone-Zagari-Viola-Fazzalari».
I *** sono figli di ***, ucciso in un agguato di stampo mafioso il 30 giugno 1990.
Il 10 settembre 2010, in Sanremo, e' stato tratto in arresto ***, poiche' trovato in possesso di un ingente quantitativo di cocaina e di hashish. Il predetto, domiciliato a Ventimiglia, che risulta affiliato alla cosca «Giglio» di Strongoli, era stato gia' arrestato in Germania per detenzione di sostanze stupefacenti.
Nell'area di Ventimiglia gravitano anche ***, pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati concernenti gli stupefacenti, armi ed altro, in stretto contatto con ***, pregiudicato per omicidio, tentato omicidio, armi rapina ed altro. *** risulta convivente con la cittadina colombiana ***. Quest'ultima e' stata arrestata il 29 ottobre 2010 poiche' colpita da mandato di arresto europeo emesso dalla Francia per traffico di stupefacenti del tipo cocaina, trasportata a bordo dell'autovettura condotta dal *** dalla Spagna alla Francia verso l'Italia. Lo stesso e' ritenuto in contatto con soggetti affiliati alla cosca mafiosa «Milone-Gullotti» operante nell'interland di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).
Anche ***, che opera nel settore edilizio, e' dedito al traffico di stupefacenti e risulta in contatto con pregiudicati di elevato spessore criminale.
Nel gennaio scorso sono, inoltre, stati tratti in arresto *** ed ***, ritenuti legati al locale di 'ndrangheta, perche' trovati in possesso di una pistola clandestina. Le indagini hanno fatto emergere l'intenzione dei medesimi tuttora in stato di detenzione, di condurre azioni violente nei confronti di militari dell'Arma dei Carabinieri, in risposta alle numerose inchieste che colpivano gli interessi delle cosche.
La presenza «stanziale» nel ponente ligure di numerosi soggetti legati alla criminalita' organizzata, che perseguono finalita' ed agiscono con metodi tipici delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma in numerosi riscontri di carattere investigativo. Tali soggetti si avvalgono di un apparato composto di persone inserite nel tessuto sociale e in grado, tra l'altro, di riferire le informazioni acquisite ai vertici decisionali. Questo tipo di comportamento e di controllo ambientale e' stato rilevato dai militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno, tra l'altro, notato pregiudicati calabresi, intenti ad osservare il lavoro della Commissione di indagine, con atteggiamenti e finalita' tipici degli ambienti malavitosi della regione di origine.
Si sottolinea, infine, che nel ponente ligure il radicamento della 'ndrangheta, per scelta strategica, e' avvenuto con modalita' tali da evitare l'attenzione delle Forze di polizia.
I fatti di sangue ascrivibili alla criminalita' organizzata sono numericamente limitati in quanto le cosche preferiscono ricorrere a forme meno visibili di intervento e alla commissione di reati mezzo quali l'usura e le estorsioni, soprattutto in danno di conterranei, gli incendi, le minacce a mano armata.
Il processo di ristrutturazione dei gruppi calabresi - secondo quanto emerge dalle relazioni della Direzione nazionale antimafia - corrisponde ad una coerente espansione della dimensione affaristica risultando da molteplici fonti investigative la loro presenza in attivita' economiche legali controllate attraverso una fitta rete di partecipazioni societarie. La crescente dimensione affaristica contribuisce anche a spiegare l'attivo interesse di tali articolazioni ad individuare in ambito locale specifici referenti amministrativi e politici. 1.2. Collegamenti diretti e indiretti o condizionamento di
amministratori e dipendenti. 2.a) Amministratori.
L'amministrazione comunale di Ventimiglia, in carica dal maggio 2007, e' composta una coalizione di centro destra.
Come emerge dalla relazione della Commissione di indagine - che si e' soffermata sull'analisi dei componenti degli organi di governo delle ultime tre consiliature - viene in evidenza la sostanziale continuita' delle amministrazioni succedutesi, soprattutto negli ultimi due mandati elettorali.
Il sindaco ***, nato il *** a ***.
Il sindaco, ***, gia' componente del precedente consiglio comunale, nonche' vicesindaco nella consiliatura ancora precedente che aveva avuto inizio nel giugno 1998, ha riportato un largo consenso elettorale.
A partire dal novembre 2009, con la revoca degli incarichi affidati a *** e a ***, rispettivamente vice sindaco ed assessore, mai surrogati, si e' realizzata in capo al primo cittadino una notevole concentrazione di poteri in quanto il medesimo, alle attribuzioni originarie, ha cumulato molte delle funzioni strategiche svolte dal comune assumendo, in particolare, le deleghe relative alle materie dei lavori pubblici, patrimonio, demanio, grandi opere, porto turistico, commercio, polizia amministrativa, personale e protezione civile.
Il ***, che allo stato risulta scevro da condanne penali, e' stato tuttavia oggetto di diverse segnalazioni ed esposti.
Nell'imminenza delle consultazioni elettorali, l'Arma dei Carabinieri acquisi' da fonti confidenziali notizie in ordine ad un incontro del candidato con il pregiudicato *** (cfr. pag. ...) al fine di assicurarsi il consenso elettorale della nutrita comunita' calabrese della zona. All'incontro avrebbero preso parte anche altri pregiudicati.
Il dato informativo, originariamente considerato di scarsa rilevanza in quanto privo di ulteriori riscontri, ha assunto un significato molto piu' pregnante alla luce degli elementi forniti in data 4 ottobre 2011 ...
... Omissis ...
Il vice sindaco ***, nato il *** a Taurianova (Reggio Calabria).
In data 4 febbraio 2011, ***, gia' vice sindaco, e' stato denunciato per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. nell'ambito dell'operazione «Maglio 3» condotta dal Ros Carabinieri di Genova nei confronti di una organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista operante nel capoluogo ligure che ha portato all'individuazione di analoghe strutture su tutto il territorio ligure tra loro consorziate e costituenti la «camera di controllo».
Il padre, ***, era stato tratto in arresto nel dicembre 1991 in quanto doveva scontare la pena dell'ergastolo per omicidio per aver ucciso, nel corso di un conflitto a fuoco in ***, il carabiniere *** e ferito ***.
Il 24 giugno scorso la D.D.A. di Genova ha, inoltre, disposto una perquisizione a carico del ***. All'esito delle indagini la Procura della Repubblica di Genova ha emesso nei confronti degli indagati venti avvisi di garanzia in ordine al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e dodici ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'episodio e' stato gia' oggetto di esame nello specifico paragrafo dedicato alla situazione ambientale di Ventimiglia (cfr. pag. ...).
Il nome di *** risulta piu' volte indicato nell'ordinanza relativa all'operazione «Il crimine», anch'essa svolta nel capoluogo ligure, che, tra l'altro, ha condotto in carcere *** e ***, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.
In tale contesto *** viene citato sia in qualita' di 'ndranghetista di riferimento della zona, sia perche', con l'appoggio della 'ndrangheta, ha tentato di fare eleggere *** alle ultime elezioni regionali.
Nell'ordinanza emerge anche la figura di *** che ha osteggiato la candidatura della figlia di *** per un vecchio rancore, in quanto nel corso di una riunione di 'ndrangheta solo il *** non avrebbe votato a favore di una nomina da conferire a *** (cfr. pag. ...).
A ***, come a ***, viene riconosciuto il ruolo di partecipi ex art. 416-bis, capo I, III e IV c.p. con il quale intervengono a summit e incontri di 'ndrangheta, si mettono a completa disposizione degli interessi del «locale» cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso, curando i rapporti con le altre articolazioni dell'associazione e mantenendo i rapporti con la famiglia *** di Reggio Calabria.
*** e' cessato dall'incarico di vice sindaco il 23 novembre 2009 a seguito della revoca, da parte del sindaco ***, di tale incarico e di quello di assessore.
Ancora prima di tale decisione, il sindaco aveva svuotato di contenuti la delega attribuita a *** - che pure rappresentava uno dei suoi grandi sostenitori essendo risultato il secondo tra i consiglieri eletti e al quale erano stati affidati incarichi di particolare rilievo - attraverso la costituzione della ***, avviando un percorso di progressivo esautoramento del *** dalle funzioni svolte sino alla definitiva estromissione dalla giunta.
La Commissione si e', inoltre, soffermata sulle frequentazioni e sulle segnalazioni di polizia relative ad altri componenti della giunta e del consiglio comunale quali ***, cessato dalle carica di assessore nel novembre 2009, *** e ***. 2.b) La struttura burocratica dell'ente. Il direttore generale.
Il sindaco ***, non appena insediatosi, innova l'organizzazione burocratica del comune nominando con decreto n. 1 in data 28 giugno 2007 il direttore generale - incarico non obbligatorio e mai utilizzato in passato tranne in un breve periodo in cui la funzione fu affidata al segretario generale dell'ente - nella persona del dott. ***, in virtu' di un rapporto fiduciario risalente nel tempo.
Il dott. *** ha, infatti, svolto un ruolo di supporto e collaborazione con il *** sin dalla consiliatura 1994/1998, seguendo personalmente anche le successive campagne elettorali del politico ventimigliese.
Si tratta di un provvedimento di grande rilievo se si considera che a tale figura, preposta alla direzione complessiva del comune, rispondono i responsabili dei vari settori dell'ente. L'esame delle attribuzioni proprie del direttore generale ne evidenzia l'ampio potere decisionale nell'ambito della struttura comunale e il carattere strettamente fiduciario.
Il 10 luglio 2008 la giunta comunale approva, con deliberazione n. 98, il nuovo regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; la struttura comunale viene articolata in cinque ripartizioni di livello dirigenziale e in due macro strutture di coordinamento.
Al dott. *** viene affidata, con decreto sindacale n. 23 del 30 dicembre 2009, anche la direzione dell'area generale ed operativa cui fanno capo le funzioni di programmazione generale e attuazione delle linee programmatiche, nonche' le attivita' connesse alle procedure concertative, ai finanziamenti, espropri e subappalti, all'ufficio legale e ai procedimenti disciplinari. Lo stesso, tra gli ulteriori molteplici incarichi, viene nominato presidente del C.d.A. della ***, societa' in house providing.
La costituzione di tale societa' rappresenta l'innovazione organizzativa di maggiore rilievo in quanto vengono scorporate dalla ripartizione tecnica le attivita' concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale con il conseguente trasferimento delle maestranze comunali e di unita' di personale tecnico.
Dalla lettura della relazione della Commissione di indagine (cfr. pag. 75 e segg.) appare evidente come il *** sia andato progressivamente ad accumulare incarichi sino ad assumere il ruolo di vero e proprio dominus nella gestione del comune di Ventimiglia e delle societa' partecipate (1) .
Le vicende collegate all'attivita' politica ed amministrativa del dott. *** sono caratterizzate da alcuni episodi emblematici sia per le tipologie di frequentazioni sia per il clima intimidatorio da cui sono connotati.
Il 27 maggio 2006 ha denunciato il ritrovamento, nella buca delle lettere del cognato, ***, di una missiva minatoria nei suoi confronti. Successivamente si e' appreso del rinvenimento di un'altra busta indirizzata al direttore generale contenente le seguenti frasi minatorie: «caro dott. *** ... ti diamo un consiglio - perdi le elezioni perche' se vinci ti spezziamo le gambe - abbi fede - fam. ***». Lo stesso ***, in occasione della denuncia, ha affermato «non ho alcun motivo di dubitare della famiglia *** di ***, parenti del ***, candidato anch'egli alle prossime elezione comunali ...».
Va rilevato che il *** non e' risultato eletto alla carica di sindaco nelle elezioni 2006 presso il comune di ***, risultando, invece, eletto come consigliere di minoranza, mentre il *** e' stato nominato vicesindaco. Inoltre, nel corso del mese di settembre 2007, il *** e' subentrato al *** alla presidenza della ***.
Da fonti investigative emerge che ***, padre di ***: «risulta immune da precedenti e pendenze penali. Anch'egli viene indicato dall'opinione pubblica quale "rappresentante", in seno all'amministrazione comunale, di personaggi di spicco della realta' di *** quali il citato *** e tale ***, coniugato, pensionato, altro uomo considerato di "rispetto" dagli oltre 4000 calabresi residente in ***.».
Il 3 marzo 2009 il *** ha sporto formale denuncia contro ignoti in relazione all'esplosione di sette colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura in suo possesso, intestata alla ditta «***».
Sulla vicenda dei colpi d'arma da fuoco il ***, sentito dai Carabinieri di Bordighera nell'estate 2010, in relazione ai rapporti avuti con *** (detto «killerino») e ***, precisava: «li conosco, so chi sono e non posso certo non salutarli».
... Omissis ...
Tra gli incarichi svolti da *** viene in evidenza anche quello di presidente del collegio sindacale della ***, in stato di fallimento dal ***. Dagli elementi forniti dalla Commissione di indagine emergono interessenze nella citata societa' da parte di soggetti della malavita organizzata; al 23 settembre 1996 risultava, infatti, amministratore unico ***, gravato da numerosi precedenti, penali e sul cui spessore criminale ci si e' gia' soffermati. ***, dipendente comunale
Tra i dipendenti del comune di Ventimiglia, la Commissione di indagine ha richiamato l'attenzione sulla figura di ***, incensurato, figlio di *** che da fonti investigative risulta contiguo alla famiglia ***.
In particolare sono state evidenziate le controverse modalita' con cui egli e' stato assunto presso il comune di Ventimiglia ed ha ottenuto l'attuale incarico di responsabile dell'area Polizia amministrativa. E' stata, inoltre sottolineata la percezione da parte del personale comunale dell'ascendente che il padre ***, «conosciuto come mafioso», ha sull'attuale e sulle precedenti amministrazioni. *** dott. *** e ***, ***
Entrambi risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, unitamente al ***, a *** (amministratore unico e legale rappresentante della societa' ***) e a *** (amministratore unico e legale rappresentante della societa' ***), poiche' ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio, per aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione della normativa vigente, le informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle societa' coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia. 3. Compromissioni, interferenze e condizionamenti in contratti,
appalti, autorizzazioni.
La Commissione ha esaminato le principali attivita' poste in essere, a partire da luglio 2007, dagli organi elettivi del comune di Ventimiglia, dalla giunta e dalla burocrazia comunale nel settore degli appalti pubblici - riferendosi all'amministrazione attualmente in carica ed in alcuni casi, per ovvi motivi di continuita', anche a quella precedente - con particolare attenzione a talune aggiudicazioni, che sono state al centro delle cronache locali ed oggetto di esposti e rilievi anche alla Corte dei conti.
Come emerge in modo puntuale dalla relazione, le scelte amministrative poste in essere risultano in taluni casi non in linea con le direttive comunitarie e con lo stesso codice dei contratti che ispira i suoi contenuti a criteri di trasparenza e partecipazione ampia ed estesa, volta a garantire un regime di concorrenza effettiva nella scelta del soggetto cui affidare la realizzazione dell'opera pubblica o di un servizio pubblico.
Invece, il modo di procedere dell'amministrazione, ha evidenziato la volonta' di mantenere rapporti privilegiati con ditte determinate - la vicenda degli affidamenti da parte della *** alla *** rappresenta l'espressione emblematica di tale modus operandi - ponendo in evidenza l'interesse dell'amministrazione in carica a ritagliare, in taluni casi, spazi di monopolio in favore di ditte locali, sottraendole al rischio di una concorrenzialita' esterna e suffragando l'ipotesi di una attivita' amministrativa svolta a vantaggio di soggetti legati alla criminalita' organizzata.
Da un lato le infiltrazioni delle imprese riconducibili o comunque collegate alla criminalita' organizzata, dall'altro l'uso diffuso e consolidato di rendere le prassi e le procedure amministrative funzionali alle esigenze dei soggetti contigui agli ambienti malavitosi, hanno dato vita ad un intreccio politico-amministrativo-affaristico che ha reso, in definitiva, subalterni l'interesse pubblico e i principi della trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
Nell'ambito delle attivita' di verifica svolte dalla Commissione di indagine, e' emerso, inoltre, che la giunta comunale usa talora «espropriare» la dirigenza delle proprie prerogative, in violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo, propri degli organi di governo, e quelli di gestione, spettanti ai dirigenti, mediante l'emanazione di «determine» di giunta.
Le «determine di giunta» si configurano quali atti atipici con i quali l'organo di governo fornisce non indirizzi, come previsto dal proprio ruolo istituzionale, bensi' veri e propri ordini ai dirigenti, senza assumersi responsabilita' dirette, che rimangono in capo agli organi burocratici che formalmente adottano l'atto di gestione.
Tale prassi, oggetto di rilievi tra l'altro all'esame della Corte dei conti, e' stata confermata dall'attuale segretario generale del comune con attestazione agli atti dalla quale emerge che tali determinazioni non sono mai state pubblicate trattandosi di indicazioni ad uso interno della macrostruttura comunale.
Significativo, a tate proposito, e' il contenuto della determinazione dirigenziale n. 46 del 4 aprile 2008 adottata dal dirigente della terza ripartizione, recante «approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per lavori di manutenzione esterna del mercato coperto». Tale provvedimento dirigenziale, benche' non ne indichi gli estremi, si riferisce alla determina di giunta n. 3 del 13 marzo 2008, dalla quale risulta che «la giunta, preso atto del progetto di riqualificazione del mercato coperto, come da elaborati grafici proposti dal sindaco, da' incarico al direttore generale ed al dirigente della terza ripartizione di affidare in via diretta, ai sensi della legge n. 381/1991, i lavori ad una cooperativa, per un importo complessivo che non potra' superare i 42.000 euro».
Appare dunque chiaro che la proposta del progetto non proveniva, come normalmente avviene trattandosi di attivita' di gestione, dai dirigenti ma dal sindaco il quale, come peraltro attestato dal segretario generale (cfr. pag. 41 della relazione della Commissione di indagine) deteneva una serie di tavole e preventivi consegnati da ***, amministratore delegato della *** e che si trattava di una direttiva o, piu' precisamente, di ordine illegittimo, poiche' impartito in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi di importo superiore a € 20.000,00, il ricorso ad una procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori.
... Omissis ...
La disamina dei settore degli appalti prende avvio dall'attivita' della ***, societa' in house a totale capitale pubblico, costituita con delibera di consiglio comunale del 10 aprile 2008 - esautorando l'area tecnica di gran parte delle funzioni sino ad allora affidatele - per la gestione e la manutenzione del patrimonio comunale e la erogazione dei servizi pubblici locali. 3.1. La societa' partecipata *** - La gestione del patrimonio
comunale e dei servizi pubblici locali. Presso il comune di Ventimiglia operano tre societa' partecipate.
La Commissione si e' soffermata diffusamente sulla *** che, come gia' evidenziato, rappresenta l'innovazione organizzativa di maggiore rilievo in quanto con la sua costituzione sono state scorporate dalla ripartizione tecnica - che viene sostanzialmente svuotata dalle sue funzioni fondamentali - le attivita' concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.
Vengono successivamente affidate alla societa' in house ulteriori attivita' quali l'erogazione di servizi pubblici locali nonche' gli altri compiti istituzionali in precedenza svolti dalle maestranze comunali che sono anch'esse trasferite insieme ad altre unita' di personale tecnico nella dotazione della societa' in house (2) .
La *** potra' provvedere anche alta realizzazione di nuovi investimenti fino ad un importo totale di € 2.000.000,00, che non saranno assoggettati a rimborso da parte del comune e che verranno reperiti dalla societa' tramite finanziamenti di terzi.
Il comune si riserva la preventiva approvazione dei piani operativi annuale e pluriennale delle attivita', nonche' i poteri di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni affidate, da esercitare anche mediante apposite ispezioni. Rapporti tra la *** e la ***
Fin dal suo inizio, l'attivita' della *** si intreccia con quella della ***, cooperativa sociale che, benche' fondata nella primavera del 2006, comincia effettivamente ad operare solo due anni dopo, nel marzo 2008, proprio in coincidenza della costituzione della *** (aprile 2008).
E' significativo che proprio il direttore generale del comune di Ventimiglia e presidente del C.d.A. della ***, abbia predisposto, nel 2006, in qualita' di commercialista, lo statuto della *** e che i primi lavori affidati dalla societa' partecipata subito dopo la sua costituzione siano stati realizzati proprio da quella cooperativa sociale.
Dalla disamina degli atti la Commissione delinea un sviamento dell'attivita' della *** e, quindi, del comune di Ventimiglia, in relazione ad alcuni affidamenti di lavori effettuati in violazione delle norme che disciplinano il relativo procedimento e che hanno favorito un soggetto collegato con la criminalita' organizzata.
Cio' e' quanto e' avvenuto in relazione all'affidamento alla ***, il 12 maggio 2008, dei lavori di rifacimento del marciapiede di via Lungo Roja per un budget di spesa di € 188.214,83, con contestuale incarico, lo stesso giorno, in favore della *** per la realizzazione di una parte dei lavori (per un preventivo di 65.000 euro piu' IVA), in violazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.
Analogamente, l'art. 56 del regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Ventimiglia stabilisce che, qualora venga utilizzata la «forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo», «quando l'importo dei lavori e' pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero dall'elenco di operatori economici di cui al comma precedente».
Appare dunque chiaro che, non essendo stati previamente consultati almeno cinque operatori economici, in violazione delle norme sopra citate, e' stato eluso ogni confronto concorrenziale.
Analoga illegittimita' e' emersa in occasione del rifacimento dei marciapiedi in corso Genova, tratto via Chiappori - via Nervia, i cui lavori sono stati affidati direttamente alla ***, per un importo di 98.146 euro, senza fare ricorso alla procedura negoziata prevista per lavori di importo superiore a 40.000 euro.
Sintomatica dell'atteggiamento di particolare favor assunto dalla *** nei confronti della *** e' altresi' la circostanza che nel corso del 2008 le sono stati affidati lavori per oltre 250.000 euro, pari a circa il 60 per cento dell'importo totale delle opere appaltate in quell'anno.
Il trend favorevole alla *** non risulta mutato, quantomeno in valori assoluti, negli anni 2009, 2010 e 2011, tenuto conto che per il 2011 il dato e' riferito ai primi sette mesi.
La lettura di tali dati conferma quanto, fin dalla sua costituzione, la *** abbia assunto un comportamento di favor immotivato nei confronti di una societa' di cui era nota, se non altro, la vicinanza di interessi con ambienti della locale criminalita' organizzata.
Sotto il profilo delle responsabilita' decisionali appare chiara la concentrazione di poteri nella persona di ***, piu' volte indicato pubblicamente dal sindaco quale «creatore» di ***.
Al predetto direttore generale del comune nonche' presidente del consiglio di amministrazione della ***, il C.d.A. di quest'ultima ha deliberato di attribuire tutti i poteri di amministrazione della societa' ad eccezione di quelli espressamente indicati.
Tale delibera ha conferito al presidente del C.d.A. il potere di decidere in autonomia a quale ditta affidare i lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, ovvero quelli - che rappresentano la maggior parte delle opere - ove e' attuabile il massimo grado di discrezionalita', essendo previsto l'affidamento diretto, al di fuori di ogni procedura concorrenziale.
Se, dunque appare indubbio che il dott. *** possa considerarsi il piu' diretto responsabile nell'aver favorito gli interessi ***, e quindi della criminalita' organizzata, si ritiene tuttavia che da tale responsabilita' non risultino immuni nemmeno gli organi di governo dell'ente.
Cio' vale sicuramente per il sindaco perche', quale vertice dell'amministrazione comunale e socio unico della ***, condivideva certamente con il presidente del C.d.A. tutte le decisioni piu' importanti della societa'.
La stessa formulazione dello statuto sociale e' stata infatti concepita per porre il sindaco al centro di tutte le scelte strategiche. L'art. 11 prevede, tra le altre, quali competenze esclusive dell'assemblea dei soci (il sindaco - socio unico), oltre all'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili, la nomina del presidente e degli altri membri del C.d.A. All'assemblea spettano la nomina e la revoca del collegio sindacale.
Sul punto si sottolinea, peraltro, che due componenti del collegio sindacale (*** e ***) sono soci dello studio professionale del ***. Si configura in tal modo un chiaro conflitto di interessi, atteso che i predetti sindaci sono chiamati a valutare l'operato del loro socio, e la circostanza appare di dubbia compatibilita' con l'art. 236 del testo unico n. 267/2000.
Lo statuto prevede, all'art. 24, anche un'altra, piu' rilevante forma di controllo sull'attivita' degli amministratori, attraverso l'istituzione di una «commissione», composta da cinque consiglieri comunali, per la verifica periodica dell'attivita' del C.d.A. delle scelte poste in essere sulla base agli indirizzi formulati dal comune in sede di relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e altri atti di indirizzo programmatorio del consiglio comunale con l'incarico di riferire alla giunta, per la successiva approvazione in consiglio comunale.
Una siffatta forma penetrante di controllo, tipica delle societa' in house providing, configura l'esistenza di un «controllo analogo» che rende tale tipo di societa' ente strumentale del comune, con il quale si configura un rapporto interorganico, cioe' analogo a quello gerarchico che si instaura tra amministrazione comunale ed uffici.
La circostanza che il consiglio comunale abbia di fatto rinunciato al suo potere-dovere di indirizzo e di controllo, rende l'organo collegiale corresponsabile dell'operato degli amministratori della societa'.
La Commissione svolge ulteriori interessanti riflessioni sulle finalita' per le quali la *** e' stata costituita e sulle prassi e le modalita' operative.
... Omissis ...
Un altro amministratore della ***, ***, gia' presidente e vice presidente della cooperativa, e' fratello di ***, affiliato alla criminalita' organizzata. Lo stesso, in data 25 ottobre 2008, venne identificato nel corso di un'operazione delle Forze dell'ordine che interruppe un incontro della 'ndrangheta nei pressi di uno stabilimento balneare nella vicina ***, al quale erano presenti diversi elementi della criminalita' organizzata locale: ***, ***, ***, ***, *** e ***. Sul punto viene evidenziato il valore altamente indiziante della affiliazione la partecipazione a riunioni di 'ndrangheta atteso il carattere chiuso di tale associazione.
... Omissis ... 3.2. Il porto turistico.
Negli anni 1990/91 furono presentate alla Capitaneria di porto di Imperia, ai sensi del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, alcune istanze per il rilascio di una concessione da esercitare in aree demaniali marittime (3) .
Solo il 4 dicembre 2009, il comune di Ventimiglia, subentrato nella gestione di tali rapporti, convocava la Conferenza di servizi in sede deliberante ex art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 che approvava il progetto definitivo presentato dalla ***.
Il successivo 12 febbraio 2010 il comune rilasciava la concessione demaniale marittima n. 4678 in favore della societa' ***, rappresentata dall'amministratore unico ***, procedendo alla formale consegna di mq 131.325,90 di un'area del pubblico demanio marittimo «per la costruzione e gestione, per un totale di anni 85 (di cui 5 per la sola costruzione), di un porto turistico con annesse strutture commerciali, ludico-sportive e servizi vari» (4) .
La successiva convenzione attuativa, sottoscritta il 16 marzo 2010, disciplinava la realizzazione da parte della societa' *** - soggetto attuatore - del nuovo porto turistico e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilita' pedonale e carraia per l'allacciamento del porto alla viabilita' pubblica, fognatura, illuminazione, rete idrica, parcheggio ...) considerate opere di interesse generale ai fini della determinazione del contributo edilizio e per lo scomputo dei conseguenti oneri.
Il soggetto attuatore ha poi affidato gran parte dei lavori di realizzazione del porto turistico, per il corrispettivo di 48 milioni di euro, alla societa' ***. Quest'ultima, non disponendo dell'attestazione SOA necessaria per l'affidamento dei lavori affidatile, il 22 aprile 2010, ha sottoscritto con la *** S.p.A. (***), un contratto di avvalimento con il quale quest'ultima si e' resa disponibile ad assumere nei confronti della prima il ruolo di impresa ausiliaria mettendole a disposizione, per tutta la durata dell'attivita' di costruzione, la citata attestazione SOA.
A cascata si sono succeduti numerosi sub affidamenti che hanno interessato anche il settore del movimento terra e del rifornimento di materiale di cava. Tra gli altri e' emerso anche un rapporto commerciale tra *** s.r.l. e la *** a.r.l. per il servizio di guardiania (5) .
... Omissis ...
Il Gruppo Interforze istituito presso questa Prefettura, in occasione di un accesso ispettivo svolto sia presso il cantiere, sia presso la sede della societa' concessionaria (*** facente capo al gruppo imprenditoriale ***-***), ha evidenziato la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla vigente legislazione antimafia sia da parte del comune di Ventimiglia, in relazione al rilascio della concessione demaniale, sia in relazione alle attivita' poste in essere dall'affidataria.
E' appena il caso di evidenziare che gli importi dei lavori superano ampiamente la soglia comunitaria e il comune di Ventimiglia avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura il rilascio delle prescritte informazioni antimafia sul conto della societa' concessionaria (6) .
Altrettanto avrebbe dovuto fare quest'ultima nei confronti dell'affidataria ***. Solo dopo l'accesso del Gruppo Interforze effettuato il 3 febbraio 2011 presso i cantieri del costruendo porto, la societa' *** si e' attivata In tal senso (7) .
Quanto sopra evidenziato, ha la medesima valenza anche per i successivi sub-appalti, siglati dalla *** con l'A.T.I. *** - *** in quanto subcontratti eccedenti l'importo economico di € 154.937,07 (il contratto del 23 aprile 2010 relativo al trasporto e fornitura di materiale lapideo, per il quale e' stato pattuito un importo pari ad € 12.100.000,00, eccede anch'esso la soglia comunitaria).
Dalle verifiche effettuate dal GIA sono emersi comportamenti che hanno determinato una elusione dell'attivita' di prevenzione antimafia che ha accentuato il rischio della presenze di imprese controllate o riferibili alla criminalita' organizzata di stampo mafioso o similare in un settore che ha interessato investimenti per decine di milioni di euro, in opere pubbliche.
Assume un valore sintomatico di tali possibili interferenze la comunicazione effettuata dalla *** che ha segnalato alla Prefettura che la societa' ***, incaricata della realizzazione del porto turistico, ha interrotto i rapporti contrattuali con due imprese impegnate nei lavori oggetto dell'accesso (*** e ***) a seguito della diffusione da parte della stampa di notizie su possibili collegamenti di tali imprese con la criminalita' organizzata.
E' opportuno precisare, al riguardo, che al trasporto del materiale lapideo gia' partecipava la ditta ***, tra l'altro con un volume d'affari di 63.200,00 euro (I.V.A. compresa), regolarmente fatturati per i trasporti effettuati fino a tutto settembre 2010.
Per le violazioni accertate dal G.I.A. risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, il *** unitamente ad ***, (***), *** (***), *** (amministratore unico e legale rappresentante della societa' ***) e *** (amministratore unico e legale rappresentante della societa' ***), poiche' ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio, per aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione della normativa vigente, le informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle societa' coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.
Relativamente all'attivita' legata all'ampliamento del porto di Ventimiglia, in data 23 novembre 2010 e' stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti *** e *** per porto abusivo d'arma da fuoco, violenza privata e tentata estorsione, per le minacce nei confronti del noto imprenditore locale - padre di ***, amministratore unico della societa' *** - volte ad ottenere l'impiego, nel cantiere del porto di Ventimiglia, di ditte di movimento terra collegate alla criminalita' organizzata calabrese.
Dalle indagini svolte e', pertanto, emerso che alla realizzazione del porto turistico di Ventimiglia avrebbero dovuto partecipare ditte appositamente provenienti dalla Calabria da impiegare, nel mese di agosto, nell'attivita' di movimento terra connessa ai lavori di sbancamento per la realizzazione del porto di Ventimiglia. Ai «mediatori» erano destinati 1,5 euro per ogni tonnellata di materiale movimentato: 370 mila tonnellate per una cifra che si aggirava intorno ai 555 mila euro.
Il fatto di particolare gravita' - anche per la spregiudicatezza dimostrata nel condurre un agguato a colpi di arma da fuoco in luogo pubblico tipica di contesti ad alta incidenza criminale - e' emblematico della capacita' intimidatoria delle cosche locali, tanto che *** non ha sporto alcuna denuncia qualificando il fatto come uno «scherzo».
Per tale episodio *** e *** sono stati condannati, nel novembre scorso, con sentenza del Tribunale di Sanremo a tre anni di reclusione per violenza privata e tentata estorsione.
Il *** e' persona vicina ad *** (cfr pag. ...) elemento di rilievo nello scenario criminale del ponente ligure, e risulta legato alla famiglia *** di cui si e' ampiamente riferito.
In data 23 novembre 2010, nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di ***, e' stata rinvenuta una busta contenente una lettera indirizzata a *** con la quale il ***, con toni a tratti confidenziali e a tratti intimidatori, gli rinfacciava il mancato rispetto degli accordi intercorsi.
Dalla lettura del documento emergono in modo inequivocabile la vicinanza e l'intreccio di interessi tra l'imprenditore *** ed esponenti della criminalita' calabrese.
Emblematica appare l'affermazione del *** quando riferisce di essere andato a minacciare assessori e consiglieri per «agevolare» le pratiche presso il comune e favorire l'impresa di *** nonche' quando parla delle promesse intercorse per undici anni tra l'imprenditore e i calabresi per l'assegnazione di lavori e servizi presso la medesima opera.
In riferimento alle sopra citate minacce nei confronti di amministratori, la Commissione di indagine riferisce che l'allora consigliere del comune di Ventimiglia, ***, gia' consigliere dal 1998 al 2002 e vicesindaco dal 2002 al 2005 (con sindaco *** e presidente del consiglio comunale ***), in data 26 settembre 2002, fu vittima di un incendio che distrusse il suo negozio di calzature nella citta' di confine. Tale episodio e' stato, peraltro, rammentato anche dal pubblico ministero nel corso del processo a carico di *** e ***.
Sempre nella medesima lettera a proposito delle minacce a consiglieri ed amministratori viene riportato il cognome «***» che non trova alcun riscontro tra gli amministratori cittadini allora in carica, tranne che con l'attuale sindaco *** che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di vice sindaco.
La commissione ha esaminato ulteriori procedure di appalto (realizzazione rete fognarla Corso Toscanini/Frontiera - subappalto relativo all'adeguamento ed ampliamento della Scuola materna di Roverino) cui si rinvia e dalle quali emergono cointeressenze e/o rapporti da parte dei titolari con soggetti legati alla criminalita' organizzata locale. Gestione dei servizi.
Nel settore della gestione del servizi pubblici sono emersi elementi concreti e rilevanti su forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalita' organizzata. 3.3. Il servizio di igiene urbana.
La Commissione si e' soffermata con particolare attenzione sulla procedura relativa all'affidamento del servizio dell'igiene urbana, attenzione originata anche dall'atto intimidatorio subito nel marzo 2009 dal dott. ***, che aveva denunciato il danneggiamento da parte di ignoti della propria autovettura con sette colpi di arma da fuoco rivolti alla portiera anteriore sinistra (cfr. pag. ...).
Alcuni giorni dopo tale episodio, il direttore generale si e' recato dai Carabinieri fornendo dettagliate indicazioni sulla procedura concernente la ***, sembrando, in tal modo, porre in relazione l'atto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti con la gara d'appalto in corso.
Cio' ha indotto la Commissione ad esaminare l'intera procedura relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana, nell'intento di verificare se la ditta appaltatrice sia stata indebitamente favorita.
Secondo quanto riferito dal citato direttore, nel 2008 l'Amministrazione aveva deciso di effettuare una verifica al fine di non concedere piu' proroghe per appalti di servizi di una certa consistenza e di procedere alla indizione di nuove gare di appalto. Tra gli appalti considerati vi era quello per il servizio di igiene urbana gestito dalla *** sul quale il dott. *** si e' soffermato lungamente illustrando gli iter procedurali seguiti.
Dall'esame degli atti la Commissione di indagine ha formulato le seguenti considerazioni.
Il servizio di igiene urbana e' stato affidato in appalto, previa gara ad evidenza pubblica, alla societa' *** con contratto del 10 febbraio 2000. In data 1° aprile 2001 e' subentrata nel contratto la ditta ***, con sede in ***, a seguito di acquisto del ramo d'azienda.
Il relativo rapporto contrattuale e' stato oggetto di proroghe (per ben 4 volte) e rinnovi fino alla data del 31 dicembre 2008.
Solo nel dicembre 2008, quindi con colpevole ritardo, il comune ha bandito una nuova gara con procedura aperta approvando, contestualmente, il capitolato speciale.
Il bando, con scadenza 2 febbraio 2009, prevedeva una durata di 5 anni con un corrispettivo mensile di 265.151 euro e annuale di € 3.181.818, tra le varie clausole era previsto che il personale in servizio dovesse essere assunto dalla ditta subentrante mantenendo il medesimo stato giuridico ed economico.
Nelle more dell'espletamento della gara sono state concesse proroghe tecniche peraltro con incrementi del canone mensile di dubbia legittimita', in quanto, trattandosi di proroga tecnica, il canone non avrebbe dovuto subire alcuna variazione.
La clausola dell'assorbimento integrale del personale della *** da parte della ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, ha verosimilmente costituito un disincentivo alla partecipazione alla gara che infatti e' andata deserta.
Secondo gli indirizzi gestionali forniti dalla giunta comunale, viene indetta una nuova procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio per 5 anni, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, largamente innovativa rispetto alla precedente, creando condizioni sensibilmente piu' favorevoli per il nuovo aggiudicatario in relazione al personale da impiegare, alla data di immatricolazione degli automezzi e alla introduzione di un lotto con possibilita' di offerte in aumento, di dubbia legittimita'.
Tenuto conto che anche la nuova gara d'appalto risulto' deserta, nel settembre 2009 il comune indisse una procedura negoziata approvando un nuovo capitolato d'appalto e invitando otto ditte.
Il nuovo capitolato contiene rilevanti elementi innovativi rispetto alla precedente gara aperta.
L'esito della procedura negoziata aggiudicata alla *** risulta, secondo quanto rappresentato dalla Commissione, molto oneroso per il comune, se raffrontato all'importo a base di gara. A fronte di tale rilevante esborso il livello dell'offerta tecnica appare molto modesto se si tiene conto che dal verbale di gara risulta che alla proposta tecnica sono attribuiti punti 11,25 su 55 a disposizione, con 10 elementi di valutazione, su 19, giudicati insufficienti.
La procedura seguita dal comune di Ventimiglia ha consentito alla *** di conseguire ulteriori, indebiti benefici economici relativi alla cauzione definitiva presentata per la stipula del contratto (euro 921.695 invece di euro 184.239) e alla mancata produzione delle polizze relative alla copertura assicurativa per danni da inquinamento e alla copertura rischio incendio, atti vandalici ed altri eventi previsti dal contratto.
Ma cio' che viene principalmente in rilievo dalla dettagliata disamina della Commissione e' che la procedura negoziata successiva alla seconda gara andata deserta e' avvenuta sulla base di un nuovo capitolato che ha subito ulteriori rilevanti modifiche (introduzione ecopremio potenzialmente consistente, con previsione del relativo beneficio economico esclusivamente alla ditta e non al comune; eliminazione del limite relativo alla prima immatricolazione che consente di utilizzare anche mezzi piu' obsoleti; limite all'offerta in aumento del lotto 2 molto elevato, addirittura € 700.000,00, con obbligo per il comune di attivazione dei relativi servizi non essenziali per almeno il 70%).
Dette modifiche sono state definite «non rilevanti» nella determina a contrarre n. 120 del 24 settembre 2009 e «non sostanziali» nella successiva lettera di invito, in palese contrasto con l'evidenza.
La procedura seguita, pertanto, non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, che consente la procedura negoziata qualora in esito di una procedura aperta non sia stata presentata nessuna offerta ma solo a condizione che non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
Il provvedimento finale risulta pertanto chiaramente illegittimo, in quanto si e' dato corso all'affidamento di un servizio economicamente molto rilevante (oltre e 18.000.000,00) a procedura negoziata senza il preventivo esperimento di procedura aperta poiche' quelle precedentemente bandite lo erano sulla base di capitolati sostanzialmente diversi.
Va, inoltre, rilevato che dal 2001 ad oggi, la *** ha continuativamente gestito un servizio di grande rilevanza economica senza mai partecipare ad una procedura aperta e, quindi, ad un reale confronto concorrenziale.
Accertato quindi che la procedura esaminata rivela uno sviamento dell'attivita' dell'amministrazione comunale dal perseguimento dei fini istituzionali, appare realistico supporre che tale alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi possa essere posta in relazione alle forme di condizionamento esercitate sul direttore generale dell'ente.
Al riguardo, si rammenta quanto gia' segnalato a pag. 15 in relazione all'atteggiamento del direttore generale nei confronti di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta quali *** (detto «***») e ***, che sono riconosciuti in quanto tali e sono in grado di esercitare un notevole condizionamento tanto che lo stesso ***, confermando di fatto la loro autorita' afferma «li conosco, so chi sono e non posso certo non salutarli». 3.4. L'affidamento in concessione dell'installazione presso le sedi
comunali di distributori automatici di bevande. ***.
In data 23 febbraio 2011, il comune ha attivato una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde nonche' di prodotti alimentari preconfezionati dolci e salati presso gli edifici di proprieta' del comune.
L'appalto e' stato successivamente aggiudicato alla ditta ***, la cui offerta e' risultata economicamente la piu' vantaggiosa.
La societa' *** fino all'ottobre 2010 era di proprieta' di ***, ex collaboratore di giustizia, il quale ne era anche l'amministratore unico.
Nei confronti della predetta societa' questa Prefettura, in data 9 settembre 2010, ha emesso una informativa antimafia interdittiva poiche' gli elementi forniti dalle Forze dell'ordine lasciavano emergere indizi tali da far ritenere possibile la sussistenza di ingerenze delle organizzazioni criminali nell'attivita' imprenditoriale.
Nell'ottobre successivo l'***, per eludere il provvedimento interdittivo, ha proceduto ad un rimpasto della compagine societaria dapprima nominando amministratore unico un dipendente della societa', ***, poi cedendo l'intera quota societaria alla figlia convivente ***.
All'esito di una nuova informativa interdittiva emessa il 22 dicembre 2010, anche *** e' fuoriuscita dalla societa' che e' transitata nella proprieta' del gia' citato amministratore unico.
Nonostante tale ulteriore rimaneggiamento societario, questa Prefettura, nell'aprile scorso, ha emesso una ulteriore informativa interdittiva.
La vicenda che ha coinvolto la *** e' stata ampiamente riportata dalla stampa locale, che ha in piu' occasioni evidenziato gli sviluppi delle vicende penali e giudiziarie di ***.
In particolare, in data 13 giugno 2010, in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Sanremo, sono stati tratti in arresto i fratelli ***, *** e ***, il suocero di quest'ultimo, ***, ed altri, responsabili di vari reati tra cui sfruttamento della prostituzione e minaccia. Nel corso dell'attivita' investigativa che ha portato ai citati arresti, sono emersi gli stretti legami tra *** e ***.
Inoltre nel gennaio 2010, in Imperia, un incendio doloso ha distrutto otto automezzi e due container della ditta *** S.p.A., esercente l'attivita' di installazione e gestione di macchine distributrici di alimenti e bevande. Le indagini, svolte dall'Arma dei Carabinieri, hanno fatto emergere che nel corso di un ulteriore incontro con l'amministratore della citata societa', avvenuto nel febbraio dello stesso anno, *** ha mostrato, con chiari intenti intimidatori, una copia di un giornale sul quale era riportata la foto del noto latitante ***, ritenuto al vertice di cosa nostra siciliana indicandolo come suo cognato.
Nell'occasione *** ha proposto un accordo tra la sua societa' e la *** in relazione ad un futuro appalto presso la ***, proponendo, una sorta di spartizione degli interessi sul territorio della provincia e chiedendo di non essere disturbato a Sanremo e Ventimiglia.
Il processo relativo alla vicenda estorsiva che vede imputato ***, per il reato di tentata estorsione aggravata dall'art. 7 della legge n. 203/1991 nei confronti della ***, e' tuttora in corso presso il Tribunale di Sanremo.
Inoltre, nel corpo dell'ordinanza citata in premessa, il Gip rileva gli «ottimi rapporti» di *** e *** con ***, ex collaboratore di giustizia a suo tempo sfuggito ad un agguato di mafia e dichiaratamente vicino a ***. In particolare, il *** (cugino di ***) risulta essersi incontrato con l'*** poche ore prima dell'incendio alla ***, concorrente della *** nell'appalto della *** per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e prodotti alimentari preconfezionati.
Alla luce degli elementi suesposti, si ritiene sintomatica del grado di permeabilita' degli amministratori e dei dirigenti la vicenda relativa alla ***, aggiudicataria dell'appalto in questione, nonostante fosse nota l'esistenza di una interdittiva antimafia, peraltro mai revocata, emessa dalla Prefettura di Imperia.
Questo ufficio con lettera del 30 maggio 2011 indirizzata al comune di Ventimiglia - nel denegare la propria competenza a fornire informazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - ha informato il competente ufficio licenze del rilascio di una informativa antimafia interdittiva, a norma del combinato disposto degli articoli 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nei confronti citata ***.
Il comune ha, pertanto, avviato, con lettera del 13 giugno 2011, un procedimento, finalizzato alla risoluzione del rapporto contrattuale sottoscritto il 23 febbraio 2011, con contestuale sospensione dell'esercizio dell'attivita'.
Tale procedimento e' stato, tuttavia, archiviato all'esito dalla sentenza n. 1120, in data 15 luglio 2011, con la quale il T.A.R. per la Liguria ha annullato uno dei provvedimenti interdittivi adottati dalla Prefettura in relazione alla citata societa'.
Il provvedimento adottato dal comune risulta sicuramente immotivato. Tale sentenza - per la quale pende gravame innanzi al Consiglio di Stato - ha, infatti, annullato solo l'ultimo provvedimento e non i due precedenti. Il T.A.R., in particolare, non ha contestato l'esistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nella ***, derivante dall'originaria presenza nell'assetto societario di *** e della figlia ***, bensi' si e' limitato a ritenere insufficienti gli elementi indiziari da cui presumere l'attuale ingerenza di *** e della figlia nella conduzione dell'impresa, anche dopo la loro esclusione dalla compagine societaria.
In merito alla societa' gestita da *** si segnala che il 15 dicembre scorso, personale del Centro operativo di Genova della Direzione investigativa antimafia, unitamente alla Compagnia della Guardia di Finanza di Sanremo, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso quel Tribunale, nei confronti della societa' ***. Il valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo reale e' stimato in circa 3 milioni di euro. Il Tribunale del riesame di Imperia ha confermato il provvedimento di irrogazione delle misure di prevenzione patrimoniale, respingendo la richiesta di dissequestro formulata dai legali della ***. Conclusioni.
Le risultanze ispettive sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 19 dicembre 2011, allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo. Non sono intervenuti, seppure invitati, il sindaco di Imperia e il presidente dell'amministrazione provinciale.
I presenti hanno convenuto che gli accertamenti svolti dalla Commissione di indagine sulle vicende amministrative dell'ente hanno fatto emergere un quadro indiziario indicativo del possibile condizionamento da parte di soggetti collegati alla criminalita' di stampo mafioso o similare. Tali elementi sono stati ritenuti concreti e rilevanti in merito al condizionamento proveniente da soggetti appartenenti a sodalizi collegati con la 'ndrangheta.
Inoltre le criticita' riscontrate in molteplici procedure amministrative hanno evidenziato come i collegamenti e i tentativi di condizionamento da parte di tali soggetti abbiano determinato uno sviamento dell'attivita' dell'ente dai fini istituzionali cui lo stesso e' preordinato. In particolare si sottolinea quanto segue.
La giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, richiede quale primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima «la accertata diffusione sul territorio della criminalita' organizzata» (cfr., da ultimo, T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).
Gia' nel 1995, la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia dava per acquisita l'esistenza in Ventimiglia di una articolazione locale della 'ndrangheta calabrese, affermando anzi che il «locale» della citta' di confine era divenuto gia' allora «il piu' importante dell'intera regione, sia per la diffusa presenza di affiliati, sia per la presenza degli esponenti di maggior prestigio dell'onorata societa'».
Tale valutazione, ribadita in tempi piu' recenti anche in altri atti giudiziari, ha trovato conferma nella recentissima ordinanza di custodia cautelare in carcere, emanata dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova il 24 giugno 2011 nei confronti di 20 persone, indagate per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale «per aver fatto parte dell'associazione meticcia denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio della regione Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana».
La presenza «stanziale» nel ponente ligure e in particolare nell'area di Ventimiglia di numerosi soggetti legati alla criminalita' organizzata, che perseguono finalita' ed agiscono con metodi tipici delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma in numerosi riscontri di carattere investigativo ed e' stata diffusamente illustrata nello specifico paragrafo a cio' dedicato.
La Commissione ha, pertanto, profuso il proprio impegno al fine di verificare la presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento degli amministratori e dei dirigenti del comune di Ventimiglia.
Quanto segnalato (...) ha trovato conferma in ulteriori evidenze investigative che hanno messo in luce frequentazioni e contatti da parte del *** e del *** con ambienti della criminalita' organizzata locale.
Tenuto conto della considerevole concentrazione di poteri che l'attuale organizzazione comunale riserva alle figure del sindaco e del direttore generale, la Commissione pone l'attenzione sulla posizione di tali due vertici, politico e burocratico al fine di dimostrare la sussistenza di elementi concreti e rilevanti sui collegamenti degli amministratori e dirigenti dell'ente con la criminalita' organizzata.
L'incidenza della forza intimidatrice del sodalizi criminali egemoni nell'area e' evidenziata in maniera emblematica con riferimento ai molteplici atti intimidatori richiamati nella relazione.
Dall'analisi della realta' di Ventimiglia emergono peraltro anche forme di condizionamento degli amministratori e dirigenti, espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'ente nella criminalita' organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalita' restandone condizionati nel proprio operare (cfr., in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991).
Al riguardo la Commissione elenca i diversi atti intimidatori subiti dal dott. *** ed, in particolare, il piu' grave: l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura a lui in uso nel febbraio 2009. Lo stesso *** ha dichiarato alla Commissione di indagine di essere rimasto molto turbato dall'episodio tanto da aver avvertito l'esigenza, per un certo periodo, di circolare armato.
In merito alle forme di condizionamento nei confronti dei componenti degli organi di governo, particolarmente significativa l'affermazione, contenuta nella lettera rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare a carico di ***, secondo cui questi avrebbe minacciato anni fa consiglieri ed assessori al fine di «agevolare» la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.
Nella lettera si cita anche l'ex consigliere ***, che a seguito dell'«interessamento» del *** si sarebbe accordato con l'imprenditore ***.
Il comando provinciale dei Carabinieri, con lettera del 19 maggio 2011, a proposito del citato ex consigliere riferisce di una denuncia sporta dallo stesso nei confronti di ignoti, che il 24 marzo 2009 lo hanno avvicinato, travisati da passamontagna e armati di pistola, mentre rincasava con la propria autovettura; in tale occasione il *** sfuggi' all'agguato, nascondendosi a casa di un conoscente.
La misura di rigore, per il suo carattere di straordinarieta' in quanto destinata ad incidere sugli organi elettivi, non puo' ricorrere che in presenza di situazioni di fatto evidenti e quindi suffragate da oggettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusioni anche indirette degli organi elettivi con la criminalita' organizzata, tali da rendere pregiudizievoli per gli interessi della comunita' locale il permanere in carica degli organi medesimi.
I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore.
Si segnalano di seguito le attivita' amministrative piu' significative poste in essere dagli amministratori e dai dipendenti del comune di Ventimiglia che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza, mostrano quei «chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalita' organizzata» richiesti dalle giurisprudenza in materia, al fine di motivare l'adozione del provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Gli indizi piu' rilevanti di condizionamento e di un atteggiamento compiacente e funzionale della struttura burocratica e degli stessi amministratori rispetto agli interessi diretti o indiretti della criminalita' organizzata, sono rinvenibili nell'attivita' della societa' ***. Fin dalla sua costituzione la partecipata ha assunto in piu' occasioni un comportamento di favor immotivato nei confronti della *** la cui vicinanza di interessi con ambienti delle criminalita' organizzata locale era nota e alla quale sono stati affidati nel triennio 2008-2011 lavori per un importo superiore ad 800.000 euro.
Alcuni affidamenti in favore della *** risultano effettuati in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la materia in quanto avrebbero richiesto il preventivo esperimento di procedure negoziate con confronto concorrenziale. Lo sviamento della procedura in questione ha illecitamente favorito una societa' che risulta avere cointeressenze con la criminalita' organizzata, ed in particolare con la famiglia ***.
Come emerge dalle recenti indagini della DDA di Genova *** e i fratelli risultano indagati «con il ruolo di capi ed organizzatori, dirigendo ed organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni piu' rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando le sanzioni agli associati e a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, in particolare quali elementi di vertice sono legittimati a partecipare ai summit della Camera di controllo nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e alla costituzione di nuovi assetti».
Le violazioni riscontrate evidenziano anche l'assenza e la scarsa incisivita' dei controlli da parte della commissione consiliare preposta a tale specifica attivita'.
2. Ulteriori illegittimita' ed indizi di collegamento con la criminalita' organizzata scaturiscono dalle procedure di affidamento del servizio di igiene alla societa' ***.
Le modalita' di aggiudicazione del servizio sono risultate non conformi a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale consente la procedura negoziata qualora all'esito di una procedura aperta non sia stata presentata nessuna offerta, ma solo a condizione che non siano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
Il provvedimento finale risulta chiaramente illegittimo, in quanto si e' dato corso all'affidamento di un servizio economicamente molto rilevante (oltre € 18.000.000,00) a procedura negoziata senza il preventivo esperimento di procedura aperta, atteso che quelle precedentemente bandite si fondavano su capitolati sostanzialmente diversi.
Lo sviamento della procedura in questione ha illecitamente favorito una societa' che risulta avere cointeressenze con la criminalita' organizzata ed in particolare con la famiglia ***.
... Omissis ...
3. Particolarmente significative appaiono le anomalie scaturenti dall'emanazione di «determina» della giunta. L'esistenza di tali atti di giunta, gia' segnalata in un esposto indirizzato alla Corte dei conti per il quale sono in corso indagini da parte della magistratura contabile, e' stata confermata dall'attuale segretario generale del comune con attestazione in data 26 ottobre 2011, dalla quale risulta che le determinazioni del citato organo collegiale non sono mai state pubblicate, trattandosi di indicazioni ad uso interno della macrostruttura comunale, e vengono invece custodite in appositi registri conservati presso la segreteria generale.
Dagli atti acquisiti nel corso dell'accesso risulta che la giunta comunale usa talora «espropriare» la dirigenza delle proprie prerogative, in violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo, propri degli organi di governo, e poteri di gestione spettanti ai dirigenti.
Di particolare rilievo e' il contenuto della determinazione dirigenziale recante «approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per i lavori di manutenzione esterna del mercato coperto». Tale provvedimento risulta adottato sulla base di una direttiva o, piu' precisamente, di ordine illegittimo, poiche' impartito in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi di importo superiore a € 20.000,00, il ricorso ad una procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori.
Tale sviamento della procedura dal perseguimento dei fini istituzionali per favorire la cooperativa sociale *** diviene poi sintomatico di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalita' organizzata, ove si considerino i collegamenti di tale cooperativa con esponenti del «locale» di 'ndrangheta di Ventimiglia, collegamenti piu' volte posti in luce.
4. L'aggiudicazione da parte del comune di Ventimiglia del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande presso gli edifici di proprieta' del comune alla ***, di cui era amministratore *** e nei cui confronti questa Prefettura aveva emesso plurimi provvedimenti interdittivi antimafia.
Il comportamento tenuto dagli uffici comunali, che hanno avuto piena contezza delle informative antimafia di carattere ostativo, ha determinato sostanzialmente una elusione di tali provvedimenti, e la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la ***.
5. Per quanto concerne la lunga e complessa vicenda della realizzazione del porto turistico, va rilevato che il comune di Ventimiglia, attesi gli importi economici delle opere, avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura il rilascio delle prescritte informazioni antimafia sul conto della societa' concessionaria. Altrettanto avrebbe dovuto fare quest'ultima nei confronti della affidataria ***, ma ne' l'amministrazione comunale, ne' la *** si sono attivate in tal senso all'atto della stipula dei contratti.
Le rilevanti anomalie riscontrate dal G.I.A. hanno fatto emergere una elusione dell'attivita' di prevenzione antimafia che ha accentuato il rischio della presenze di imprese controllate o riferibili alla criminalita' organizzata di stampo mafioso o similare in un settore che ha interessato investimenti per decine di milioni di euro in opere pubbliche.
Per le violazioni accertate dal C.I.A. risultano deferiti alla Procura della Repubblica di Sanremo, il *** unitamente ad ***, (***), all'*** (***) ed altri poiche' ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio, per aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione della normativa vigente, le informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle societa' coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.
Alla luce di quanto dettagliatamente esposto, si ritiene di poter affermare che i collegamenti degli amministratori e dirigenti dell'ente con la criminalita' organizzata, nonche' le forme di condizionamento dai medesimi subite, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioe' di alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli amministratori e dirigenti, tale da sviare l'attivita' del comune dal perseguimento degli interessi della collettivita'.
Nonostante gran parte di tali comportamenti sia direttamente e formalmente imputabile a responsabilita' dei dirigenti ed, in particolare, del direttore generale, si ritiene che da tale responsabilita' non possano considerarsi immuni gli organi di governo dell'ente. Anche laddove le irregolarita' riscontrate sono ascrivibili alla sfera prettamente gestionale, di competenza dei singoli responsabili dei settori comunali, traspare nettamente, in alcune vicende, l'ingerenza dell'organo politico.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonche' al fine di garantire che ogni attivita' si svolga nella necessaria cornice, formale e sostanziale, di legalita'» (cfr. T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).
Le reiterate illegittimita' riscontrate e gli indizi di collegamenti con la criminalita' organizzata scaturenti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria, dalla relazione della Commissione di indagine, dai rapporti delle Forze dell'ordine, dalle verifiche ispettive del G.I.A e dalle note informative della D.I.A. nonche' dal contenuto della lettera del Procuratore distrettuale antimafia di Genova, forniscono un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico consesso di quel comune.
Tali illegittimita' hanno, inoltre, evidenziato l'incapacita' degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialita' amministrativa.
I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico consesso di Ventimiglia.
Nei termini che precedono si rassegnano le considerazioni conclusive ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni degli organi superiori.

(1) nell'ambito delle societa' partecipate dal comune di Ventimiglia.
In particolare ricopre o ha ricoperto gli incarichi di direttore
generale della ***, di consigliere e presidente del C.d.A. della
*** fino al 7 settembre 2007 e di presidente del C.d.A. della ***
a socio unico fino al 14 gennaio 2010. A partire da tale data ha
conservato la carica di consigliere e l'assemblea dei soci ha
dato indirizzo al C.d.A. di nominarlo amministratore delegato
dell'area amministrativo-finanziaria. Nel corso dell'assemblea
dei soci del 2 maggio scorso e' stato nominato, fino
all'approvazione del bilancio di esercizio 2011 direttore
amministrativo-finanziario della societa'.

(2) Gli ulteriori servizi affidati comprendono, manutenzione dei
marciapiedi comunali esistenti e relative pertinenze; gestione
completa del verde orizzontale pubblico; gestione della
segnaletica stradale verticale di competenza comunale e degli
interventi urgenti su brevi tratti di quella orizzontale, con
possibilita' di affidare con separato atto anche quella
orizzontale oggi appaltata a terzi; manutenzione strade urbane ed
extraurbane; interventi manutentivi presso asili nido e scuole
comunali, comprensivi delle aree di pertinenze a giardino,
ludiche ecc. ed interventi manutentivi presso edifici comunali,
fontane e bagni pubblici; manutenzione impianti pubblica
illuminazione stradale, parchi e giardini, spazi adibiti ad
attivita' ludico sportive e similari, monumenti, nel territorio
comunale (citta' e frazioni), mirati a garantire e ripristinare
il funzionamento degli impianti ai fini anche della sicurezza;
manutenzione impianti pubblica illuminazione stradale, parchi e
giardini, spazi adibiti ad attivita' ludico sportive.

(3) Le societa' richiedenti risultano quali la ***, la *** e la ***.
A quest'ultima subentrata la ***, con autorizzazione del 9 maggio
1998 della C.d.P. La *** in data 18 dicembre 1999 e' stata
autorizzata dalla Capitaneria di porto al subingresso alla ***

(4) Tenuto conto che il progetto definitivo presentato dalla ***
s.r.l. interessava un compendio immobiliare che si sviluppava su
una superficie complessiva di circa mq 155.689,53 dei quali solo
mq 140.535,54 appartenenti al demanio dello Stato, il 9 marzo
2010, con ulteriore atto n. 4701, sono stati concessi alla
medesima societa' ulteriori mq 9.209,64

(5) A completamente del quadro complessivo delle aziende operanti, si
soggiunge che l'11 marzo 2010 e' avvenuto il trasferimento
d'azienda dalla suddetta cooperativa *** a *** il cui
amministratore delegato e' figlio di ***, amministratore unico
della ***.

(6) In relazione alla mancata osservanza della legislazione antimafia
si richiama innanzitutto dall'art. 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, secondo il quale «le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui
all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4
prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le
concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore
sia [...]». Ed il richiamato allegato 3 si riferisce, tra le
altre, alle «concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali». Inoltre
dal tenore letterale dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 252/1998, «... le pubbliche amministrazioni,
gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono
acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente
articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti
e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le
concessioni o erogazioni indicati nell'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, il cui valore sia: a) pari o superiore a
quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive
comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi
pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di
esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per
le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la
concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo
o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali; ...

(7) Il concessionario *** in osservanza al richiamo giurisprudenziale
del suddetto Consesso (sez. IV, sent. 10 ottobre 2005, n. 5473)
che ha stabilito il principio secondo cui «... un soggetto,
attributario di una concessione da parte di una pubblica
amministrazione, assume la natura di sostituto di quella pubblica
amministrazione e, relativamente ai poteri pubblici trasferitegli
in forza del provvedimento concessorio, e' esso stesso pubblica
amministrazione».
 
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