Gazzetta n. 22 del 27 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 novembre 2011
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2010/2011. (Decreto n. 99).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovra' essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio 2009/2001, le quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;
Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento «per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010 recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010 recante «norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010 recante «norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto interministeriale con il quale in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei relativi regolamenti, si e' proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti professionali di cui ridurre le consistenze orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale;
Visto il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4-bis, che proroga il termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;
Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/96;
Visto il D.M. del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante «indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana»;
Vista la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
Vista la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010 riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse gia' attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4209 del 30 luglio 2011 che ha annullato il decreto interministeriale relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 per non aver acquisito il prescritto parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 81/2009;
Considerato che la citata sentenza ha stabilito che per sanare la rilevata carenza occorre riattivare il procedimento a suo tempo concluso con l'emanazione del decreto interministeriale, acquisendo il parere della Conferenza Unificata;
Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del 22 settembre 2011 ha espresso parere negativo «in considerazione della mancata concertazione sul provvedimento in esame»;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso il premessa, e in attuazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4209 del 30 luglio 2011, si confermano le disposizioni e le tabelle allegate di cui al decreto interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010, registrato dalla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, reg.19 - fgl. 254, relativo alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 318
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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