Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2011
Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo.


IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di addestramento certificazione e tenuta della guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;
Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;
Vista la risoluzione IMO MSC.232(82) "Revisione degli standard di prestazioni dei sistemi di informazioni e di cartografia elettronica - E.C.D.I.S." adottata il 5 dicembre 2006;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Vista la regola I/12 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa ai requisiti di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami, e tenuto conto delle linee guida di cui alla sezione B-I/12 del predetto codice;
Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;
Visto il modello di corso n. 1.27, pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), concernente l'addestramento all'uso del sistema di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica E.C.D.I.S.
Viste le regole V/19 e V/27 della Convenzione Solas, cosi' come emendata;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.136 "Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Decreta:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. E' istituto il corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica - (Electronic Chart Display and Information System - E.C.D.I.S.) - livello operativo, diretto a soddisfare i requisiti di competenza degli ufficiali di coperta destinati a prestare servizio su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica e informativo - E.C.D.I.S.
 
Art. 2
Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica ha una durata non inferiore alla 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui non meno di 22 ore per allievo dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche al simulatore.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi in possesso del certificato adeguato di cui alla Regola II/1 della Convenzione IMO STCW 78/95, in numero non superiore a 12, anche provenienti da Stati esteri.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
 
Art. 3
Prova d'esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di formazione all'utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo, un esame, consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori.
2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.
3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato D del presente decreto, i cui estremi saranno annotati, a cura delle Autorita' marittime di iscrizione dell'interessato, sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 luglio 2001, n. 136. Sull'attestato deve essere specificato il modello di apparato utilizzato durante il corso.
4. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato svolgendo funzioni operative su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica ECDIS per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso.
 
Art. 4
Addestramento specifico e familiarizzazione
con il sistema E.C.D.I.S. di bordo

1. Dopo il conseguimento del corso di cui al presente decreto l'ufficiale, prima dell'assunzione della tenuta della guardia a bordo, effettua un addestramento specifico sull'utilizzo del sistema di cartografia elettronica - ECDIS in dotazione alla nave. L'addestramento e' effettuato:
a) sulla nave, sotto la supervisione di personale gia' formato all'uso del tipo di apparato presente a bordo dalla ditta costruttrice dello stesso;
b) presso i centri di formazione autorizzati ai sensi del presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e modello di quelli istallati a bordo. In tal caso, il marittimo riceve le istruzioni sulle modalita' di funzionamento dell'apparato di bordo secondo le procedure del manuale di sicurezza della nave (familiarizzazione ISM).
2. Il corso di addestramento specifico deve essere impostato sulle funzionalita' e l'effettivo uso del sistema presente a bordo e deve avere una durata di almeno 16 ore.
3. Al marittimo e' rilasciata una dichiarazione dell'avvenuto addestramento, vistata a bordo dal Comandante della nave e a terra dal direttore del centro di formazione, che riporta il tipo ed il modello dell'apparato utilizzato.
4. L'addestramento specifico non e' richiesto nel caso in cui il corso di formazione sia stato eseguito sullo stesso tipo di apparato ECDIS presente a bordo. In tal caso e' richiesta la sola familiarizzazione di cui al secondo capoverso del comma 1. b).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il Comandante generale: Brusco
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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