Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 3998).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio (Grosseto);
Considerato che sono in corso le attivita' di ricerca e soccorso dei dispersi e di assistenza ai naufraghi;
Considerato che la posizione in cui versa attualmente la nave, comporta pregiudizio al contesto ambientale considerato di elevato pregio naturalistico e motivo di costante afflusso turistico, e rappresenta un potenziale pericolo per l'ordinato svolgimento di tutte le attivita' marittime;
Considerato altresi' che l'ulteriore permanenza in sito potrebbe determinare un gravissimo danno ambientale, in particolare all'attuale ecosistema marino, nonche' un rischio per l'incolumita' delle persone e riflessi negativi sull'economia della zona;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario delegato e provvede:
a) al coordinamento degli interventi strettamente connessi al superamento del contesto emergenziale;
b) al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dai privati connessi con il recupero della nave;
c) all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza nonche' alla rivalsa per le spese a tal fine sostenute;
d) alle eventuali attivita' di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;
e) alla ricognizione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni, dagli Enti pubblici e dalle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile intervenute sino all'adozione della presente ordinanza;
f) al controllo che la rimozione del relitto venga effettuata in condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato. Al Commissario delegato e ai soggetti attuatori non spettano compensi.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto.
4. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonche' a costituire, con proprio provvedimento, un'apposita struttura di missione composta da non piu' di venticinque unita' di personale. Nell'ambito di tale struttura il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino a cessate esigenze e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza, nel limite di sei unita', di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando presso la struttura commissariale previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Al medesimo personale e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di analoga posizione di stato in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con oneri quantificati in euro 165.000,00 posti a carico delle risorse di cui al successivo art. 5. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato ad avvalersi fino a cessate esigenze e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza, nel limite di quattro unita', di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con oneri quantificati su base annua in complessivi euro 126.000,00 posti a carico delle risorse di cui al successivo art. 5.
 
Art. 2

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
2. Il Commissario delegato provvede, ove necessario, alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge le attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Commissario delegato si avvale altresi' dei centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre 2007 nonche' di altri Enti e Soggetti a specifica competenza tecnica segnalati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse indicate nell'art. 5 e fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore con conseguente versamento delle somme recuperate alla contabilita' speciale.
 
Art. 3

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero il Soggetto attuatore dallo stesso nominato, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13,14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte strettamente connessa;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, e norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale oggetto di deroga.
2. Il Commissario delegato nell'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, ove necessario, provvede ad acquisire, per il tramite dell'Arpa Toscana la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997. L'Arpa, nella fase di svolgimento delle predette iniziative, provvede al monitoraggio delle attivita' dandone comunicazione alla Commissione europea. Gli oneri derivanti dalle attivita' svolte dall'Arpa sono coperti a valere sulle risorse indicate nell'art. 5, fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore con conseguente versamento delle somme recuperate alla contabilita' speciale.
 
Art. 4

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente ordinanza, ed al fine di un miglior raccordo con tutti gli Enti e le Amministrazioni dello Stato interessati, e' autorizzato ad avvalersi di un Comitato con funzioni consultive all'uopo costituito, composto, oltre che dal medesimo Commissario delegato, anche dal Sindaco del comune dell'Isola del Giglio, dal Prefetto di Grosseto, da un rappresentante della regione Toscana, da un rappresentante della provincia di Grosseto, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Al fine di realizzare efficaci interventi finalizzati al recupero della nave ed alle conseguenti attivita' di protezione e tutela dell'ambiente, il Commissario delegato si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei quali uno designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dall'Istituto superiore di sanita', uno designato dall'Istituto superiore per la ricerca e la tutela ambientale (ISPRA), uno designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Toscana (ARPAT), uno designato dal Registro italiano navale (RINA), uno designato dal Comandante delle Capitanerie di Porto, uno designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, ed uno designato dal Dipartimento della protezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il coordinatore del Comitato sara' individuato dal Commissario delegato tra i vari componenti del Comitato stesso.
3. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione ai Comitati non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
 
Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro cinque milioni a valere sulle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012 nell'ambito della autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che saranno trasferite al Dipartimento della protezione civile e dalla medesima gestite in contabilita' ordinaria.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: Monti
 
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