Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 14 dicembre 2011
Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Filippo Milone.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;
Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, concernente la nomina dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il dott. Filippo Milone e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato dott. Filippo Milone

Decreta:

Art. 1

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Filippo Milone e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:
a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;
b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata;
c) alle riunioni, a livello ministeriale dell'Unione europea, della Nato e di altri Organismi internazionali, con possibilita' di procedere, quando delegato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi.
2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa dott. Filippo Milone e', inoltre, delegato:
a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere industriale di cooperazione internazionale, sentiti gli indirizzi del Ministro;
b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale e meridionale del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitu' militari;
c) per l'area del demanio e del patrimonio militare, secondo gli indirizzi del Ministro, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonche' quelle concernenti gli alloggi per il personale;
d) alla trattazione, secondo gli indirizzi del Ministro, delle problematiche relative all'area industriale della Difesa;
e) alla trattazione delle questioni attinenti ai rapporti della societa' Difesa Servizi Spa con le articolazioni del Ministero della difesa, secondo gli indirizzi del Ministro;
f) per i provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322, cometa 3, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di quelli nelle Commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti, previste dall'articolo 49 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nei comitati aventi fisionomia di natura tecnica;
g) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali della Marina e dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto.
 
Art. 2

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale, gli armamenti e i sistemi di telecomunicazione deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
 
Art. 3

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;
b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;
c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti la difesa e la sicurezza militare;
d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;
e) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;
g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;
h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati;
i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: Di Paola
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 Registro n. 2, Difesa, foglio n. 39
 
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