Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 novembre 2011
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Vicenza.


IL DIRETTORE TERRITORIALE
del lavoro di Vicenza

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni Territoriali del Lavoro (gia' D.P.L.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente decreto n. 1134 del 7 gennaio 2005 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Vicenza con validita' di un anno a decorrere dal 1° febbraio 2005;
Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa, gli effetti degli adeguamenti alla legge n. 142/2001 e l'esigenza rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del lavoro nonche' di favorire l'omogeneita' delle tariffe applicate nelle Provincie contermini;
Sentito il parere dell'Osservatorio Permanente della Cooperazione negli incontri del 10 maggio 2011 e 7 giugno 2011;
Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del Movimento cooperativo nella riunione tenutasi presso questa D.T.L. in data 15 novembre 2011
Acquisito in detta riunione anche il parere della C.C.I.A.A. di Vicenza, Ufficio Statistico, riguardo all'indice delle retribuzioni contrattuali orarie per Ateco 2007 nelle attivita' di supporto ai trasporti;
Visto il C.C.N.L. Trasporto merci e logistica, siglato il 26 gennaio 2011;

Si determina:
il tariffario per i lavori di facchinaggio come segue:

Art. 1

Il presente tariffario per i lavori di facchinaggio deve essere applicato alle aziende committenti per tutte le operazioni che si svolgono nel territorio della Provincia di Vicenza.
 
Art. 2

II corrispettivo per le operazioni di facchinaggio e' stabilito in Euro 17,25 ad ora.
Si intende che tale tariffa minima e' da applicarsi per lavori in economia, in normali condizioni di lavoro e senza l'ausilio di mezzi meccanici.
 
Art. 3

Per i lavori di facchinaggio va applicato il C.C.N.L. Trasporti merci e logistica siglato il 26 gennaio 2011, sottoscritto dalle parti comparativamente piu' rappresentative in ambito nazionale.
 
Art. 4

Il presente tariffario ha validita' dal 1° dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Vicenza, 17 novembre 2011

Il direttore territoriale: Bortolan
 
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