Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FOGGIA
DECRETO RETTORALE 22 dicembre 2011
Emanazione del nuovo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 09.05.1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia, emanato con decreto rettorale n. 1700 del 28.11.2001 e pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 295 del 20.12.2001;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", che definisce delle nuove regole di governance degli Atenei da recepire, in primis, attraverso la revisione dello Statuto;
Atteso che questo Ateneo, a seguito dell'esame svolto, per gli aspetti di competenza, dall'apposita Commissione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, ha varato il nuovo testo statutario, necessario al fine di conformarsi alla riforma universitaria introdotta con la sopra indicata legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Atteso che tale testo e' stato trasmesso, con nota del 04.07.2011, prot. n. 10578II/1, al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (M.I.U.R.) per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Atteso che il Ministero succitato, all'esito del controllo, con nota del 18.11.2011, prot. n. 4971, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito al testo statutario;
Preso atto del contenuto delle dette osservazioni ministeriali;
Visto il testo statutario, approvato, in data 30.11.2011, dalla Commissione costituita in base alla legge n. 240/2010, contenente le modifiche atte a recepire le osservazioni ministeriali in questione;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata in data 07.12.2011, con la quale e' stato espresso parere favorevole in merito al testo dello Statuto approvato dalla suindicata Commissione in recepimento delle osservazioni ministeriali;
Vista la delibera del Senato Accademico, adottata in data 07.12.2011, con la quale, a seguito dell'esame della Commissione costituita in base alla legge n. 240/2010 e del Consiglio di Amministrazione, e' stato approvato il nuovo testo statutario contenente le modifiche atte a recepire le osservazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca fatte pervenire all'Ateneo con nota del 18.11.2011, prot. n. 4971;
Atteso che, a seguito del successivo invio del testo statutario definitivamente approvato, il M.I.U.R. ha fatto pervenire a questo Ateneo la nota prot. n. 5365 del 21.12.2011, con la quale si prende atto, ai fini della pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale, delle modifiche apportate in recepimento delle osservazioni del Ministero medesimo;
Visto il testo approvato;
Sentito il Direttore Amministrativo,

Decreta:

L'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli Studi di Foggia.
Il nuovo Statuto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale nonche' sul Bollettino ufficiale dell'Universita' degli Studi di Foggia ed entrera' in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla suddetta Gazzetta Ufficiale.
Foggia, 22.12.2011

Il rettore: Volpe
 


Parte di provvedimento in formato grafico


INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8

CAPO II

NORMATIVA INTERNA
Art. 9 - Statuto Art. 10 - Disciplina regolamentare

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I

RETTORE
Art. 11 - Competenze del rettore Art. 12 - Elezione del rettore Art. 13 - Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e anticipata cessazione dalla carica

CAPO II

SENATO ACCADEMICO
Art. 14 - Competenze del senato accademico Art. 15 - Composizione e funzionamento del senato accademico Art. 16 - Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del senato accademico

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 17 - Competenze del consiglio di amministrazione Art. 18 - Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione Art. 19 - Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del consiglio di amministrazione

CAPO IV

ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO
Art. 20 - Direttore generale Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti Art. 22 - Nucleo di valutazione di ateneo Art. 23 - Commissione scientifica di ateneo e comitati d'area Art. 24 - Consulta di ateneo Art. 25 - Consiglio degli studenti Art. 26 - Comitato per lo sport universitario Art. 27 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Art. 28 - Collegio di disciplina Art. 29 - Difensore degli studenti

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTALI
Art. 30 - Dipartimento Art. 31 - Organi del dipartimento Art. 32 - Direttore del dipartimento Art. 33 - Funzioni del consiglio di dipartimento Art. 34 - Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento Art. 35 - Giunta di dipartimento

CAPO II

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO
Art. 36 - Corsi di studio Art. 37 - Strutture di raccordo

CAPO III

ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL'AMBITO

DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
Art. 38 - Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca Art. 39 - Scuole di dottorato Art. 40 - Sistema bibliotecario di ateneo Art. 41 - Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

CAPO I

NORME GENERALI
Art. 42 - Disposizioni relative agli organi di ateneo Art. 43 - Incompatibilita' e divieti Art. 44 - Acquisizione di pareri Art. 45 - Regola per la determinazione dell'arrotondamento delle percentuali e delle frazioni in caso di cifre decimali

CAPO II

NORME TRANSITORIE
Art. 46 - Definizione delle aree didattico-scientifico-culturali e verifica, ammissione e selezione delle candidature ai fini dell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello statuto Art. 47 - Articolazione organizzativa Art. 48

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
1. L'universita' degli studi di Foggia, di seguito anche denominata
universita' o ateneo, e' sede primaria di libera ricerca e di
libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento ed e' luogo
di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze. 2. Considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei
diritti fondamentali della persona; valorizza le differenze ai
sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria;
garantisce pari opportunita' nell'accesso allo studio e al lavoro,
nella ricerca, nella progressione di carriera del personale
docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni
discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento
sessuale, l'origine geografico-culturale, la lingua, le
convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni
sociali e personali, le disabilita'; promuove, anche attraverso la
valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione
dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne; promuove la
realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di
violenza al proprio interno. 3. Afferma la propria indipendenza da qualsiasi condizionamento
ideologico, politico, religioso ed economico. 4. Garantisce la piena autonomia delle strutture scientifiche e
didattiche e il piu' ampio pluralismo delle idee. 5. Realizza le proprie finalita' di formazione e di promozione della
ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della
ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore,
dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno
allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie
funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed
economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati
dalla legislazione vigente e dallo statuto. 6. Promuove l'alta qualita' nell'insegnamento e nella ricerca
scientifica e ne valuta il conseguimento attraverso il
riconoscimento della comunita' scientifico-accademica nazionale e
internazionale.

Articolo 2
1. L'universita' ha personalita' giuridica e piena capacita' di
diritto pubblico e privato e opera nell'ambito dei principi di
autonomia e di responsabilita'. 2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile
degli studenti e di tutto il personale docente e
tecnico-amministrativo, ai quali garantisce la partecipazione
nelle forme e nei modi disciplinati dalla normativa vigente.

Articolo 3
1. L'universita' assume come criteri guida per lo svolgimento delle
proprie attivita' i principi di democrazia, partecipazione,
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e promozione
del merito, assicurando, mediante idonei strumenti di verifica, la
qualita' dei risultati. 2. Si impegna, con l'impiego di tutti gli strumenti comunicativi e,
in particolare, di quelli informatici e telematici, a garantire la
massima accessibilita' alle informazioni inerenti a tutte le
attivita' e ai procedimenti decisionali e amministrativi. 3. Garantisce la pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni
degli organi collegiali di governo sul proprio sito web, con le
limitazioni imposte dalla normativa per la salvaguardia della
privacy. 4. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il
diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo
le disposizioni vigenti. 5. Struttura i documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci
e i documenti finanziari in modo da garantire un'informazione
chiara e completa. 6. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura
scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei
risultati delle ricerche prodotte in ateneo per assicurarne la
piu' ampia diffusione possibile. 7. Pone, con apposito regolamento, la disciplina finalizzata a dare
attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai
prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito
nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel
rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la
riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la
tutela, l'accesso e la valorizzazione inerenti al patrimonio
culturale.

Articolo 4
1. L'universita' promuove la cooperazione culturale e scientifica
nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea delle
strutture universitarie, assume l'internazionalizzazione quale
essenziale motore della crescita culturale e dello sviluppo del
territorio e della comunita' in cui opera.

Articolo 5
1. L'universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da
assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio a tutti
gli studenti, valorizzando i capaci e meritevoli anche se privi di
mezzi. 2. Favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita'
universitarie e, in particolare, a quelle didattiche, riconoscendo
e valorizzando, secondo modalita' disciplinate dalla normativa
vigente, il contributo dei singoli e delle libere forme
associative e di volontariato che concorrono in maniera
costruttiva alla realizzazione dei fini istituzionali dell'ateneo. 3. Favorisce, inoltre, le attivita' culturali, ricreative e sociali
di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il
potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del comitato per
lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita'
previste dalla legislazione vigente. 4. Considera suo compito essenziale la crescita culturale e sociale,
in particolare dei giovani, e la valorizzazione delle loro
capacita', anche mediante la collaborazione con le scuole di ogni
ordine e grado e con altre istituzioni di livello universitario.

Articolo 6
1. L'universita' cura la formazione e l'aggiornamento del personale
tecnico-amministrativo, a garanzia del buon andamento
dell'amministrazione universitaria. 2. Riconosce nel rapporto con le organizzazioni sindacali un efficace
contributo alla vita democratica dell'istituzione, alla
valorizzazione del personale e all'efficienza della propria
organizzazione.

Articolo 7
1. L'universita' garantisce la necessaria integrazione fra
l'attivita' didattica, l'attivita' scientifica e l'attivita'
assistenziale dell'area medico-chirurgica, mediante la stipula di
protocolli d'intesa con la regione Puglia, nonche' mediante la
partecipazione, in via consultiva, all'elaborazione del piano
sanitario regionale. 2. Provvede, inoltre, a disciplinare la formazione specialistica di
area medico-chirugica, nonche' delle figure professionali
sanitarie non mediche, in ambito regionale e, ove necessario, in
ambito interregionale, mediante la stipula di specifici protocolli
d'intesa con la regione. 3. I protocolli d'intesa di cui al presente articolo sono approvati
dal consiglio di amministrazione, su proposta del competente
dipartimento, ovvero, qualora costituita, della struttura di
raccordo dell'area medico-chirurgica, previo parere del senato
accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge
e dai provvedimenti ministeriali in materia. 4. Riconosce nell'azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia e nelle altre aziende del servizio sanitario
nazionale individuate dai protocolli d'intesa universita\regione
le sedi principali in cui si realizza l'integrazione dei processi
didattici, scientifici e assistenziali dell'area medico-chirurgica
e partecipa alla disciplina dell'organizzazione aziendale, nonche'
alle nomine degli organi aziendali, nei casi previsti dalla legge,
con atti di competenza del rettore. 5. Assicura, in ogni caso, i servizi essenziali per il perseguimento
delle finalita' istituzionali dell'area medico-chirurgica, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 517\99 e successive
modificazioni e integrazioni.

Articolo 8
1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'universita'
puo' federarsi con altri atenei. La federazione puo' avere luogo,
altresi', tra l'universita' ed enti o istituzioni operanti nei
settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli
istituti tecnici superiori. 2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,
l'universita' puo' dar vita o partecipare a fondazioni.

CAPO II

NORMATIVA INTERNA

Articolo 9

(Statuto)
1. Lo statuto e' adottato ai sensi dell'articolo 33 della
costituzione, degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n.
168, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplina
l'ordinamento e l'organizzazione dell'universita', nel rispetto
dei limiti fissati dalla normativa vigente. 2. La revisione dello statuto e' deliberata, a maggioranza assoluta
dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta
dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e
del consiglio degli studenti. E' richiesta la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti del senato per la
modifica delle disposizioni contenute nel titolo II, capi I, II e
III e nel titolo III, capo I. 3. Possono assumere l'iniziativa per la revisione dello statuto: a) il rettore; b) il senato accademico, con deliberazione adottata a maggioranza
assoluta dei componenti; c) il consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei componenti; d) un consiglio di dipartimento, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei componenti; e) il consiglio degli studenti, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei componenti. 4. Le proposte di revisione dello statuto devono essere trasmesse al
rettore e sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi. 5. Le modifiche dello statuto sono emanate, con decreto, dal rettore,
successivamente al controllo ministeriale previsto dall'articolo
6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 10

(Disciplina regolamentare)
1. L'universita', nell'ambito della propria autonomia normativa,
adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina
necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e
dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle
funzioni istituzionali. In particolare: a) il regolamento generale di ateneo detta, in conformita' alla
normativa vigente, le norme fondamentali in tema di
organizzazione e di funzionamento dell'universita'. E'
approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato
accademico, previo parere del consiglio di amministrazione,
adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei
dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle
procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello
statuto; b) il regolamento didattico di ateneo disciplina, in conformita' alla
normativa vigente, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati
e fissa i criteri e le modalita' di organizzazione delle
attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi,
nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato. E'
approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato
accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti,
nei modi e con le procedure previste dall'articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e
integrazioni; c) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' disciplina, in conformita' alla normativa vigente,
i criteri della gestione, le relative procedure amministrative,
contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', le
procedure contrattuali, le forme di controllo interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva
dell'universita' e dei singoli centri di spesa, nonche'
l'amministrazione del patrimonio. E' approvato, a maggioranza
assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione,
previo parere del senato accademico, adottato a maggioranza
assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del
consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste
dai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 9 dello statuto; d) il codice etico della comunita' universitaria, formata dai
professori, dai ricercatori, dai tecnici-amministrativi e dagli
studenti dell'ateneo, determina i valori fondamentali della
comunita' stessa, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e
responsabilita' nei confronti dell'universita', detta le regole
di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice
etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di
abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di
proprieta' intellettuale, nel rispetto della normativa vigente,
prevedendo apposite sanzioni in caso di loro violazione. In
particolare, sono previste sanzioni individuali e sanzioni per i
dipartimenti e gli altri centri di spesa. Le sanzioni
individuali, adeguate e proporzionate alla violazione e alla
gravita' dei fatti, consistono nella decadenza e/o
nell'esclusione per un periodo non superiore a tre anni dagli
organi e dalle commissioni di ateneo, dipartimento, centro e,
inoltre, per i docenti, per lo stesso periodo, nell'esclusione
dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a
qualunque titolo assegnati. Le sanzioni per i dipartimenti e gli
altri centri di spesa sono di natura pecuniaria. La sanzione
pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore
a 10 ne' superiore a 100. L'importo di una quota va da un minimo
di euro 100 a un massimo di euro 1.000. Nella determinazione del
numero delle quote si tiene conto della gravita' del fatto, del
grado di responsabilita', dell'attivita' svolta per eliminare o
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della
singola quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche
e patrimoniali dell'ente, tenuto conto, in ogni caso, della
necessita' di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione
pecuniaria non puo' superare il dieci per cento dell'ammontare
complessivo dei fondi annuali destinati al dipartimento o altro
centro di spesa. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta'
se l'autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente
interesse proprio o di terzi e il dipartimento o altro centro di
spesa non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio
minimo. La sanzione non si applica se, prima dell'apertura del
procedimento, il dipartimento o altro centro di spesa ha
risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose della violazione. Essa e' ridotta da un
terzo alla meta' se il dipartimento o altro centro di spesa si
e' efficacemente adoperato in tal senso. I proventi delle
sanzioni sono ripartiti annualmente tra i dipartimenti e gli
altri centri di spesa in misura inversamente proporzionale al
numero e alla gravita' delle violazioni accertate a carico di
ciascuno di essi. Nel caso di violazioni che integrino illeciti
disciplinari, prevale la competenza degli organi competenti, in
base alla normativa vigente, in quest'ultima materia. Il codice
etico e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal
senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti,
e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio
degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi
3 e 4 dell'articolo 9 dello statuto. Il testo approvato e'
emanato, con decreto, dal rettore; e) gli ulteriori testi regolamentari sono approvati e modificati
dall'organo individuato in base al riparto delle competenze
stabilito dallo statuto. I testi approvati o modificati sono
emanati, con decreto, dal rettore.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I

RETTORE

Articolo 11

(Competenze del rettore)
1. Il rettore rappresenta l'universita' e svolge le funzioni di
indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita'
scientifiche e didattiche nel rispetto dello statuto. E'
responsabile del perseguimento delle finalita' dell'universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. E'
garante della liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. In particolare, al rettore spetta: a) rappresentare legalmente l'universita'; b) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza; c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di
amministrazione, dei quali e' componente di diritto; d) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali
di governo; e) nei casi di necessita' e di urgenza, assumere i provvedimenti
amministrativi di competenza del senato accademico e del
consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica,
nella prima seduta utile; f) su proposta del senato accademico e\o del consiglio di
amministrazione, nominare una o piu' commissioni permanenti con
funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche
questioni; g) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore
generale; h) proporre il documento di programmazione triennale di ateneo,
tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico; i) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto
consuntivo; j) esercitare il potere di iniziativa e di proposta dei procedimenti
disciplinari per i professori e i ricercatori secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente e irrogare nei
confronti di tali soggetti, previo parere del collegio di
disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla
censura; k) esercitare il potere di proposta nei confronti del senato
accademico in riferimento alle violazioni del codice etico che
non integrino illeciti disciplinari; l) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi
universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire
l'individuazione delle eventuali responsabilita'; m) proporre agli organi competenti di disporre ispezioni, inchieste e
accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle
strutture, anche didattiche e di ricerca; n) designare un pro-rettore vicario, fra i professori ordinari di
ruolo, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; o) affidare ad altri professori e ricercatori dell'ateneo, dandone
comunicazione al senato accademico e al consiglio di
amministrazione, la delega per l'esercizio temporaneo di
funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate e che
comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale,
ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti
specifici o allo svolgimento di attivita' definite. Al fine di
favorire il coordinamento e la gestione collegiale dell'azione
dei docenti delegati, riunisce periodicamente il consiglio dei
delegati, quale proprio organo consultivo; p) delegare, con decreto, senza ricorrere alla stipula di apposita
procura speciale, un dipendente dell'universita' a sottoscrivere
gli atti in materia di associazioni temporanee di scopo, nonche'
altri atti finalizzati alla presentazione o all'esecuzione di
progetti di ricerca, fatto salvo il rispetto delle norme
civilistiche che prevedono il necessario rilascio della procura
speciale; q) presentare al ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e alle altre autorita' centrali le relazioni previste
dalla normativa vigente; r) esercitare tutte le funzioni demandate dalle norme generali e
speciali concernenti l'ordinamento universitario e ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
statuto.

Articolo 12

(Elezione del rettore)
1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in
servizio presso le universita' italiane. Per l'elezione del
rettore, e' richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime
tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il
sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima
votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta
eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il
maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu'
anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parita', quello
piu' giovane anagraficamente. 2. L'elettorato attivo compete: a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori e ai
componenti del consiglio degli studenti; b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo
indeterminato. Ai voti espressi dal personale
tecnico-amministrativo sara' assegnato un peso pari al 6,5% del
numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica
procedura elettorale.

Articolo 13

(Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e
anticipata cessazione dalla carica)
1. Il rettore e' nominato con decreto ministeriale e dura in carica
per un unico mandato di sei anni non rinnovabile. 2. In tutti i casi di anticipata cessazione del rettore dalla sua
carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente
all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli
atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di
ruolo dell'ateneo.

CAPO II

SENATO ACCADEMICO

Articolo 14

(Competenze del senato accademico)
1. Il senato accademico e' il luogo delle rappresentanze di tutte le
componenti, le istanze e le diverse aree
scientifico-didattico-culturali della comunita' accademica;
esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica
il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, consultivo e di
controllo politico-istituzionale; in particolare, formula proposte
e pareri per la programmazione, la didattica, la ricerca, i
servizi agli studenti; svolge funzioni di coordinamento e di
raccordo con i dipartimenti e le strutture interdipartimentali
eventualmente costituite; assume l'iniziativa per la mozione di
sfiducia al rettore; approva i regolamenti di ateneo rientranti
nell'ambito delle proprie competenze, nonche' i regolamenti delle
strutture didattiche e di ricerca; verifica la sussistenza dei
requisiti soggettivi per i candidati interni ed esterni alla
carica di consigliere di amministrazione e seleziona le
candidature; decide sulle violazioni del codice etico; promuove la
cooperazione con altre universita' e istituzioni culturali di
ricerca nazionali e internazionali; assicura il costante
collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive. 2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai
pareri: a) formula proposte per ogni tipo di piano, annuale e pluriennale, o
esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi; b) formula proposte sui parametri per la valutazione della qualita',
dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' dell'ateneo o
esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi; c) formula proposte in materia di internazionalizzazione o esprime
parere sulle proposte elaborate da altri organi; d) formula proposte sul modello da adottare per l'articolazione
organizzativa dell'ateneo o esprime parere sulle proposte
elaborate da altri organi; e) formula proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di
corsi di studio e di dottorato di ricerca, master e altre
iniziative didattiche e formative comunque denominate o esprime
parere sulle proposte elaborate da altri organi; f) formula proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di
dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e
sedi o esprime parere favorevole sulle proposte elaborate da
altri organi; g) formula proposte in merito alla definizione dei criteri generali e
in merito alla conseguente ripartizione dei finanziamenti
complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al
funzionamento dei dipartimenti o esprime parere sulle proposte
elaborate da altri organi; h) formula proposte sulla partecipazione dell'ateneo alla compagine
di altri enti o istituzioni o esprime parere sulle proposte
elaborate da altri organi; i) formula proposte sulla designazione dei referenti dell'ateneo per
la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni o
esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi; j) formula proposte in materia di disabilita' o esprime parere sulle
proposte elaborate da altri organi; k) formula proposte in materia di attivita' sportive universitarie o
esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi; l) formula proposte in materia di comunicazione istituzionale; m) formula proposte in materia di organizzazione di manifestazioni o
cerimonie istituzionali di interesse generale per l'ateneo; n) esprime parere, formulando eventuali proposte, sul bilancio di
previsione annuale e triennale; o) esprime parere sul conto consuntivo; p) esprime parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'; q) formula proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di
corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici
integrativi e gestione di servizi comuni o esprime parere sulle
proposte elaborate da altri organi; r) formula proposte in materia di sistema bibliotecario o esprime
parere sulle proposte elaborate da altri organi; s) esprime parere in merito alla stipula di contratti per attivita'
di insegnamento da stipulare con docenti, studiosi e
professionisti stranieri di chiara fama; t) esprime parere per la costituzione di centri di servizio; u) formula proposte o esprime parere sugli indirizzi espressi dal
consiglio di amministrazione in merito all'assegnazione del
personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti; v) esprime parere in merito al conferimento dell'incarico di
direttore generale; w) formula la proposta vincolante nei confronti del rettore per la
nomina dei componenti del nucleo di valutazione di ateneo. 3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture
interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della
programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale,
in particolare: a) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei
dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione
strategica e finanziaria approvata dal consiglio di
amministrazione, l'attribuzione ai dipartimenti e\o ai settori
scientifico-disciplinari dei posti di professore e di
ricercatore; b) delibera, previo parere dei dipartimenti interessati, in materia
di mobilita' interna all'ateneo dei docenti; c) determina i criteri generali e formula proposte motivate, sulla
base di graduatorie vincolanti, al consiglio di amministrazione
per l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e\o
ai settori scientifico-disciplinari, nonche' per l'attribuzione
delle borse per i dottorati di ricerca alle scuole di dottorato,
nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal
consiglio di amministrazione; d) approva la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni
in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, fatta
salva la deliberazione di competenza del consiglio di
amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari
connessi; e) approva i progetti e le iniziative in materia di ricerca, fatta
salva la deliberazione di competenza del consiglio di
amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari
connessi; f) determina i criteri generali relativi al numero di contratti per
attivita' di insegnamento a titolo gratuito che si possono
stipulare nell'ambito dei dipartimenti; g) delibera, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, a
maggioranza assoluta dei componenti, eventuali limitazioni
all'accesso ad un corso di studio, su proposta del consiglio di
dipartimento interessato; h) valuta le eventuali problematiche didattiche e di ricerca
insorgenti nei rapporti tra i dipartimenti e adotta gli
opportuni provvedimenti per la soluzione dei conflitti. 4. Il senato accademico, inoltre: a) approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il
conferimento delle lauree honoris causa, previa proposta
deliberata, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal
dipartimento interessato; b) conferisce il sigillo dell'ateneo; c) concede il patrocinio dell'ateneo in relazione a manifestazioni e
iniziative scientifico-culturali; d) definisce, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le
cinque aree didatticoscientifico-culturali dell'universita'
degli studi di Foggia di riferimento per lo svolgimento delle
procedure per l'individuazione delle rappresentanze in seno agli
organi collegiali di governo dell'ateneo; e) approva, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione, i progetti federativi con altri atenei. 5. Il senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, puo' proporre al corpo elettorale che elegge il
rettore una mozione di sfiducia motivata al rettore stesso, non
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 6. Il procedimento di sfiducia al rettore e' disciplinato da apposito
regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del
consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore dello statuto; tale regolamento deve disciplinare il
potere di iniziativa, assicurare il rispetto del principio del
contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento,
fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del
procedimento. 7. In particolare, il regolamento di cui al comma precedente si
atterra' ai seguenti criteri: a) il senato accademico, acquisito il parere del consiglio di
amministrazione e udito il rettore, approva, con la maggioranza
dei due terzi dei componenti, la mozione di sfiducia da proporre
al corpo elettorale; b) il tempo per la conclusione del procedimento, compreso lo
svolgimento delle operazioni del corpo elettorale, e' stabilito,
nel massimo, in tre mesi. 8. Il senato accademico, quanto al potere normativo: a) adotta lo statuto di ateneo e approva la revisione dello stesso
secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto; b) approva il regolamento generale di ateneo, il regolamento
didattico di ateneo e il codice etico della comunita'
universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
10 dello statuto; c) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il
regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al
rettore; d) approva, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione: - i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture
interdipartimentali eventualmente costituite; - i regolamenti in materia di servizi agli studenti; - i regolamenti sul sistema bibliotecario; - i regolamenti sul sistema informativo; - i restanti regolamenti, compresi quelli di competenza dei
dipartimenti e delle strutture interdipartimentali
eventualmente costituite, in materia di didattica e di
ricerca. 9. Il senato accademico verifica i requisiti soggettivi dei candidati
interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e
ammette e seleziona le candidature. 10. Il senato accademico, su proposta del rettore, decide sulle
violazioni del codice etico.

Articolo 15

(Composizione e funzionamento del senato accademico)
1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva,
ad eccezione del rettore che e' membro di diritto. 2. Il senato accademico e' composto dai seguenti ventiquattro membri,
con voto deliberativo: a) il rettore, che lo presiede; b) cinque direttori di dipartimento, rispettivamente, in
rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali
dell'universita' degli studi di Foggia definite dal senato
accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d),
dell'articolo 14 dello statuto, eletti dal corpo elettorale
formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell'universita'
degli studi di Foggia; c) cinque professori ordinari o associati di ruolo, rispettivamente,
in rappresentanza delle cinque aree
didattico-scientifico-culturali dell'universita' degli studi di
Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto al
comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto. In
relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale,
viene svolta la procedura per l'individuazione del suo
rappresentante, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale
formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo
inquadrati nell'area medesima; d) cinque ricercatori, rispettivamente, in rappresentanza delle
cinque aree didatticoscientifico-culturali dell'universita'
degli studi di Foggia definite dal senato accademico secondo
quanto previsto al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello
statuto. In relazione a ogni singola area
didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per
l'individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio
interno, dal corpo elettorale formato da tutti i ricercatori
inquadrati nell'area medesima; e) cinque studenti, rispettivamente, in rappresentanza delle cinque
aree didatticoscientifico-culturali dell'universita' degli studi
di Foggia definite dal senato accademico secondo quanto previsto
al comma 4, lettera d), dell'articolo 14 dello statuto. In
relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale,
viene svolta la procedura per l'individuazione del suo
rappresentante, eletto tra gli iscritti, per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea
magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area
medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all'atto
dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a
tali ultimi dipartimenti. Nell'ambito della specifica procedura,
il corpo elettorale e' composto da tutti gli studenti iscritti
ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai
dipartimenti inquadrati nell'area medesima e dai dottorandi di
ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno
optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti; f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato,
eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da
tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo
indeterminato presso l'universita' degli studi di Foggia. 3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto
consultivo: a) il pro-rettore, il quale, in assenza del rettore, presiede il
senato accademico ed esprime voto deliberativo; b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o un suo
delegato componente del nucleo; c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario
verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il
vicario del direttore. 4. Il senato accademico e' convocato, di norma, almeno una volta al
mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga
opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di un
terzo dei suoi componenti. 5. Le modalita' di funzionamento del senato accademico sono stabilite
dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 16

(Nomina, durata e rinnovo del mandato,
decadenza dei membri del senato accademico)
1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del
rettore. 2. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni,
fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei
dottorandi di ricerca che durano in carica due anni. 3. Il mandato dei membri del senato accademico e' rinnovabile per una
sola volta consecutiva. 4. I membri eletti del senato accademico decadono in caso di mancata
partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga
riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito
procedimento di decadenza che verra' attivato successivamente alla
terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell'ambito del
suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei
componenti, dal senato accademico. 5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di
decadenza del membro del senato accademico, nel rispetto dei
seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare
il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del
procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione
del procedimento.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

(Competenze del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo
strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita',
attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal
senato accademico. 2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa
proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 2, dello statuto: a) ogni tipo di piano, annuale e pluriennale; b) il bilancio di previsione annuale e triennale, acquisito anche il
parere del consiglio degli studenti; c) il conto consuntivo; d) i parametri per la valutazione della qualita', dell'efficacia e
dell'efficienza delle attivita' dell'ateneo; e) l'articolazione organizzativa dell'ateneo; f) la costituzione di centri di servizio; g) l'attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio e di
dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche
e formative comunque denominate; h) le proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di
corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici
integrativi e gestione di servizi comuni; i) la definizione dei criteri generali e la conseguente ripartizione
dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica,
alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti; j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e\o ai
settori scientifico-disciplinari, nonche' delle borse per i
dottorati di ricerca alle scuole di dottorato, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal senato accademico e delle
graduatorie vincolanti poste alla base delle proposte di
quest'ultimo organo; k) la stipula di contratti per attivita' di insegnamento con docenti,
studiosi e professionisti stranieri di chiara fama; l) la partecipazione dell'ateneo alla compagine di altri enti o
istituzioni; m) la designazione dei referenti dell'ateneo per la composizione
degli organismi di altri enti e istituzioni; n) le proposte in materia di internazionalizzazione; o) le proposte in materia di disabilita'; p) le proposte in materia di attivita' sportive universitarie; q) le proposte sul sistema bibliotecario; r) il conferimento dell'incarico di direttore generale, su proposta
del rettore. 3. Il consiglio di amministrazione, su proposta conforme o con il
parere favorevole del senato accademico, approva l'attivazione,
modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca,
strutture interdipartimentali e sedi. 4. Il consiglio di amministrazione, altresi': a) approva le variazioni di bilancio; b) autorizza le anticipazioni di cassa; c) determina, sentito il consiglio degli studenti, la misura delle
tasse universitarie; d) determina la misura delle indennita' di funzione spettanti ai
soggetti che ricoprono cariche accademiche, nonche' la misura
dei gettoni di presenza eventualmente spettanti per la
partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'ateneo.
Nel caso in cui le indennita' o i gettoni siano destinati ai
componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla
relativa entita' e' assunta su parere del senato accademico; e) determina le tariffe e i compensi spettanti all'ateneo per le
prestazioni rese a terzi; f) approva le proposte dei dipartimenti relative alla chiamata dei
professori e dei ricercatori. In presenza di una pluralita' di
proposte che non possono essere tutte accolte per ragioni di
spesa, il consiglio di amministrazione delibera previa
acquisizione del parere del senato accademico; g) fornisce al direttore generale gli indirizzi per la complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali
e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; h) definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei contratti; i) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi alla
stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia
di didattica, ricerca e servizi agli studenti; j) approva i contratti che non rientrino nell'autonomia decisionale
dei centri di spesa e dei dirigenti; k) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi a progetti
e iniziative in materia di ricerca; l) delibera sulla conservazione e sull'ampliamento del patrimonio
mobiliare e immobiliare; m) delibera in materia di edilizia universitaria; n) assegna gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle
strutture interessate; o) delibera in materia assicurativa; p) delibera in materia di sicurezza sul lavoro; q) approva le proposte in materia di comunicazione istituzionale; r) approva le proposte in materia di organizzazione di manifestazioni
e cerimonie di interesse generale per l'ateneo; s) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, in materia
disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori; t) delibera, su proposta del direttore generale, i programmi per la
formazione e l'aggiornamento del personale
tecnico-amministrativo; u) esprime parere favorevole in merito ai progetti federativi con
altri atenei; v) esprime parere in relazione alle decisioni che il direttore
generale e' chiamato ad adottare in materia di liti attive e
passive in cui e' parte l'universita'; w) esprime parere favorevole in merito alla revisione dello statuto,
secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto; x) esprime, inoltre: - parere favorevole sul regolamento didattico di ateneo e sul codice
etico della comunita' universitaria, secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; - parere favorevole sui: - regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture
interdipartimentali eventualmente costituite; - regolamenti in materia di servizi agli studenti; - regolamenti in materia di sistema bibliotecario; - regolamenti in materia di sistema informativo; - regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in
materia di didattica e di ricerca. - parere sul regolamento generale di ateneo, secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'articolo 10 dello statuto; - parere sul regolamento per la disciplina del procedimento di
sfiducia al rettore. 5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo: a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
10 dello statuto; b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione
finanziaria e patrimoniale, di autofinanziamento e di gestione
del personale.

Articolo 18

(Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dai seguenti dieci
membri, con voto deliberativo: a) il rettore, che lo presiede; b) cinque professori di ruolo o ricercatori in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione
alla qualificazione scientifico-culturale, rispettivamente, in
rappresentanza delle cinque aree didattico-scientifico-culturali
dell'universita' degli studi di Foggia definite dal senato
accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d),
dell'articolo 14 dello statuto. In relazione a ogni singola area
didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per
l'individuazione del suo rappresentante. Tale procedura e'
attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la
presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito
nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione
che non prevede la presenza del rettore, il quale e' sostituito
nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore,
sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente,
verifica e ammette le candidature di professori o ricercatori
afferenti alla specifica area didattico-scientifico-culturale e
ne seleziona, con apposita delibera, due. Qualora i candidati, a
seguito della preliminare verifica, non siano almeno due, si
provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candidature
selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame
del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta
del rappresentante dell'area didattico-scientifico-culturale. La
selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta
di competenza del rettore devono, per quanto possibile,
garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla
presente lettera, il rispetto del principio delle pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici
pubblici, nonche' il rispetto dell'equilibrio, nella
rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza; c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'universita' degli studi
di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per
tutta la durata dell'incarico, in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza
professionale di alto livello, con una necessaria attenzione
alla qualificazione scientifico-culturale. La procedura per la
loro individuazione e' attivata con l'emanazione di un avviso
pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il
termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in
una composizione che non prevede la presenza del rettore, il
quale e' sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di
voto, dal pro-rettore, sulla base dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente, previo parere favorevole della consulta di
ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona, con
apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito della
preliminare verifica, non siano almeno quattro, si provvede ad
acquisire ulteriori candidature. Le quattro candidature
selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame
del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta
dei due membri. La selezione spettante al senato accademico e la
successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto
possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di
cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici
pubblici e della terzieta' e indipendenza nell'esercizio delle
funzioni; d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non
oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea
magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'universita' degli
studi di Foggia. Il corpo elettorale e' composto da tutti gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai
dottorandi di ricerca dell'universita' degli studi di Foggia. 2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con
voto consultivo: a) il pro-rettore, il quale, in assenza del rettore, presiede il
consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo; b) il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo
delegato componente del collegio dei revisori; c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario
verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il
vicario del direttore; d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo indeterminato,
eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da
tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo
indeterminato presso l'universita' degli studi di Foggia. 3. Il consiglio di amministrazione e' convocato, di norma, almeno una
volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore
lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta
motivata di un terzo dei suoi componenti. 4. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione
sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 19

(Nomina, durata e rinnovo del mandato,
decadenza dei membri del consiglio di amministrazione)
1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto rettorale. 2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro
anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei
dottorandi di ricerca che durano in carica due anni. 3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e'
rinnovabile per una sola volta consecutiva. 4. I membri del consiglio di amministrazione scelti o eletti decadono
in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive,
qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di
un apposito procedimento di decadenza che verra' attivato
successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va
valutato, nell'ambito del suddetto procedimento di decadenza, a
maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di
amministrazione. 5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di
decadenza del membro del consiglio di amministrazione, nel
rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa,
assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il
responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti
per la conclusione del procedimento.

CAPO IV

ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Articolo 20

(Direttore generale)
1. Al direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi
forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Il direttore
generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto compatibili, di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. In particolare, il direttore generale: a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio; b) e' responsabile della corretta gestione delle risorse, nonche'
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione
amministrativa; c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi
competenti dell'universita', i poteri di spesa di propria
competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi
alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme
amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in
materia e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'; d) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli
organi centrali dell'universita'; e) e' responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e della
realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in
relazione agli obiettivi da raggiungere; f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure e i provvedimenti,
verificandone l'attivita'; ha poteri sostitutivi nei confronti
degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile
della loro attivita'; g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' del personale
tecnico-amministrativo; h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non
spetta ai dirigenti provvedervi; i) adotta, nel rispetto della legislazione vigente, della
contrattazione collettiva, dello statuto e sentito il
responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti
di gestione del personale tecnico-amministrativo, quando non
spetta ai dirigenti provvedervi; j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del
personale tecnico-amministrativo; k) propone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei
contratti collettivi, i programmi per la formazione e
l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori,
nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad
esclusione di quelli di competenza dei dipartimenti e delle
strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali sia
prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico
riservata agli organi centrali dell'universita'. Stipula i
relativi contratti e ne cura l'esecuzione; m) stipula i contratti e le convenzioni in conformita' a quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; n) partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, con voto consultivo, e svolge le funzioni di
segretario verbalizzante; o) adotta, previo parere del consiglio di amministrazione, le
decisioni in materia di liti attive e passive in cui e' parte
l'universita'. 3. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione
della didattica e della ricerca. 4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di
amministrazione una relazione sull'attivita' svolta. 5. L'incarico di direttore generale e' conferito a personalita' di
elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza
pluriennale con funzioni dirigenziali. 6. Il conferimento dell'incarico di direttore generale e' deliberato
dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito
il parere del senato accademico. L'incarico e' regolato con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento
economico spettante e' determinato in conformita' ai criteri e ai
parametri fissati in base alla normativa vigente. Nel caso in cui
l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, e' necessario
che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta
la durata del contratto presso l'amministrazione di appartenenza. 7. Il direttore generale designa un dirigente vicario o, in mancanza,
un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario e'
nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla
scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o
precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. In caso
di risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, le funzioni del
direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del
successore, da un sostituto, proposto dal rettore e nominato per
un arco temporale non superiore ai novanta giorni dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del senato accademico. 8. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni
disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere
del senato accademico, puo' revocare anticipatamente l'incarico di
direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dagli organi competenti, risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico
e' disposta secondo la vigente normativa.

Articolo 21

(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della
gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'universita'. 2. Esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria
della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo
apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del
conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle
variazioni di bilancio. 3. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui: a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal
rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, tra i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello
stato; b) un membro effettivo e uno supplente designati dal ministero
dell'economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente scelti dal ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti
e funzionari del ministero stesso. 4. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al
registro dei revisori contabili. 5. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente
dell'universita' degli studi di Foggia ne' a soggetti che abbiano
liti pendenti con l'universita' medesima. 6. I componenti del collegio sono nominati, con decreto, dal rettore. 7. Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti ha
una durata di quattro anni e l'incarico puo' essere rinnovato per
una sola volta. 8. L'universita' mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi
e il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 9. Le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti
sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita'.

Articolo 22

(Nucleo di valutazione di ateneo)
1. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica: a) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base
degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti; b) l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; c) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei
titolari dei contratti di insegnamento. 2. In raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, il nucleo svolge le
funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle
strutture e del personale, al fine di promuovere nelle
universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative
proprie, il merito e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale. 3. Il nucleo di valutazione di ateneo e' composto da cinque membri,
di cui: a) un professore di ruolo o ricercatore dell'universita' degli studi
di Foggia; b) tre soggetti di elevata qualificazione professionale, esperti in
materia di valutazione, esterni all'ateneo e che, in ogni caso,
non intrattengano con l'universita' degli studi di Foggia
rapporti formali di lavoro o di collaborazione; c) un rappresentante degli studenti eletto tra gli iscritti, per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di
laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca
dell'universita' degli studi di Foggia. Il corpo elettorale e'
composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e
laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'universita'
degli studi di Foggia. 4. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente
articolo sono nominati, con decreto, dal rettore su proposta
vincolante del senato accademico, che effettua la relativa
selezione sulla base di avvisi pubblici. 5. Il rappresentante degli studenti e' eletto tramite una procedura
elettorale specificatamente disciplinata dal regolamento generale
di ateneo ed e' nominato, con decreto, dal rettore. 6. Il presidente del nucleo di valutazione di ateneo, nella prima
seduta utile, e' scelto da tutti i componenti tra i membri esterni
presenti all'interno dell'organo stesso. Tale scelta e'
formalizzata con un decreto del rettore. 7. I componenti del nucleo di valutazione di ateneo durano in carica
quattro anni e possono essere nominati consecutivamente soltanto
per un altro quadriennio, fatta eccezione per il componente del
nucleo appartenente alla rappresentanza studentesca, che dura in
carica due anni e il cui mandato puo' essere rinnovato
consecutivamente soltanto per un altro biennio.

Articolo 23

(Commissione scientifica di ateneo e comitati d'area)
1. E' istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di
ateneo, la commissione scientifica di ateneo, con funzioni
consultive e propositive in materia di ricerca. 2. Possono essere, altresi', istituiti i comitati d'area, in
rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti
nell'ateneo, con funzioni consultive e propositive. Le condizioni
e le modalita' di istituzione delle aree, la composizione e le
modalita' di elezione dei componenti dei comitati, nonche' le
competenze assegnate, sono stabilite dal regolamento generale di
ateneo.

Articolo 24

(Consulta di ateneo)
1. E' istituita la consulta di ateneo, con lo scopo di incrementare i
momenti formali di confronto tra l'universita' e i principali
attori istituzionali, culturali, sociali, economici di riferimento
del territorio. 2. I compiti della consulta, nonche' la composizione della stessa,
sono deliberati dal senato accademico. 3. Sono membri di diritto un rappresentante dell'Amministrazione
provinciale di Foggia e un rappresentante del Comune di Foggia.

Articolo 25

(Consiglio degli studenti)
1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della
componente studentesca. 2. Il consiglio degli studenti puo' utilizzare, nelle forme
concordate con il rettore, i simboli dell'universita' per fini
istituzionali e dispone di una sede attrezzata per
l'organizzazione e la gestione delle sue attivita'. 3. Per ogni esercizio finanziario, il consiglio degli studenti, nei
limiti di una somma stanziata in un'apposita voce di bilancio,
compresa tra l'1% e il 4% dell'ammontare totale delle tasse
versate dagli studenti nell'esercizio precedente, propone al
consiglio di amministrazione specifici interventi per il
miglioramento dei servizi agli studenti, didattici e di formazione
dell'ateneo. 4. Il consiglio degli studenti esprime pareri su: a) il piano strategico di ateneo; b) il bilancio di previsione; c) il regolamento didattico di ateneo - parte generale; d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio. 5. Il consiglio degli studenti puo' formulare proposte o richiedere
documentazione in ordine a ogni questione di esclusivo o
prevalente interesse degli studenti. 6. Le strutture e gli organi destinatari delle proposte del consiglio
degli studenti sono tenuti a esaminarle entro sessanta giorni. 7. Il consiglio degli studenti determina i criteri relativi alla
ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative
autogestite. 8. Il consiglio degli studenti puo' indire, su richiesta della
maggioranza assoluta dei componenti, conferenze di ateneo su
specifici temi di interesse degli studenti, con la partecipazione
del rettore e del direttore generale, o di loro delegati, nonche'
dei responsabili amministrativi competenti nel settore relativo al
problema da affrontare. 9. Il consiglio degli studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico; b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione; c) un rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione
dell'agenzia per il diritto allo studio universitario, designato
dai rappresentanti degli studenti presenti in tale organo; d) i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport
universitario; e) i rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione di
ateneo; f) i rappresentanti degli studenti designati a partecipare alle
riunioni del comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni; g) tre studenti per ogni dipartimento individuati tra i
rappresentanti facenti parte dei rispettivi consigli.
L'individuazione di tali studenti avverra' secondo modalita'
definite dal regolamento generale di ateneo. 10. Le modalita' di funzionamento del consiglio degli studenti sono
stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 26

(Comitato per lo sport universitario)
1. Il comitato per lo sport universitario, la cui composizione e'
prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394,
sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e
ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento
delle connesse attivita' sono affidati, mediante convenzione, al
centro universitario sportivo. 3. Alla copertura delle spese in materia di sport universitario si
provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della
normativa vigente.

Articolo 27

(Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni)
1. E' istituito il comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni, con l'intento di raggiungere, in
particolare, i seguenti obiettivi: a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parita' e pari
opportunita' di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori e garantendo l'assenza di qualunque forma di
violenza morale e di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla
razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e
alla lingua; b) favorire l'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico,
migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche
attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori; c) razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l'organizzazione
della pubblica amministrazione anche in materia di pari
opportunita', contrasto alle discriminazioni e benessere delle
lavoratrici e dei lavoratori; d) favorire lo sviluppo delle attivita' culturali in materia di pari
opportunita', contrasto alle discriminazioni e benessere delle
lavoratrici e dei lavoratori. 2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere
nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di
benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale per i lavoratori. 3. Il comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai
sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione designati, scegliendo nell'ambito della
categoria dei docenti, dal rettore, che effettua la relativa
selezione sulla base di avvisi pubblici. Le organizzazioni
sindacali e il rettore, con le medesime modalita', designano,
inoltre, altrettanti componenti supplenti, che intervengono in
caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Le
designazioni devono essere effettuate in modo da assicurare, nel
complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la
presenza di competenze e\o attitudini adeguate. Il rettore, su
proposta del consiglio degli studenti, designa, anche, uno
studente che potra' partecipare alle riunioni del comitato ed
esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate
al rispetto delle pari opportunita' e del benessere nell'ambiente
di lavoro. 4. Il presidente di tale comitato e' individuato dal rettore tra i
rappresentanti dell'amministrazione da egli stesso designati. 5. La nomina dei componenti del comitato e del presidente e'
formalizzata, con decreto, dal rettore. 6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni.
L'incarico puo' essere rinnovato, consecutivamente, una sola
volta. 7. Le modalita' di funzionamento del comitato sono disciplinate da un
apposito regolamento approvato dal senato accademico.

Articolo 28

(Collegio di disciplina)
1. Il collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai
professori e ai ricercatori e a esprimere, in merito, parere
conclusivo e vincolante. 2. E' composto, in qualita' di membri effettivi, da tre professori
ordinari di ruolo, da tre professori associati di ruolo e da tre
ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, tutti in regime di
tempo pieno, designati dal senato accademico. 3. Il collegio opera prevedendo, per i giudizi relativi ai professori
ordinari, l'intervento nelle attivita' di competenza dei soli
membri appartenenti alla categoria dei professori ordinari, per i
giudizi relativi ai professori associati, l'intervento dei soli
membri appartenenti alle categorie dei professori ordinari e dei
professori associati e, per i giudizi relativi ai ricercatori,
l'intervento di tutti i membri del collegio. Il collegio svolge le
proprie attivita' nel rispetto del contraddittorio. 4. Il senato accademico, altresi', designa, per ognuna delle
categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto
dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali
subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o
incompatibilita'. 5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina sono
nominati, con decreto, dal rettore. 6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di
disciplina ha una durata di quattro anni e non puo' essere
rinnovato consecutivamente. 7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al
procedimento previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e alle ulteriori prescrizioni previste dalla
normativa vigente. 8. Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina sono
stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico. 9. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi
spese.

Articolo 29

(Difensore degli studenti)
1. E' istituito il difensore degli studenti, allo scopo di garantire
la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti, con i
compiti di: a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei
propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi
imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi
di organi e uffici dell'universita'. Il consiglio degli studenti
o singoli studenti possono rivolgersi al difensore degli
studenti, che esprime il proprio parere ed, eventualmente,
interviene mediante segnalazioni agli organi competenti; b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attivita' formative
autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli
scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo
libero ed, eventualmente, intervenire mediante segnalazioni agli
organi competenti; c) presentare annualmente al rettore e al consiglio degli studenti
una relazione sull'attivita' svolta. 2. Gli atti del difensore degli studenti non sono vincolanti. 3. Al fine della nomina del difensore degli studenti, il consiglio
degli studenti propone una terna di nominativi scelti fra
soggetti, anche esterni, di riconosciuto prestigio e
autorevolezza. 4. Il senato accademico individua un nominativo, nell'ambito della
rosa proposta dal consiglio degli studenti o, nel caso in cui ne
ravvisi l'opportunita', puo' chiedere a tale ultimo organo una
riformulazione della rosa stessa. 5. Il difensore degli studenti e' nominato, con decreto, dal rettore. 6. Il difensore degli studenti dura in carica quattro anni e il suo
mandato non puo' essere rinnovato consecutivamente. 7. L'ufficio del difensore degli studenti e' gratuito.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Articolo 30

(Dipartimento)
1. L'universita' si articola in dipartimenti, che costituiscono il
luogo dell'identita' disciplinare, nei quali sono incardinati
tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa
comunita' disciplinare. Ad essi sono attribuite tutte le funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle
attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte
all'esterno ad esse correlate o accessorie, ivi comprese, qualora
non risulti costituita la struttura di raccordo, le attivita'
assistenziali, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti
in materia e secondo le modalita' e nei limiti concertati con la
regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali
dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di
ricerca. 2. A ciascun dipartimento deve afferire un numero minimo di
professori di ruolo e ricercatori non inferiore a trentacinque o,
laddove il numero di docenti dell'ateneo divenga superiore a mille
unita', non inferiore a quaranta. 3. Nell'eventualita' di costituzione di strutture di raccordo di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, a ciascuno dei dipartimenti di riferimento
deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di
ricercatori non inferiore a quarantacinque. 4. Al singolo dipartimento possono afferire esclusivamente professori
e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari
omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca
che alla didattica, in considerazione delle aree scientifiche di
ateneo e dell'offerta formativa specifica del medesimo
dipartimento. 5. Un dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di
ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore al numero
minimo indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo e non viene
ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo. In tal
caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase
transitoria. 6. La costituzione di un nuovo dipartimento, proposta dai docenti
interessati nel numero minimo previsto ai commi 2 e 3 del presente
articolo, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su
proposta conforme o previo parere favorevole del senato
accademico. Nella proposta, corredata dell'elenco dei professori e
ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi
scientifici e didattici, individuate le risorse disponibili e
delineato l'eventuale piano di sviluppo. 7. Ai dipartimenti fanno capo i corsi di studio, secondo quanto
stabilito dal regolamento didattico di ateneo. 8. I dipartimenti, con decisione adottata dal proprio consiglio e nel
rispetto di quanto previsto dal proprio regolamento di
funzionamento, possono articolarsi in sezioni scientifiche volte a
svolgere attivita' di ricerca, composte da un congruo numero di
professori e ricercatori, comunque non inferiore a dieci. Ogni
sezione scientifica e' coordinata da un professore ordinario di
ruolo o, in mancanza di disponibilita', da un professore associato
di ruolo o, in caso di ulteriore indisponibilita', da un
ricercatore. La sezione utilizza i servizi e gli uffici del
dipartimento. 9. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, ivi compresa quella di
budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di legge,
dello statuto e del regolamento di ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'. 10. Ciascun professore o ricercatore puo' formulare motivata
richiesta di trasferimento presso un altro dipartimento
dell'ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico
delibera in merito, previo parere del dipartimento al quale il
richiedente afferisce e del dipartimento al quale il richiedente
intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel dipartimento
di afferenza e' di almeno un intero anno accademico. 11. Ai dipartimenti vengono assegnate delle unita' di personale
tecnico-amministrativo per il supporto alle attivita' di
competenza. 12. In collaborazione con altri atenei, possono costituirsi, a mezzo
di apposite convenzioni disciplinanti le modalita' di gestione e
le risorse utilizzabili, dipartimenti interuniversitari. La
costituzione e la gestione di tali strutture dipartimentali deve
avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle norme previste dallo
statuto.

Articolo 31

(Organi del dipartimento)
1. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio; c) la giunta.

Articolo 32

(Direttore del dipartimento)
1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed e' responsabile della
sua conduzione in conformita' agli indirizzi e alle determinazioni
del consiglio di dipartimento, di cui attua le deliberazioni. 2. In particolare, il direttore, anche mediante l'adozione di
appositi decreti: a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle
attivita' di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo
al dipartimento; b) svolge attivita' di controllo e di vigilanza sul regolare
svolgimento di tutte le attivita' di ricerca, didattiche e
organizzative che fanno capo al dipartimento; c) convoca e presiede il consiglio di dipartimento; d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti titolari dei corsi,
le commissioni per gli esami di profitto; e) nomina le commissioni per gli esami finali relativi al
conseguimento dei titoli di studio; f) cura i rapporti con gli altri organi dell'universita'; g) nei casi di necessita' e di urgenza, assume i provvedimenti
amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento,
riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile; h) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalla normativa
vigente. 3. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i
professori ordinari di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte ed
e' nominato, con decreto, dal rettore. Il corpo elettorale e'
composto da tutti i membri del consiglio di dipartimento. Per
l'elezione del direttore del dipartimento e' richiesta la
maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In
caso di mancata elezione, si procede con il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno
riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del
ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti
e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo e,
nell'ipotesi di ulteriore parita', quello piu' giovane
anagraficamente. 4. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato e'
rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. Il direttore puo' designare, tra i professori ordinari di ruolo
facenti parte del consiglio di dipartimento, un direttore vicario
che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o
impedimento. In caso di indisponibilita' di professori ordinari di
ruolo, puo' essere designato direttore vicario, per un anno,
rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del
consiglio di dipartimento. 6. Il direttore puo' affidare lo svolgimento di particolari compiti a
componenti del consiglio di dipartimento. 7. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il
direttore puo' richiedere, per il periodo del mandato e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dell'universita', la limitazione
dell'attivita' didattica. La limitazione e' concessa con
provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico. 8. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla sua
carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente
all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli
atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di
ruolo del dipartimento.

Articolo 33

(Funzioni del consiglio di dipartimento)
1. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del
dipartimento. 2. In particolare, il consiglio di dipartimento: a) delibera in merito all'eventuale attivazione di sezioni
scientifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 8,
dello statuto; b) avanza proposte e assume determinazioni in merito all'attivazione,
modifica o soppressione di corsi di studio, di scuole di
dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di
perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e
di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate,
sentiti, qualora costituiti e per quanto di loro pertinenza, i
consigli di corso di studio; c) propone al senato accademico eventuali limitazioni all'accesso ad
un corso di studio, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente; d) delibera in merito all'eventuale costituzione dei consigli di
corso di studio; e) delibera in materia assistenziale, ove le relative funzioni si
affianchino a quelle didattiche e di ricerca e nel caso in cui
non risultino costituite le strutture di raccordo di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre
2010, n. 240; f) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo del dipartimento; g) delibera in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate al dipartimento; h) propone al senato accademico l'attribuzione al dipartimento e\o ai
settori scientifico-disciplinari dello stesso dei posti di
professore e di ricercatore; i) formula proposte relativamente alla chiamata dei professori e dei
ricercatori da sottoporre al consiglio di amministrazione. La
proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato e'
approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia; j) esprime parere in merito alla mobilita', in entrata e in uscita
dal dipartimento, dei docenti; k) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di
corso di studio interessati, qualora costituiti, e nel rispetto
della normativa vigente, la programmazione didattica, definendo
gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative
coperture; l) determina, sentito l'interessato, sulla base delle esigenze
didattiche emergenti nell'ambito dei corsi di studio e nel
rispetto della normativa vigente, gli impegni didattici e i
compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in
servizio, autorizzando gli stessi alla fruizione di periodi di
esclusiva attivita' di ricerca; m) adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera
dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti che non sia
di competenza degli organi centrali dell'ateneo; n) promuove e coordina le attivita' di ricerca del dipartimento,
ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e
ricercatore e la sua facolta' di accedere direttamente ai
finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale,
nazionale e locale; o) delibera, per quanto di competenza del dipartimento, in merito ai
progetti e alle singole iniziative in materia di ricerca; p) delibera in merito alle attivita' di consulenza e di ricerca che
devono svolgersi, su contratto o convenzione, sotto la guida di
un docente responsabile; q) propone agli organi collegiali centrali dell'ateneo l'attribuzione
degli assegni di ricerca al dipartimento e\o ai settori
scientifico-disciplinari dello stesso; r) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni e
partecipazioni di interesse per il dipartimento; s) approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le proposte
per il conferimento delle lauree honoris causa; t) sottopone agli organi centrali di ateneo, secondo le rispettive
competenze, eventuali proposte ai fini dell'adozione del piano
di sviluppo dell'ateneo; u) avanza, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca,
eventuali richieste motivate di spazi, personale
tecnico-amministrativo e risorse finanziarie agli organi
centrali dell'ateneo, secondo le rispettive competenze; v) sottopone alla valutazione del senato accademico le eventuali
problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nell'ambito dei
rapporti con gli altri dipartimenti; w) propone agli organi collegiali centrali dell'ateneo il regolamento
di funzionamento del dipartimento; x) propone al senato accademico le eventuali modifiche al regolamento
didattico di ateneo; y) adotta le ulteriori determinazioni sui testi normativi di ateneo,
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; z) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni
legislative, statutarie e regolamentari, nonche' le altre
funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del
dipartimento. 3. Qualora nell'ambito di un corso di studio non risulti costituito
il relativo consiglio, il consiglio di dipartimento svolge anche
le funzioni correlate al corso. In riferimento a tali funzioni,
partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di
dipartimento anche gli altri docenti titolari di insegnamenti del
corso che non ne fanno parte.

Articolo 34

(Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento)
1. Il consiglio di dipartimento e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al
dipartimento; b) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti
dell'organo. La rappresentanza degli studenti e' eletta, con
metodo proporzionale, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo e' composto
dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del
dipartimento. Il corpo elettorale e' composto da tutti gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del
dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed
essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca. Tale rappresentante
e' eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento
generale di ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale
sono entrambi composti dai dottorandi di ricerca che, all'atto
dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza allo
specifico dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura
due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola
volta. d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
costituita da tre unita'. La rappresentanza in questione e'
eletta, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale
di ateneo, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da
tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo
indeterminato, che prestano la propria attivita' presso il
dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura quattro
anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. 2. I professori ordinari componenti il consiglio di dipartimento
partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo
in riferimento a tutte le questioni. 3. I professori associati componenti il consiglio di dipartimento
partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo
in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle
relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, alla
chiamata dei professori ordinari e alle persone dei professori
ordinari. 4. I ricercatori componenti il consiglio di dipartimento partecipano
alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in
riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative
alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato,
alla chiamata dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori a tempo determinato e alle persone dei professori
ordinari e associati. 5. I rappresentanti degli studenti, il rappresentante dei dottorandi
di ricerca e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute
dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte
le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione
dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore, alla
chiamata dei professori ordinari, associati e ricercatori, alle
persone dei professori ordinari, associati e ricercatori e
all'attribuzione di incarichi didattici ai professori ordinari,
associati e ricercatori. 6. Il consiglio e' presieduto dal direttore del dipartimento. 7. Le funzioni di segretario verbalizzante relativamente alle sedute
del consiglio sono svolte dal professore ordinario piu' giovane in
ruolo componente l'organo. 8. Il consiglio e' convocato dal direttore del dipartimento, di
norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni
volta che il direttore lo ritenga opportuno. E' convocato,
altresi', su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 9. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono stabilite dal
regolamento generale di ateneo.

Articolo 35

(Giunta di dipartimento)
1. La giunta coadiuva il direttore del dipartimento nell'espletamento
delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal
consiglio di dipartimento nel rispetto della normativa vigente. 2. La giunta e' composta: a) dal direttore del dipartimento, che la presiede e la convoca; b) dal direttore vicario del dipartimento, ove designato; c) dai coordinatori delle sezioni scientifiche, ove attivate; d) da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di
ruolo, un ricercatore, un rappresentante degli studenti e un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuati,
al proprio interno, dal consiglio di dipartimento, mediante
procedura elettiva disciplinata dal regolamento generale di
ateneo. 3. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del
direttore del dipartimento. 4. Le modalita' di funzionamento della giunta sono stabilite dal
regolamento generale di ateneo.

CAPO II

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO

Articolo 36

(Corsi di studio)
1. Il regolamento didattico di ateneo individua i corsi di studio
attivati presso l'universita'. A ciascun corso di studio
corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di
studio legalmente riconosciuto o piu' curricula strettamente
connessi. 2. I corsi di studio fanno capo ai dipartimenti e hanno autonomia
organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, dello
statuto e del regolamento didattico di ateneo. 3. Nell'ambito di un corso di studio puo' essere costituito, con
delibera del competente consiglio di dipartimento, il consiglio di
corso di studio, il quale adotta ogni deliberazione necessaria per
il buon funzionamento dell'attivita' didattica del curriculum o
dei curricula corrispondenti. Nel caso di mancata costituzione del
consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono svolte dal
competente consiglio di dipartimento secondo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 3, dello statuto. 4. In particolare, il consiglio di corso di studio, ove costituito: a) approva l'ordinamento e il regolamento del corso di studio; b) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di
realizzare coerenti percorsi formativi; c) determina annualmente la necessita' di attivita' di docenza e
avanza al dipartimento le relative richieste di assegnazione; d) propone agli organi competenti l'eventuale stipula di contratti
per lo svolgimento di attivita' di insegnamento e di attivita'
didattiche integrative; e) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalita' di
accertamento; f) organizza il servizio di tutorato; g) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita
dagli studenti e designa le relative commissioni; h) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi
presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari; i) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre
attivita' didattiche; j) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dalla
normativa vigente. 5. Il consiglio di corso di studio e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che, nell'ambito del
corso di studio, hanno la responsabilita' di un corso di
insegnamento; b) dai professori a contratto titolari, nell'ambito del corso di
studio, di un corso di insegnamento; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti
dell'organo. La rappresentanza degli studenti e' eletta, con
metodo proporzionale, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento generale di ateneo. L'elettorato passivo e' composto
dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso, al corso di studio. Il corpo elettorale e'
composto da tutti gli studenti iscritti al corso di studio. Il
mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono
rieleggibili consecutivamente una sola volta. 6. Qualora un professore di ruolo, un professore a contratto o un
ricercatore abbia la responsabilita' o la titolarita' di piu'
corsi di insegnamento afferenti a diversi corsi di studio, questi
puo' essere componente, con voto deliberativo, di uno solo dei
relativi consigli di corso di studio, mentre potra' partecipare
agli altri consigli con voto consultivo. All'uopo, il professore o
il ricercatore e' tenuto a trasmettere al direttore del competente
dipartimento una comunicazione contenente un elenco, stilato in
base a un ordine di priorita' di opzione, dei consigli di corso di
studio di cui potrebbe essere componente con voto deliberativo.
Tale comunicazione viene rimessa al consiglio di dipartimento,
che, tenuto conto delle opzioni prioritarie indicate e delle
necessita' inerenti al corretto funzionamento dell'organo,
stabilisce, con propria delibera, a quale consiglio di corso di
studio il professore o il ricercatore debba partecipare. 7. Il consiglio di corso di studio e' presieduto e convocato da un
professore di ruolo eletto, con le modalita' stabilite dal
regolamento generale di ateneo, dal consiglio stesso fra i propri
componenti e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato
passivo e' composto da tutti i professori di ruolo facenti parte
del consiglio di corso di studio. Il corpo elettorale e' composto
da tutti i membri del consiglio di corso di studio. Il presidente
del consiglio di corso di studio dura in carica quattro anni ed e'
rieleggibile consecutivamente una sola volta. In tutti i casi di
anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra,
fino alla nuova elezione e limitatamente all'attivita' di
ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e
indifferibili, il decano dei professori di ruolo facenti parte del
consiglio di corso di studio. 8. Il consiglio di corso di studio, su proposta del presidente, puo'
designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso,
compongono la giunta del corso di studio. La giunta coadiuva il
presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle
ad essa delegate dal consiglio del corso di studio nel rispetto
della normativa vigente. La giunta decade contestualmente alla
cessazione del mandato del presidente del consiglio di corso di
studio.

Articolo 37

(Strutture di raccordo)
1. Nel caso di adozione di un modello organizzativo costituito dalle
strutture di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle strutture di raccordo
sono attribuite funzioni di coordinamento e razionalizzazione
delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o
soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture
didattiche e dei servizi comuni. Inoltre, sempre per il caso di
adozione di tale modello organizzativo, ove alle funzioni
didattiche e di ricerca dei dipartimenti di riferimento si
affianchino funzioni assistenziali, le strutture di raccordo
assumono i compiti conseguenti, da svolgere nell'ambito delle
disposizioni vigenti in materia e secondo le modalita' e nei
limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilita'
delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da
quelle di insegnamento e di ricerca. Nel caso di costituzione di
strutture di raccordo nell'ambito dell'area medica, a esse e'
affidato il coordinamento della gestione organizzativa e
amministrativa delle scuole di specializzazione, mentre
l'organizzazione e il funzionamento delle scuole medesime restano
disciplinati dalla specifica normativa di riferimento. 2. Il numero complessivo di strutture di raccordo deve essere
proporzionale alle dimensioni dell'ateneo, anche tenuto conto
della sua caratterizzazione scientifico-disciplinare, e non puo'
essere, comunque, superiore a dodici. 3. Nell'ambito delle strutture di raccordo e' costituito un
consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma
1 del presente articolo, composto: a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento; b) i presidenti dei consigli di corso di studio eventualmente
costituiti nell'ambito dei dipartimenti di riferimento. Il
numero di tali componenti non deve essere superiore al 10% del
numero totale dei membri di tutti i consigli dei dipartimenti di
riferimento. Nel caso in cui il numero dei presidenti dei
suddetti consigli di corso di studio risulti superiore alla
predetta percentuale, si procedera' a una selezione sulla base
di un'apposita procedura elettorale disciplinata dal regolamento
generale di ateneo. Nel caso, invece, nell'ambito del complesso
di tutti i dipartimenti di riferimento, non risulti costituito
alcun consiglio di corso di studio, tale rappresentanza e'
sostituita da quella formata da tre professori di ruolo o
ricercatori per ognuno dei dipartimenti in questione, da
eleggere secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale
di ateneo; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti
dell'organo. La rappresentanza degli studenti e' eletta
attraverso procedure da svolgersi nell'ambito di ogni singolo
dipartimento di riferimento, con metodo proporzionale e secondo
le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
L'elettorato passivo e' composto dagli studenti iscritti, per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di
laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il corpo elettorale
e' composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e
laurea magistrale del dipartimento. Il mandato dei
rappresentanti degli studenti dura due anni ed e' rinnovabile
consecutivamente una sola volta. 4. Il consiglio della struttura di raccordo e' presieduto e convocato
da un professore ordinario di ruolo eletto, all'interno
dell'organo stesso, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
generale di ateneo e nominato, con decreto, dal rettore.
L'elettorato passivo e' composto da tutti i professori ordinari di
ruolo facenti parte del consiglio della singola struttura. Il
corpo elettorale e' composto da tutti i membri del consiglio della
singola struttura. Il mandato del presidente del consiglio della
struttura di raccordo dura tre anni ed e' rinnovabile
consecutivamente una sola volta. In tutti i casi di anticipata
cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla
nuova elezione e limitatamente all'attivita' di ordinaria
amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili,
il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del
consiglio della struttura di raccordo. 5. La partecipazione al consiglio della struttura di raccordo non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi spese.

CAPO III

ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Articolo 38

(Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca)
1. Per specifiche attivita' di ricerca che coinvolgano competenze di
piu' dipartimenti o piu' universita' possono essere costituiti
centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca. 2. La costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca e'
deliberata dal consiglio di amministrazione, previa proposta
conforme o parere favorevole del senato accademico. 3. La costituzione di un centro interuniversitario di ricerca avviene
a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra le universita'
interessate. Per l'universita' degli studi di Foggia, tale
convenzione e' approvata dal consiglio di amministrazione, previa
acquisizione del parere favorevole del senato accademico. 4. I centri possono avere autonomia gestionale secondo le modalita'
stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'. Le risorse necessarie per il funzionamento dei
centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti
o dalle universita' che ne hanno promosso la costituzione.

Articolo 39

(Scuole di dottorato)
1. Le scuole di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta
formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze
necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o
privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque,
primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo
attivita' di ricerca e attivita' professionali di alta
qualificazione. 2. Non possono essere istituiti corsi di dottorato che non rientrino
in una scuola di ateneo o interateneo, a meno che si tratti di
dottorati internazionali. 3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli
organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal
senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.

Articolo 40

(Sistema bibliotecario di ateneo)
1. E' istituito un sistema coordinato di strutture e servizi, a
supporto della ricerca e della didattica, con lo scopo di
garantire l'acquisizione, la conservazione, nonche' la
possibilita' di fruizione del patrimonio bibliotecario e
documentale dell'ateneo e la diffusione dell'informazione
bibliografica mediante sistemi tecnologicamente avanzati per la
sua consultazione e fruizione in rete. 2. Il sistema bibliotecario di ateneo puo' articolarsi in diversi
livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di
indirizzo, programmazione e controllo e una struttura di gestione. 3. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di
ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e
delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito
regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 41

(Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento)
1. Nell'ambito di ciascun dipartimento, e' istituita, secondo quanto
stabilito dal regolamento didattico di ateneo, una commissione
didattica paritetica, composta da docenti e studenti. 2. In particolare, la commissione didattica paritetica di
dipartimento e' competente: a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle
attivita' didattiche e di servizio agli studenti da parte dei
professori e dei ricercatori; c) a formulare pareri sull'attivazione, modifica o soppressione di
corsi di studio. 3. Possono essere componenti della commissione didattica paritetica
di dipartimento soltanto gli studenti iscritti, per la prima volta
e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea
magistrale del dipartimento. Il mandato degli studenti dura due
anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. 4. La partecipazione alla commissione didattica paritetica di
dipartimento non da' luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 42

(Disposizioni relative agli organi di ateneo)
1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo
statuto, in riferimento agli organi di ateneo, si applicano le
seguenti disposizioni: a) l'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai
docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a
riposo; b) il procedimento di rinnovo degli organi di ateneo deve essere
completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il
mandato senza che sia stato completato il procedimento di
rinnovo, l'organo gia' in carica esercita, in regime di
prorogatio, per un periodo non superiore ai quarantacinque
giorni, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli
atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale
termine di proroga, l'organo decade e le relative funzioni sono
esercitate, limitatamente all'attivita' di ordinaria
amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e
indifferibili, dal rettore, o, in caso di mancato rinnovo di
tale ultima carica, dal decano dei professori ordinari
dell'ateneo; c) nel caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore,
direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura
di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e
direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di
ricerca, l'elezione e' fissata entro il novantesimo giorno
successivo alla data di cessazione. Nelle more, le relative
funzioni sono esercitate, limitatamente all'attivita' di
ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e
indifferibili, dai soggetti individuati in base allo statuto,
alla normativa regolamentare interna o ad altro provvedimento.
Il nuovo eletto dura in carica, a decorrere dalla data di
nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in
riferimento alla specifica carica; d) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un
componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo
scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne
abbia titolo. Ove cio' non sia possibile, si procede a nuove
elezioni entro novanta giorni, salvo che il mandato dell'organo
scada nei sei mesi successivi, e il mandato del nuovo componente
dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo
previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica
carica. Per il computo concernente la possibilita' di rinnovo
dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione
dalla carica o subentro quale primo dei non eletti e'
consideratoal pari di un mandato intero; e) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un
componente designato in seno a un organo collegiale, subentra,
per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo membro designato
entro sessanta giorni. Per il computo concernente la
possibilita' di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto
parzialmente per cessazione dalla carica o subentro e'
considerato al pari di un mandato intero. Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano nei confronti dei
componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello statuto, per i quali,
in caso di anticipata cessazione dalla carica, devono
riattivarsi le procedure previste dalle suddette specifiche
disposizioni e il mandato del sostituto dura, a decorrere dalla
data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa
vigente in riferimento alla specifica carica; f) la mancata elezione o designazione di membri di un organo
collegiale imperfetto non impedisce il funzionamento dell'organo
stesso, la cui composizione, fino al verificarsi dell'elezione o
designazione mancante, corrisponde al numero dei membri, allo
stato, effettivamente eletti o designati. La presente
disposizione non si applica qualora il numero dei membri
dell'organo risulti inferiore a due terzi dei componenti
ordinariamente previsti. In ogni caso, relativamente agli organi
per cui e' prevista una composizione paritetica, il
funzionamento e' consentito esclusivamente ove tale condizione
risulti garantita; g) chiunque, in assenza di giustificato motivo, non partecipi per tre
volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui e'
componente elettivo o designato decade dal mandato. Per la
decadenza dei componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione si applicano, rispettivamente, le
disposizioni di cui agli articoli 16, comma 4, e 19, comma 4,
dello statuto.

Articolo 43

(Incompatibilita' e divieti)
1. Le cariche di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento,
presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del
consiglio di corso di studio e direttore di centro
interdipartimentale o interuniversitario di ricerca non sono
cumulabili. 2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di
amministrazione e' fatto divieto: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il
rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di
amministrazione e, per i direttori di dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a
farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che,
per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti,
delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri
interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle
scuole di dottorato, nonche', per le rappresentanze
studentesche, del consiglio degli studenti; c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di
specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione
delle scuole di specializzazione; d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del
mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo
di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre
universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al
finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie
nel ministero e nell'ANVUR. 3. Il docente che ha optato per il tempo definito non puo' rivestire
la carica di rettore, direttore di dipartimento e componente del
senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente
che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in
cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da
ricoprire, puo' presentare la propria candidatura, purche' produca
una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo
pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avra' efficacia dal
momento della nomina. Per i candidati non eletti la dichiarazione
di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avra' alcuna
efficacia. 4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o
incompatibile con altra gia' ricoperta comporta, in caso di
elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta,
contestualmente alla nomina nella nuova carica.

Articolo 44

(Acquisizione di pareri)
1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un
parere, anche se favorevole o vincolante, questo deve essere
emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e
regolamentari. In mancanza, il riferimento e' al termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo tenuto ad
emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia
rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l'organo richiedente
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 45
(Regola per la determinazione dell'arrotondamento delle percentuali e
delle frazioni in caso di cifre decimali)
1. Per le norme contenenti riferimenti a percentuali o frazioni,
l'arrotondamento in caso di cifre decimali dovra' essere
effettuato secondo la regola di seguito riportata: a) se la cifra decimale e' uguale o inferiore a 50, si procedera'
all'arrotondamento per difetto; b) se la cifra decimale e' maggiore di 50, si procedera'
all'arrotondamento per eccesso.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Articolo 46

(Definizione delle aree didattico-scientifico-culturali e
verifica, ammissione e selezione delle candidature ai fini dell'individuazione dei componenti del consiglio di
amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 18 dello
statuto)
1. In prima applicazione, la definizione delle aree
didattico-scientifico-culturali di cui all'articolo 14, comma 4,
lettera d), e' deliberata dal senato accademico in carica alla
data di entrata in vigore dello statuto. La definizione delle aree
didattico-scientifico-culturali in tal modo deliberata rimane
ferma sino a diverso provvedimento del senato accademico
costituito in attuazione dello statuto. 2. In prima applicazione, la verifica, l'ammissione e la selezione
delle candidature da sottoporre all'esame del rettore ai fini
dell'individuazione dei componenti del consiglio di
amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'articolo 18 sono deliberate dal senato accademico in carica
alla data di entrata in vigore dello statuto, in una composizione
che non prevede la presenza del rettore, il quale e' sostituito
nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore.

Articolo 47

(Articolazione organizzativa)
1. Sono soppresse le facolta' e i dipartimenti attivi nell'ambito del
precedente ordinamento; il conferimento dei beni strumentali e i
rapporti pendenti saranno definiti, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione, dal senato accademico, organi
collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello
statuto. 2. In prima applicazione e per un periodo minimo di almeno due interi
anni accademici, l'universita' si articolera' in dipartimenti
che, secondo quanto segue, accorperanno le facolta' e i
dipartimenti scientifici delle relative aree disciplinari attive
prima dell'entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle
prescrizioni da questo previste: - dipartimento nell'area agraria, da denominare, nel quale
confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di agraria
ovvero afferenti al dipartimento di scienze agro-ambientali,
chimica e difesa vegetale o al dipartimento di scienze degli
alimenti o al dipartimento di scienze delle produzioni e
dell'innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei; - dipartimento nell'area economica, da denominare, nel quale
confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di
economia ovvero afferenti al dipartimento di scienze economiche,
matematiche e statistiche o al dipartimento di scienze
economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche; - dipartimento nell'area giuridica, da denominare, nel quale
confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di
giurisprudenza ovvero afferenti al dipartimento di scienze
giuridiche privatistiche o al dipartimento di scienze giuridiche
pubblicistiche; - dipartimento nell'area umanistica, da denominare, nel quale
confluiranno i docenti in servizio presso la facolta' di lettere
e filosofia o la facolta' di scienze della formazione ovvero
afferenti al dipartimento di scienze umane, territorio, beni
culturali, civilta' letterarie, formazione o al dipartimento di
tradizione e fortuna dell'antico; - con riferimento all'area medico-chirurgica, in considerazione della
complessita' delle attivita' assistenziali e dei rapporti con il
servizio sanitario nazionale, si costituiscono due dipartimenti,
da denominare, con la relativa struttura di raccordo. Nei due
dipartimenti confluiranno i docenti in servizio presso la
facolta' di medicina e chirurgia ovvero afferenti al
dipartimento di scienze biomediche o al dipartimento di scienze
chirurgiche o al dipartimento di scienze mediche e del lavoro.
Il relativo progetto, comprendente anche la definizione delle
offerte formative dei due dipartimenti, dovra' essere trasmesso
al rettore, da parte del consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia in carica, entro quindici giorni dall'entrata in
vigore dello statuto. 3. Qualora l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo comporti la potenziale confluenza di un docente in piu'
di un nuovo dipartimento, questi dovra' optare per la confluenza
in una sola di tali strutture dipartimentali, dandone
comunicazione scritta al rettore entro quindici giorni
dall'entrata in vigore dello statuto. 4. La formale attivazione delle strutture di cui al comma 2 del
presente articolo e' approvata, previo parere favorevole del
senato accademico, dal consiglio di amministrazione, organi
collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. 5. Resta ferma la possibilita' per ogni docente, prima dell'effettiva
soppressione delle facolta' e dei dipartimenti attivi nell'ambito
del precedente ordinamento, di richiedere il passaggio da una ad
altra facolta' o da uno ad altro dipartimento dell'ateneo in base
alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello
statuto.

Articolo 48
1. E' abrogato lo statuto emanato con d.r. n. 783/2009, prot.
16779-II/11 del 17 giugno 2009 pubblicato sulla gazzetta ufficiale
della repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 12
dicembre 2009. 2. Il nuovo statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua
pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

 
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