Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2011
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3988).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 aprile 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia;
Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' produttive delle zone interessate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione dei primi interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Puglia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Puglia e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'attuazione, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolte a titolo gratuito.
2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture della Regione, degli Enti territoriali e non territoriali, nonche' delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dagli altri Enti, e' approvato con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazioni nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, pianificati dal Commissario delegato, nonche' per gli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza meteo idrogeologico del sistema regionale che sono stati danneggiati;
c) la quantificazione del fabbisogno per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati danneggiati;
d) la quantificazione del fabbisogno per il ricovero e l'assistenza alle persone sfollate e per l'autonoma sistemazione, per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
e) la quantificazione del fabbisogno per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche delle attivita' agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati, scorte, insediamenti produttivi, nonche' per il ripristino della funzionalita' delle opere e delle infrastrutture a servizio delle aree produttive;
f) l'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;
g) la definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, attraverso la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali, con adeguamento, ove necessario, degli altri progetti di regimazione delle acque predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.
4. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese di cui alla lettera a) del comma 3 sostenute dagli Enti locali per gli interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate, ivi compresi gli interventi di somma urgenza.
5. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia per le quali e' autorizzata, fino al 30 aprile 2012, nel limite massimo di venti unita' e per un periodo non superiore a tre mesi, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.
6. Per il monitoraggio in via speditiva dei fenomeni idrogeologici segnalati o in corso, il Commissario delegato puo' stipulare convenzioni non onerose con gli ordini professionali.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8 nel limite di spesa massimo complessivo da indicare nel piano di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli interventi di loro competenza, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Puglia, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Commissario delegato per il tramite dei soggetti attuatori provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38,39,40,41,42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62,63,64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6,7,9, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 29 bis, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 29-quattuordecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;
legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;
leggi regionali di recepimento e applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 4

1. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della regione Puglia gia' interessati da altri eventi alluvionali.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano, per la durata dello stato di emergenza, anche agli interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Puglia da realizzare con risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

1. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. Per l'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera g), i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 3, lettera g).
 
Art. 6

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.
 
Art. 7

Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il crono programma delle attivita' previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
Il Commissario delegato verifica, in raccordo con la struttura di protezione civile della regione Puglia, l'esistenza dei piani di protezione civile per il rischio idrogeologico nelle provincie e nei comuni interessati dagli eventi calamitosi proponendone l'adozione o l'eventuale adeguamento in termini perentori alle competenti amministrazioni locali.
 
Art. 8

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si fa fronte con un importo pari ad euro 1.600.000,00 a carico del bilancio regionale, di cui 500.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali e 100.000,00 da destinare alle iniziative da eseguirsi sul territorio di Ginosa.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura presso la Tesoreria statale di un'apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato.
3. Con apposita ordinanza di protezione civile il Commissario delegato puo' essere autorizzato ad utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, nonche' economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2011

Il Presidente: Monti
 
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