Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011
Sospensione del sig. Franco Nicoli Cristiani dalla carica di consigliere regionale e di vicepresidente del Consiglio della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - Prot. n. 8.1/198805672 Gab. del 1° dicembre 2011 con la quale e' stata comunicata l'emanazione, in data 28 novembre 2011, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (art. 285 c.p.c.) nei confronti del sig. Franco Nicoli Cristiani, consigliere e vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - del 5 dicembre 2011, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Brescia relativi al fascicolo processuale n. 18610/11 R.G.N.R. e n. 15395/11 R.G.GIP a carico del sig. Franco Nicoli Cristiani, consigliere regionale e vicepresidente del consiglio della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 28 novembre 2011 dal GIP presso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale e vicepresidente del consiglio della regione Lombardia sig. Franco Nicoli Cristiani, per i reati di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 28 novembre 2011 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 28 novembre 2011 e' accertata la sospensione del sig. Franco Nicoli Cristiani dalla carica di consigliere regionale e di vicepresidente del consiglio regionale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente
Monti
 
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