Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 dicembre 2011
Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto in particolare l'art. 11, commi 1) lettera a), e 2 del predetto decreto legislativo che, nel prevedere la competenza statale di modificare gli allegati I, II e III del decreto stesso, in relazione, tra l'altro, all'evoluzione delle competenze tecnico scientifiche, attribuisce al Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'ambiente, l'esercizio di tale competenza;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente, 10 novembre 1999, con il quale, in attesa dei risultati di studi approfonditi, per motivi precauzionali, e' stata fissata una concentrazione massima ammissibile per il parametro vanadio al valore di 50 µg/1;
Considerato che il Consiglio superiore di sanita' - Sezione III - il 26 luglio 2010 con riguardo alla richiesta di deroga per il parametro vanadio ex art. 13 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 per alcuni Comuni del massiccio etneo aveva evidenziato la necessita' di acquisire i dati presenti in letteratura e le risultanze degli studi sperimentali avviati dall'Istituto superiore di sanita';
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione III - del 13 aprile 2011 che, tenuto conto dei risultati delle attuali conoscenze scientifiche e delle conclusioni dello studio sperimentale effettuato dall'Istituto superiore di sanita', ha individuato il valore parametrico di 140 µg/1 quale limite di presenza del vanadio nelle acque destinate al consumo umano senza effetti pregiudizievoli per la salute umana;
Esperita, con nota del 1° giugno 2011, ai sensi dell'art. 6 del ricordato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la procedura di' informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, in ordine alle informazioni, sui progetti di regole tecniche elaborate degli Stati membri dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

1. Il parametro Vanadio di cui all'Allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e' modificato come segue:



--------------------------------------------------------------------- | Vanadio | 140 | μg/l | ---------------------------------------------------------------------


 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro della salute
Balduzzi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Clini
 
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