Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2012 (vai al sommario)
LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 14, 15, 16 e 17
della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia
di usura), come modificati dalla presente legge:
"Art. 14. 1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarieta' per
le vittime dell'usura».
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
interesse di durata non superiore al decennio a favore di
soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La
concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione
dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento
favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per
i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per
delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e
seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento
contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al
tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del
comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne'
alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e
sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente
all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5.
3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel
corso delle indagini preliminari medesime.
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito
dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti
all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo
maggiore quando, per le caratteristiche del prestito
usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere
presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della denuncia per il delitto di usura
ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa
deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita'
di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo
di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale
o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo e' deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione
della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono
essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati
consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali
ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei
confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di
detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la
concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia
stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
concessione del mutuo se nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero
delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione,
salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con
sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa
ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba
emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione
o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai
sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura
penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi
documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi
o di altri vantaggi usurari.
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano
di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio
1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono
concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
11. Il Fondo e' alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20
miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di
bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di
attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge."
"Art. 15. 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura» di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura,
separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire
fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una
garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della disponibilita'
dei Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili
con eventuali contributi concessi dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed
agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficolta' di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attivita' previste dalla
legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura esercitano le altre attivita'
previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo
gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando
intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti,
comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
"Art. 16. 1. L'attivita' di mediazione o di consulenza
nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di
intermediari finanziari e' riservata ai soggetti iscritti
in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro,
che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
e' specificato il contenuto dell'attivita' di mediazione
creditizia e sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilita' necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi
previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
creditizia si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita'
professionali.
6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
al comma 1 e' subordinata all'indicazione, nella
pubblicita' medesima, degli estremi della iscrizione
nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai
promotori finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1
, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di
intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia,
indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con la
reclusione da due a quattro anni.".
"Art. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e
non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere,
trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza dell'interessato
corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel
comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti,
purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.".



 
Art. 2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».



Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli articoli 3, 19 e 20 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura), come modificati dalla presente
legge:
"Art. 3. Elargizione alle vittime di richieste
estorsive.
1. L'elargizione e' concessa agli esercenti
un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione,
che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti
commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste
estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per
ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero
in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a
beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un
danno sotto forma di mancato guadagno inerente
all'attivita' esercitata.
1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4,
l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto
dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice
delegato al fallimento, a condizione che il medesimo
soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta
riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi
reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione
non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa
fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai
sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa
fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto
fallito e sono vincolate, quanto a destinazione,
esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta'
acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del
fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a
fini produttivi e di investimento.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate
alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per
circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono
riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano
emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per
il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il
pubblico ministero competente, che esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento
relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui
il pubblico ministero non esprima il parere nel termine
suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero
comunichi che all'espressione del parere osta il segreto
relativo alle indagini."
"Art. 19. Comitato di solidarieta' per le vittime
dell'estorsione e dell'usura.
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il
Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e
dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale
della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata
esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle
estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti
delle vittime. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni,
assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su
indicazione delle associazioni nazionali di categoria in
esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I
membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro
dell'interno su designazione degli organismi nazionali
associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro
dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket
ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita';
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto..
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri
restano in carica per quattro anni e l'incarico non e'
rinnovabile per piu' di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i
compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge,
e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura,
istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108 , e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede
per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.



 
Art. 3

Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n.
296

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».



Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 881, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
" 881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi
di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, di seguito denominati «confidi»,
anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari
finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di
credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono
ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le
risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi
o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato,
degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici.
Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a
fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione, fatta eccezione per i soggetti di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i
quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla
legge 7 marzo 1996, n. 108.".



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 629 del codice penale

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 629 del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 1.000 a euro 4.000;
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente .".



 
Art. 5

Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».



Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 135 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 135. Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione.
(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio
nonche' per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento propone alla
stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.".



 
Art. 6
Finalita'

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
 
Art. 7
Presupposti di ammissibilita'

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.



Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato
preventivo.
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una
attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti :
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo
comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto
del Ministro della giustizia, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di
riferimento.".



 
Art. 8
Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
 
Art. 9
Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
 
Art. 10
Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.



Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 737 del Codice di
procedura civile:
"Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in
camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la
legge disponga altrimenti.".



 
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.



Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 737 del Codice di procedura
civile, si veda nelle note all'art. 10.



 
Art. 12
Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
 
Art. 13
Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.



Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio
decreto n. 267 del 1942:
"Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.".



 
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.



Note all'art. 14:
Per il testo dell'articolo 737 del Codice di procedura
civile, si veda nelle note all'art. 10.



 
Art. 15
Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1-2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4ter (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 2. Compiti e funzioni.
1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di
supporto e di promozione degli interessi generali delle
imprese e delle economie locali, nonche', fatte salve le
competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e
agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di
commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano,
inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle
regioni, nonche' i compiti derivanti da accordi o
convenzioni internazionali, informando la loro azione al
principio di sussidiarieta'.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della
presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti
alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per
l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al
fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso
al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai
consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e
diffusione di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese all'estero,
raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero
dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico per le imprese, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e
telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
l'orientamento al lavoro e alle professioni.
3. Le camere di commercio, nei cui registri delle
imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese,
esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l)
obbligatoriamente in forma associata.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di
equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in
forma singola o associata, e secondo le disposizioni del
codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme
del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di
commercio sono organismi strumentali dotati di
soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare
le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di
attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e
strumentali necessarie.
6. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. La programmazione degli interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del
programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11,
comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la
programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi',
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che
comunque interessano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza.".
Si riporta il testo dell'art. 22, comma 4, lett. a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
"Art. 22. Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
1- 3 (Omissis).
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse
esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) - e) (Omissis).".



 
Art. 16
Iscrizione nel registro

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.
 
Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.
 
Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.



Note all'art. 18:
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.



 
Art. 19
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
 
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.



Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato regio
decreto n. 267 del 1942:
"Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.".



 
Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 307 ):
Presentato dal sen. Centaro il 30 aprile 2008.
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 maggio 2008 con pareri delle Commissioni. 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 23 settembre; 7, 14 ottobre; 5, 18 novembre; 18 dicembre 2008; 14, 21 gennaio; 11 e 17 marzo 2009.
Relazione scritta annunciata il 26 marzo 2009 (atto n. 307-A) relatore sen. Mazzatorta.
Esaminato in aula il 26 e 31 marzo 2009 ed approvato il 1° aprile 2009. Camera dei deputati (atto n. 2364 ):
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 aprile 2009 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 23, 29 aprile; 7, 14, 20 maggio; 9, 16, 17, 18, 23 giugno; 2, 8,15, 30 luglio; 10, 16 settembre; 21, 22, 27 ottobre 2009; 28 gennaio; 26, 27 maggio; 30 luglio 2010.
Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa il 24 marzo 2011.
Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 29 marzo; 13 aprile; 25 maggio; 5, 6 luglio ed approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 2011. Senato della Repubblica (atto n 307-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 novembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 10 gennaio 2012.
Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2012.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 12 gennaio 2012 ed approvato il 17 gennaio 2012.
 
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