Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 ottobre 2011
Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129;
Considerata la necessita' di definire le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando i criteri di priorita' per l'ammissione a tali programmi, che tengano conto, innanzitutto, delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero;
Considerata, altresi', l'esigenza di definire i criteri per l'individuazione delle organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri nonche' degli enti e delle associazioni attive nell'assistenza agli immigrati;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalita' di ammissione a tali programmi, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all'attuazione dei detti programmi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, di seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 14-ter, comma 5, del Testo unico.
 
Art. 2
Programmi di rimpatrio

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attivita':
a) divulgazione delle informazioni sulla possibilita' di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalita' di partecipazione ai relativi programmi;
b) assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, compreso il raccordo con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine ai fini dell'acquisizione dei documenti di viaggio;
c) l'informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio;
d) l'organizzazione dei trasferimenti, l'assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico, nelle fasi precedenti la partenza;
e) la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonche' l'assistenza e l'eventuale sostegno del cittadino straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione;
f) la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono definite nel programma di rimpatrio in relazione alle risorse finanziarie disponibili e alle specifiche condizioni dei cittadini stranieri cui e' indirizzato il rimpatrio.
 
Art. 3
Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7 del presente decreto, pianifica le attivita' per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita' di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario e assistito, corredata della documentazione e delle informazioni di cui e' in possesso. La presentazione dell'istanza non sospende l'esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione gia' adottato.
3. La Prefettura informa della presentazione dell'istanza la questura competente che verifica che non ricorrano i casi di esclusione dal programma di rimpatrio di cui all'art. 14-ter, comma 5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso di un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identita'. In caso di esito favorevole degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l'interessato al programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita' dei posti in relazione al finanziamento del programma.
4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l'ammissione al programma alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico, procedendo ad informare dell'ammissione l'interessato ed il soggetto incaricato dell'attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al programma, la Prefettura ne da' tempestiva comunicazione alla questura competente, anche in via telematica, all'interessato ed al medesimo soggetto incaricato dell'attuazione.
5. Il soggetto incaricato dell'attuazione del programma di cui all'art. 6 del presente decreto comunica alla Prefettura l'avvenuto rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 14-ter, comma 3, del Testo unico nonche' l'eventuale presentazione dell'istanza di revoca di cui all'art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico.
 
Art. 4
Priorita' di ammissione ai programmi
di rimpatrio volontario e assistito

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le priorita' di seguito indicate:
a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico;
b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
c) cittadini stranieri che non soddisfano piu' le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
d) cittadini stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;
e) cittadini stranieri, gia' destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.
 
Art. 5
Criteri per l'individuazione delle organizzazioni,
degli enti e delle associazioni

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'art. 2 sono promossi ed attuati dal Ministero dell'Interno anche avvalendosi di:
a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel settore dei rimpatri;
b) regioni;
c) enti locali, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;
e) associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui all'art. 7 della medesima legge, operanti nel settore dell'immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;
f) associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 42 del Testo unico con esperienza in materia di rimpatri;
2. I soggetti di cui alle lettere a), d), e) ed f) devono documentare una comprovata esperienza almeno triennale in programmi di rimpatrio e, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), di collaborazione con i Paesi di destinazione.
3. Le associazioni di cui alle lettere d), e) ed f) devono documentare, altresi', una adeguata capacita' finanziaria commisurata ai programmi da attuare.
 
Art. 6
Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. Sulla base della pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione individua, con le procedure di selezione e di aggiudicazione previste dalla legislazione vigente, i soggetti incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio.
2. I Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dall'art. 3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.
 
Art. 7
Risorse finanziarie

1. Alla attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, lettera a), del Testo unico.
2. Le risorse derivanti dai Fondi europei, di cui all'art. 14-ter, comma 7, lettera b), del Testo unico, concorrono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto secondo le specifiche modalita' disciplinate dalla normativa europea.
Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 Interno, registro n. 1, foglio n. 116
 
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