Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 ottobre 2011
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial System».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2011 dall'impresa PROPLAN Plant Protection Co S.L., con sede legale in C. Valle del Roncal, 12 - 1 Oficina n. 7, E 28232 Las Rozas Madrid (Spagna), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial System», contenente le sostanze attive fosetil alluminio e famoxadone, uguale al prodotto di riferimento denominato «Equation Sys» registrato al n. 15097 con decreto direttoriale in data 27 giugno 2011, a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia Srl;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:
il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Equation Sys» registrato al n. 15097;
sussiste legittimo accordo tra l'impresa medesima e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;
Visto il decreto del 29 luglio 2003 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012, in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;
Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui fosetil alluminio, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017, in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;
Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento per le sostanze attive fosetil alluminio e famoxadone;
Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil alluminio in allegato I;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa PROPLAN Plant Protection Co S.L., con sede legale in C. Valle del Roncal, 12 - 1 Oficina n. 7, E 28232 Las Rozas Madrid (Spagna), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALIAL SYSTEM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-2,5-5-10.
Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in via E. Torricelli n. 2 - Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Du Pont De Nemours (France) S.A.S. in Cernay, Francia.
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15274.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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