Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2012 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI STATO
REGOLAMENTO 6 febbraio 2012
Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009 n.196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante l'attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa in data 16 dicembre 2011.

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Presidente: il Presidente del Consiglio di Stato;
b) Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;
c) G.A.: giustizia amministrativa - Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali;
d) segretario generale: segretario generale della giustizia amministrativa;
e) segretario C.d.S.: segretario delegato per il Consiglio di Stato;
f) segretario TT.aa.rr.: segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;
g) segretari delegati: il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali;
h) C.d.S.: Consiglio di Stato - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
i) segretariato generale: ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa;
l) T.a.r.: Tribunale amministrativo regionale - Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento e sezione autonoma per la Provincia di Bolzano;
m) ufficio di ragioneria: ufficio centrale di bilancio e ragioneria;
n) SIIRG: sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato;
o) codice dei contratti: il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
p) regolamento dei contratti: il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
q) regolamento di autonomia finanziaria: il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
r) regolamento di organizzazione: il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
s) d.P.R. n. 367 del 1994: decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni;
t) d.P.R. n. 254 del 2002: decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2002, n. 254 e successive modificazioni e integrazioni;
u) l. n. 196 del 2009: legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
v) l. n. 136 del 2010: legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
z) d.lgs. n. 91 del 2011: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;
aa) d.l. n. 98 del 2011: decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni;
bb) d.lgs n.123 del 2011: decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2

Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria della G.A. prevista dall'art. 53-bis, legge 27 aprile 1982, n. 186, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria.
2. L'ambito di applicazione del presente regolamento di autonomia finanziaria fa salve le eventuali discipline speciali dettate per le province autonome e le regioni a statuto speciale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento di autonomia finanziaria, l'attivita' amministrativa e contabile e' comunque svolta nel rispetto dei principi generali in materia di contabilita' pubblica.
4. La classificazione delle entrate e delle spese:
a) si uniforma ai criteri costruttivi del piano integrato dei conti, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 91 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) tiene conto delle specifiche attivita' istituzionali della G.A. ed in particolare dei criteri definiti nell'art. 2 comma 1, del regolamento di organizzazione.
5. Il Consiglio di presidenza, sulla proposta del Presidente formulata nell'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo politico amministrativo, delibera e aggiorna annualmente per scorrimento le direttive programmatiche triennali per la formazione del bilancio di previsione.
6. Il Presidente assegna le risorse ai responsabili dei programmi sulla base del bilancio, approvato ai sensi dell'art. 3.
7. Nel corso della gestione il Presidente sovrintende al rispetto dell'equilibrio finanziario, annuale e triennale, delle entrate e delle spese e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza.
8. Il segretario generale trasmette trimestralmente una relazione sull'andamento della gestione. Il Consiglio di presidenza della G.A. puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni, da acquisire anche nella forma dell'audizione del segretario generale stesso. Il Consiglio di presidenza della G.A. ove necessario invita il segretariato generale ad adottare iniziative correttive idonee a rendere la gestione coerente con le direttive e, ove necessario, delibera le conseguenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3
Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle
direttive programmatiche

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto, che viene corredato e presentato con una proiezione triennale dei conti, e' predisposto dal segretario generale in coordinamento con i segretari delegati. Lo schema di progetto viene elaborato dal responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali sulla base delle ultime direttive programmatiche adottate, ai sensi dell'art. 2, comma 4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il segretario generale e i segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza il progetto di bilancio annuale e la relativa proiezione triennale.
3. Il progetto di bilancio annuale corredato da una apposita relazione illustrativa e la relativa proiezione triennale, viene presentata dal Presidente del Consiglio di Stato al Consiglio di presidenza della G.A.
4. Il Consiglio di presidenza, attraverso le competenti commissioni consiliari, esamina il progetto ed aggiorna le direttive programmatiche in tempi idonei a consentire la redazione, con la stessa procedura di cui al comma 2, del progetto definitivo che viene trasmesso al Consiglio non oltre il 30 novembre per l'esercizio dei suoi poteri deliberativi.
5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Consiglio di presidenza delibera in via definitiva il bilancio annuale di previsione e la proiezione triennale dei conti, che vengono trasmessi, con atto del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministero della giustizia, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
6. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 4, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, il Presidente autorizza con proprio decreto l'esercizio provvisorio nelle stesse forme e limiti previsti per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato.
 
Art. 4

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della giustizia amministrativa, in coerenza con i principi contenuti nella l. n. 196 del 2009 e con il regolamento di organizzazione. Le spese, nel loro complessivo importo, non possono superare le entrate.
2. La proiezione triennale dei conti di previsione e' redatta per programmi, con la disaggregazione prevista dal comma 7.
3. Le entrate sono costituite dall'importo dei fondi annualmente iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Sono altresi' iscritte, quali poste di entrata, le somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
Le entrate, organizzate in un unico titolo, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) categoria I): entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
b) categoria II): entrate eventuali;
c) categoria III): avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.
4. All'interno delle categorie, ai fini della gestione, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, con una specifica denominazione.
5. Le spese sono ripartite in tre programmi, riferiti al perseguimento di obiettivi d'istituto omogenei, e in capitoli per la loro gestione, secondo l'oggetto specifico. Ogni programma e' affidato ad un unico centro di responsabilita'. Sulla base dell' organizzazione centrale e territoriale del sistema della giustizia amministrativa:
a) il primo programma e' intestato al segretario generale;
b) il secondo programma e' intestato al segretario C.d.S.;
c) il terzo programma e' intestato al segretario TT.aa.rr.
6. Il segretario generale, cui e' affidata la gestione delle spese strumentali comuni a piu' uffici, convoca con regolarita' riunioni di coordinamento dei responsabili dei programmi per esaminare l'andamento della spesa, lo stato di attuazione delle iniziative in corso, l'impostazione di nuove iniziative e per predisporre gli elementi per riferire al Consiglio di presidenza.
7. I programmi presentano al loro interno, in modo distinto e aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese sono suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione; i capitoli indicano la natura rimodulabile o non rimodulabile, discrezionale o obbligatoria delle spese.
8. Su un apposito capitolo e' iscritto il fondo di riserva per un importo non superiore al 4 per cento delle spese di parte corrente. Su tale fondo confluisce, in corso d'esercizio finanziario, l'eventuale differenza tra l'importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario dell'esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio di previsione per le spese non impegnate.
 
Art. 5

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Non e' consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle espressamente previste da particolari disposizioni di legge.
4. Le entrate e le spese vengono iscritte in bilancio sulla base dei principi contabili generali di cui all'allegato 1, del d.lgs. n. 91 del 2011.
 
Art. 6

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, tenuto conto delle direttive programmatiche triennali vigenti, sono disposte, con delibera del Consiglio di presidenza, di norma su proposta del segretario generale e dei segretari delegati, ciascuno per quanto di sua competenza, sentito il responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.
2. In caso di urgenza il Presidente puo' disporre variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, ovvero prelevamenti dal fondo di riserva, informandone il Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima riunione utile.
3. Le delibere di variazione sono allegate al rendiconto finanziario. Nessuna variazione puo' essere disposta dopo la chiusura dell'esercizio.
 
Art. 7

Conto finanziario

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto finanziario.
2. Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo il contenuto dei programmi intestati ai tre centri di responsabilita', come presentati nel bilancio di previsione, in armonia con i criteri di cui all'art. 21, l. n. 196 del 2009.
3. Il conto finanziario espone:
a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto dei residui;
f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
g) le eventuali economie di gestione;
h) i residui perenti.
4. Con il regolamento di organizzazione verranno definiti modelli di controllo di gestione per obiettivi e per conto economico.
 
Art. 8

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:
a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;
b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio;
c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
d) elenco dei residui perenti, distinti per capitolo;
e) i risultati finanziari di ogni programma, con l'esposizione dei principali fatti gestionali e la motivazione degli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali rappresentate nel conto finanziario.
 
Art. 9

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso tra beni patrimoniali relativi al C.d.S. e beni patrimoniali relativi ai TT.aa.rr., predisposto dall'ufficio di ragioneria, e' redatto in armonia a quanto previsto dall'art. 36, l. n. 196 del 2009.
2. All'inventario dei beni patrimoniali e' allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.
 
Art. 10

Approvazione del conto finanziario

1. Lo schema del conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, e' predisposto a cura dell'ufficio di ragioneria sulla base delle scritture contabili da esso tenute.
2. Il predetto ufficio accerta la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e riscontra che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondano con quelli relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria centrale e dalle sezioni di Tesoreria.
3. Entro il 31 maggio successivo il segretariato generale trasmette al Consiglio di presidenza lo schema del conto, unitamente alle relazioni dell'ufficio di ragioneria e del collegio dei revisori.
4. Il conto e' approvato con delibera del Consiglio di presidenza.
5. Entro il 30 giugno successivo, il conto finanziario e' trasmesso, a cura del Presidente, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche', per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero della giustizia.
 
Art. 11

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali gli uffici della giustizia amministrativa si avvalgono di un apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale.
2. Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.
3. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui al comma 2 trasmettono all'ufficio di ragioneria copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute nel mese precedente dal servizio postale.
4. L'ufficio di ragioneria acquisisce la documentazione riguardante il suindicato conto corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di accreditamento). La Tesoreria centrale preleva periodicamente, su richiesta dell'ufficio di ragioneria, le somme affluite su tale conto, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo comma del successivo art. 20 e trasmette la relativa quietanza all'ufficio di ragioneria.
5. Per la determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si applicano le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al diritto connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in applicazione dell'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono estese le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2006, n. 184.
7. La riscossione dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura dell'ufficio competente al rilascio.
 
Art. 12

Disciplina delle spese

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamento o di contratti di utenza, stipulati con aziende erogatrici di beni e servizi, sono effettuate senza necessita' di specifiche autorizzazioni nel limite delle disponibilita' iscritte in bilancio.
2. "Le spese diverse da quelle di cui al comma 1, sono disposte dal responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali o dal dirigente delegato sulla base delle indicazioni del responsabile del programma, aventi ad oggetto anche i contenuti della determina a contrarre, nell'ambito delle risorse disponibili, in osservanza delle direttive programmatiche deliberate dal Consiglio di presidenza".
3. Ogni programma di spesa reca l'indicazione, a livello di capitolo per la gestione, delle tipologie di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le spese relative al funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali si applica la disciplina di cui all'art. 17.
 
Art. 13

Fasi della spesa

1. La gestione delle spese segue le seguenti fasi:
a) assunzione degli impegni;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute a creditori determinati sulla base di obbligazioni che si perfezionano entro l'esercizio finanziario.
3. Alle procedure di spesa e contabili si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 367 del 1994.
 
Art. 14

Assunzione degli impegni

1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria, affinche' provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarita' della documentazione, dell'esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto della spesa;
b) le modalita' di esecuzione della spesa;
c) l'importo previsto;
d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di riferimento;
e) l'indicazione del creditore.
3. L'ufficio di ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento di organizzazione, nonche' al responsabile del relativo programma.
4. Il controllo sugli atti di spesa si esercita nelle forme di cui all'art. 39.
5. Gli uffici competenti devono comunicare all'ufficio di ragioneria, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. L'ufficio di ragioneria annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall'art. 17, comma 1, del presente regolamento di autonomia finanziaria.
6. Gli uffici della G.A. tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. L'ufficio di ragioneria rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.
 
Art. 15

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore della giustizia amministrativa, e' effettuata dagli ordinatori di spesa, previo accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. All'atto di liquidazione e' allegata la documentazione relativa al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.
 
Art. 16

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili amministrativi con l'emissione di un ordine di pagare, che deve indicare:
a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) l'oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
e) l'indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o partita IVA;
f) l'importo netto da pagare in cifre e in lettere;
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa;
h) la data di emissione;
i) la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;
l) l'elencazione sommaria dei documenti giustificativi allegati;
m) la data di esigibilita'.
2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti giustificativi della spesa devono essere inoltrati all'ufficio di ragioneria che, previa verifica della regolarita' amministrativa e contabile, provvedera' a controfirmarli, a trattenere agli atti i documenti giustificativi e ad immettere i dati nel SIIRG ai fini dell'emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 20 per i pagamenti a favore di terzi.
3. L'ufficio di ragioneria segnala agli ordinatori della spesa nonche' al responsabile del relativo programma eventuali irregolarita' amministrative o contabili prima di immettere i dati nel SIIRG ai fini dell'emissione dei mandati informatici.
4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui all'art. 16, comma 8, d.P.R. n. 367 del 1994, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilita' generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagare nonche' quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in quest'ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a quietanzare. Ai mandati informatici sono altresi' applicabili le norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio di emissione.
 
Art. 17

Spese per il funzionamento
dei Tribunali amministrativi regionali

1. Il segretario TT.aa.rr., sulla base delle direttive programmatiche triennali, in relazione alle disponibilita' finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, avvalendosi della collaborazione del responsabile della direzione generale per le risorse finanziarie e materiali, acquisite le previsioni prospettate dalle sedi, formula al Consiglio di presidenza la proposta di piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei tribunali medesimi e delle sezioni staccate; di tale proposta il segretario TT.aa.rr. informa gli altri componenti del segretariato generale. Con propria deliberazione il Consiglio di presidenza approva il piano annuale di ripartizione dei fondi. I dirigenti responsabili sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi assegnati, sotto la vigilanza del direttore generale per le risorse finanziarie e materiali, che propone ove necessario al segretario TT.aa.rr., l'esercizio del potere di avocazione con provvedimento congruamente motivato.
2. Il piano e' trasmesso dal segretario TT.aa.rr. all'ufficio di ragioneria per le previste annotazioni contabili.
3. Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e' sottoposto, di norma, a revisione quadrimestrale, in base alle disponibilita' finanziarie, al fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.
 
Art. 18

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, e' curata dall'ufficio di ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.
2. I cassieri di cui all'art. 21, entro il 10 gennaio di ogni anno, nell'ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all'ufficio di ragioneria l'importo dei fondi non pagati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Dopo il 31 dicembre, non e' piu' possibile impegnare somme sulle disponibilita' dell'esercizio precedente.
 
Art. 19

Gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, con decreto del Presidente, su proposta del segretariato generale previa delibera del Consiglio di presidenza, un capitolo aggiunto.
3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
4. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
5. In nessun caso puo' iscriversi fra i residui alcuna somma in entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.
6. I residui attivi e passivi devono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.
 
Art. 20

Servizio di tesoreria

1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo, i fondi stanziati per il funzionamento del C.d.S. e dei TT.aa.rr. sull'apposito programma dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze sono trasferiti al pertinente conto corrente, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d'Italia dei pagamenti effettuati dalla tesoreria centrale dello Stato e dalle sezioni di tesoreria provinciale, l'ufficio di ragioneria accerta mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel SIIRG, i mandati informatici estinti.
3. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne da' formale comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze ‑ dipartimento della ragioneria generale dello Stato ‑ affinche' questo ne disponga il rimborso alla Banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.
4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste non hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non e' stato possibile recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 544-bis delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. L'ufficio di ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi emesse per l'accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.).
5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al comma 4, l'ufficio di ragioneria trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - I.Ge.P.A ‑ la richiesta di prelevamento dal conto corrente n. 20353 contenente l'indicazione delle complete generalita' del beneficiario a favore del quale deve essere disposto il pagamento nonche' le modalita' con le quali detto pagamento deve essere effettuato.
 
Art. 21

Gestione fondo di cassa

1. Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di competenza, possono delegare ai cassieri, nominati ai sensi del successivo comma 2, la gestione delle minute spese, costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo dai pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Puo' essere altresi' delegata la gestione degli anticipi di missione debitamente autorizzati.
2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle attribuzioni ed alle specifiche responsabilita' dei cassieri della G.A. si applicano le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria e quelle contenute nel regolamento approvato con il d.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.
3. La provvista dei fondi e' effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.
4. I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un registro dei valori e dei titoli in deposito.
5. I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto trimestrale della gestione dei fondi al direttore dell'ufficio di ragioneria. Al termine dell'esercizio finanziario presentano agli ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro competenza.
 
Art. 22

Verifiche sulla gestione di cassa

1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, puo' disporre senza preavviso verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresi', apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
2. Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.
3. Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dai cassieri, uno e' conservato dal direttore dell'ufficio di ragioneria e l'altro e' trasmesso agli ordinatori della spesa.
4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.
 
Art. 23

Consegnatari

1. I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, essi sono nominati dal segretario TT.aa.rr. su proposta del segretario generale del T.a.r.
2. Ai consegnatari e' affidata:
a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di mobili ed arredi d'ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature d'ufficio e quant'altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.
 
Art. 24

Inventario e classificazione dei beni

1. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in inventari con l'indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione, la quantita' o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono esclusi i beni di consumo e quelli di valore minimo per i quali si provvede comunque a registrazione secondo le modalita' dell'art. 26.
3. L'inventario del patrimonio librario e' tenuto a cura del responsabile della biblioteca del Consiglio di Stato nonche' dei responsabili delle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali. Al termine di ciascun esercizio i responsabili delle biblioteche trasmettono ai consegnatari dei rispettivi istituti il prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario.
4. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.
5. L'inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al termine di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e copia. I consegnatari trasmettono all'ufficio di ragioneria entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il prospetto di tutte le variazioni della consistenza patrimoniale per la redazione della situazione finale. L'ufficio di ragioneria trasmette la scheda riepilogativa dei valori complessivi all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto patrimoniale dello Stato.
6. L'inventario e' sottoposto a revisione quinquennale secondo la ricognizione fisica dei beni registrati.
7. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario dei buoni di carico e scarico.
 
Art. 25

Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi e' disposta, su richiesta del consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per i rispettivi istituti, dal dirigente responsabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, i componenti della commissione sono nominati dai dirigenti responsabili delle strutture. Ove necessario, la commissione e' integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati
2. La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed e' portata a conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e dell'aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3. Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti norme di contabilita' pubblica.
4. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 26

Contabilita' degli oggetti di consumo

1. I consegnatari tengono su apposito registro la contabilita' degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.
2. Il carico e' determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.
 
Art. 27

Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari

1. Il direttore dell'ufficio di ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo puo' disporre senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la consistenza dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo. Dispone, altresi', apposita verifica nei casi di cambiamento del consegnatario
2. I risultati delle verifiche sono esposti in appositi verbali redatti con le stesse modalita' previste al precedente art. 22 per le verifiche sulla gestione di cassa.
 
Art. 28

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 254 del 2002, in quanto compatibili con il principio dell'autonomia finanziaria della giustizia amministrativa.
 
Art. 29

Norme generali

1. Gli uffici di supporto agli organi della G.A. procedono all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo la disciplina comunitaria e nazionale dettata per le amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente previsto dal presente capo.
2. L'affidamento di ogni contratto passivo, ancorche' escluso dalla disciplina sui contratti pubblici, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita' e non discriminazione.
3. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 2.
 
Art. 30

Limiti all'attivita' contrattuale

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle procedure di acquisto di beni e servizi per i quali non e' previsto l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate da centrali di committenza.
2. Gli uffici di supporto agli organi di giustizia amministrativa valutano, anche in assenza di uno specifico obbligo, la possibilita' di ricorrere alle dette convenzioni; in ogni caso ne utilizzano i parametri di prezzo - qualita' come limiti massimi per la stipula dei contratti.
3. Resta fermo l'obbligo di aderire al mercato elettronico nei casi previsti dalla legge.
 
Art. 31

Formazione della volonta' a contrarre

1. L'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, disposto mediante determina a contrarre, e' soggetto, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ad approvazione del direttore generale per le risorse finanziarie e materiali.
2. In ogni procedura di affidamento di contratti pubblici e' nominato dal dirigente quale responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi, un funzionario amministrativo in possesso delle necessarie competenze. In caso di mancata designazione, l'incarico di responsabile del procedimento e' svolto direttamente dal dirigente preposto all'ufficio interessato. Per gli appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura si applicano il codice dei contratti e il regolamento dei contratti.
3. La determina a contrarre e gli atti della procedura di affidamento non rientranti tra i compiti del responsabile del procedimento sono adottati dal dirigente preposto all'ufficio interessato. Alle relative incombenze puo' provvedere altro dirigente della medesima struttura, appositamente delegato per una o piu' procedure, individuate per settori omogenei ed eventualmente contenute in predeterminati tetti di spesa. In caso di delega, il dirigente sostituisce il dirigente preposto all'ufficio in ogni competenza e presenta, semestralmente, apposita relazione circa l'attivita' svolta, gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati, nonche' ogni altra notizia utile per il monitoraggio ed il controllo dell'attivita' delegata.
4. Il responsabile del procedimento viene nominato nell'ambito del personale di ruolo. Nei casi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, anche se dipesa dal concomitante affidamento di altri incarichi dello stesso tipo non cumulabili con ulteriori assegnazioni, il responsabile del procedimento puo' essere nominato anche tra i dipendenti non di ruolo, sempreche' in possesso del titolo di studio e di competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere.
5. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti e cura per ogni appalto di lavori, servizi e forniture, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo ivi comprese le procedure negoziate ovvero in regime di economia, gli adempimenti prescritti dall'art. 3, l. n. 136 del 2010 e dalle altre disposizioni antimafia.
 
Art. 32

Selezione del contraente e criteri di aggiudicazione

1. Gli uffici aggiudicano i contratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante le procedure e secondo le modalita' stabilite dal codice dei contratti.
2. La selezione della migliore offerta viene effettuata in applicazione dei seguenti criteri:
a) il prezzo piu' basso o l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per i contratti passivi. La scelta del criterio di aggiudicazione piu' adeguato avviene in relazione alle caratteristiche dell'oggetto contrattuale;
b) il prezzo piu' alto per i contratti attivi.
3. In caso di gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il dirigente preposto all'ufficio, scaduto il termine di ricezione delle offerte, provvede alla nomina della commissione di gara dal medesimo presieduta e composta da altri due soggetti di provata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Nel caso in cui non vi siano adeguate professionalita', e cio' sia debitamente attestato dal responsabile del procedimento, il dirigente puo' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di provata esperienza alle condizioni e secondo le modalita' previste dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti.
 
Art. 33

Spese in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dal codice dei contratti e dal regolamento dei contratti nonche' da altre disposizioni di legge. L'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione e' allegato, unicamente agli atti di programmazione, al bilancio di previsione.
2. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse nei limiti di importo previsti dal codice dei contratti e, fatte salve le ipotesi gia' ivi direttamente disciplinate, in relazione alle ulteriori fattispecie di seguito indicate:
a) partecipazione e organizzazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;
b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
c) pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici;
e) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici;
f) accertamenti medico-fiscali;
g) servizi di fornitura pasti, fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anche mediante la stipula delle apposite convenzioni;
h) rilegatura di libri e pubblicazioni;
i) lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui gli uffici non possano provvedervi con il proprio personale;
l) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
m) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
n) servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio;
o) servizi per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere nonche' servizi informatici;
p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, arredi, materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, ed attrezzature varie;
q) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
r) polizze di assicurazione;
s) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario;
t) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e di apparecchiature in genere;
u) servizi di manutenzione e riparazione;
v) incarichi di collaudo o di verifica di conformita'.
3. La determina a contrarre indica in via esplicita i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura di affidamento in economia.
4. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario, qualora sia consentito non avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, gli uffici selezionano gli operatori da consultare sulla base di indagini di mercato oppure utilizzando elenchi aperti di operatori economici alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8.
5. Le indagini di mercato vengono condotte, tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico. Gli uffici possono selezionare gli operatori da invitare previa pubblicazione di un avviso preventivo sul sito web della giustizia amministrativa. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che, con riferimento all'oggetto del contratto, devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta ed i criteri che governano la relativa preselezione.
6. Il segretario generale sentiti i segretari delegati, e previa prospettazione delle strutture, disciplina, con separato atto, la formazione di elenchi di operatori economici, eventualmente distinti per aree geografiche, per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi secondo le prescrizioni di cui al codice dei contratti ed al regolamento dei contratti.
7. Il segretario generale sentiti i segretari delegati, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze degli uffici della giustizia amministrativa, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, promuove la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonche' l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
8. Nelle ipotesi in cui gli uffici si avvalgano degli elenchi di cui ai commi che precedono, l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura di cottimo avverra' nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, mediante sorteggio pubblico il cui avviso sara' divulgato sull'apposita sezione del sito web della giustizia amministrativa almeno due giorni prima dell'invio delle lettere di invito.
9. Di norma l'aggiudicazione avviene sulla base dell'acquisizione di almeno tre preventivi. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di acquisizione di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni in riferimento alla singola procedura, purche' tale facolta' sia espressamente menzionata nella lettera di invito. L'avviso di post-informazione di cui agli articoli 173 e 331, comma 3, del regolamento dei contratti e' reso mediante pubblicazione in una sezione dedicata del web della giustizia amministrativa.
10. Il contratto, anche nelle procedure di acquisto in economia, viene stipulato ed e' eseguito nel rispetto dei termini dilatori e di sospensione previsti dall'art. 11 del codice dei contratti.
11. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, nonche' in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, si applica la disciplina speciale prevista dal regolamento dei contratti.
 
Art. 34

Stipulazione ed efficacia dei contratti

1. I contratti sono stipulati dal dirigente preposto all'ufficio interessato ovvero dal responsabile del procedimento nel caso di affidamento in economia di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.
2. I contratti sono stipulati:
a) mediante atto pubblico notarile o forma pubblica-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;
b) nel caso di procedure negoziate, anche mediante scrittura privata;
c) in forma elettronica, secondo la normativa vigente.
3. I contratti, nel caso di importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono obbligatori e vincolanti finche' non siano approvati dal direttore generale per le risorse finanziarie e materiali, e diventano esecutivi a seguito della registrazione dell'ufficio di ragioneria.
4. Il Segretario generale, sentiti i segretari delegati, su proposta dei dirigenti delle strutture, nomina piu' funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e competenze adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.
5. L'ufficiale rogante riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodisce i contratti in ordine cronologico e ne tiene il repertorio con modalita' analoghe a quelle previste dalla legge notarile, provvedendo alle relative incombenze fiscali. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.
 
Art. 35

Direzione dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto avente ad oggetto lavori pubblici e' diretta da soggetto dotato della necessaria competenza professionale, di norma, diverso dal responsabile del procedimento e designato dal dirigente preposto all'ufficio interessato.
2. Nei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali e salvo che per le ipotesi non consentite dal regolamento, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa e motivata indicazione dell'ufficio che svolge il ruolo di stazione appaltante.
 
Art. 36

Congruita' dei prezzi

1. L'accertamento della congruita' dei prezzi e' effettuato, in via ordinaria, attraverso gli strumenti di rilevazione dei prezzi correnti previsti dal codice e dal regolamento, nonche' attraverso libere indagini di mercato.
2. Ai fini di cui al comma 1, nei procedimenti relativi a lavori, servizi o forniture di particolare complessita' tecnica, per i quali non e' possibile individuare in base al comma 1 elementi utili ai fini del giudizio di congruita', e sempre che comportino una previsione di spesa superiore ad euro 50.000 I.V.A. esclusa, il responsabile del procedimento, in mancanza di dipendenti anche non di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, puo' avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione.
 
Art. 37

Collaudo e verifica di conformita'

1. Gli appalti stipulati dagli uffici di supporto degli organi di giustizia amministrativa sono soggetti, nel caso di contratti relativi a lavori, a collaudo ovvero all'accertamento della regolare esecuzione, nonche' alla verifica di conformita' nei casi di contratti relativi a servizi e forniture.
2. Gli incarichi di collaudo e di verifica di conformita' sono affidati a soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione del contratto nei soli casi in cui e' prescritto dal codice dei contratti o dal regolamento dei contratti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'affidamento dell'incarico e' conferito, in forma individuale o collegiale, dal responsabile del procedimento a personale in servizio presso gli uffici della giustizia amministrativa, in possesso della necessaria competenza. La designazione tiene conto dell'oggetto del contratto, della complessita' della prestazione e del relativo importo ed avviene, dopo aver accertato il possesso dei necessari requisiti e l'assenza di cause di incompatibilita', sulla base di una scelta motivata in applicazione dei seguenti criteri:
a) coerenza dell'incarico con la professionalita' del dipendente, quale desumibile dal suo curriculum vitae;
b) proporzionalita' della competenza professionale del dipendente alla complessita' e valore economico dell'incarico;
c) compatibilita' dell'incarico con il carico di lavoro gia' assegnato al dipendente;
d) assenza di ragioni di impedimento soggettivo dovute anche al rendimento del dipendente;
e) rotazione degli incarichi.
4. In mancanza di adeguate risorse interne gli uffici possono avvalersi, previa stipula di apposite intese a cura del segretario generale, dei dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici. che possono essere nominati nelle forme ed alle condizioni di cui al comma che precede.
5. In mancanza di adeguate risorse interne, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, il dirigente dell'ufficio competente affida gli incarichi di cui al comma 1 a soggetti esterni mediante procedura di evidenza pubblica secondo le disposizioni del codice dei contratti e del regolamento dei contratti.
 
Art. 38

Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

1. L'ufficio di ragioneria, a cui e' preposto un dirigente, cura tutti gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del bilancio e con le attivita' amministrative della giustizia amministrativa.
2. All'ufficio di ragioneria debbono esser comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.
3. Per l'assolvimento dei compiti previsti dai precedenti commi, all'ufficio di ragioneria competono le seguenti attribuzioni:
a) tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie, relative alla gestione;
b) predisporre il rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa;
c) esercitare il controllo preventivo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli ordinatori della spesa, apponendovi il visto di riscontro contabile;
d) accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai fini di cui all'art. 20, comma 2;
e) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonche' la situazione dei residui attivi e passivi;
f) curare i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale;
g) vigilare sulla regolarita' contabile delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri;
h) effettuare le verifiche, previste dagli articoli 22 e 27, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;
i) esaminare i rendiconti prodotti dai cassieri della giustizia amministrativa.
 
Art. 39

Procedura di controllo

1. Il controllo di cui all'art. 38, comma 4, lettera c), si esercita secondo la procedura di seguito indicata.
2. L'ufficio di ragioneria, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilita' del dirigente che lo ha emanato.
3. La registrazione dell'impegno non puo' aver luogo qualora:
a) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio;
b) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, l'ufficio verifica la legalita' e la regolarita' della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene esecutivo.
5. Ove l'ufficio muova rilievi, il termine di cui al comma 2 e' interrotto e ricomincia a decorrere per intero dal momento in cui il dirigente lo ripropone all'ufficio stesso. L'ufficio, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza ovvero comunica al dirigente di non poter comunque dare corso all'atto. Ove il dirigente confermi con motivazione la legittimita' dell'atto, l'ufficio provvede ad apporre il visto di competenza. Per gli atti emessi dal Consiglio di presidenza, ovvero adottati in applicazione di delibere del Consiglio medesimo, ove il dirigente non ritenga di confermare la legittimita' dell'atto ne riferisce al Consiglio di presidenza che, valutate le ragioni dell'ufficio, puo' impartire con propria deliberazione l'ordine di apporre il visto, esclusi i casi di cui al comma 3.
6. L'ufficio, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre, con motivata relazione, la questione al Consiglio di presidenza, che provvedera' ad impartire direttive o per il ritiro dell'atto o per l'apposizione del visto.
7. Tutti gli atti per i quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della giustizia amministrativa devono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, all'ufficio di ragioneria.
 
Art. 40

Scritture contabili dell'Ufficio centrale
di bilancio e ragioneria

1. L'Ufficio di ragioneria tiene le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinche' risultino in ogni loro particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.
2. Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato, debbono rilevare:
a) i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio della G.A.;
b) gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese in modo cronologico;
c) le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle entrate e delle spese;
d) le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte per capitoli;
e) nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio di provenienza, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.
 
Art. 41

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi dell'art. 37, comma 20, d.l. n. 98 del 2011, esercita il controllo successivo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. In particolare esercita il controllo sul conto finanziario evidenziando:
a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;
b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;
c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.
 
Art. 42

Criteri di determinazione della indennita'
di funzione onnicomprensiva

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri oggettivi di determinazione dell'indennita' di funzione onnicomprensiva spettante ai suoi componenti ed agli addetti agli organi centrali della G.A., assicurando la coerenza del quadro complessivo dei compensi previsti, nonche' la compatibilita' degli stessi con le disponibilita' di bilancio. Restano salvi il trattamento retributivo di servizio e il trattamento di missione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il Consiglio di presidenza definisce, in sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attivita' istruttoria, di studio, di ricerca, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennita' di funzione onnicomprensiva spettante:
a) ai suoi componenti;
b) al segretario del Consiglio di presidenza e ai magistrati ad esso addetti;
c) ai componenti dell'Ufficio studi, massimario e formazione e del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo;
d) ai magistrati addetti al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, determina, in sostituzione di ogni altra utilita' economica corrisposta a titolo di partecipazione a sedute, di attivita' istruttoria, di studio, di ricerca e in attuazione dei criteri di cui al comma 1, l'importo dell'indennita' onnicomprensiva spettante ai componenti ed ai magistrati addetti al segretariato generale, informando il Consiglio di presidenza dei provvedimenti adottati.
 
Art. 43

Personale di magistratura

1. I provvedimenti riguardanti il trattamento economico ordinario del personale di magistratura sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. I compensi deliberati dal Consiglio di presidenza sono adottati con decreto del Presidente; i trattamenti economici dei magistrati direttamente quantificati nelle delibere del Consiglio di presidenza sono adottati con decreto del responsabile della Direzione generale per le risorse finanziarie e materiali.
 
Art. 44

Questioni interpretative

1. Gli uffici amministrativi possono rimettere al segretariato generale eventuali questioni relative ad interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio di presidenza e il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze, anche su iniziativa del segretariato generale, possono emanare direttive su questioni interpretative di carattere generale in materia finanziaria e contabile.
 
Art. 45

Norme di coordinamento

1. In coerenza con le disposizioni poste dal presente regolamento, il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della G.A., approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, in attesa della sua organica revisione, e' cosi' modificato:
a) l'art. 3, comma 1, e' sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, tenendo conto delle direttive programmatiche triennali di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento di autonomia finanziaria, esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo proponendo al Consiglio di presidenza, per le conseguenti deliberazioni, le linee generali dell'azione amministrativa. Sovrintende al controllo sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti e ne riferisce periodicamente al Consiglio di presidenza con relazione unitaria comprendente anche le valutazioni sul rispetto dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 2 comma 7 del Regolamento di autonomia finanziaria»;
b) l'art. 3, comma 2, lettera b) e' sostituito dal seguente: «individua gli obiettivi ed i programmi generali della gestione della giustizia amministrativa, e propone al Consiglio di presidenza, per le competenti determinazioni, le conseguenti direttive»;
c) l'articolo3, comma 2, lettera c) e' soppresso;
d) all'art. 3, comma 2, lettera f), dopo le parole «Consiglio di presidenza» aggiungere «informando il Consiglio stesso dei provvedimenti adottati»;
e) all'art. 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole «Presidente del Consiglio di Stato» con le parole «Consiglio di presidenza»;
f) l'art. 8, comma 2, lettera a), e' sostituito dal seguente: «sentiti i dirigenti generali, determina gli specifici programmi in attuazione delle direttive del Consiglio di presidenza»;
g) l'art. 10 comma 1 lettera d) e' sostituito dal seguente: «propone al Consiglio di presidenza il piano annuale per la ripartizione dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento di autonomia finanziaria»;
h) all'art. 18, comma 10, lettera c), sostituire le parole «comma 2» con le parole «comma 5».
 
Art. 46

Norme transitorie

1. Nel triennio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, gli importi dell'indennita' prevista dall'art. 42, comma 1, sono assoggettati alla decurtazione del 10% stabilita dall'art. 6, comma 3, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
 
Art. 47

Norme di abrogazione e finanziarie

1. Sono abrogati il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle sedute del 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003 ed approvato con decreto del Presidente del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; all'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 48

Entrata in vigore

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 6 febbraio 2012

Il Presidente: De Lise
 
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