Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 5 agosto 2011
Indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26 ottobre 2010, per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (Direttiva n. 11/2011).


Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo

Al consiglio di Stato - Ufficio del
Segretario generale

Alla Corte dei Conti - Ufficio del
Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato
- Ufficio del Segretario generale

A tutte le Agenzie

Agli Enti pubblici non economici

Agli Enti pubblici

Agli Enti di Ricerca

e.p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della
Ragioneira generale dello Stato -
IGOP 1. Premessa.
L'art. 6 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ...» definisce i principi ed i criteri di delega per la materia relativa alla dirigenza pubblica. Tra gli obiettivi contemplati rilevano quello di:
rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza;
affermare la piena autonomia e responsabilita' del dirigente, come soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane.
Tra le misure contemplate dal legislatore per realizzare i predetti obiettivi vi e' la previsione dell'accesso alla prima fascia dirigenziale anche mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali.
Il reclutamento di parte della dirigenza apicale mediante procedure concorsuali pubbliche concorre a rendere piu' imparziale l'azione amministrativa e a sottolineare la connotazione tecnica e professionale della gestione, a salvaguardia dell'autonomia delle scelte. Il raccordo con la sfera politica avviene mediante l'emanazione di indirizzi e direttive da parte del corrispondente vertice.
La novita' dell'accesso alla dirigenza di livello generale mediante concorso pubblico riguarda solo una percentuale dei posti disponibili ed il legislatore riconosce la necessita' di approntare misure volte a mettere gradualmente a regime il nuovo sistema con quello precedente. Tuttavia questa novita' rappresenta un elemento di forte evoluzione del management amministrativo, del tutto in linea con l'azione propulsiva di modernizzazione ed innovazione degli apparati pubblici. Questi devono orientarsi nei fatti all'ampia nozione di perfomance (soprattutto organizzativa) che risponde ad una cultura di efficienza ed efficacia e tenere conto del fatto che gli indicatori di misurazione dei servizi devono prendere a riferimento valori derivanti da standard definiti non solo a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale.
L'apertura verso un confronto internazionale della pubblica amministrazione e' confermata dalla previsione secondo cui il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive pubbliche deve essere subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. Concepire l'obbligo di una formazione comparata del manager pubblico risponde ad un bisogno incomprimibile di cambiamento e di maggiore competitivita' che deve accompagnarsi con la revisione dei processi interni di lavoro, decisi e gestiti dalla dirigenza, per finalizzarli all'innalzamento del livello dei servizi offerti all'utenza e realizzare una percezione esterna di miglioramento complessivo di tutta la performance organizzativa.
I principi ed i criteri di delega sopradescritti sono stati tradotti dal Governo nelle prescrizioni recate dall'art. 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (da ora in poi solo art. 28-bis) che e' stato per l'appunto aggiunto dall'art. 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta il testo di alcuni dei commi del predetto articolo che rilevano per gli argomenti trattati:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.» 2. Accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia. Sistema binario.
Come prescritto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificita' tecnica.
E' previsto il transito alla prima fascia del predetto ruolo da parte dei dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
Dalla disciplina dell'art. 23 citato, nonche' da quella generale sulla dirigenza contenuta nel capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2011, si evince la chiara distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale, con conseguente differenziazione della disciplina di accesso alla qualifica rispetto a quello di conferimento dell'incarico.
L'art. 28-bis sancisce la regola che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia si realizza attraverso un sistema binario che e' il seguente:
a) transito alla prima fascia (con conseguente acquisizione della qualifica) da parte dei dirigenti di seconda fascia incaricati dopo che per cinque anni abbiano ricoperto il relativo incarico, come prescritto dal citato art. 23. Questa modalita' di accesso e' anche ricordata nell'incipit dell'art. 28-bis che recita «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4,» del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, appunto, il conferimento dell'incarico di prima fascia ai dirigenti di seconda fascia del ruolo di cui all'art. 23 puo' avvenire in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione;
b) acquisizione della qualifica, con iscrizione nella relativa articolazione del ruolo, a seguito dell'assunzione in esito al concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato dallo stesso art. 28-bis.
La duplice modalita' di accesso introdotta dalla riforma, necessitava di un'implementazione guidata e percio' la legge delega ha affidato al Governo il compito di:
1. definire una percentuale dei posti da destinare al reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
2. adottare le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;
3. garantire l'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Per quanto riguarda il punto 1., l'art. 28-bis ha provveduto direttamene a fissare la riserva al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni. Tale riserva e' pari al cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.
Per quanto riguarda i punti 2. e 3., l'art. 28-bis ha provveduto parzialmente, rinviando per la disciplina di dettaglio ad atti secondari.
E' stata prevista, infatti, l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire, rispettivamente, i criteri generali:
per il calcolo dei posti che si rendono disponibili e per la disciplina del concorso pubblico per titoli ed esami, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione (art. 28-bis, comma 1);
di accesso degli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (art. 28-bis, comma 3).
Per un'esigenza di semplificazione ed attesa la sostanziale omogeneita' della materia e' stato adottato un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettando le procedure di adozione richieste dall'art. 28-bis.
Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010, che reca la disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2011, n. 100 ed a cui si rinvia per ogni parte non trattata nella presente direttiva.
Il comma 6 dell'art. 28-bis ha poi delegato ad un regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, attualmente in corso di definizione, la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Incarico di funzione dirigenziale di livello generale
Distinta dalla disciplina di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, e' quella di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, riconducibile all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui il relativo incarico puo' essere conferito, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti:
1. a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, in possesso della qualifica acquisita con le modalita' di cui alle lettere a) e b) descritte nel paragrafo 2 (art. 19, comma 4), fermo restando che per il conferimento dell'incarico di dirigente di prima fascia con le modalita' di cui alla lettera b) e' necessario lo svolgimento del prescritto corso di formazione;
2. nella misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, come disposto dall'art. 19, comma 4, a:
dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui al citato art. 23;
persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6, dell'art. 19, mediante contratto a tempo determinato;
3. entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (art. 19, comma 5-bis), a:
dirigenti di prima fascia e di seconda fascia dei ruoli di cui all'art. 23, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;
dirigenti di prima e di seconda fascia non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010.
Come gia' detto nel paragrafo 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010, recante «Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia» si preoccupa di definire le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente e garantisce l'immediata applicazione della disciplina entro il primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010, infatti, ha previsto che la riserva di posti per il concorso pubblico va calcolata tenendo conto dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili gia' a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Nell'ambito del predetto decreto, questi importanti punti trovano attuazione secondo le modalita' che si andranno ad illustrare. Anche gli indirizzi contenuti nella presente direttiva tengono conto dell'esigenza di assicurare l'applicazione della nuova normativa senza incidere sul corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche, attesa la rilevanza istituzionale e funzionale delle figure dirigenziali interessate. 5. Amministrazioni destinatarie.
La disciplina sul reclutamento della dirigenza di prima fascia si applica alle amministrazioni pubbliche che la prevedono nel loro ordinamento. Ne sono destinatarie, coerentemente alla normativa contrattuale delle autonome aree dirigenziali previste per i comparti vigenti, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' le agenzie e gli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca, i cui regolamenti organizzativi, in conformita' alla legge, prevedono specificamente funzioni dirigenziali di livello generale, con corrispondenti posti definiti in dotazione organica, compresi quelli di fuori ruolo.
Sono escluse dal novero le figure direzionali qualificate come organi nei rispettivi regolamenti o il cui rapporto di lavoro si configura di natura privatistica, ed in generale quelle che, come detto, non trovano un corrispondente riflesso nella dotazione organica dell'amministrazione.
Sono escluse dal novero le figure direzionali qualificate come organi nei rispettivi regolamenti o il cui rapporto di lavoro si configura di natura privatistica, ed in generale quelle che, come detto, non trovano un corrispondente riflesso nella dotazione organica dell'amministrazione.
Sono escluse, altresi', le funzioni c.d. regaliennes ovvero quelle relative alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 atteso l'ordinamento speciale che le caratterizza. 6. Programmazione del fabbisogno.
I posti di funzione dirigenziale di livello generale si collocano al vertice dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sono, di norma, istituiti per legge. Il regime del conferimento degli incarichi dirigenziali assicura la copertura degli stessi posti di funzione secondo le esigenze funzionali dell'amministrazione.
Il meccanismo di legge del conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, illustrato nel precedente paragrafo 2, rimane percio' confermato nelle sue modalita', anche alla luce del nuovo art. 28-bis. Tuttavia e' necessario che le amministrazioni programmino con un congruo anticipo le procedure concorsuali per garantire una tempestiva copertura dei posti riservati al reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
Lo stesso art. 28-bis esordisce salvaguardando la disciplina di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'aspetto risponde chiaramente all'esigenza di mettere a regime il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza di prima fascia senza pregiudicare la normativa sul conferimento degli incarichi dirigenziali.
Al fine di evitare riflessi negativi sul corretto funzionamento delle amministrazioni, si forniscono alcune indicazioni utili per la redazione degli atti di programmazione per favorire la graduale applicazione delle nuove disposizioni.
Occorre prima di tutto richiamare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce che il calcolo della percentuale del cinquanta per cento, da destinare al concorso pubblico a tempo indeterminato, si effettua in sede di programmazione triennale del fabbisogno tenendo conto del numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.
In sostanza le amministrazioni devono computare, nel calcolo dei posti da riservare al concorso pubblico, solo quelli lasciati liberi da soggetti dei ruoli dell'amministrazione in possesso della qualifica di dirigente di prima fascia in quanto acquisita secondo le modalita' descritte nel paragrafo 2.
Questo criterio si concilia con l'esigenza rappresentata dal legislatore di non compromettere gli altri sistemi di copertura dei posti di funzione dirigenziale di livello generale riconducibili appunto alla disciplina di cui all'art. 19 ripetutamente richiamato.
Si precisa, inoltre, che rispettando la legge delega che prevedeva l'applicazione della nuova disciplina entro il primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010 ha previsto, come gia' detto, che la riserva di posti per il concorso pubblico va calcolata tenendo conto di quelli di funzione di livello generale che si rendono disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Le amministrazioni, pertanto, laddove vi siano posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 2011 mantengono su quei posti il regime anteriore alla riforma, salvo volerli utilizzare a compensazione per realizzare l'obiettivo della riserva al concorso.
Il fatto di prendere a riferimento, ai fini del conteggio dei posti, quelli che si liberano in quanto occupati da dirigenti dei ruoli con qualifica di dirigente di prima fascia favorisce la compatibilita' immediata tra le due diverse modalita' di accesso alla prima fascia senza il rischio di creare sovrapposizioni.
Come recita sempre l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.
Il sistema di calcolo tiene conto di una visione temporale ricondotta al triennio, con possibilita' di compensazione fra gli anni considerati che aiuta le amministrazioni in termini di flessibilita' e di possibilita' di portare a compimento le procedure concorsuali di reclutamento eventualmente avviate. E' importante anche tenere conto del fatto che i bandi di concorso possono riguardare posti che si rendono disponibili in anni diversi, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2006 a cui si fa rinvio.
Per l'anno in corso la programmazione doveva essere presentata non oltre il 31 gennaio scorso. Atteso lo stato di avanzamento dell'anno 2011 il termine di presentazione e' spostato al 31 ottobre 2011.
Per la stessa ragione si ritiene possibile, in sede di prima applicazione, lasciare alle amministrazioni la facolta' di scegliere se sviluppare una proiezione triennale 2011-2013 o, se preferita, una proiezione comprendente anche l'anno 2014 (2011-2014). In tale ultimo caso si confida nello spirito di collaborazione di codeste amministrazioni nell'anticipare al 31 ottobre c.a. i tempi previsti come limite massimo (per il triennio 2012-2014 il termine ultimo sarebbe il 31 gennaio 2012), al fine di favorire l'attuazione della nuova normativa.
Si richiama, al riguardo, l'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il monitoraggio delle procedure a cura del Dipartimento della funzione pubblica mediante l'acquisizione annuale della programmazione triennale del fabbisogno delle singole amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla tipologia e sul numero dei posti disponibili, al fine di rilevare i dati utili sul calcolo delle percentuali da riservare al concorso pubblico, sullo svolgimento delle procedure concorsuali, sul giusto raccordo delle diverse modalita' di accesso alla dirigenza di prima fascia.
A tal fine si richiede a ciascuna amministrazione di predisporre una apposita relazione illustrativa che accompagni la compilazione dell'allegato «Modello art. 28-bis». Alla presente direttiva e', altresi', allegata una «Scheda tecnica» che fornisce indicazioni per la compilazione del predetto Modello e che riporta anche esempi di compilazione.
Si ribadisce che la documentazione richiesta dovra' essere trasmessa allo Scrivente Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 ottobre 2011.
Non sono previsti dalla normativa vigente altri provvedimenti autorizzatori sia per poter bandire i concorsi, sia per procedere alle assunzioni in esito alle procedure.
Lo Scrivente Dipartimento valutera' la documentazione pervenuta da ciascuna amministrazione ed effettuera' osservazioni solo ove necessario. 7. Concorso pubblico per titoli ed esami: a tempo indeterminato e a tempo determinato.
L'art. 28-bis, comma 2, prevede poi che, «nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.»
La disposizione richiamata fa chiaramente intendere che la regola generale del reclutamento in argomento e' quella del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, nel limite del contingente previsto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6. Per il bando di concorso a tempo indeterminato non e' necessario specificare i posti di funzione che si intendono ricoprire.
In sede di determinazione del fabbisogno, laddove le amministrazioni abbiano individuato, nell'ambito delle strutture dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica, singoli posti di funzione puntualmente definiti che richiedono una specifica e particolare esperienza e peculiare professionalita', possono provvedere alla relativa copertura «previo esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni, nel limite di un contingente non superiore alla meta' dei posti da destinare al concorso pubblico» da detrarre dalla disponibilita' calcolata per quest'ultimo (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010). Ne deriva che per il concorso a tempo determinato occorre indicare nel bando il posto che si intende ricoprire.
Nella relazione illustrativa della programmazione del fabbisogno, che le amministrazioni devono produrre, daranno adeguate informazioni sulle ragioni del concorso pubblico a tempo determinato. 8. Conclusioni.
Il Dipartimento della funzione pubblica, su richiesta da parte delle amministrazioni interessate, promuove convenzioni per la gestione unificata dei concorsi, nonche' iniziative per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali. Questa modalita' di reclutamento puo' favorire una maggiore economicita' nello svolgimento delle procedure.
Si raccomanda un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010 per quanto riguarda la predisposizione dei bandi di concorso, i requisiti di accesso e le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale. In particolare, al fine di evitare un utilizzo improprio delle graduatorie, il bando di concorso deve indicare se i posti disponibili si riferiscono ad un solo anno oppure ad un arco temporale maggiore. A tal proposito e' necessario specificare:
a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui si riferiscono i posti banditi;
b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti banditi;
c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.
In assenza di specifici criteri definiti nel bando la graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori corrispondenti al numero dei posti banditi.
Si rinvia, invece, all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un uso corretto della graduatoria del concorso a tempo determinato.
Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica certificata, rammentando anche quanto indicato nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni, nonche' chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.
Non si tralascia di ricordare che l'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 47, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 stabilisce che «Le istanze ... inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione ... sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Devono essere rispettati, altresi', gli adempimenti connessi con l'art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in materia di «Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni».
Si confida nella corretta applicazione delle indicazioni fornite.
Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 19, foglio n. 345.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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