Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 dicembre 2011
Modifica della disciplina del mercato elettrico, in materia di garanzie finanziarie degli operatori.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, secondo cui la Disciplina del mercato elettrico e' approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»;
Visto il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'art. 3.5, secondo cui, nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, le modifiche disposte dal Gestore del mercato divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet dello stesso e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita';
Visto l'art. 79 del predetto Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, concernente le garanzie finanziare degli operatori richieste dal Gestore del mercato per la partecipazione al mercato;
Vista la proposta di modifica dell'art. 79 della Disciplina del mercato elettrico, trasmessa dal Gestore del mercato al Ministro dello sviluppo economico in data 19 ottobre 2011, prot. GME-PB-P0007019-02, avente ad oggetto il declassamento del rating degli istituti bancari richiesto dal Gestore del mercato con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate dagli operatori per la partecipazione ai mercati;
Vista la deliberazione PAS 25/11 del 6 dicembre 2011 con cui l'Autorita' esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente;
Considerato che la suddetta proposta di modifica della Disciplina si e' resa necessaria al fine di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico in considerazione dell'attuale crisi finanziaria e delle ripercussioni che la stessa sta provocando sui sistemi bancari europei;
Ritenuto che le modifiche proposte possano essere approvate secondo la procedura d'urgenza di cui all'art. 3.5 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, non rendendosi necessaria una fase di consultazione nel merito da parte del Gestore del mercato;

Decreta:

Art. 1

1. Le modifiche urgenti al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. al Ministro dello sviluppo economico in data 19 ottobre 2010, sono approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, del Testo integrato della medesima Disciplina. Il testo delle modifiche approvate alla Disciplina del mercato elettrico, in allegato, e' parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2011

Il Ministro: Passera
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente
modificato e integrato
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e allegati Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento Articolo 5 Unita' di misura e arrotondamenti Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME Articolo 8 Informazioni di mercato Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni Articolo 10 Sicurezza di accesso TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato Articolo 12 Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato Articolo 14 Procedura di ammissione Articolo 15 Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato Articolo 18 Verifiche Articolo 19 Obblighi di comunicazione Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME) Articolo 21 Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante Articolo 22 Definitivita' delle contrattazioni CAPO I FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE) Articolo 23 Zone geografiche e zone virtuali Articolo 24 Dati e informazioni sui punti di offerta Articolo 25 Ora solare e ora legale Articolo 26 Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta Articolo 27 Modalita' di presentazione delle offerte Articolo 28 Contenuto minimo delle offerte Articolo 29 Controllo di validita' delle offerte Articolo 30 Verifica della congruita' tecnica delle offerte Articolo 31 Indisponibilita' di elementi della rete elettrica Articolo 32 Sospensione del MPE Articolo 33 Condizioni di emergenza Articolo 34 Assegnazione di coefficienti di priorita' alle offerte predefinite SEZIONE I MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP) Articolo 35 Oggetto del MGP Articolo 36 Termini di presentazione delle offerte Articolo 37 Informazioni preliminari al mercato Articolo 38 Offerte di vendita e di acquisto Articolo 39 Ordine di priorita' delle offerte Articolo 40 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP Articolo 41 Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP Articolo 42 Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo Articolo 43 Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia Articolo 44 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP SEZIONE II MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI) Articolo 45 Oggetto del MI Articolo 46 Termini di presentazione delle offerte Articolo 47 Informazioni preliminari al mercato Articolo 48 Offerte di vendita e di acquisto Articolo 49 Ordine di priorita' delle offerte Articolo 50 Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI Articolo 51 Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MI Articolo 52 Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo Articolo 53 Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo Articolo 54 Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI Articolo 55 Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI SEZIONE III MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD) Articolo 56 Oggetto del MSD Articolo 57 Termini per la presentazione delle offerte Articolo 58 Offerte di vendita e di acquisto Articolo 59 Esito del MSD Articolo 60 Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE) Articolo 61 Oggetto del MTE Articolo 62 Tipologie di contratti negoziabili Articolo 63 Sessioni di mercato Articolo 64 Modalita' di conclusione dei contratti Articolo 65 Le offerte di negoziazione Articolo 66 Controlli di validita' e congruita' nel periodo di negoziazione Articolo 67 Negoziazione continua Articolo 68 Cascata Articolo 69 Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE Articolo 70 Informazioni ed esiti CAPO III PIATTAFORMA PER LA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI SULL'IDEX SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 70 bis Ambito oggettivo di applicazione Articolo 70 ter Ambito soggettivo di applicazione SEZIONE II CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FISICA Articolo 70 quater Esecuzione della consegna fisica Articolo 70 quinquies Controlli di validita' e congruita' TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME Articolo 71 Liquidazione delle offerte accettate Articolo 72 Liquidazione giornaliera sul MPE Articolo 73 Partite economiche di pertinenza di Terna CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME Articolo 74 Periodo di fatturazione Articolo 75 Fatturazione Articolo 76 Contenuto delle fatture Articolo 77 Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI MERCATI DELL'ENERGIA CAPO I SISTEMI DI GARANZIA Articolo 78 Servizio di tesoreria Articolo 79 Garanzie finanziarie degli operatori Articolo 80 Ammontare della garanzia Articolo 81 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruita' sul ME CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME Articolo 82 Compensazione dei pagamenti Articolo 83 Pagamenti degli operatori a favore del GME Articolo 84 Pagamenti degli operatori a favore di Terna Articolo 85 Pagamento dei corrispettivi Articolo 86 Pagamenti del GME a favore degli operatori Articolo 87 Pagamenti di Terna a favore degli operatori CAPO III INADEMPIMENTO SUL ME Articolo 88 Presupposti dell'inadempimento dell'operatore Articolo 89 Gestione dell'inadempimento Articolo 90 Sospensione dell'operatore Articolo 91 Interessi di mora e penali Articolo 92 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente Articolo 93 Chiusura delle posizioni dell'operatore TITOLO VI MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 94 Operatori Articolo 95 Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi Articolo 96 Accesso del GME al registro dei certificati verdi Articolo 97 Certificati verdi ammessi alle contrattazioni Articolo 98 Modalita' delle contrattazioni Articolo 99 Informazioni relative al mercato dei certificati verdi Articolo 100 Fatturazione dei corrispettivi CAPO II CONTRATTAZIONE Articolo 101 Presentazione delle proposte di contrattazione Articolo 102 Verifica delle proposte Articolo 103 Esecuzione delle transazioni Articolo 104 Registrazione delle transazioni eseguite Articolo 105 Flussi informativi CAPO III GARANZIE Articolo 106 Garanzie CAPO IV FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV SEZIONE I FATTURAZIONE SUL MCV Articolo 107 Periodo di fatturazione Articolo 108 Fatturazione SEZIONE II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV Articolo 109 Pagamenti degli operatori nei confronti del GME Articolo 110 Pagamenti del GME nei confronti degli operatori TITOLO VII SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI Articolo 111 Violazioni della Disciplina e delle DTF Articolo 112 Sanzioni Articolo 113 Gradualita' delle sanzioni Articolo 114 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo Articolo 115 Pubblicita' delle sanzioni Articolo 116 Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO SEZIONE I CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE Articolo 117 Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni Articolo 118 Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica di congruita' tecnica delle offerte Articolo 119 Contestazione dell'esito dei mercati Articolo 120 Contestazione delle operazioni di liquidazione Articolo 121 Contestazione delle operazioni di fatturazione Articolo 122 Verifica delle contestazioni SEZIONE II CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE Articolo 123 Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni Articolo 124 Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica di congruita' tecnica delle offerte Articolo 125 Contestazione dell'esito del MTE Articolo 126 Contestazione delle operazioni di liquidazione Articolo 127 Contestazione delle operazioni di fatturazione Articolo 128 Verifica delle contestazioni SEZIONE III CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV Articolo 129 Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni Articolo 130 Verifica delle contestazioni CAPO III CONTROVERSIE SUL MERCATO Articolo 131 Collegio dei Probiviri Articolo 132 Ricorso al Collegio dei Probiviri Articolo 133 Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie Articolo 134 Collegio arbitrale Articolo 135 Risoluzione delle controversie TITOLO VIII CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI Articolo 136 Contratti a termine e derivati TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 137 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP Articolo 138 Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Articolo 139 Funzionamento del sistema informatico Articolo 140 Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato ALLEGATI Allegato 1 Modello di domanda di ammissione al mercato Allegato 2 Contratto di adesione al mercato Allegato 3 Modello di fideiussione - Mercato elettrico Allegato 4 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione - Mercato elettrico Allegato 5 Modello di fideiussione - Mercato elettrico a pronti Allegato 6 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione - Mercato elettrico a pronti Allegato 7 Modello di fideiussione - Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei conti energia Allegato 8 Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione - Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei conti energia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e allegati
1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito denominata "Disciplina") e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, adottate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in conformita' alle disposizioni di cui all'Allegato A della Delibera dell'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas n. 111/06 e ss.mm.ii., nonche' quelle del mercato dei certificati verdi, di cui all'articolo 12 del decreto adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 dicembre 2008 (nel seguito denominato: D.M. 18 dicembre 2008).

Articolo 2

Definizioni
2.1 Ai fini della Disciplina: a) per Acquirente Unico si intende la societa' per azioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99; b) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; c) per bilanciamento si intende l'attivita' diretta a mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete; d) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e' esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione; e) per Borsa Italiana S.p.A. si intende la societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzata dalla Commissione nazionale per le Societa' e la Borsa - Consob all'esercizio del mercato di Borsa e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii., le cui condizioni e modalita' di organizzazione e funzionamento sono stabilite nel "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana", approvato dalla Consob con propria delibera; f) per CC & G, si intende Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., la societa' che gestisce sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 69 e 70 del Decreto legislativo 24 febbraio 2008, n. 58, le cui regole di organizzazione e funzionamento sono approvate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; g) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui al D.M. 18 dicembre 2008; h) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione; i) per codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato; j) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta; k) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato; l) per contratti a termine si intendono i contratti ammessi alle negoziazioni sul mercato ed aventi ad oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica; m) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo; n) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario non decrescente; o) per D.M 18 dicembre 2008 si intende il decreto recante "incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009; p) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; q) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'Autorita' per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto; r) per dispacciamento si intende l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari; s) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via definitiva, della qualifica di operatore; t) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedi' al venerdi', ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento; u) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la societa' per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico; v) per Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. si intende la societa' per azioni che e' stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004; w) per IDEX si intende il segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati - IDEM, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell'ambito del quale sono negoziati gli strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica; x) per indisponibilita' di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e' utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivita' di sua competenza; y) per Legge 02/2009 si intende la legge di conversione del Decreto Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglia, lavoro,occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; z) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; aa) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere; bb) per margine a salire si intende la quantita' massima che puo' essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato; cc) per margine a scendere si intende la quantita' massima che puo' essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato; cc bis) per Market Coupling si intende il meccanismo, basato su asta implicita, che, attraverso il coordinato funzionamento dei mercati dell'energia di due o piu' aree interconnesse, alloca la capacita' di interconnessione, contestualmente alla definizione dei prezzi, sui rispettivi mercati dell'energia delle aree interconnesse medesime; dd) per mercato dei certificati verdi (MCV) si intende la sede di negoziazione dei certificati verdi; ee) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; ff) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP; gg) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento, articolato nella fase di programmazione del mercato del servizio di dispacciamento (MSD ex - ante) e mercato del bilanciamento (MB); hh) per mercati dell'energia si intendono il MGP, il MI, il MTE e la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX; ii) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi; jj) per mercato elettrico (ME) si intende il MPE, il MTE e la Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX; kk) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine; ll) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme del MGP, del MI e del MSD; mm) per negoziazione continua si intende la modalita' di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilita' di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione; nn) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato; oo) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta; pp) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantita' di energia offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, nonche' ogni altra eventuale informazione definita nella disciplina del dispacciamento, riferita ad un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante; qq) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina; rr) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina; ss) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate in ciascuna seduta del MI anche da operatori diversi, purche' riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive quantita' si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori; tt) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla che e' considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta del MGP e del MSD ex-ante in cui il GME non riceve offerte da parte dell'operatore medesimo; uu) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che e' ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi; vv) per ordine di merito si intende l'ordine di priorita' di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parita' di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nella Disciplina; ww) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si realizza l'immissione/prelievo dell'energia elettrica oggetto dei contratti a termine; xx) per periodo di negoziazione si intende il periodo durante il quale si realizza la negoziazione dei contratti a termine; yy) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente; zz) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico; aaa) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.; bbb) per Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'idex, si intende la sede per la registrazione della transazioni corrispondenti ai contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME; ccc) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella disciplina del dispacciamento; ddd) per posizione netta in consegna si intende la somma delle quantita' di energia elettrica calcolata con riferimento a ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna dei contratti di acquisto e vendita, conclusi dall'operatore sul MTE; eee) per posizioni contrattuali si intende l'insieme delle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE aventi ad oggetto la stessa tipologia di contratti; fff) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME al fine delle verifiche di congruita' sul MTE; ggg) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della verifica di congruita' sulla capienza delle garanzie finanziarie; hhh) per prezzo di riferimento si intende , il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantita', di tutte le transazioni eseguite durante una sessione di mercato; iii) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MI; jjj) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito al MSD; kkk) per programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari relativi alle offerte accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP; lll) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di immissione o misto e per ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento; mmm) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di prelievo o misto e per ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento; nnn) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI; ooo) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come modificati in esito al MI e al MSD; ppp) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP; qqq) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul MCV immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione; rrr) per punto di immissione si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento; sss) per punto di interconnessione con l'estero si intende la frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima; ttt) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le quantita' oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantita' oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo; uuu) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta abilitato da Terna a fornire servizi di dispacciamento mediante offerte sul MSD; vvv) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o piu' punti di immissione; www) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o piu' punti di prelievo; xxx) per punto di offerta misto si intende l'insieme di uno o piu' punti, fisici o virtuali, abilitati sia all'immissione che al prelievo; yyy) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento; zzz) per Regolamento della PCE si intende il regolamento, adottato dal GME ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento della PCE; aaaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e direttamente connesse alla RTN; bbbb) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo; cccc) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinche' esse possano essere considerate valide; dddd) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attivita' direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonche' alla determinazione del corrispondente esito del mercato; eeee) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facolta' di presentare offerte sul mercato; ffff) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la societa' per azioni risultante dal processo di unificazione della proprieta' e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, che esercita le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; gggg) [omissis]; hhhh) [omissis]; iiii) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento, come definito nella disciplina del dispacciamento; jjjj) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina; kkkk) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, come individuata dalla disciplina del dispacciamento; llll) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato. 2.2 Ai fini della Disciplina si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia, adottato dal GME, ai sensi dell'Articolo 17, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'AEEG e ss.mm.ii. e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorita' con Determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato.

Articolo 3

Principi generali e modifiche della Disciplina
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie. 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento. 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede. 3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4

Disposizioni tecniche di funzionamento
4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita' e concorrenza tra gli operatori. 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione. 4.3 Il GME puo', altresi', rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5

Unita' di misura e arrotondamenti
5.1 Ai fini del mercato: a) l'unita' di misura dell'energia elettrica e' il MWh, con specificazione di tre decimali; b) l'unita' di misura monetaria e' l'Euro, con specificazione di due decimali; c) l'unita' di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica e' l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali. 5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 42, comma 42.2, lettere b) e c) puo' essere espresso con l'indicazione di un numero di decimali superiore a due. 5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso piu' vicino e, nel caso si pongano a meta', sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6

Accesso al sistema informatico del GME
6.1 L'accesso al sistema informatico del GME puo' avvenire: a) attraverso la rete internet; b) attraverso eventuali ulteriori modalita' definite nelle DTF.

Articolo 7

Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori del ME, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per i MWh negoziati. 7.2 Gli operatori del MCV, a fronte dei servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni certificato negoziato. 7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 e' definita annualmente dal GME, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario ed e' pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8

Informazioni di mercato
8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente. 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita': a) sui dati delle offerte presentate sul MPE, il GME mantiene il riserbo fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno della seduta di presentazione delle medesime offerte e comunque, nel caso del MSD, non prima che Terna definisca gli esiti definitivi di tale mercato. Decorso tale termine il GME pubblica i dati relativi alla data, al periodo rilevante, al prezzo presentato, al prezzo accettato, alla quantita' presentata, alla quantita' accettata, all'operatore, al punto di offerta e al codice identificativo delle offerte presentate; b) i dati delle offerte accettate sul MTE sono pubblicati in forma anonima decorsi sette giorni dall'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le stesse offerte si riferiscono; c) sulle informazioni relative alle transazioni di vendita e di acquisto sul MCV, il GME mantiene il riserbo per un periodo minimo di dodici mesi; d) i dati relativi alle transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono pubblicati in forma anonima, decorsi sette giorni dalla data di registrazione. 8.3 Il GME trasmette a Terna ed al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. unicamente le informazioni necessarie per le attivita' di propria competenza.

Articolo 9

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare: a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso e' riservato all'operatore medesimo; b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME. 9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta: a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo; b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo; c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo. 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10

Sicurezza di accesso
10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni. 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II

AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 11

Requisiti di ammissione al mercato
11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalita' e competenza. 11.2 Non possono partecipare al mercato: a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilita' della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonche' per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ; b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20. 11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri. 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.

Articolo 12

Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF: a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13; b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

Articolo 13

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal soggetto interessato, e' corredata di: a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia persona giuridica, il soggetto di cui al precedente Articolo 11, comma 11.3, non sia stato destinatario, in Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.2, lettera a), e non sia stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale; b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarita' dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale. 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia gia' in possesso del GME, il soggetto interessato e' esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonche' la conferma dell'attualita' dei contenuti della stessa.

Articolo 14

Procedura di ammissione
14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonche' la regolarita' della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione e' effettuata secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF. 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME puo' richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione. 14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato e' ammesso ad operare. 14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalita' definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonche' il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 15
Ammissione al mercato di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici -
GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico
15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore e' attribuita di diritto al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., a Terna ed all'Acquirente Unico. 15.2 Con apposite convenzioni tra Terna ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME, e tra l'Acquirente Unico ed il GME possono essere previste specifiche modalita' di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al ME, rispettivamente di Terna, del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dell'Acquirente Unico, alternative a quelle di cui al successivo Articolo 79, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16

Elenco degli operatori ammessi al mercato
16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene: a) codice di identificazione dell'operatore; b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito; c) mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare: mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi; d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso; e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte; f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE; g) coordinate bancarie dell'operatore; h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME; i) codice del conto su cui il GSE registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore; j) regime fiscale dell'operatore. 16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare. 16.4 Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 17

Dati e informazioni per la partecipazione al mercato
17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j). 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi 79.2, 79.8 e 79.11 e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9. 17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore puo' richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta. 17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 puo' essere resa anche da un operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresi' delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento, ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega. 17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di: a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento; b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta. 17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di: a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica; b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha piu' titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta. 17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME da' seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente. 17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b). 17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 18

Verifiche
18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi. 18.2 Il GME si riserva la facolta' di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella gia' presentata.

Articolo 19

Obblighi di comunicazione
19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualita' che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato. 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 20

Esclusione su richiesta dal mercato
20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta. 20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti: a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1; b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1. 20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avra' effettuato la chiusura delle suddette posizioni. 20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO (ME)

Articolo 21

Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
21.1 Il ME si articola nel mercato elettrico a pronti (MPE) e nel Mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE). 21.2 Il MPE si articola in: a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo; b) mercato infragiornaliero (MI), avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantita' di energia rispetto a quelle negoziate sul MGP. Il MI si svolge in piu' sessioni; c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento. Il MSD si articola in MSD - ex ante e MB. 21.3 Il MTE ha per oggetto la contrattazione di forniture future di energia tramite offerte di vendita e di acquisto. 21.4 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 21.1 e' pari all'ora fissa.

Articolo 22

Definitivita' delle contrattazioni
22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MPE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita risultino accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52. 22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul MTE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le offerte risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 67. 22.3 Le transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul ME, a partire dal momento in cui le transazioni risultano registrate ai sensi del successivo Articolo 70quater.

CAPO I

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI (MPE)

Articolo 23

Zone geografiche e zone virtuali
23.1 Terna comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il MPE. 23.1 bis In caso di Market Coupling Terna puo' comunicare al GME le zone virtuali rappresentative dei mercati dell'energia delle aree interconnesse, coinvolte nel meccanismo di Market Coupling stesso.

Articolo 24

Dati e informazioni sui punti di offerta
24.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere presentate offerte sul MPE: a) codice di identificazione del punto di offerta; b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al punto di offerta sui mercati; c) identita' dell'utente del dispacciamento del punto di offerta; d) ordine di priorita'. 24.2 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE, i dati e le informazioni di cui al precedente comma 24.1, producono effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento degli stessi.

Articolo 25

Ora solare e ora legale
25.1 Le modalita' di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.

Articolo 26

Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
26.1 Sul MPE le quantita' ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica. 26.2 Le quantita' ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MI e' facoltativa. 26.3 Le quantita' di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta. 26.4 Le quantita' di energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta. 26.5 [omissis] 26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il MPE deve essere coerente con le potenzialita' di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l'offerta e' riferita e deve corrispondere alla effettiva volonta' di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta nel punto di offerta. 26.7 Le modalita' di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantita' specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF. 26.8 Piu' operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MI.

Articolo 27

Modalita' di presentazione delle offerte
27.1 Le offerte sul MGP e sul MI possono essere presentate mediante: a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME; b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF. 27.1 bis Le offerte sul MSD possono essere presentate secondo le modalita' di cui al precedente comma 27.1, lettera b). 27.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalita' di cui al precedente comma 27.1, lettera a), in una seduta di uno dei mercati che costituiscono il MPE, di un'offerta valida di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonche', limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalita' di cui al precedente comma 27.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalita' previste nelle DTF, delle offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonche', limitatamente al MGP e al MSD, dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il punto di offerta. 27.3 Un'offerta valida puo' essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta del MPE. Ai fini della definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta. 27.4 Un'offerta valida presentata da un operatore puo' essere revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale l'offerta e' stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

Articolo 28

Contenuto minimo delle offerte
28.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni: a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta; b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l'offerta e' presentata; c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta e' riferita; d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce; e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita); f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata; g) la quantita' offerta; h) il prezzo unitario relativo alla quantita' offerta. 28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla e' definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla e' considerata come un insieme di offerte semplici.

Articolo 29

Controllo di validita' delle offerte
29.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validita' di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo. 29.2 Un'offerta ricevuta e' considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso al momento della ricezione dell'offerta; b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta; c) l'offerta e' stata presentata con le modalita' di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1; d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1; e) l'offerta e' stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF; f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si riferisce; g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo specificato non eccede il valore limite determinato dal GME ai fini della valorizzazione delle offerte di acquisto presentate senza indicazione di prezzo; h) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 30

Verifica della congruita' tecnica delle offerte
30.1 Il GME procede alla verifica della congruita' tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato. 30.2 Un'offerta valida e' congrua se soddisfa le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso; b) l'offerta e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 41 e Articolo 51; d) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento. 30.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei successivi Articolo 40 e Articolo 50. 30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalita' di cui al precedente Articolo 27.

Articolo 31

Indisponibilita' di elementi della rete elettrica
31.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul MPE anche nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilita' del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 32

Sospensione del MPE
32.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione del MPE. 32.2 In tutti i casi di sospensione del MPE, il GME ne da' informativa all'Autorita' e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Articolo 33

Condizioni di emergenza
33.1 Si considerano condizioni di emergenza: a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 37, comma 37.1, lettere a), b) e c), o Articolo 47, comma 47.1, lettere a), b) e c); b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalita' di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione; c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso; d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso. 33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalita' indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonche' il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento. 33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a Terna e agli operatori, secondo le modalita' indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento. 33.4 Le modalita' di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle DTF.

Articolo 34

Assegnazione di coefficienti di priorita' alle offerte predefinite
34.1 Ai fini della determinazione dell'ordine di priorita' delle offerte, di cui al successivo Articolo 39, il coefficiente di priorita' applicato alle offerte predefinite per la determinazione dell'esito del MGP, e' determinato entro le ore 12,00 di ciascuna domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso un meccanismo casuale descritto nelle DTF. Tale coefficiente e' valido per i successivi sette giorni di calendario.

SEZIONE I

MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)

Articolo 35

Oggetto del MGP
35.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MGP, il GME e' controparte degli operatori. 35.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 36

Termini di presentazione delle offerte
36.1 La seduta del MGP: a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le offerte si riferiscono; b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le offerte si riferiscono. 36.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono definiti nelle DTF.

Articolo 37

Informazioni preliminari al mercato
37.1 Almeno 30 minuti prima della chiusura della seduta del MGP, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni: a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche; b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero; c) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati; d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica. 37.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 37.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 38

Offerte di vendita e di acquisto
38.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite. 38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla puo' specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto. 38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. 38.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 42, le quantita' oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 38.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa. 38.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 39

Ordine di priorita' delle offerte
39.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle con prezzo piu' alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo piu' basso. 39.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso prezzo, si applica l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 24, comma 24.1, lettera d). 39.3 A parita' di priorita' come risultante dall'applicazione dei precedenti commi 39.1 e 39.2: a) le offerte predefinite hanno priorita' inferiore rispetto alle offerte presentate durante la seduta di mercato; b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine di priorita' corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle offerte; c) tra le offerte predefinite, l'ordine di priorita' e' definito sulla base dei coefficienti di priorita' di cui al precedente Articolo 34.

Articolo 40

Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
40.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. I valori dei margini a salire relativi a detti punti di offerta sono posti pari a zero. 40.2 Le quantita' specificate nei margini possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero. 40.3 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME acquisisce da Terna i valori dei margini a salire ai fini del MGP relativi ad ogni punto di offerta in immissione, dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale, nonche' dei margini a salire e a scendere relativi ad ogni punto di offerta misto. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta in immissione e dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e abilitato al MSD ovvero appartenente ad una zona virtuale sono posti pari a zero. 40.4 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non forniscano rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME utilizza i valori dei margini a salire e a scendere, relativi al MGP, acquisiti piu' di recente. 40.5 Qualora l'utente del dispacciamento ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i dati di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.3, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 41

Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP
41.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 41.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa e' considerata congrua limitatamente ad una quantita' di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.

Articolo 42
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo
42.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP. 42.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che: a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche; d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b); e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b). 42.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, vengono considerate anche le quantita' corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui e' richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorita' stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantita' e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine. 42.3 bis Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, nel caso di Market Coupling vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling stesso, nonche', limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia. 42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorita' di prezzo delle offerte stesse. 42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalita' di cui al presente Articolo e definisce: a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo; b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate. 42.6 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni: a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c); b) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato; d) a mero titolo indicativo e non vincolante, nel caso di Market Coupling i prezzi e le quantita' accettate sui mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling, nonche' le relative curve di domanda e di offerta. 42.7 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte: a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate; b) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata; c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione; d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera a). 42.8 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unita' comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.

Articolo 43

Programmi inviati tramite la Piattaforma conti energia
43.1 Salvo quanto previsto ai successivi commi 43.2 e 43.3, il saldo fisico che si determina su ciascun conto energia, ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine, corrisponde a: a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero; b) una vendita su MGP, da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero. 43.2 Al fine di poter attribuire un acquisto, ai sensi del precedente comma 43.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del ME, tale acquisto deve essere verificato congruo ai sensi del successivo Articolo 81. Qualora l'acquisto non sia congruo, TERNA diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME. 43.3 Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non e' anche un operatore del ME, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del precedente comma 43.1. 43.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 sono valorizzate al prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 43.5 Alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2 e 43.3 si applica il corrispettivo per MWh negoziato, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1. 43.6 Le modalita' ed i termini per la liquidazione, per la fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti, relative alle offerte accettate ai sensi dei precedenti commi, sono definiti nelle DTF.

Articolo 44

Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP
44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o piu' zone, il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

SEZIONE II

MERCATO INFRAGIORNALIERO (MI)

Articolo 45

Oggetto del MI
45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica stipulati sul MI, il GME e' controparte degli operatori. 45.2 Sul MI vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario oggetto di negoziazione. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento. 45.3 Il MI si articola in piu' sessioni definite nelle DTF.

Articolo 46

Termini di presentazione delle offerte
46.1 L'orario di apertura e di chiusura di ciascuna delle sedute del MI e' definito nelle DTF.

Articolo 47

Informazioni preliminari al mercato
47.1 Prima della chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME riceve da Terna e pubblica le seguenti informazioni: a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI; b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI; c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante alla chiusura del MGP, ovvero alla precedente sessione del MI. 47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

Articolo 48

Offerte di vendita e di acquisto
48.1 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate. 48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla puo' specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita. 48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere o a rivendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. 48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare o a riacquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. 48.6 Un'offerta di vendita sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa. 48.7 Un'offerta di acquisto sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.

Articolo 49

Ordine di priorita' delle offerte
49.1 A parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate. 49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in presenza di piu' offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.

Articolo 50

Margini a salire e margini a scendere ai fini del MI
50.1 Entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD. 50.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a scendere relativi a ciascuna sessione del MI secondo i criteri definiti nelle DTF. 50.3 Salvo quanto previsto al precedente comma 50.1, entro la chiusura di ciascuna seduta del MI, il GME acquisisce da Terna i dati concernenti i margini a salire e a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, relativi ad ogni punto di offerta. 50.4 Qualora Terna non fornisca i dati di cui al precedente comma 50.3, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MI secondo i criteri definiti nelle DTF.

Articolo 51

Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MI
51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), per ciascuna sessione del MI, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna sessione del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a salire ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 51.3 Le offerte di acquisto presentate in ciascuna seduta del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore nell'ordine di merito e gia' verificate congrue. 51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, e' considerato congruo se: a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3; b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale; c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita e' uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7, nonche' di un margine di tolleranza specificato nelle DTF. 51.5 Qualora una o piu' offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruita' si estende all'insieme di offerte bilanciate. 51.6 In ogni seduta del MI, qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa e' considerata congrua limitatamente ad una quantita' di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue, nell'ambito della medesima sessione.

Articolo 52

Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI. 52.2 In ciascuna sessione del MI, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che: a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b); d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b). 52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire la massima priorita' di prezzo delle offerte stesse. 52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MI, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.

Articolo 53
Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
53.1 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni: a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna zona di mercato; c) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato. 53.2 Per ciascuna sessione del MI, in esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MI, limitatamente a tali offerte: a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata; b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate; c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, indicandone la motivazione; d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera b). 53.3 In esito a ciascuna sessione del MI, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna il programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.

Articolo 54

Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MI
54.1 Nel caso di separazione del MI in due o piu' zone, il GME versa a Terna i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori venditori.

Articolo 55

Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MI
55.1 Il GME versa a Terna, se positivi, o da questa riceve, se negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.

SEZIONE III

MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

Articolo 56

Oggetto del MSD
56.1 Sul MSD Terna stipula i contratti di acquisto e vendita ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento. 56.1 bis Il MSD si articola in MSD ex - ante e MB, i quali possono svolgersi in piu' sessioni, secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento. 56.2 Sul MSD ex - ante e sul MB vengono presentate e selezionate offerte di acquisto e di vendita secondo i criteri definiti dalla disciplina del dispacciamento. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento. 56.3 Sul MSD il periodo rilevante e' definito nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 57

Termini per la presentazione delle offerte
57.1 Gli orari delle attivita' relative alle sessioni del MSD ex - ante e del MB sono definiti nelle DTF in conformita' a quanto previsto nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 58

Offerte di vendita e di acquisto
58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di offerta abilitati e possono essere presentate solo dai rispettivi utenti del dispacciamento. 58.2 Sul MSD ex-ante devono essere presentate offerte predefinite, secondo le modalita' stabilite nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 59

Esito del MSD
59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante. 59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate, nonche' ogni altra eventuale informazione prevista nella disciplina del dispacciamento. 59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).

Articolo 60

Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori
60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna ora, il GME pubblica, almeno, i seguenti dati e informazioni: a) le quantita' complessive oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate, nonche' il prezzo dell'offerta di acquisto a prezzo piu' basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo piu' alto accettate. 60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte: a) le offerte accettate, specificando, almeno, l'ammontare della quantita' accettata; b) i programmi orari finali di immissione o prelievo; c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera c). 60.3 In esito al MSD, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato il programma orario finale cumulato di immissione o prelievo dell'unita'. 60.4 Il GME comunica a ciascun operatore ogni altra informazione prevista nella disciplina del dispacciamento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO A TERMINE (MTE)

Articolo 61

Oggetto del MTE
61.1 Sul MTE gli operatori acquistano e vendono contratti a termine sull'energia elettrica con obbligo di consegna. 61.2 Il GME e' controparte degli operatori per le transazioni concluse sul MTE. 61.3 Il GME, in qualita' di operatore di mercato qualificato, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera dell'AEEG n. 111/06 e ss.mm.ii., e' titolare di un conto energia sulla PCE attraverso il quale registra sulla PCE la posizione netta in consegna, corrispondente alle transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul MTE, secondo le modalita' definite nel presente Capo.

Articolo 62

Tipologie di contratti negoziabili
62.1 Le tipologie di contratti negoziabili sono: a) Baseload, il cui sottostante e' l'energia elettrica da consegnare in tutti i periodi rilevanti dei giorni appartenenti al periodo di consegna; b) Peak Load, il cui sottostante e' l'energia elettrica da consegnare nei periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni appartenenti al periodo di consegna, esclusi il sabato e la domenica. 62.2 Sono negoziabili contratti con periodo di consegna pari al mese di calendario, al trimestre e all'anno. 62.3 La durata del periodo di negoziazione di ciascun contratto di cui al precedente comma e' definita nelle DTF. 62.4 Il GME pubblica con congruo anticipo il calendario con l'elenco delle tipologie di contratti che saranno oggetto di negoziazione e dei relativi periodi di negoziazione e di consegna. 62.5 La quantita' di energia sottostante ciascun contratto e' fissata dal GME in misura pari a 1 MW moltiplicato per i periodi rilevanti sottostanti il contratto medesimo.

Articolo 63

Sessioni di mercato
63.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME puo' modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori. 63.2 Il GME si riserva la facolta' di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.

Articolo 64

Modalita' di conclusione dei contratti
64.1 La contrattazione sul mercato avviene attraverso la negoziazione continua. 64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna tipologia di contratto e per ciascun periodo di consegna. 64.3 La quantita' minima negoziabile e' pari a n. 1 (uno) contratto come definito al precedente Articolo 62, comma 62.5.

Articolo 65

Le offerte di negoziazione
65.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate secondo le modalita' definite nelle DTF e contengono almeno le seguenti informazioni: a) tipologia e periodo di consegna del contratto; b) numero dei contratti; c) tipo di operazione (acquisto o vendita); d) prezzo; 65.2 Gli operatori possono altresi' presentare offerte senza limite di prezzo. 65.3 Gli operatori non possono presentare: a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo; b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo. 65.4 In ciascun book di negoziazione le offerte sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di vendita. A parita' di prezzo vale la priorita' temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorita' massima di prezzo. 65.5 Durante la sessione di mercato, gli operatori possono effettuare la modifica o la cancellazione delle offerte non ancora abbinate. Le offerte modificate perdono la priorita' temporale in precedenza acquisita. 65.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente, assicurandone l'anonimato.

Articolo 66

Controlli di validita' e congruita' nel periodo di negoziazione
66.1 Una offerta in acquisto e in vendita e' ritenuta valida e congrua se rispetta le seguenti condizioni: a) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilita'; b) l'operatore non e' sospeso dal ME e dalla PCE; c) il limite di prezzo e le quantita' indicate nella offerta rientrano nei limiti individuati nelle DTF. Il GME puo' modificare tali limiti a garanzia del regolare svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori; d) e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81. 66.2 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 66.1, lettera d), qualora una offerta venga presentata senza indicazione di prezzo, il prezzo dell'offerta si considera uguale a quello delle migliori proposte di segno opposto presenti sul book fino a capienza dell'offerta stessa. 66.3 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validita' e congruita' delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 66.1. e: a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione indicandone i motivi; b) in caso di esito positivo le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 67

Negoziazione continua
67.1 Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene mediante abbinamento automatico di offerte, gia' verificate congrue, aventi segno contrario, presenti sul book e ordinate secondo i criteri di priorita' di cui al precedente Articolo 65, comma 65.4. 67.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o piu' offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello della proposta inserita. 67.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o piu' offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell' offerta inserita. 67.4 L'immissione di una offerta senza limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza della stessa con una o piu' offerte di segno contrario presenti sul book al momento dell'immissione della offerta. 67.5 L'esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo da' luogo, per la quantita' ineseguita, alla creazione di una offerta che rimane esposta sul book con il prezzo e la priorita' temporale della offerta originaria. L'esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo da' luogo alla cancellazione della offerta limitatamente alla quantita' ineseguita. 67.6 Offerte di negoziazione di segno opposto non sono abbinate qualora siano presentate dallo stesso operatore. 67.7 Per ogni contratto concluso ai sensi dei precedenti commi 67.2 e 67.3, il prezzo e' quello della offerta avente priorita' temporale. 67.8 Il GME puo' consentire a ciascun operatore di registrare sul mercato contratti a termine conclusi al di fuori del mercato, attraverso le modalita' ed i termini stabiliti nelle DTF. 67.9 Le offerte di cui al precedente comma 67.8 sono valide se rispettano tutti i requisiti di cui al precedente Articolo 66, nonche' gli ulteriori controlli eventualmente definiti nelle DTF. 67.10 Al termine della fase di negoziazione continua il GME puo' determinare un prezzo di riferimento, nonche' un prezzo di chiusura secondo le modalita' definite nelle DTF. 67.11 Le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione al termine della sessione di mercato, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore.

Articolo 68

Cascata
68.1 I contratti a termine aventi durata superiore al mese, al termine del relativo periodo di negoziazione, vengono regolati attraverso il meccanismo della cascata secondo i termini e le modalita' indicate nelle DTF. 68.2 Il meccanismo della cascata non si applica ai contratti mensili, la cui regolazione avviene ai sensi del successivo Articolo 69.

Articolo 69

Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE
69.1 Al termine dell'ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti. 69.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna e' data dalla somma della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE. 69.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo. 69.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalita' e i termini definiti nelle DTF. 69.5 La registrazione della posizione netta in consegna e' ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso dal ME e dalla PCE; b) e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilita'; d) soddisfa le verifiche di congruita' previste all'Articolo 35 del Regolamento della PCE. 69.6 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validita' e congruita' di cui al precedente comma 69.5 e: a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui al successivo comma 69.7, nonche' quella di inadempimento di cui al successivo Titolo V, Capo III; b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall'operatore aventi come controparte il GME. 69.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di consegna, attribuisce all'operatore una transazione di segno opposto sul MTE avente: a) quantita' pari all'energia che non e' stata registrata sulla PCE; b) prezzo pari alla media dei PUN delle ore appartenenti al mese oggetto di consegna, ponderata per le quantita' orarie che non sono state registrate sulla PCE. 69.8 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonche' agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.

Articolo 70

Informazioni ed esiti
70.1 Il GME, per ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun contratto almeno i seguenti dati e informazioni: a) prezzo minimo e massimo; b) prezzo di riferimento della sessione; c) volume scambiato nella sessione;

CAPO III
PIATTAFORMA PER LA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI
SULL'IDEX

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 70 bis

Ambito oggettivo di applicazione
70bis.1 Le disposizioni contenute nel presente Capo disciplinano le modalita' ed i termini di esecuzione dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore, al termine del periodo di negoziazione, abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME dell'energia elettrica sottostante il contratto stesso. 70bis.2 La consegna fisica sul ME e' consentita esclusivamente con riferimento ai contratti finanziari derivati aventi periodo di consegna mensile, nel rispetto delle tempistiche e delle modalita' di esercizio dell'opzione di consegna fisica stabilite nel Regolamento di CC & G e nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in conformita' con la presente Disciplina. La richiesta di esercizio dell'opzione di consegna e' effettuata sull'IDEX e successivamente notificata al GME, per il tramite di IDEX, secondo quanto convenuto da Borsa Italiana, CC & G e GME. 70bis.3 Alla consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX si applicano, ove compatibili e per quanto non in contrasto con il presente Capo, le restanti disposizioni di cui alla presente Disciplina.

Articolo 70 ter

Ambito soggettivo di applicazione
70ter.1 Possono richiedere la consegna fisica sul ME gli operatori del ME che dispongano di un conto energia sulla PCE.

SEZIONE II

CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA FISICA

Articolo 70 quater

Esecuzione della consegna fisica
70quater.1 La consegna fisica dell'energia elettrica sottostante i contratti relativamente ai quali l'operatore abbia esercitato l'opzione avviene mediante la registrazione di una transazione, avente segno corrispondente ai contratti consegnati, sui conti energia della PCE nella disponibilita' dello stesso operatore, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nelle DTF. 70quater.2 La transazione di cui al precedente comma 70quater.1 ha per oggetto una quantita' di energia elettrica corrispondente, in ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna, al saldo netto del numero di contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi in acquisto e/o in vendita sull'IDEX per i quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica. 70quater.3 La registrazione della transazione ai fini della consegna avviene al prezzo di regolamento dei contratti finanziari derivati, aventi periodo di consegna mensile, individuato da CC & G e comunicato al GME, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 70quater.4 Il GME e' controparte degli operatori per gli acquisti e le vendite, valorizzati ai sensi del precedente comma 70quater.3, corrispondenti alle transazioni registrate sul ME ai fini della consegna.

Articolo 70 quinquies

Controlli di validita' e congruita'
70quinquies.1 La registrazione di una transazione ai fini della consegna, di cui al precedente Articolo 70 quater, e' ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso dal ME e dalla PCE; b) e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilita'; d) soddisfa le verifiche di congruita' previste all'Articolo 35 del Regolamento PCE. 70quinquies.2 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 70quinquies.1 diano esito negativo, il GME non consente la registrazione della transazione. 70quinquies.3 La registrazione di una transazione ai sensi del presente Capo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonche' agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento PCE. 70quinquies.4 Il GME si riserva la facolta' di limitare l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna qualora cio' non risulti compatibile con le risorse finanziarie allo stesso disponibili, definendo, quindi, per ciascun mese, un limite massimo al saldo netto tra le transazioni in acquisto e in vendita che possono essere registrate ai sensi del presente Articolo, secondo le modalita' stabilite nelle DTF. 70quinquies.5 Non sono ammesse contestazioni, di cui al successivo Titolo VII, nonche' di cui al Titolo VI del Regolamento PCE, relativamente alla registrazione delle transazioni effettuate ai sensi del presente Capo.

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

CAPO I

LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 71

Liquidazione delle offerte accettate
71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza: a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP; b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MI; c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2. d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67. 71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilita' dell'operatore: a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI; b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD; c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI; d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD. 71.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile: a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67; b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67; c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93; d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93. 71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite che allo stesso vengono attribuiti dal GME stesso ai sensi del successivo Articolo 93. 71.4bis Al termine di ciascuna sessione per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, il GME valorizza e comunica, a ciascun operatore che abbia esercitato l'opzione di consegna fisica relativamente ai contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile: a) Il controvalore delle transazioni in acquisto registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III; b) Il controvalore delle transazioni in vendita registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III;

Articolo 72

Liquidazione giornaliera sul MPE
72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 71, maggiorate dell'IVA, ove applicabile, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta: a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a); b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b); c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c); d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d). 72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 72.1.

Articolo 73

Partite economiche di pertinenza di Terna
73.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica a Terna le partite economiche di pertinenza di Terna stessa. In particolare, il GME valorizza: a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP; b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MI; c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MI.

CAPO II

FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL ME

Articolo 74

Periodo di fatturazione
74.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al ME e' definito nelle DTF.

Articolo 75

Fatturazione
75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME: a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera a) e Articolo 71, comma 71.3 lettere a) e comma 71.4, nonche' comma 71.4bis, lettera a); b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera c) e Articolo 71, comma 71.3 lettere b) e comma 71.4, nonche' comma 71.4bis, lettera b); c) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni; d) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1. 75.2 [omissis] 75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettera b) gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME. 75.4 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF. 75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1 e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalita' definite nelle DTF. 75.6. I termini e le modalita' di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), sono definiti nelle DTF.

Articolo 76

Contenuto delle fatture
76.1 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il MPE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3 evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili: a) le quantita' di energia elettrica relative alle offerte accettate; b) il prezzo a cui le quantita' di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate; c) le partite fiscali; d) l'importo totale. 76.2 Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione del MTE, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, e 75.3, evidenziano, per i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili: a) il numero e la tipologia dei contratti negoziati; b) il prezzo a cui i contratti di cui alla precedente lettera a) sono valorizzati; c) le partite fiscali; d) l'importo totale. 76.2bis Per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione di consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, commi 75.1, lettere a) e b) evidenziano, almeno i seguenti elementi, ove applicabili: a) le quantita' di energia elettrica relative agli acquisti ed alle vendite riferite alle transazioni registrate; b) il prezzo a cui le quantita' di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate; c) le partite fiscali; d) l'importo totale. 76.3 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 76.1 e 76.2 non si applicano alle fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera d). 76.4 Le fatture di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1, lettera d), evidenziano almeno: a) le quantita' di energia elettrica relative alle offerte accettate; b) i corrispettivi applicati per i MWh negoziati; c) le partite fiscali ove applicate; d) l'importo totale.

Articolo 77

Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME
77.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, e' fatturato entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato maggiorato dell'IVA ove applicabile. 77.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, e' fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi maggiorato dell'IVA ove applicabile.

TITOLO V
SISTEMI DI GARANZIA REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI ED INDAMPIMENTO SUI
MERCATI DELL'ENERGIA

CAPO I

SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 78

Servizio di tesoreria
78.1 Il GME affida il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 79

Garanzie finanziarie degli operatori
79.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, a copertura delle obbligazioni, che sorgono sui mercati dell'energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo quanto disposto nel presente Articolo. Gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 3 della Disciplina. Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina. Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 7 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina. Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti societa': Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB+ delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa1 della scala di Moody's Investor Service. In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. 79.2 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni di cui agli Allegati 3 e 7, ovvero nella forma di deposito possono ripartire l'importo delle stesse, secondo le modalita' definite nelle DTF. 79.3 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 79.1 la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla societa' controllante. Con tale dichiarazione la societa' controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 79.1 si impegna: a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME; b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla societa' controllata. 79.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la societa' controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 79.1, ovvero nel caso in cui la societa' controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF. 79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 78. 79.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 79.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla societa' controllante attesti quanto previsto al precedente comma 79.3, lettere a) e b). 79.7 Entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3. 79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validita' della stessa, nonche' quello di validita' della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3. 79.9 L'operatore puo' contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione e' competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 133. 79.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 ha validita' ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 79.8. 79.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validita' ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito e' risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 80

Ammontare della garanzia
80.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito in contante considerato ai fini della verifica di congruita' di cui ai precedenti Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera d) ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 81, e' determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico ovvero delle registrazioni che intende effettuare sulla PCE. 80.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 3, puo' in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. L'operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7, puo' in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero del termine di validita' ed efficacia, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento, conforme rispettivamente all'Allegato 6 ed all'Allegato 8 alla Disciplina, ovvero presentando una nuova fideiussione. 80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello. 80.4 Entro il termine di cui al precedente comma 80.3, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata. 80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica. 80.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 79. 80.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 80.8, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date: a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 80.5; b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 80.5. 80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito della fideiussione, ovvero l'anticipo del termine di validita' e di efficacia della fideiussione, nel caso di fideiussioni presentate secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7 della Disciplina, l'accettazione di tale richiesta e' subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validita' delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruita'. 80.9 L'operatore puo' in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito in contante. L'operatore puo' richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validita' ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento e' risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.

Articolo 81

Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruita' sul ME
81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalita' indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore: a) non puo' concludere negoziazioni sul MTE; b) puo' concludere sul MGP e sul MI solamente transazioni che diano luogo a partite economiche a credito per l'operatore stesso; c) puo' registrare esclusivamente transazioni in vendita ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III. 81.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III. 81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul ME ed al momento della registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE di cui all'Articolo 69, nonche' al momento della richiesta di registrazione di transazioni di cui al precedente Articolo 70quinquies verifica la congruita' tecnica rispetto alla capienza della garanzia secondo le modalita' definite nelle DTF. 81.5 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruita' sono effettuati secondo i seguenti principi: a) l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie; b) l'ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo il cui valore e' definito nelle DTF; c) le offerte presentate sul MGP e sul MI sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte; d) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte; e) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora in acquisto, e' verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore; f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata sulla PCE, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.5, il GME puo' ridurre la capienza della garanzia; g) la registrazione di una transazione in acquisto ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III e' verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore. 81.6 Ai fini delle verifiche di congruita' tecnica sul MTE, il GME puo' definire: a) un prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MTE. Il GME puo' determinare il prezzo di controllo anche sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori; b) un parametro a che viene determinato sulla base della volatilita' dei prezzi dei contratti quotati; c) un parametro ß che viene determinato sulla base della correlazione tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload; d) un parametro (gamma) che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna. 81.7 I valori dei parametri a, ß, e (gamma) sono definiti nelle DTF. 81.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruita' tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

CAPO II

REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL ME

Articolo 82

Compensazione dei pagamenti
82.1 Per ogni periodo di fatturazione il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 82.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al precedente comma 82.1, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalita' ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 83 e Articolo 86.

Articolo 83

Pagamenti degli operatori a favore del GME
83.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 82, comma 82.2, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 83.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 91, nonche' di una penale pari all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 83.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.

Articolo 84

Pagamenti degli operatori a favore di Terna
84.1 I pagamenti degli operatori debitori di Terna sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

Articolo 85

Pagamento dei corrispettivi
85.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 75 comma 75.1 lettera d), devono essere pagati secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 86

Pagamenti del GME a favore degli operatori
86.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' indicate al presente articolo. 86.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 86.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83, comma 83.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 86.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 87

Pagamenti di Terna a favore degli operatori
87.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori di Terna sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti da Terna stessa.

CAPO III

INADEMPIMENTO SUL ME

Articolo 88

Presupposti dell'inadempimento dell'operatore
88.1 E' inadempiente l'operatore del MPE, ovvero l'operatore che abbia registrato transazioni ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, che non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2. 88.2 E' inadempiente l'operatore del MTE che: a) non adegua la garanzia secondo quanto definito al precedente Articolo 81; b) al termine del periodo di negoziazione, a seguito dei controlli di congruita' effettuati ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.5, non possa registrare la posizione netta in consegna sulla PCE; c) non abbia provveduto ad effettuare i pagamenti a favore del GME, secondo quanto previsto al precedente Articolo 83, comma 83.2.

Articolo 89

Gestione dell'inadempimento
89.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c): a) sospende l'operatore dal mercato elettrico; b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo; c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93; d) puo' registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente Articolo 69. 89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 92, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, e' stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME. 89.3 Qualora i mezzi propri utilizzati dal GME ai sensi del precedente comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'AEEG. 89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dal meccanismo di mutualizzazione. 89.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, comma 88.2 lettera b): a) puo' ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente Articolo 81, comma 81.5, lettera f); b) attribuisce all'operatore una transazione sul MTE ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.7; c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE applica una penale, il cui valore e' pari a 2 euro/MWh. La destinazione dei versamenti conseguenti all'applicazione della penale e' stabilita dall'AEEG con provvedimento.

Articolo 90

Sospensione dell'operatore
90.1 Il GME si riserva la facolta' di revocare la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 89, comma 89.1 qualora lo stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo comma 90.2. 90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal mercato.

Articolo 91

Interessi di mora e penali
91.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore e' maggiorato di una penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 91.2, nonche' delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione. 91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni: a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2; b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83, comma 83.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione. 91.3 Il pagamento della penale pari all'uno percento non si applica agli operatori di cui all' Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2 o mancato pagamento.

Articolo 92

Mancato adempimento dell'istituto fideiubente
92.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF. 92.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME puo' non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.
 

Articolo 93

Chiusura delle posizioni dell'operatore
93.1 Nel caso di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.2 lettere a) e c), il GME procede a chiudere tutte le posizioni contrattuali dell'operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il medesimo operatore e a concludere transazioni alternativamente sul MTE, ovvero su MGP secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VI

MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo

94 Operatori
94.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano energia elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 95

Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
95.1 Le modalita' di accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi e di immissione delle proposte di contrattazione di cui al successivo Articolo 101 sono definite nelle DTF.

Articolo 96

Accesso del GME al registro dei certificati verdi
96.1 Il GME, al fine della verifica della titolarita' dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.. 96.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., il quale effettua l'aggiornamento del registro dei certificati verdi.

Articolo 97

Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
97.1 E' ammessa la contrattazione di certificati verdi del valore definito nelle DTF ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 24 ottobre 2005.

Articolo 98

Modalita' delle contrattazioni
98.1 Nei contratti di acquisto e vendita di certificati verdi stipulati sul MCV, il GME e' controparte degli operatori. 98.2 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene attraverso negoziazione continua. 98.3 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi restanti. 98.4 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del mercato dei certificati verdi sono pubblicati sul sito internet del GME.

Articolo 99

Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
99.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di contrattazione, per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati e informazioni: a) prezzo e quantita' delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate; b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione; c) prezzo minimo e massimo della sessione; d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso; e) volume scambiato nella sessione. 99.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione, pubblica per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni: a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione; b) prezzo di riferimento della sessione; c) volume scambiato nella sessione.

Articolo 100

Fatturazione dei corrispettivi
100.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2 maggiorato dell'IVA ove applicabile. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

CAPO II

CONTRATTAZIONE

Articolo 101

Presentazione delle proposte di contrattazione
101.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione. 101.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando l'anno di validita' dei certificati, la quantita' dei certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh. 101.3 La quantita' minima negoziabile e' pari ad un certificato verde. 101.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel conto proprieta' del registro dei certificati verdi tenuto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nonche' agli eventuali certificati gia' acquistati, nel corso della stessa sessione di contrattazione. 101.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la disponibilita' dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori. 101.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorita' di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. 101.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo. 101.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano gia' presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo. 101.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 103. 101.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantita', secondo quanto previsto al successivo Articolo 103. In caso di proposte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte modificate perdono la priorita' temporale acquisita. 101.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 103, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

Articolo 102

Verifica delle proposte
102.1 Una proposta di acquisto con limite di prezzo e' respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantita' inserita nella proposta ed il prezzo inserito nella proposta stessa, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106. 102.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore e' respinta qualora nel book di negoziazione sia gia' presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta. 102.3 Una proposta di acquisto senza limite di prezzo e' respinta qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantita' inserita nella proposta ed il prezzo della migliore proposta in vendita presente sul book, maggiorato dell'IVA ove applicabile, risulti maggiore del deposito disponibile di cui al successivo Articolo 106.

Articolo 103

Esecuzione delle transazioni
103.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri: a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6. 103.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale superiore. 103.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorita' temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

Articolo 104

Registrazione delle transazioni eseguite
104.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a: a) codice di identificazione della transazione; b) prezzo; c) quantita'; d) tipologia del certificato; e) giorno e orario di esecuzione; f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 105

Flussi informativi
105.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati: a) quantita'; b) prezzo; c) giorno e ora; d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti; e) controvalore della transazione. 105.2 Il GME comunica al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.. il trasferimento della proprieta' del certificato al termine della sessione nella quale si e' verificato tale trasferimento.

CAPO III

GARANZIE

Articolo 106

Garanzie
106.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisto sul mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 106.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del mercato, puo' integrare il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo stesso giorno, comunicando l'importo al GME secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. Detto versamento ha validita' ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui e' risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito iniziale per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato, diminuito degli interessi per un giorno di valuta, calcolati applicando il tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME e pubblicato sul sito internet del GME. 106.3 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 106.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 106.2, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto: a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nella proposta e la relativa quantita', maggiorato dell'IVA ove applicabile, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione maggiorato dell'IVA ove applicabile, e la quantita' inserita nella proposta di acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo. 106.4 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 106.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantita' abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, maggiorato dell'IVA ove applicabile. 106.5 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento della proposta e la quantita' abbinata, maggiorato dell'IVA ove applicabile. 106.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 106.3, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantita' indicati nella proposta cancellata, maggiorato dell'IVA ove applicabile. 106.7 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 109, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione il GME procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 106.8 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME.

CAPO IV

FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

SEZIONE I

FATTURAZIONE SUL MCV

Articolo 107

Periodo di fatturazione
107.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul MCV e' definito nelle DTF.

Articolo 108

Fatturazione
108.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME: a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso; b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso. 108.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 108.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME. 108.3 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 108.2 sono definiti nelle DTF. 108.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 108.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili: a) le quantita' dei certificati verdi negoziati; b) il prezzo a cui le quantita' di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate; c) le partite fiscali; d) l'importo totale.

SEZIONE II

REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL MCV

Articolo 109

Pagamenti degli operatori nei confronti del GME
109.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori secondo le modalita' e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato.

Articolo 110

Pagamenti del GME nei confronti degli operatori
110.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalita' e entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO VII

SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE SUL MERCATO

CAPO I

VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 111

Violazioni della Disciplina e delle DTF
111.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti: a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo; c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che cio' avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti; d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME; e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.

Articolo 112

Sanzioni
112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 111, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parita' di trattamento, tenuto conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualita' di cui al successivo Articolo 113, le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c) sanzione pecuniaria; d) sospensione dell'operatore dal mercato; e) esclusione dell'operatore dal mercato. 112.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore puo' essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonche' l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse. 112.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente: a) la descrizione dell'ipotesi di violazione; b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione. 112.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. 112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 112.3. 112.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria. 112.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e' notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 113

Gradualita' delle sanzioni
113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese. 113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma pubblica; b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un anno. 113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi. b) esclusione dal mercato. 113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni; b) esclusione dal mercato. 113.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b), 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME puo' irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

Articolo 114
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per
mancato pagamento del corrispettivo
114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi: a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione e' disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione; b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera d), Articolo 77 e Articolo 100. La sospensione e' disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, e' disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato. 114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna. 114.3 L'Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15.

Articolo 115

Pubblicita' delle sanzioni
115.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicita', mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 116

Impugnazione del diniego di ammissione al ME e delle sanzioni
116.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, l'operatore puo' proporre ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO

SEZIONE I

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MPE

Articolo 117

Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
117.1 Le contestazioni relative al MPE sono inoltrate, a pena di inammissibilita', per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME. 117.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi: a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME; b) decisione del GME oggetto della contestazione; c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 118
Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica
di congruita' tecnica delle offerte
118.1 L'operatore puo' contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 29 e Articolo 30, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 119

Contestazione dell'esito dei mercati
119.1 L'operatore puo' contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 120

Contestazione delle operazioni di liquidazione
120.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 121

Contestazione delle operazioni di fatturazione
121.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1. 121.2 Nel caso di cui al precedente comma 121.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 122

Verifica delle contestazioni
122.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 118, Articolo 119, Articolo 120 e Articolo 121 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni. 122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e: a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto; b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita. 122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purche' dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione. 122.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2 e 122.3, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo. 122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2. 122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 120 e Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche. 122.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE II

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MTE

Articolo 123

Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
123.1 Le contestazioni relative al MTE sono comunicate, a pena di inammissibilita', per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati nella presente Sezione. 123.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi: a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico del GME; b) decisione del GME oggetto della contestazione; c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 124
Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica
di congruita' tecnica delle offerte
124.1 L'operatore puo' contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente Articolo 66 inviando una comunicazione al GME entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 125

Contestazione dell'esito del MTE
125.1 L'operatore puo' contestare l'esito del MTE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione entro 60 minuti dall'avvenuta decisione del GME.

Articolo 126

Contestazione delle operazioni di liquidazione
126.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 127

Contestazione delle operazioni di fatturazione
127.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1. 127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.

Articolo 128

Verifica delle contestazioni
128.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione. 128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro. 128.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo. 128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III. 128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche. 128.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

SEZIONE III

CONTESTAZIONI RELATIVE AL MCV

Articolo 129

Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
129.1 Le contestazioni relative al MCV sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilita', entro sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME. 129.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi: a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME; b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 130

Verifica delle contestazioni
130.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non puo' comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione: a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta; b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione; c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.

CAPO III

CONTROVERSIE SUL MERCATO

Articolo 131

Collegio dei Probiviri
131.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME e' nominato il Collegio dei Probiviri. 131.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un componente supplente. 131.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina. 131.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio. 131.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune verifiche, puo' revocare la nomina di uno o piu' componenti o dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del Collegio comunichi difficolta' nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o piu' componenti, ovvero riceva circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio. 131.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro quarantacinque giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti. 131.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvedera' alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina. 131.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 131.3 e di revoca di cui ai precedenti commi 131.5 e 131.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, che puo' respingere le dimissioni stesse per una sola volta. 131.9 In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca o dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.

Articolo 132

Ricorso al Collegio dei Probiviri
132.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130 puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. 132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri e' altresi' competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1. 132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilita', sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da: a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso. 132.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilita', almeno l'indicazione di: a) decisione del GME oggetto del ricorso; b) motivi del ricorso; c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.

Articolo 133
Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie
finanziarie
133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito negativo, l'operatore puo' chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica. 133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il Collegio dei Probiviri e' integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori. 133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 e' nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata. 133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 133.1, vi sia parita' di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario.

Articolo 134

Collegio arbitrale
134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 134.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. 134.5 Il Collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. 134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 135

Risoluzione delle controversie
135.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale: a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2; b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera c); c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5. 135.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 135.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorita'.

TITOLO VIII

CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

Articolo 136

Contratti a termine e derivati
136.1 Il GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 137
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul
MGP
137.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento: a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo; b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, puo' presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 38,commi 38.5 e 38.6. 137.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantita' offerte da Terna ai sensi del precedente comma 137.1.

Articolo 138
Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e
fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
138.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le modalita' ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo 137, comma 137.1. 138.2 Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 3 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE e fino allo spirare del termine di validita' ed efficacia delle stesse. Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 5 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE ed alla PCE e fino allo spirare del termine di validita' ed efficacia delle stesse. Le fideiussioni di cui ai precedenti Allegati 3 e 5 della Disciplina potranno essere aggiornate, ai sensi del precedente Articolo 80, comma 80.2, qualora le stesse siano state preventivamente rese conformi ed adeguate agli Allegato 5 e 7 alla presente Disciplina, secondo le modalita' definite dal GME. 138.3 Ai fini della copertura delle obbligazioni assunte successivamente all'entrata in vigore della presente Disciplina, le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo modelli precedenti rispetto a quello di cui all'Allegato 3 sono considerate valide ed efficaci anche ai fini della partecipazione al MTE solo qualora tali modelli siano resi conformi ed adeguati all'Allegato 3 alla presente Disciplina, secondo le modalita' definite dal GME.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 139

Funzionamento del sistema informatico
139.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME puo' sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione di mercato. 139.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonche' un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME puo' imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonche' limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.

Articolo 140
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il
mercato
140.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date: a) di assunzione di responsabilita' da parte del GME determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 79/99; b) di aggiudicazione dell'appalto.

 
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