Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;
Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 1, comma 9;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma 125;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;
Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per professori e ricercatori universitari gia' in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;
b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge;
c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;
d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b);
e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita:
"Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita:
"La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.".
Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10:
"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle
disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per la revisione della disciplina del trattamento
economico dei professori e dei ricercatori universitari
gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti
fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo
le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per
classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge."
"3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, della progressione economica
e dei relativi importi, anche su base premiale, per i
professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente
legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di
conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e
per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di
carriera e conseguente rivalutazione del trattamento
iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori
nominati secondo il regime previgente, di optare per il
regime di cui al presente comma.".
L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari):
"9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
e di valutazioni di merito.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 125, della
legge del 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" :
"125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.".
L'articolo 5, comma 9, della legge del 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
recita:
"9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.".
L'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico
dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego)
convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di
pubblico impiego) reca:
"Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti
civili e militari dello Stato ed alle categorie di
personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di
trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei
dirigenti, nonche' al personale di magistratura, si applica
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
17 settembre 1987, n. 494.
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad
eccezione del personale di magistratura, le misure degli
stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in
vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica,
sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo
1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai
ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato
a decorrere dal 1° gennaio 1990.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per
cento».
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al personale di
magistratura ai dirigenti dello Stato e alle categorie di
personale ad essi equi parate e collegate si applica in
materia di trattamento di missione l'articolo 14 comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per
l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale
a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di
cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio degli stati di previsione delle singole
amministrazioni relativi al trattamento di missione non
possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura
superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di
Relazione previsionale e programmatica.
4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4,
commi dal 1 a 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo
ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e
modalita', anche ai dirigenti civili dello Stato e al
personale ad essi collegato ed equiparato.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni di cui
all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477 , e all'articolo 10, comma 6, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono
estese ai dirigenti civili dello Stato.".
L'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2
(Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato)
convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2,
recante adeguamento provvisorio del trattamento economico
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato)
recita:
"Art. 3. 1. Il numero massimo di prestazioni
straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e
qualifiche superiori, e' stabilito, nell'ambito degli
stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello
delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748, nonche' per i destinatari delle disposizioni di cui
all'art. 19, terzo comma, della L. 15 novembre 1973, n.
734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro
straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni
vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito
degli stanziamenti all'uopo autorizzati.
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per
il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1°
luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i
commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le
misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate
nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il
coefficiente 2,5.
4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17
aprile 1984, n. 79.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 17
aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisorio del trattamento
economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso
collegato. Adeguamento del trattamento economico dei
professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di
stipendio):
"Art. 8. Per il professore universitario appartenente
alla fascia degli ordinari che opta per il regime di
impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il
conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa
in conformita' a quanto previsto per il dirigente generale
dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n.
681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre
1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della predetta progressione si considera lo
stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal
secondo comma del citato articolo 1 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La misura dello stipendio spettante al professore
universitario a tempo pieno di cui al primo comma e'
calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella
classe di stipendio finale.
In sede di prima attuazione della presente legge, i
miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei
precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche al professore universitario appartenente alla seconda
fascia, allorche' raggiunga l'ultima classe di stipendio e
abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri
contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano
la progressione economica dei professori all'ultima classe
di stipendio che optano per il regime a tempo definito.
Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio
ai professori universitari compete lo stipendio previsto
dall'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , secondo il rapporto
percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale
del dirigente generale di livello A dello Stato, cosi' come
modificato dall'articolo 1, secondo comma, del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e
successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo
pieno a quello definito, al professore universitario
compete il differenziato trattamento economico previsto per
quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianita'
di servizio e non si fa luogo ne' al mantenimento della
retribuzione in godimento ne' all'attribuzione di assegno
ad personam. ".
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
altre misure urgenti) convertito dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31
gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti,
nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte
di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti
dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n.
280), recita:
"2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al
giudizio di conferma, il trattamento economico dei
ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello
previsto per il professore universitario di seconda fascia
a tempo pieno di pari anzianita'. ".
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
31 luglio 1980, n. 209, S.O.
Il predetto articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766 ( Misure urgenti per l'universita'),
recita:
"Art. 12.Trattamento economico del personale docente
universitario.
Al personale insegnante delle universita' ed istituti
d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e
incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo
pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita,
con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici
dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella
misura di cui alla tabella allegata.
Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca
scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16,
e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito
in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri
assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti
economici onnicomprensivi.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia
che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la
durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al
trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per
dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al
70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i
professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle
corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla
seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo
definito, le indennita' previste ai precedenti commi
rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi
di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono
pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello
stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo
e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennita' previste dai precedenti commi sono
riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino
alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo
appartenenti alle due fasce che optino per il regime di
impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro
intero ammontare nei confronti dei professori che optino
per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i
professori ordinari, straordinari ed associati possono
dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio
nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale.
L'incarico non puo' avere durata superiore a 5 anni e
non e' immediatamente rinnovabile.
Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 24 della L. 24
febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di
lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a
cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali
debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno
accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione
alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono
autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa
provvisoria in attesa della registrazione da parte degli
organi di controllo.".
La legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti
economici al personale statale in attivita' ed in
quiescenza), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1959,
n. 132.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si
veda nelle note alle premesse.
La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
155.
Si riporta il testo degli articoli 18, 24, commi 5 e 6,
e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 18. Chiamata dei professori
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito
dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le
funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni
superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di
prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i
professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia
gia' in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il
CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui
al presente articolo, non possono partecipare coloro che
abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
(14)
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui alla'rticolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori
e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui
all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a
quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a
tempo indeterminato presso le universita' purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi da tali
amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi."
"Art. 24. Ricercatori a tempo determinato
(Omissis).
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata
nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal
settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse
corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5."
"Art. 29. Norme transitorie e finali
(Omissis).
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli
di professore associato e ordinario possono comunque essere
destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fino al termine del periodo di durata
dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo 1, comma 6,
della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel
caso di idoneita' conseguita all'esito delle procedure di
valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo
4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione,
da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler
effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina
e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali
quest'ultimo puo' essere chiamato da altre universita',
ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la
possibilita' di ripetere la chiamata.".



 
Art. 2
Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori
assunti secondo il regime previgente

1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime e' attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. Resta fermo quanto previsto in ordine all'assegno aggiuntivo dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all'indennita' integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.
5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalita' di cui al comma 2. Per l'attribuzione delle classe stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della Legge.



Note all'art. 2:
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 21, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.".
Per il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, si veda nelle note
alle premesse.
Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1959, n. 324, si
veda nelle note alle premesse.
L'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del
2010, recita:
"14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9."
Si riporta il testo degli articoli 6, 23, 31 e 103 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980:
"Art. 6. Straordinario.
All'atto della nomina i professori conseguono la
qualifica di straordinario per la durata di tre anni
accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano
professori ordinari si intendono riferite anche ai
professori straordinari, fatte salve le disposizioni
riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad
ordinario.
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad
ordinario.
Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita'
didattica necessarie per la nomina ad ordinario."
"Art. 23. Conferma in ruolo.
Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori
associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche
sulla base di una relazione delle Facolta', sull'attivita'
didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio e'
espresso da una commissione nominata dal Ministro della
pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di
discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari
o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da
tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati
mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale,
tra i professori del raggruppamento di discipline o, in
mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non
possono far parte professori che abbiano gia' fatto parte
di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano
candidati professori associati sottoposti a giudizio di
conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i professori associati,
su parere conforme del Consiglio universitario nazionale,
possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio,
al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una
nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero
qualora anche il giudizio della nuova commissione sia
sfavorevole i professori associati sono dispensati dal
servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il
giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto
definitivo."
"Art. 31. Conferma dei ricercatori universitari.
I ricercatori universitari, dopo tre anni
dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di
conferma da parte di una commissione nazionale composta,
per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di
ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a
sorte su un numero triplo di docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo
di discipline.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e
didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio
anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di
facolta' o del dipartimento.
Se il giudizio e' favorevole, il ricercatore e' immesso
nella fascia dei ricercatori confermati, che e' compresa
nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30.
Se il giudizio e' sfavorevole, puo' essere ripetuto una
sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio e'
sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.
Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma
possono avvalersi, a domanda, della facolta' di passaggio
ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art.
120."
"Art. 103. Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi.
Ai professori di ruolo all'atto della nomina a
ordinario, e' riconosciuto per due terzi, ai fini della
carriera, il servizio prestato in qualita' di professori
universitari associati e professori incaricati, per la
meta' il servizio effettivamente prestato in qualita' di
ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di
assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario,
di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di
curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e
per un terzo il servizio prestato in una delle figure
previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 , nonche'
in qualita' di assistente volontario.
Ai professori associati, all'atto della conferma in
ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art.
50, e' riconosciuto per due terzi ai fini della carriera,
il servizio effettivamente prestato in qualita' di
professore incaricato, di ricercatore universitario o di
enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o
incaricato, di assistente straordinario, di tecnico
laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli
orti botanici e di conservatore di musei e per la meta'
agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure
previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28 ,
nonche' per un terzo in qualita' di assistente volontario.
Ai ricercatori universitari all'atto della loro
immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e'
riconosciuta per intero ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della
carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle
universita' in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21
febbraio 1980, n. 28 , nonche', a domanda, il periodo
corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e
previdenza con onere a carico del richiedente.
Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti
commi puo' essere chiesto, entro un anno dalla conferma in
ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto puo' richiederlo
entro un anno dalla predetta data.
I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed
attivita' svolti contemporaneamente non sono tra loro
cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono
superare complessivamente il limite massimo di otto anni.
Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i
servizi prestati in altri ruoli statali sono
ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei
limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato approvato con
D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 .
Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria
sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al
servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 21
febbraio 1980, n. 28.
Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto
previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi
prestati presso le universita' non statali. Ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di
ruolo o riscattati, prestati presso le universita' non
statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso
altri ruoli statali.
I periodi trascorsi all'estero per incarichi di
insegnamento universitario o per ricerche presso
qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle
condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede
i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in
qualita' di professore incaricato, ovvero, rispettivamente,
per le attivita' di ricerca, in qualita' di ricercatore
universitario.
I periodi di attivita' di insegnamento e di ricerca
svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze
sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il
presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al
servizio prestato in qualita' di professore incaricato
ovvero, rispettivamente, per le attivita' di ricerca, in
qualita' di ricercatore universitario.
I periodi di attivita' di ricerca svolti nei ruoli
degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI,
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono equiparati,
alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo
prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato
in qualita' di ricercatore universitario.
Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono
comma l'attivita' di insegnamento o di ricerca svolta
durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del
Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione
delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa
e' stata prestata sono accertate con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro incaricato del
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su
parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di insegnamento universitario presso
universita' straniere, attestato con decreto adottato di
concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli
affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del
Consiglio universitario nazionale, e' riconosciuto valido
in aggiunta agli anni di servizio prestato presso
universita' italiane e sempre che il professore incaricato
sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto per il completamento del triennio di
insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla
stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di
idoneita' per l'inquadramento in ruolo dei professori
associati.
La stessa disposizione di cui al precedente comma si
applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di
insegnamento presso universita' italiane e hanno dovuto
rinunciarvi per svolgere attivita' di insegnamento presso
universita' di Paesi in via di sviluppo nel quadro della
cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre
1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38 , nonche'
per coloro che abbiano svolto le attivita' di cui ai
precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso
qualificati centri di ricerca attestato con decreto
adottato di concerto tra i Ministri della pubblica
istruzione, degli affari esteri e della ricerca
scientifica, e previo parere conforme del Consiglio
universitario nazionale e' riconosciuto equipollente al
servizio svolto presso atenei italiani, al fine del
completamento dell'anzianita' di servizio richiesta, e
sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie
specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al
giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei
ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi
di attivita' di ricerca svolti presso l'Istituto
universitario europeo con sede in Firenze nonche' ai
periodi di attivita' di ricerca prestata nei ruoli degli
istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI
allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70 .
Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente
art. 25 le Universita' della Tuscia e di Cassino dovranno
tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro
che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della
legge 3 aprile 1979, n. 122 , istitutiva delle rispettive
universita' statali, almeno tre anni di insegnamento nei
corsi funzionali nelle stesse sedi.
I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in
vigore della L. 3 aprile 1979, n. 122 , incarichi di
insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello
previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1°
ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ovvero
che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23
dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge con
modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso i
corsi gia' funzionanti nelle sedi universitarie della
Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di
idoneita' per professore associato, sempre che tali
incarichi siano stati conferiti con le modalita' di cui al
citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nella
legge n. 766.".
Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata
legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata
legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge.
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e' conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e' corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.



Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle
note all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 1, comma 9, della citata
legge n. 230 del 2005, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 17, comma 125, della citata
legge n. 127 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 3, lettere
a) e b), e 8 della citata legge n. 240 del 2010:
"3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri."
"8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.".



 
Art. 4
Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime
previgente

1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione e' attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e' attribuita ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo 2, l'opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell'inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell'articolo 2, l'effetto dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ai professori di cui all'articolo 2, comma 6.



Note all'art. 4:
Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato
decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 103 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si veda nelle
note all'articolo 2.



 
Art. 5

Norma finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381



Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 9, comma 21, del citato
decreto legge n. 78 del 2010, si veda nelle note
all'articolo 2.
Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
"Art. 24.Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi,
l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari,
del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di
qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e
militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del
personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del
personale della carriera diplomatica, sono adeguati di
diritto annualmente in ragione degli incrementi medi,
calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle
categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle
voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno
1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli
incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati
ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma
1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del
pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento
retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della
direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni,
sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334 . A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999.".



 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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